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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/06/2024, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
Tribunale di Prato
UDIENZA del 27/06/2024
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 13.18 compaiono:
l'avv. per IL DI EO e per , Controparte_1
l'avv. MARIANO GOVERNALI per Controparte_2 nessuno per CP_3
Assiste all'udienza:
- dr. ssa Annalisa Bianchini Fup di questo Tribunale, dr.ssa Valeria Garofalo per la pratica forense
Il giudice invita i procuratori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Ligato precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. La funzione del precetto è stata esplicitata e quindi il pignoramento è corretto. La sentenza penale unitamente al precetto è stata notificata tramite ufficiale giudiziario presso la sede legale della Chiede la condanna CP_3 alle spese sulla base delle considerazioni svolte nelle note depositate. Chiede la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
L'avv. Governali precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Fa presente che il giudice del procedimento gemello ha dichiarato la nullità della notifica presso indipendentemente CP_3 dalla modalità con cui è stata effettuata. Richiama le sentenze citate in comparsa di costituzione secondo cui la notifica è nulla e non sanabile. L'opposizione è una opposizione formale ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c..
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 18.00 pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 27/06/2024 il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 559/2024 tra le parti:
Attori: IL DI EO (CF ), (CF. C.F._1 Controparte_1
) con l'avv. LIGATO AN ( ) C.F._2 C.F._3
Convenuto: (CF , con l'avv. Controparte_2 C.F._4
GOVERNALI MARIANO ( ) C.F._5
contumace CP_3
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso la Controparte_2 procedura di pignoramento presso terzi (RG 920/23) promossa da Di EO LI e
, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento notificato alla Controparte_1 medesima ed al terzo in data 25.10.2023. CP_3
A fondamento della propria opposizione la ha dedotto di aver avuto CP_2 conoscenza dell'esistenza del pignoramento nei suoi confronti in quanto comunicato dal commercialista della con mail del 26.10.2023, inviata al legale della CP_3 stessa, al fine di informare che la predetta società, di cui la stessa è legale rappresentante, avrebbe accantonato le somme di cui all'atto di pignoramento;
di non avere in precedenza ricevuto notifica degli atti di precetto, notificati presso la sede della società e non alla medesima personalmente.
2 In sede di sospensiva, il giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione ritenendo nulla la notifica del precetto a essendo stata effettuata presso un Controparte_2 indirizzo non riferibile al domicilio della predetta, fissando termine per il giudizio di merito.
Di EO LI e hanno, quindi, introdotto il presente giudizio di Controparte_1 merito deducendo che l'infondatezza della tesi avversaria, posto che nella fase sommaria del presente procedimento sono stati rivolti alla debitrice più inviti ad adempiere in modo spontaneo senza le ulteriori spese di esecuzione, inviti ai quali la stessa non ha mai dato seguito;
che comunque la notifica del precetto deve ritenersi regolare, posto che la stessa è stata eseguita nel luogo in cui la esercita la propria CP_2 attività lavorativa, essendo membro del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società ; che, peraltro, il pignoramento presso terzi di CP_3 cui controparte ha avuto conoscenza, come dalla stessa dichiarato, è stato notificato con le stesse modalità con cui sono stati notificati gli atti di precetto;
che anche la notifica dell'atto di precetto effettuata in data 2.8.2023 via pec alla predetta società è pienamente legittima sul piano giuridico sia ai sensi dell'art. 139 c.p.c. sia ai sensi dell'art. 160 c.p.c.; che controparte, comunque, persevera nel suo intento di sottrarsi all'adempimento dei propri debiti.
Con comparsa di costituzione si è costituita riportandosi Controparte_2 sostanzialmente alle ragioni dedotte nella fase sommaria della propria opposizione, sottolineando di non essere stata messa in condizioni di adempiere spontaneamente e chiedendo l'immediato sblocco delle somme bloccate, necessarie per la propria sussistenza.
Con ordinanza del 30.5.2024, emessa all'esito dell'udienza del 28.5.2024, il giudice ha autorizzato parte attrice a depositare la documentazione esibita in udienza e, ritenuti non sussistenti i presupposti per sbloccare immediatamente le somme bloccate in assenza di allegazione specifica del periculum in mora, ha fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza odierna la causa è stata discussa oralmente dalle parti sulle conclusioni così come indicate in epigrafe.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della società non costituita CP_3 nonostante la regolarità della notifica.
Nel merito si osserva quanto segue.
