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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/07/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5363/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MARZOLANI STEFANIA, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI 18 35122 PADOVA presso il difensore avv. MARZOLANI STEFANIA
Attore contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ZOPPO CRISTINA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in p.zza Risorgimento 8 MILANO presso il difensore avv. DEL ZOPPO CRISTINA
Convenuto
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con decreto ingiuntivo n. 1442/2023, il Tribunale di Padova ingiungeva a Parte_1 quale fideiussore di (dichiarata fallita in data 12.9.2019), di pagare in Parte_2
pagina 1 di 6 favore di , quale cessionaria di , l'importo di € 31.237,36 a CP_1 Controparte_2 titolo di debito residuo di due contratti di finanziamento. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il difetto di titolarità del credito e la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti in quanto conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo con provvedimento 55/2005 della Banca di Italia. Eccepiva altresì la decadenza ex art 1957 c.c. Si costituiva in giudizio , e per essa la procuratrice , CP_1 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. A seguito di un rinvio per pendenza trattative, con ordinanza del 20.9.2024 veniva respinta l'istanza ex art 648 cpc avanzata da parte opposta ed assegnati i termini per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la quale si concludeva con esito negativo. Con comparsa del 30.1.2025, interveniva in giudizio quale Controparte_4 incorporante (per intervenuta fusione) di CP_1
In data 5.3.2025 la causa veniva assegnata al ruolo di questo Giudice. Con ordinanza del 9.4.2025 veniva nuovamente rigettata la riproposta istanza ex art 648 cpc e rigettate le istanze istruttorie proposte da parte opponente. La causa veniva quindi rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies e trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025, previo deposito di brevi note difensive.
2. Va premesso che il debito azionato in via monitoria deriva da due contratti di finanziamento conclusi dalla debitrice principale, poi fallita, si tratta del finanziamento n. Parte_2
0I45054504480 del 9.12.2011 sub doc. 12 del fascicolo monitorio (debito residuo € 27.853,91) e finanziamento n. 0845054579631 del 24.12.2012 sub doc 14 (debito residuo € 3.383,45).
3. Con riferimento ad entrambi i contratti, l'opponente ha eccepito la carenza di titolarità attiva CP in capo a (ora ), non essendo stata provata l'inclusione del credito per cui è causa CP_1 nel contratto di cessione concluso tra (già Cassa di Risparmio del Veneto Controparte_2
s.p.a) e , prima, e tra quest'ultima e poi. Controparte_3 CP_1
Va preliminarmente osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. n. 24798/2020 e Cass. n. 4116/2016) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente, in questo caso opponente, non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
pagina 2 di 6 Elemento di prova principale della titolarità è la produzione del contratto di cessione unitamente alla lista dei crediti ceduti. Simile riscontro documentale, tuttavia, non può ritenersi unico ed indispensabile, posto che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (cfr Cass. n. 5617/2020 in motivazione). La prova della cessione, pertanto, può essere desunta anche da altri elementi (tra cui lo stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ove sufficientemente specifico o la dichiarazione proveniente dalla banca cedente, cfr Cass. 10200/2021) anche di carattere presuntivo. Nel caso di specie, per quanto riguarda la cessione da a , Controparte_2 Controparte_3
l'opposta ha prodotto in giudizio, oltre all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la lista dei crediti ceduti ove risultano riportati, accanto all'NDG, i numeri dei contratti di finanziamento per cui è causa (cfr pag 47 del doc. 5 del fascicolo monitorio e documentazione contrattuale), e la dichiarazione della banca cedente (cfr doc. 5 del fascicolo di parte convenuta). Ciò è quindi idoneo a ritenere provata la titolarità del credito in capo alla società cessionaria. Peraltro, va dato rilievo anche alla produzione, da parte dell'opposta, di numerosa documentazione relativa ai rapporti contrattuali, il che rappresenta elemento presuntivo consistente per poter affermare la titolarità del credito in capo a CP_3
Quanto, poi, al passaggio del credito da detta società a questo trova origine dall'atto CP_1 Cont di scissione parziale stipulato e relativo ai diritti ed obblighi del ramo ove era ricompreso anche il credito azionato. L'eccezione va quindi respinta.
