CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/10/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERA
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 107 /2025 R.G.L. promossa da:
CASSA A FAVORE DEI Parte_1
DOTTORI COMMERCIALISTI (C.F. ), con sede legale Pt_2 P.IVA_1
in Roma, Via Mantova, n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore della stessa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca e Marco Conti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. prof. Giorgio Frus in Torino, Corso Re Umberto, n. 8
(10121), in virtù di mandato rilasciato, su separato foglio unito telematicamente in calce al ricorso in appello, dal Presidente dott. Ferdinando Boccia.
APPELLANTE
CONTRO
Dott.ssa (cod. fisc. ), CP_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83
c.p.c., dall'avv. Paolo Alberto Reineri ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del predetto difensore
1 APPELLATA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 27.02.2025
Per l'appellata: come da memoria depositata in data 29.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata in data 28.01.2025 il Tribunale di Cuneo ha accolto il ricorso proposto nei confronti della
[...]
a favore dei dottori commercialisti da Parte_3 CP_1
, titolare di pensione di vecchiaia anticipata da ottobre 2013 e
[...] di pensione indiretta da novembre 2012, e, per l'effetto, ha condannato quest'ultima alla restituzione di quanto dalla ricorrente versato a titolo di contributo di solidarietà trattenuto sulla pensione dichiarando non più operabile per il futuro la detrazione per il contributo di solidarietà.
Propone appello la con ricorso depositato in data Parte_2
27.02.2025 chiedendo la riforma della sentenza con reiezione delle domande proposte dalla ricorrente CP_1
Si è costituita l'appellata chiedendo la reiezione del gravame.
All'udienza del 15.10.2025 ritenendo l'appello manifestamente infondato la Corte ha deciso la causa con sentenza ex art 436 bis quarto comma cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
L'appellante censura la sentenza di primo grado con tre motivi:
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare l'autonomia normativa della nel quadro del mutato contesto Pt_2
normativo
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare la documentazione allegata dalla (assenza di risorse Pt_2
2 finanziare necessarie dal 2031 al pagamento delle prestazioni con conseguente necessità degli iscritti di concorrere a contribuire al costo delle erogazioni di cui si giova l'intera categoria).
3) Il Giudice di prime cure non ha considerato l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei delle prestazioni previdenziali erogate dalla
. Pt_3
2.
Tutti i profili di impugnativa sono stati esaminati e respinti da precedenti pronunce di questa corte ((v. tra le altre sentenza n.
421/2015, n. 469/2015, n. 75/2019, n. 125/2019, n. 440/2019, n.
528/2020, n. 432/21, n.532/21, n.257/22 già in parte esaminate e confermate dalla Suprema Corte- v. Cass. n. 27340/2020; n.
28054/20) e le relative argomentazioni, condivise dal collegio, vengono richiamate di seguito seguendo la numerazione sopra riportata.
“Invero, si è di recente statuito (Cass. Sez. Lav. n. 31875 del
10.12.2018) che « In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono Parte_4
adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore>>.
In tale precedente (che si è occupato del contributo di solidarietà di cui trattasi) al quale questa Corte intende dare continuità si è, in
3 sintesi, spiegato quanto segue: - Premessa l'esistenza di una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge (legge delega n.
537/1993) alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti - e considerato il principio per il quale al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali, coerentemente il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative.
Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe
(anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva. Ciò premesso va rilevato che questa
Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass. 25212/09) che "L'autonomia Parte_4
degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d. lgs. n
509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
4 modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata
(...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati
(quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" – la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una
"variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata , ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, I. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995 in quanto detta norma incide sul
5 sistema del pro-rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di Pt_3
introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 488, della L n
147/2013, qualificata come di interpretazione autentica , - secondo cui : "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma
763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr Cass
6702/2016, ord. n 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non Pt_3
già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.
Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di
6 solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L n 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale
(sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico» , ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore .
Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un Pt_3
contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate –in rapporto alle pensioni minime-; presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte” (Cass. n. 9864/2019).
Le ragioni poste a base della pronuncia richiamata, anche ai sensi
7 dell'art. 118 disp. att. c.p.c., mantengono pieno valore in relazione al contributo di solidarietà applicato all'appellata anche nei quinquenni in esame, evidenziando l'infondatezza delle argomentazioni svolte nell'appello.
I limiti dell'autonomia della in relazione al contenuto dei Pt_3
provvedimenti da adottare, imposti dalla normativa di rango primario esaminata in detta pronuncia, restano infatti immutati anche nel periodo in questione e alla stregua di tali limiti risultano pertanto illegittime le proroghe del contributo di solidarietà per i periodi 2009-
2013 e 2014-2018 e 2019-2023 disposte con le delibere adottate dalla rispettivamente in data 28.10.2008, in data 27.6.2013 e Pt_3
in data 29.11.2017.
3.
Con riferimento al motivo relativo alla prescrizione lo stesso non è fondato.
La Corte di Cassazione, in una sentenza emessa nei confronti della a favore dei ragionieri, Parte_4 ha affermato che: “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del
1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (Cass. Sez. U, 8.9.2015 n. 17742); è stato inoltre precisato che per l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale “… non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare;
pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui
8 debenza sia contestata nella esatta entità … non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627;
v. anche sostanzialmente nello stesso senso Cass. 6 novembre
1998, n. 11225; 21 novembre 1997, n. 11644)” (così Cass.
1344/2004, Cass. 2563/2016).
Il fatto che la trattenuta sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà sia esattamente quantificata nei cedolini relativi ai ratei pensionistici non rende il credito “pagabile” o esigibile, considerato che esso, contestato dal debitore prima di tutto nell'an debeatur, non può ritenersi “messo a disposizione” del creditore.
Neppure può essere applicato l'art. 47-bis D.P.R. 639/1970, introdotto dall'art. 38 D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011 secondo cui “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”, trattandosi di norma che riguarda i “ricorsi e controversie in materia di prestazioni” (così il Titolo III, al cui interno la norma è inserita), ma con riferimento al solo , come si ricava dal corpo normativo, CP_2
dedicato appunto all' , al cui interno la norma è collocata, come CP_2
anche dalle norme del Titolo III predetto (art. 44-46), che riguardano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi (cfr., con CP_2
riferimento alla decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970, Cass. 982/19 che richiama Cass. 2959/1987 per l'inapplicabilità all' ). CP_3
9 (Argomentazioni tutte tratte da Corte Appello Torino sent. n.432/21,
R.G. 10/21).
4.
L'appello deve, pertanto essere respinto e l'appellante deve essere condannato a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate in € 2579,20 oltre rimborso forfettario
IVA e CPA ( si è fatto riferimento ai valori minimi delle cause di valore indeterminato di bassa complessità, trattandosi di causa oramai seriale, senza attività istruttoria, aumentata del 10% ex art
4,comma 8, Dm 55/2014 e del 20% ex art 4 comma 1 bis DM
55/2014 e quindi complessivamente del 30%).
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.579,20 oltre rimborso forfettario IVA e CPA
Deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 15.10.2025
IL PRESIDENTE est
Dott. Piero Rocchetti
10
11