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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5985 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Martano Presidente
Dott.ssa Federica D'Auria giudice
Dott.ssa Maria Ludovica Russo giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per querela di falso nell'ambito del giudizio n. RG. 9930/2021
TRA
, elettivamente dom.to presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Monfrecola, Parte_1 che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(già , a seguito di mero cambio di denominazione Controparte_1 CP_1 sociale) in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo Conti (C.F. - Controparte_2 C.F._1
il giudice 1 Maria Ludovica Russo indirizzo PEC - giusta procura rilasciata su foglio separato, Email_1 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv. Roberto Rainone
(C.F. C.F. – fax: 089 235880 – p.e.c.: , che pure C.F._2 Email_2 la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con il primo.
OGGETTO: giudizio per querela di falso
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto n. Rg. 9930/2021, Parte_1 proponeva querela di falso relativamente alla sottoscrizione apposta alla notifica del decreto ingiuntivo – n. 3351/2020 – azionato dalla con il precetto notificato il Controparte_3
22.03.2021, opposto nel predetto giudizio principale.
In particolare, veniva contestata la riconducibilità al della firma apposta sull'avviso di Parte_1 ricevimento, di cui alla comunicazione prevista dall'art. 140 c.p.c.
La convenuta (opposta nel giudizio principale) affermava di Controparte_4 voler utilizzare il documento e chiedeva venisse ammessa CTU grafologica e chiedeva tenersi presente, quale mezzo di prova a favore della ritualità della ricezione della notifica, anche la firma apposta sulla relata di notifica dell'atto di precetto (prodotta in copia).
Nella prima difesa utile per l'udienza del 26.05.2022, il proponeva querela di falso Parte_1 anche avverso la suddetta relata, contestando la genuinità della firma del Sul punto il Parte_1 dava atto di aver ricevuto in busta chiusa l'atto di precetto nella propria cassetta postale, Parte_1 ma non riconosceva come propria la sottoscrizione apposta sulla cartolina depositata dalla parte convenuta.
La Banca convenuta nulla dichiarava in relazione all'utilizzo di questo ultimo documento;
al contempo all'udienza del 16.05.2025, si dava atto della conformità all'originale della copia depositata dalla banca convenuta, sulla relata di notifica dell'atto di precetto
Redatta la CTU grafologica, all'udienza del 10.10.2024, la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio (con la concessione dei termini ridotti, di cui all'art. 190 c.p.c. in data 1.04.2025), sul
il giudice 2 Maria Ludovica Russo seguente oggetto: “decisione sulla proposta querela di falso, in relazione alla firma apposta sulla relata relativa al Decreto Ingiuntivo alla base del precetto opposto”.
In primo luogo, occorre delimitare l'oggetto del presente giudizio.
Per quanto attiene alla firma apposta sulla relata di notifica dell'atto di precetto (prodotta in copia) del 22.03.2021, la sua genuinità non può essere considerata oggetto della presente pronuncia.
Invero, la banca convenuta, a seguito di interpello sulla volontà di valersene in giudizio, non ha esplicitato tale volontà (art. 222 c.p.c.).
Di conseguenza, ed al di là del valore comunque limitato di una ctu grafologica sulla firma di un documento prodotto in copia (Cfr. Cass. 2025 n. 2777), il giudice istruttore ha esplicitamente ristretto la remissione al Collegio alla questione relativa alla querela di falso sulla notifica del decreto ingiuntivo.
Sotto altro aspetto, la mancata volontà di avvalersi dell'atto, implica l'impossibilità per tale documento da fungere da elemento di prova nel presente giudizio o da scrittura di comparazione.
Posto ciò, per quanto attiene al documento oggetto di querela di falso, lo stesso è costituito, nello specifico, dalla riconducibilità al della firma apposta sull'avviso di ricevimento, di cui Parte_1 alla comunicazione effettuata ex art. 140 c.p.c.,
A seguito della perizia, il CTU ha concluso che “l'impersonale ed elementare esecuzione grafica la quale è esente da elementi di idoneità segnaletica”.
A questo punto occorre esplicitare alcuni principi giuridici, nonché contestualizzare lo scritto in esame con la normativa applicabile ratione temporis.
Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (cfr. Cass. n. 2126 del 24/01/2019, conforme a Cass. n. 6050 del 17/06/1998).
La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima si consideri legalmente tale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione e interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra
il giudice 3 Maria Ludovica Russo dichiarazione e sottoscrizione (cfr. Cass. n. 31243 del 03/11/2021, nello stesso senso Cass. n. 12118 del 22/06/2020).
Nel nostro caso, l'apocrifia della firma non risulta accertata, in considerazione del segno grafico sottoposto a valutazione.
