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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/12/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1754/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1754/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, ed ivi residente a[...], e C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], codice fiscale , ed ivi residente alla
[...] C.F._2
Via Michele Michaeli n. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. David ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in 02100 Rieti (RI) alla Via dei Lauri n. 11, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
“CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Rieti, Via Michele Michaeli n. 4 viene assegnata alla moglie con i beni
e gli arredi ivi contenuti, la quale vi continuerà ad abitare con il figlio;
il marito si è già Per_1 trasferito in un'altra abitazione;
3) il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente e vive fuori Rieti per lavoro, Per_2 nulla, pertanto, si dispone in merito al mantenimento dello stesso;
l'altro figlio è anch'egli Per_1 maggiorenne, ma frequenta la scuola superiore e non è, quindi, economicamente indipendente;
1 4) per quanto riguarda, pertanto, il contributo al mantenimento di , il padre Per_1 Parte_1
verserà l'importo di € 300,00 mensili direttamente in un conto corrente allo stesso
[...] intestato e per ciò che concerne le spese straordinarie, saranno tutte suddivise al 50% tra i genitori;
5) entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano al reciproco mantenimento;
CHIEDONO di avvalersi della facoltà di depositare note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione davanti al giudice relatore e dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni sopra indicate.
Si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione reddituale e bancaria.
Quanto innanzi esposto, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi
CHIEDONO che il Tribunale voglia pronunciare la separazione dei coniugi ed omologare con sentenza le condizioni sopra riportate.
* * *
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, rimettere la causa sul ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare
a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti;
2. Confermare che la casa coniugale sita in Rieti, Via Michele Michaeli n. 4 rimane assegnata alla
Sig.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti, la quale vi continuerà ad abitare con il figlio Pt_2
; Per_1
3. il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente e vive fuori Rieti per lavoro, Per_2 nulla, pertanto, si dispone in merito al mantenimento dello stesso;
l'altro figlio è anch'egli Per_1 maggiorenne, ma frequenta la scuola superiore e non è, quindi, economicamente indipendente;
4. per quanto riguarda, pertanto, il contributo al mantenimento di , confermare che il padre Per_1
verserà, sino all'indipendenza economica del figlio, l'importo di € 300,00 Parte_1 mensili direttamente in un conto corrente allo stesso intestato e per ciò che concerne le spese straordinarie, saranno tutte suddivise al 50% tra i genitori;
5. entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano al reciproco mantenimento”
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.05.1998 in Rieti, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n° 22, Parte II, Serie A, Anno 1998), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione sono nati , il Persona_3
31.05.2001, e , il 22.07.2005; a causa di una forte incompatibilità di carattere Persona_4
e di continui dissidi, la vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza tra i due coniugi.
All'udienza del 20 novembre 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1
: Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio contratto in data 23.05.1998 in
Rieti;
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti ove l'atto è trascritto (Atto n° 22, Parte II, Serie A, Anno 1998);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1754/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, ed ivi residente a[...], e C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], codice fiscale , ed ivi residente alla
[...] C.F._2
Via Michele Michaeli n. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. David ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in 02100 Rieti (RI) alla Via dei Lauri n. 11, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
“CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Rieti, Via Michele Michaeli n. 4 viene assegnata alla moglie con i beni
e gli arredi ivi contenuti, la quale vi continuerà ad abitare con il figlio;
il marito si è già Per_1 trasferito in un'altra abitazione;
3) il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente e vive fuori Rieti per lavoro, Per_2 nulla, pertanto, si dispone in merito al mantenimento dello stesso;
l'altro figlio è anch'egli Per_1 maggiorenne, ma frequenta la scuola superiore e non è, quindi, economicamente indipendente;
1 4) per quanto riguarda, pertanto, il contributo al mantenimento di , il padre Per_1 Parte_1
verserà l'importo di € 300,00 mensili direttamente in un conto corrente allo stesso
[...] intestato e per ciò che concerne le spese straordinarie, saranno tutte suddivise al 50% tra i genitori;
5) entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano al reciproco mantenimento;
CHIEDONO di avvalersi della facoltà di depositare note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione davanti al giudice relatore e dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni sopra indicate.
Si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione reddituale e bancaria.
Quanto innanzi esposto, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi
CHIEDONO che il Tribunale voglia pronunciare la separazione dei coniugi ed omologare con sentenza le condizioni sopra riportate.
* * *
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, rimettere la causa sul ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare
a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti;
2. Confermare che la casa coniugale sita in Rieti, Via Michele Michaeli n. 4 rimane assegnata alla
Sig.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti, la quale vi continuerà ad abitare con il figlio Pt_2
; Per_1
3. il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente e vive fuori Rieti per lavoro, Per_2 nulla, pertanto, si dispone in merito al mantenimento dello stesso;
l'altro figlio è anch'egli Per_1 maggiorenne, ma frequenta la scuola superiore e non è, quindi, economicamente indipendente;
4. per quanto riguarda, pertanto, il contributo al mantenimento di , confermare che il padre Per_1
verserà, sino all'indipendenza economica del figlio, l'importo di € 300,00 Parte_1 mensili direttamente in un conto corrente allo stesso intestato e per ciò che concerne le spese straordinarie, saranno tutte suddivise al 50% tra i genitori;
5. entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano al reciproco mantenimento”
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.05.1998 in Rieti, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n° 22, Parte II, Serie A, Anno 1998), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione sono nati , il Persona_3
31.05.2001, e , il 22.07.2005; a causa di una forte incompatibilità di carattere Persona_4
e di continui dissidi, la vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza tra i due coniugi.
All'udienza del 20 novembre 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1
: Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio contratto in data 23.05.1998 in
Rieti;
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti ove l'atto è trascritto (Atto n° 22, Parte II, Serie A, Anno 1998);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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