Ordinanza cautelare 16 aprile 2024
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 07/05/2026, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02908/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01250/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Longobardi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - AP 3, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pansini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
IU La LA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione n. -OMISSIS- con la quale il Direttore Generale dell’ASL NAPOLI 3 Sud, preso atto dei lavori della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per progressione verticale, riservata al personale del comparto in applicazione dell’art.22, comma 15 del D. L.vo n.75/2017 per la copertura di n.9 posti di Collaboratore Amministrativo, disponeva l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale e di tutti gli atti connessi e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 108 - AP 3;
Vista la nota depositata il -OMISSIS-, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RO MA nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Considerato che la signora-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura relativa alla progressione verticale indetta dall’Asl AP 3 Sud con deliberazione n. -OMISSIS-, riservata al personale del comparto in applicazione dell’art.22, comma 15 del d.l.gs. n.75/2017 per la copertura di n.9 posti di Collaboratore Amministrativo;
Rilevato che con dichiarazione del -OMISSIS- la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite;
-che, viceversa, il difensore della Asl costituito nel presente giudizio all’udienza pubblica del 10.2.2026 ha istato per la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite come da dichiarazione rilasciata a verbale di udienza;
Ritenuto che a fronte della specifica ed univoca dichiarazione concernente il venir meno dell’interesse all’impugnativa non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
-che, invero, in ossequio al principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso (in termini, Consiglio di Stato sez. II, 9 agosto 2021, n.5813);
-che va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.;
Considerato, altresì, che sussistono i presupposti per la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in considerazione delle ragioni per le quali l’Amministrazione ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura in esame, come stigmatizzate anche nell’ordinanza n. -OMISSIS- resa nella sede cautelare e non gravata in appello;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Asl AP 3 Sud che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI EL Di AP, Presidente
RO MA, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RO MA | LI EL Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.