Esaminando poi, il caso specifico, oggetto di accertamento è il segno grafico apposto sull'avviso di ricevimento, di cui alla comunicazione previsto dall'art. 140 c.p.c., consegnato dall'operatore delle poste.
Nella relata, risulta barrata la casella relativa alla ricezione ad opera del destinatario, mentre, nella riga relativa alla firma si evince: a) la dicitura: “Dl 34/20 art. 46, 19.06.2020 (data della consegna dell'avviso, come riportato nella parte superiore); b) la firma dell'operatore.
Orbene, l'art. 46 del DL 34/20 disciplina la proroga temporale al 31.07.2020 delle norme di cui all'art. 108 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (misure in materia di emergenza da COVID 19); dal canto suo,
l'art. 108 recitava, tra l'altro, quanto segue: “gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii (raccomandati, assicurati ecc.) mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio… (omissis)…La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna, in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito”.
Dunque, a parere di questo Collegio, cui è sempre rimessa in ultima analisi la valutazione delle emergenze istruttorie, anche relative alla genuinità delle sottoscrizioni sui documenti oggetto di giudizio (Cass. 2025 n. 2777), la sigla Dl (oggetto di CTU) è, con logicità e verosimiglianza da riconnettersi all'indicazione, ad opera dell'operatore postale, della normativa emergenziale, che consentiva la mancata firma a cura del destinatario, con la sola firma dell'agente postale (non oggetto di querela).
Di conseguenza, anche in via fattuale, la falsità del documento (negli aspetti contestati), non può essere accolta.
Pertanto, la querela di falso va rigettata.
Parte attrice va condannata alla pena pecuniaria di € 15,00.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, le difese di parte opposta e le contestazioni effettuate (avulse dall'oggetto concreto della questione in atti) determinano un'equa compensazione delle spese di questa fase giudiziale
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nella causa come innanzi proposta, così provvede
- rigetta la querela di falso;
- condanna parte attrice alla pena pecuniaria di € 15,00;
- compensa le spese del presente giudizio;
- ordina la restituzione dei documenti e dispone che, a cura del Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale dell'avviso di ricevimento della comunicazione effettuata ex art. 140 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Napoli, lì 9.06.2024
Il Presidente
Dott.ssa Laura Martano Il Giudice
Dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 5 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Martano Presidente
Dott.ssa Federica D'Auria giudice
Dott.ssa Maria Ludovica Russo giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per querela di falso nell'ambito del giudizio n. RG. 9930/2021
TRA
, elettivamente dom.to presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Monfrecola, Parte_1 che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(già , a seguito di mero cambio di denominazione Controparte_1 CP_1 sociale) in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo Conti (C.F. - Controparte_2 C.F._1
il giudice 1 Maria Ludovica Russo indirizzo PEC - giusta procura rilasciata su foglio separato, Email_1 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv. Roberto Rainone
(C.F. C.F. – fax: 089 235880 – p.e.c.: , che pure C.F._2 Email_2 la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con il primo.
OGGETTO: giudizio per querela di falso
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto n. Rg. 9930/2021, Parte_1 proponeva querela di falso relativamente alla sottoscrizione apposta alla notifica del decreto ingiuntivo – n. 3351/2020 – azionato dalla con il precetto notificato il Controparte_3
22.03.2021, opposto nel predetto giudizio principale.
In particolare, veniva contestata la riconducibilità al della firma apposta sull'avviso di Parte_1 ricevimento, di cui alla comunicazione prevista dall'art. 140 c.p.c.
La convenuta (opposta nel giudizio principale) affermava di Controparte_4 voler utilizzare il documento e chiedeva venisse ammessa CTU grafologica e chiedeva tenersi presente, quale mezzo di prova a favore della ritualità della ricezione della notifica, anche la firma apposta sulla relata di notifica dell'atto di precetto (prodotta in copia).
Nella prima difesa utile per l'udienza del 26.05.2022, il proponeva querela di falso Parte_1 anche avverso la suddetta relata, contestando la genuinità della firma del Sul punto il Parte_1 dava atto di aver ricevuto in busta chiusa l'atto di precetto nella propria cassetta postale, Parte_1 ma non riconosceva come propria la sottoscrizione apposta sulla cartolina depositata dalla parte convenuta.
La Banca convenuta nulla dichiarava in relazione all'utilizzo di questo ultimo documento;
al contempo all'udienza del 16.05.2025, si dava atto della conformità all'originale della copia depositata dalla banca convenuta, sulla relata di notifica dell'atto di precetto
Redatta la CTU grafologica, all'udienza del 10.10.2024, la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio (con la concessione dei termini ridotti, di cui all'art. 190 c.p.c. in data 1.04.2025), sul
il giudice 2 Maria Ludovica Russo seguente oggetto: “decisione sulla proposta querela di falso, in relazione alla firma apposta sulla relata relativa al Decreto Ingiuntivo alla base del precetto opposto”.