3 Non vi sono dubbi circa la nullità della notifica degli atti di precetto effettuati presso la sede della società (sia con riferimento all'atto di precetto notificato via pec CP_3 sia con riferimento a quello notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), posto che la notifica di un atto di natura personale non può essere effettuata presso una srl, essendo soggetto giuridico distinto e diverso dalla quale persona fisica. CP_2
Ciò premesso, si osserva che nel caso in esame si ritiene che la notifica dell'atto di precetto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, permettendo alla debitrice di adempiere spontaneamente, qualora fosse determinata a farlo.
Secondo il dettato della recente giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se
l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento
o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norma processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (cfr. Cass. ordinanza
27424/2023, in senso conforme Cassazione Ordinanza 903/2024).
Ebbene, nel caso in esame, si ritiene che la nullità della notifica del precetto non abbia comportato la definitiva soppressione delle prerogative riconosciute alla odierna convenuta in relazione alle peculiarità del processo esecutivo, posto che il procuratore di parte attrice ha invitato in data 6.2.2024 e 14.2.2024 la al pagamento CP_2 spontaneo degli importi di cui agli atti di precetto, senza spese di esecuzione, invito mai riscontrato dalla stessa.
E' evidente, allora, che, sebbene la abbia allegato di non essere stata messa nella CP_2 condizione di pagare spontaneamente prima dell'esecuzione, non ha dato prova che di voler porre in essere tale comportamento, sia perché non ha mai dedotto o allegato la volontà di voler pagare, sia perché all'invito di controparte di pagare gli importi di cui agli atti di precetto senza considerare le spese di esecuzione (situazione questa che si sarebbe verificata con la regolare notifica degli atti di precetto), la stessa non ha mai concretamente adempiuto.
Si osserva, infine, che tenuto conto che la è membro del consiglio di CP_2 amministrazione della nonché legale rappresentante della stessa e che dalla CP_3 visura camerale in atti risulta avere il proprio domicilio proprio presso la sede della suddetta società, è ben possibile presumere che sia venuta a conoscenza degli atti di
4 precetto ivi notificati, come del resto è venuta a conoscenza del pignoramento presso terzi, notificato con le medesime modalità.
L'opposizione, pertanto, dovrà essere respinta.
Si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali, tenuto conto, da un lato, della nullità della notifica dei precetti e dall'altro, del sostanziale raggiungimento dello scopo.
Non può essere accolta la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in assenza di prova del danno lamentato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore;
- respinge l'opposizione promossa ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c. da CP_2
[...]
- respinge la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- spese compensate.
Prato, 27.6.2024
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
5
UDIENZA del 27/06/2024
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 13.18 compaiono:
l'avv. per IL DI EO e per , Controparte_1
l'avv. MARIANO GOVERNALI per Controparte_2 nessuno per CP_3
Assiste all'udienza:
- dr. ssa Annalisa Bianchini Fup di questo Tribunale, dr.ssa Valeria Garofalo per la pratica forense
Il giudice invita i procuratori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Ligato precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. La funzione del precetto è stata esplicitata e quindi il pignoramento è corretto. La sentenza penale unitamente al precetto è stata notificata tramite ufficiale giudiziario presso la sede legale della Chiede la condanna CP_3 alle spese sulla base delle considerazioni svolte nelle note depositate. Chiede la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
L'avv. Governali precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Fa presente che il giudice del procedimento gemello ha dichiarato la nullità della notifica presso indipendentemente CP_3 dalla modalità con cui è stata effettuata. Richiama le sentenze citate in comparsa di costituzione secondo cui la notifica è nulla e non sanabile. L'opposizione è una opposizione formale ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c..
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 18.00 pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 27/06/2024 il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 559/2024 tra le parti:
Attori: IL DI EO (CF ), (CF. C.F._1 Controparte_1
) con l'avv. LIGATO AN ( ) C.F._2 C.F._3
Convenuto: (CF , con l'avv. Controparte_2 C.F._4
GOVERNALI MARIANO ( ) C.F._5
contumace CP_3
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso la Controparte_2 procedura di pignoramento presso terzi (RG 920/23) promossa da Di EO LI e
, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento notificato alla Controparte_1 medesima ed al terzo in data 25.10.2023. CP_3
A fondamento della propria opposizione la ha dedotto di aver avuto CP_2 conoscenza dell'esistenza del pignoramento nei suoi confronti in quanto comunicato dal commercialista della con mail del 26.10.2023, inviata al legale della CP_3 stessa, al fine di informare che la predetta società, di cui la stessa è legale rappresentante, avrebbe accantonato le somme di cui all'atto di pignoramento;
di non avere in precedenza ricevuto notifica degli atti di precetto, notificati presso la sede della società e non alla medesima personalmente.
2 In sede di sospensiva, il giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione ritenendo nulla la notifica del precetto a essendo stata effettuata presso un Controparte_2 indirizzo non riferibile al domicilio della predetta, fissando termine per il giudizio di merito.