4. Con riferimento al contratto n. 0I45054504480, l'opponente ha altresì eccepito, a sostegno della carenza di titolarità del credito in capo all'opposta, la violazione del divieto di cessione previsto dall'art 9bis del contratto in virtù della Convenzione sottoscritta tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti. La clausola prevede che “ai sensi della convenzione stipulata in data 28/05/2009 fra l'ABI Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti – convenzione relativa all'erogazione della provvista da parte della Cassa Depositi e Prestiti medesima – la Banca si impegna sin d'ora a non cedere in tutto o in parte a terzi il presente finanziamento ed altresì a non cedere i diritti e/o obblighi derivanti e/o connessi al Finanziamento stesso” (cfr doc. 12 del fascicolo monitorio). A sua volta, l'art 4.5 della Convenzione citata (cfr doc. 4 di parte opponente) prevede che “i contratti relativi ai Finanziamenti PMI dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento PMI, ad eccezione dell'eventuale cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP” (previsione analoga è poi prevista nella Convenzione successiva conclusa nel 2010, cfr doc.
4.1 di parte attrice).
pagina 3 di 6 La clausola comprende anche la cessione del credito, stante il riferimento ai “diritti e/o obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento”, e non solo la cessione del contratto. Con la comparsa di costituzione e le successive memorie ex art 171ter c.p.c, la convenuta ha sostenuto la non applicabilità della previsione, affermando che, nel caso di specie, la provvista era stata fornita direttamente dalla Banca (e quindi da Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a) e non da Cassa Depositi e prestiti, come consentito dal contratto. All'art 1 si legge: “la provvista utilizzata per il presente Finanziamento deriva da un prestito concesso a dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a con sede in Roma….; Controparte_2 tale provvista che può essere utilizzata da Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a in forza di apposito contratto infragruppo, è stata erogata dalla .così come Parte_3 previsto dalla convenzione stipulata in 28/5/2009 fra l'ABI Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti. Tuttavia, la Banca si riserva la facoltà di sostituire la provvista in questione con altra provvista ordinaria, senza che ciò comporti alcuna modifica peggiorativa al presente contratto”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, non vi è prova che la Banca abbia esercitato la facoltà di sostituzione della provvista ivi prevista. Non depone in tal senso la distinta di pagamento prodotta sub doc. 4 da parte convenuta, posto che nella stessa di legge “finanziamento PMI con provvista CDP”, e neanche il mancato riferimento, nell'ulteriore documentazione prodotta, della provenienza della provvista, come richiesto dall'art 4.4. della Convenzione. Tale clausola, infatti, prevede l'indicazione di tale informazione “nelle comunicazioni periodiche alle PMI”, mentre quelle prodotte dalla convenuta non sono comunicazioni periodiche, non potendo ritenersi tali le diffide di pagamento o la comunicazione di consegna del contratto. Con le note per l'udienza del 10.2.2025, la convenuta ha sollevato l'eccezione di non opponibilità, nei suoi confronti, della clausola di cui all'art 9bis del contratto alla luce del disposto dell'art 1260 comma secondo c.c. Tale eccezione non può ritenersi tardiva, non costituendo, ad avviso dello scrivente, un'eccezione in senso stretto (cfr Cass. Sez. U, 03/06/2015, n. 11377, che concluso che "tutti i fatti estintivi, modificativi od impeditivi, siano essi fatti semplici oppure fatti-diritti che potrebbero essere oggetto di accertamento in un autonomo giudizio, sono rilevabili d'ufficio, e dunque rappresentano eccezioni in senso lato;
l'ambito della rilevabilità a istanza di parte (eccezioni in senso stretto) è confinato ai casi specificamente previsti dalla legge o a quelli in cui l'effetto estintivo, impeditivo o modificativo si ricollega all'esercizio di un diritto potestativo oppure si coordina con una fattispecie che potrebbe dar luogo all'esercizio di un'autonoma azione costitutiva"; cfr con riferimento all'eccezione di inopponibilità a terzi dei limiti previsti da regolamenti condominiali Cass 6769/2018, con principio che si ritiene analogo al caso di specie). Questa risulta poi fondata, se pur non sulla base dell'art 1260 comma secondo c.c.
pagina 4 di 6 La norma, infatti, fa riferimento al patto di non cedibilità concluso tra debitore ceduto e creditore cedente, mentre nel caso di specie l'impegno era stato assunto dal solo istituto di credito, in quanto aderente all'ABI, sulla base della Convenzione con Cassa Depositi e Prestiti. Viene quindi a configurarsi un patto tra creditore e un soggetto terzo, patto che, secondo orientamento dottrinale prevalente, va ricondotto all'alveo dell'art 1379 c.c.. Ne consegue, in ogni caso, la non opponibilità dello stesso all'opposta che, in mancanza di prova della sua adesione all'ABI, deve considerarsi soggetto terzo rispetto alla previsione convenzionale (e contrattuale). La contestazione dell'opponente va quindi respinta.