In primo luogo, occorre delimitare l'oggetto del presente giudizio.
Per quanto attiene alla firma apposta sulla relata di notifica dell'atto di precetto (prodotta in copia) del 22.03.2021, la sua genuinità non può essere considerata oggetto della presente pronuncia.
Invero, la banca convenuta, a seguito di interpello sulla volontà di valersene in giudizio, non ha esplicitato tale volontà (art. 222 c.p.c.).
Di conseguenza, ed al di là del valore comunque limitato di una ctu grafologica sulla firma di un documento prodotto in copia (Cfr. Cass. 2025 n. 2777), il giudice istruttore ha esplicitamente ristretto la remissione al Collegio alla questione relativa alla querela di falso sulla notifica del decreto ingiuntivo.
Sotto altro aspetto, la mancata volontà di avvalersi dell'atto, implica l'impossibilità per tale documento da fungere da elemento di prova nel presente giudizio o da scrittura di comparazione.
Posto ciò, per quanto attiene al documento oggetto di querela di falso, lo stesso è costituito, nello specifico, dalla riconducibilità al della firma apposta sull'avviso di ricevimento, di cui Parte_1 alla comunicazione effettuata ex art. 140 c.p.c.,
A seguito della perizia, il CTU ha concluso che “l'impersonale ed elementare esecuzione grafica la quale è esente da elementi di idoneità segnaletica”.
A questo punto occorre esplicitare alcuni principi giuridici, nonché contestualizzare lo scritto in esame con la normativa applicabile ratione temporis.
Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (cfr. Cass. n. 2126 del 24/01/2019, conforme a Cass. n. 6050 del 17/06/1998).
La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima si consideri legalmente tale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione e interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra
il giudice 3 Maria Ludovica Russo dichiarazione e sottoscrizione (cfr. Cass. n. 31243 del 03/11/2021, nello stesso senso Cass. n. 12118 del 22/06/2020).
Nel nostro caso, l'apocrifia della firma non risulta accertata, in considerazione del segno grafico sottoposto a valutazione.
Esaminando poi, il caso specifico, oggetto di accertamento è il segno grafico apposto sull'avviso di ricevimento, di cui alla comunicazione previsto dall'art. 140 c.p.c., consegnato dall'operatore delle poste.
Nella relata, risulta barrata la casella relativa alla ricezione ad opera del destinatario, mentre, nella riga relativa alla firma si evince: a) la dicitura: “Dl 34/20 art. 46, 19.06.2020 (data della consegna dell'avviso, come riportato nella parte superiore); b) la firma dell'operatore.
Orbene, l'art. 46 del DL 34/20 disciplina la proroga temporale al 31.07.2020 delle norme di cui all'art. 108 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (misure in materia di emergenza da COVID 19); dal canto suo,
l'art. 108 recitava, tra l'altro, quanto segue: “gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii (raccomandati, assicurati ecc.) mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio… (omissis)…La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna, in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito”.
Dunque, a parere di questo Collegio, cui è sempre rimessa in ultima analisi la valutazione delle emergenze istruttorie, anche relative alla genuinità delle sottoscrizioni sui documenti oggetto di giudizio (Cass. 2025 n. 2777), la sigla Dl (oggetto di CTU) è, con logicità e verosimiglianza da riconnettersi all'indicazione, ad opera dell'operatore postale, della normativa emergenziale, che consentiva la mancata firma a cura del destinatario, con la sola firma dell'agente postale (non oggetto di querela).
Di conseguenza, anche in via fattuale, la falsità del documento (negli aspetti contestati), non può essere accolta.
Pertanto, la querela di falso va rigettata.
Parte attrice va condannata alla pena pecuniaria di € 15,00.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, le difese di parte opposta e le contestazioni effettuate (avulse dall'oggetto concreto della questione in atti) determinano un'equa compensazione delle spese di questa fase giudiziale
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nella causa come innanzi proposta, così provvede
- rigetta la querela di falso;
- condanna parte attrice alla pena pecuniaria di € 15,00;
- compensa le spese del presente giudizio;
- ordina la restituzione dei documenti e dispone che, a cura del Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale dell'avviso di ricevimento della comunicazione effettuata ex art. 140 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Napoli, lì 9.06.2024
Il Presidente
Dott.ssa Laura Martano Il Giudice
Dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 5 Maria Ludovica Russo