Di EO LI e hanno, quindi, introdotto il presente giudizio di Controparte_1 merito deducendo che l'infondatezza della tesi avversaria, posto che nella fase sommaria del presente procedimento sono stati rivolti alla debitrice più inviti ad adempiere in modo spontaneo senza le ulteriori spese di esecuzione, inviti ai quali la stessa non ha mai dato seguito;
che comunque la notifica del precetto deve ritenersi regolare, posto che la stessa è stata eseguita nel luogo in cui la esercita la propria CP_2 attività lavorativa, essendo membro del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società ; che, peraltro, il pignoramento presso terzi di CP_3 cui controparte ha avuto conoscenza, come dalla stessa dichiarato, è stato notificato con le stesse modalità con cui sono stati notificati gli atti di precetto;
che anche la notifica dell'atto di precetto effettuata in data 2.8.2023 via pec alla predetta società è pienamente legittima sul piano giuridico sia ai sensi dell'art. 139 c.p.c. sia ai sensi dell'art. 160 c.p.c.; che controparte, comunque, persevera nel suo intento di sottrarsi all'adempimento dei propri debiti.
Con comparsa di costituzione si è costituita riportandosi Controparte_2 sostanzialmente alle ragioni dedotte nella fase sommaria della propria opposizione, sottolineando di non essere stata messa in condizioni di adempiere spontaneamente e chiedendo l'immediato sblocco delle somme bloccate, necessarie per la propria sussistenza.
Con ordinanza del 30.5.2024, emessa all'esito dell'udienza del 28.5.2024, il giudice ha autorizzato parte attrice a depositare la documentazione esibita in udienza e, ritenuti non sussistenti i presupposti per sbloccare immediatamente le somme bloccate in assenza di allegazione specifica del periculum in mora, ha fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza odierna la causa è stata discussa oralmente dalle parti sulle conclusioni così come indicate in epigrafe.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della società non costituita CP_3 nonostante la regolarità della notifica.
Nel merito si osserva quanto segue.
3 Non vi sono dubbi circa la nullità della notifica degli atti di precetto effettuati presso la sede della società (sia con riferimento all'atto di precetto notificato via pec CP_3 sia con riferimento a quello notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), posto che la notifica di un atto di natura personale non può essere effettuata presso una srl, essendo soggetto giuridico distinto e diverso dalla quale persona fisica. CP_2
Ciò premesso, si osserva che nel caso in esame si ritiene che la notifica dell'atto di precetto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, permettendo alla debitrice di adempiere spontaneamente, qualora fosse determinata a farlo.
Secondo il dettato della recente giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se
l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento
o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norma processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (cfr. Cass. ordinanza
27424/2023, in senso conforme Cassazione Ordinanza 903/2024).
Ebbene, nel caso in esame, si ritiene che la nullità della notifica del precetto non abbia comportato la definitiva soppressione delle prerogative riconosciute alla odierna convenuta in relazione alle peculiarità del processo esecutivo, posto che il procuratore di parte attrice ha invitato in data 6.2.2024 e 14.2.2024 la al pagamento CP_2 spontaneo degli importi di cui agli atti di precetto, senza spese di esecuzione, invito mai riscontrato dalla stessa.
E' evidente, allora, che, sebbene la abbia allegato di non essere stata messa nella CP_2 condizione di pagare spontaneamente prima dell'esecuzione, non ha dato prova che di voler porre in essere tale comportamento, sia perché non ha mai dedotto o allegato la volontà di voler pagare, sia perché all'invito di controparte di pagare gli importi di cui agli atti di precetto senza considerare le spese di esecuzione (situazione questa che si sarebbe verificata con la regolare notifica degli atti di precetto), la stessa non ha mai concretamente adempiuto.
Si osserva, infine, che tenuto conto che la è membro del consiglio di CP_2 amministrazione della nonché legale rappresentante della stessa e che dalla CP_3 visura camerale in atti risulta avere il proprio domicilio proprio presso la sede della suddetta società, è ben possibile presumere che sia venuta a conoscenza degli atti di
4 precetto ivi notificati, come del resto è venuta a conoscenza del pignoramento presso terzi, notificato con le medesime modalità.
L'opposizione, pertanto, dovrà essere respinta.
Si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali, tenuto conto, da un lato, della nullità della notifica dei precetti e dall'altro, del sostanziale raggiungimento dello scopo.
Non può essere accolta la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in assenza di prova del danno lamentato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore;
- respinge l'opposizione promossa ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c. da CP_2
[...]
- respinge la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- spese compensate.
Prato, 27.6.2024
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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