5. Passando, poi, alle contestazioni di merito, va respinta l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni per cui è causa. Queste (cfr docc. 13 e 15 del fascicolo monitorio) sono fideiussioni specifiche e, sul punto, va data continuità all'orientamento già affermatosi in questo Tribunale che esclude la loro nullità in quanto non oggetto del provvedimento della Banca di Italia, emesso con riferimento alle sole fideiussioni omnibus (cfr Tribunale di Padova sentenza 7.4.2021 e sentenza 21.6.2021). Sul punto si è anche espressa la recente giurisprudenza di legittimità affermando che “ciò che giustifica l'espunzione delle clausole “incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate” (cfr Cass. 21841/2024, e nello stesso senso Cass. 1170/2025). Non paiono poi rilevanti gli ordini di esibizione richiesti da parte opponente o la documentazione versata in atti (costituita da fideiussioni specifiche adottate da vari istituti di credito, anche risalenti nel tempo, contenenti le tre clausole oggetto del provvedimento della Banca di Italia), posto che gli stessi non sono comunque in grado di provare la sussistenza di un'intesa illegittima tra le banche anche con riferimento alle fideiussioni specifiche. Va infatti ricordato che, come affermato dallo stesso provvedimento sanzionatorio adottato dalla Banca di Italia, le clausole sono pienamente legittime e così il loro uso. La doglianza va quindi respinta, e così la conseguente eccezione di decadenza ex art 1957 cc. Né vi è un problema di abusività di quest'ultima clausola posto che il garante era altresì legale rappresentante della debitrice principale. Pertanto, non riveste la qualifica di consumatore (come già accertato in sede monitoria). La richiesta di CTU per la verifica della determinatezza dei tassi di interesse e di corrispondenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG concretamente applicato è del tutto pagina 5 di 6 esplorativa, non essendo stata svolta alcuna specifica contestazione dei contratti di finanziamento in atto di citazione o nella prima memoria istruttoria.
6. In conclusione, l'opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Quanto alle spese di lite del giudizio di opposizione, stante la novità della questione trattata relativamente al divieto di cessione del credito ex art 9bis del contratto di finanziamento, sussistono i presupposti per una compensazione parziale delle stesse nella misura di 1/3 (un terzo). La restante quota viene posta a carico di parte opponente quale parte soccombente. Queste sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.000 ad € 52.000), della trattazione esperita (causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e secondo i valori minimi per quella istruttoria (stante il solo deposito delle memorie ex art 171ter c.p.c) e decisionale (alla luce della decisione della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c).
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
COMPENSA le spese di lite nella misura di 1/3 (un terzo) e pone la restante quota a carico di parte opponente, spese che liquida per intero in € 5261 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 2 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5363/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MARZOLANI STEFANIA, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI 18 35122 PADOVA presso il difensore avv. MARZOLANI STEFANIA
Attore contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ZOPPO CRISTINA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in p.zza Risorgimento 8 MILANO presso il difensore avv. DEL ZOPPO CRISTINA
Convenuto
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con decreto ingiuntivo n. 1442/2023, il Tribunale di Padova ingiungeva a Parte_1 quale fideiussore di (dichiarata fallita in data 12.9.2019), di pagare in Parte_2
pagina 1 di 6 favore di , quale cessionaria di , l'importo di € 31.237,36 a CP_1 Controparte_2 titolo di debito residuo di due contratti di finanziamento. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il difetto di titolarità del credito e la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti in quanto conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo con provvedimento 55/2005 della Banca di Italia. Eccepiva altresì la decadenza ex art 1957 c.c. Si costituiva in giudizio , e per essa la procuratrice , CP_1 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. A seguito di un rinvio per pendenza trattative, con ordinanza del 20.9.2024 veniva respinta l'istanza ex art 648 cpc avanzata da parte opposta ed assegnati i termini per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la quale si concludeva con esito negativo. Con comparsa del 30.1.2025, interveniva in giudizio quale Controparte_4 incorporante (per intervenuta fusione) di CP_1
In data 5.3.2025 la causa veniva assegnata al ruolo di questo Giudice. Con ordinanza del 9.4.2025 veniva nuovamente rigettata la riproposta istanza ex art 648 cpc e rigettate le istanze istruttorie proposte da parte opponente. La causa veniva quindi rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies e trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025, previo deposito di brevi note difensive.
2. Va premesso che il debito azionato in via monitoria deriva da due contratti di finanziamento conclusi dalla debitrice principale, poi fallita, si tratta del finanziamento n. Parte_2
0I45054504480 del 9.12.2011 sub doc. 12 del fascicolo monitorio (debito residuo € 27.853,91) e finanziamento n. 0845054579631 del 24.12.2012 sub doc 14 (debito residuo € 3.383,45).
3. Con riferimento ad entrambi i contratti, l'opponente ha eccepito la carenza di titolarità attiva CP in capo a (ora ), non essendo stata provata l'inclusione del credito per cui è causa CP_1 nel contratto di cessione concluso tra (già Cassa di Risparmio del Veneto Controparte_2
s.p.a) e , prima, e tra quest'ultima e poi. Controparte_3 CP_1
Va preliminarmente osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. n. 24798/2020 e Cass. n. 4116/2016) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente, in questo caso opponente, non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
pagina 2 di 6 Elemento di prova principale della titolarità è la produzione del contratto di cessione unitamente alla lista dei crediti ceduti. Simile riscontro documentale, tuttavia, non può ritenersi unico ed indispensabile, posto che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (cfr Cass. n. 5617/2020 in motivazione). La prova della cessione, pertanto, può essere desunta anche da altri elementi (tra cui lo stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ove sufficientemente specifico o la dichiarazione proveniente dalla banca cedente, cfr Cass. 10200/2021) anche di carattere presuntivo. Nel caso di specie, per quanto riguarda la cessione da a , Controparte_2 Controparte_3
l'opposta ha prodotto in giudizio, oltre all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la lista dei crediti ceduti ove risultano riportati, accanto all'NDG, i numeri dei contratti di finanziamento per cui è causa (cfr pag 47 del doc. 5 del fascicolo monitorio e documentazione contrattuale), e la dichiarazione della banca cedente (cfr doc. 5 del fascicolo di parte convenuta). Ciò è quindi idoneo a ritenere provata la titolarità del credito in capo alla società cessionaria. Peraltro, va dato rilievo anche alla produzione, da parte dell'opposta, di numerosa documentazione relativa ai rapporti contrattuali, il che rappresenta elemento presuntivo consistente per poter affermare la titolarità del credito in capo a CP_3
Quanto, poi, al passaggio del credito da detta società a questo trova origine dall'atto CP_1 Cont di scissione parziale stipulato e relativo ai diritti ed obblighi del ramo ove era ricompreso anche il credito azionato. L'eccezione va quindi respinta.
4. Con riferimento al contratto n. 0I45054504480, l'opponente ha altresì eccepito, a sostegno della carenza di titolarità del credito in capo all'opposta, la violazione del divieto di cessione previsto dall'art 9bis del contratto in virtù della Convenzione sottoscritta tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti. La clausola prevede che “ai sensi della convenzione stipulata in data 28/05/2009 fra l'ABI Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti – convenzione relativa all'erogazione della provvista da parte della Cassa Depositi e Prestiti medesima – la Banca si impegna sin d'ora a non cedere in tutto o in parte a terzi il presente finanziamento ed altresì a non cedere i diritti e/o obblighi derivanti e/o connessi al Finanziamento stesso” (cfr doc. 12 del fascicolo monitorio). A sua volta, l'art 4.5 della Convenzione citata (cfr doc. 4 di parte opponente) prevede che “i contratti relativi ai Finanziamenti PMI dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento PMI, ad eccezione dell'eventuale cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP” (previsione analoga è poi prevista nella Convenzione successiva conclusa nel 2010, cfr doc.
4.1 di parte attrice).
pagina 3 di 6 La clausola comprende anche la cessione del credito, stante il riferimento ai “diritti e/o obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento”, e non solo la cessione del contratto. Con la comparsa di costituzione e le successive memorie ex art 171ter c.p.c, la convenuta ha sostenuto la non applicabilità della previsione, affermando che, nel caso di specie, la provvista era stata fornita direttamente dalla Banca (e quindi da Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a) e non da Cassa Depositi e prestiti, come consentito dal contratto. All'art 1 si legge: “la provvista utilizzata per il presente Finanziamento deriva da un prestito concesso a dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a con sede in Roma….; Controparte_2 tale provvista che può essere utilizzata da Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a in forza di apposito contratto infragruppo, è stata erogata dalla .così come Parte_3 previsto dalla convenzione stipulata in 28/5/2009 fra l'ABI Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti. Tuttavia, la Banca si riserva la facoltà di sostituire la provvista in questione con altra provvista ordinaria, senza che ciò comporti alcuna modifica peggiorativa al presente contratto”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, non vi è prova che la Banca abbia esercitato la facoltà di sostituzione della provvista ivi prevista. Non depone in tal senso la distinta di pagamento prodotta sub doc. 4 da parte convenuta, posto che nella stessa di legge “finanziamento PMI con provvista CDP”, e neanche il mancato riferimento, nell'ulteriore documentazione prodotta, della provenienza della provvista, come richiesto dall'art 4.4. della Convenzione. Tale clausola, infatti, prevede l'indicazione di tale informazione “nelle comunicazioni periodiche alle PMI”, mentre quelle prodotte dalla convenuta non sono comunicazioni periodiche, non potendo ritenersi tali le diffide di pagamento o la comunicazione di consegna del contratto. Con le note per l'udienza del 10.2.2025, la convenuta ha sollevato l'eccezione di non opponibilità, nei suoi confronti, della clausola di cui all'art 9bis del contratto alla luce del disposto dell'art 1260 comma secondo c.c. Tale eccezione non può ritenersi tardiva, non costituendo, ad avviso dello scrivente, un'eccezione in senso stretto (cfr Cass. Sez. U, 03/06/2015, n. 11377, che concluso che "tutti i fatti estintivi, modificativi od impeditivi, siano essi fatti semplici oppure fatti-diritti che potrebbero essere oggetto di accertamento in un autonomo giudizio, sono rilevabili d'ufficio, e dunque rappresentano eccezioni in senso lato;
l'ambito della rilevabilità a istanza di parte (eccezioni in senso stretto) è confinato ai casi specificamente previsti dalla legge o a quelli in cui l'effetto estintivo, impeditivo o modificativo si ricollega all'esercizio di un diritto potestativo oppure si coordina con una fattispecie che potrebbe dar luogo all'esercizio di un'autonoma azione costitutiva"; cfr con riferimento all'eccezione di inopponibilità a terzi dei limiti previsti da regolamenti condominiali Cass 6769/2018, con principio che si ritiene analogo al caso di specie). Questa risulta poi fondata, se pur non sulla base dell'art 1260 comma secondo c.c.
pagina 4 di 6 La norma, infatti, fa riferimento al patto di non cedibilità concluso tra debitore ceduto e creditore cedente, mentre nel caso di specie l'impegno era stato assunto dal solo istituto di credito, in quanto aderente all'ABI, sulla base della Convenzione con Cassa Depositi e Prestiti. Viene quindi a configurarsi un patto tra creditore e un soggetto terzo, patto che, secondo orientamento dottrinale prevalente, va ricondotto all'alveo dell'art 1379 c.c.. Ne consegue, in ogni caso, la non opponibilità dello stesso all'opposta che, in mancanza di prova della sua adesione all'ABI, deve considerarsi soggetto terzo rispetto alla previsione convenzionale (e contrattuale). La contestazione dell'opponente va quindi respinta.
5. Passando, poi, alle contestazioni di merito, va respinta l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni per cui è causa. Queste (cfr docc. 13 e 15 del fascicolo monitorio) sono fideiussioni specifiche e, sul punto, va data continuità all'orientamento già affermatosi in questo Tribunale che esclude la loro nullità in quanto non oggetto del provvedimento della Banca di Italia, emesso con riferimento alle sole fideiussioni omnibus (cfr Tribunale di Padova sentenza 7.4.2021 e sentenza 21.6.2021). Sul punto si è anche espressa la recente giurisprudenza di legittimità affermando che “ciò che giustifica l'espunzione delle clausole “incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate” (cfr Cass. 21841/2024, e nello stesso senso Cass. 1170/2025). Non paiono poi rilevanti gli ordini di esibizione richiesti da parte opponente o la documentazione versata in atti (costituita da fideiussioni specifiche adottate da vari istituti di credito, anche risalenti nel tempo, contenenti le tre clausole oggetto del provvedimento della Banca di Italia), posto che gli stessi non sono comunque in grado di provare la sussistenza di un'intesa illegittima tra le banche anche con riferimento alle fideiussioni specifiche. Va infatti ricordato che, come affermato dallo stesso provvedimento sanzionatorio adottato dalla Banca di Italia, le clausole sono pienamente legittime e così il loro uso. La doglianza va quindi respinta, e così la conseguente eccezione di decadenza ex art 1957 cc. Né vi è un problema di abusività di quest'ultima clausola posto che il garante era altresì legale rappresentante della debitrice principale. Pertanto, non riveste la qualifica di consumatore (come già accertato in sede monitoria). La richiesta di CTU per la verifica della determinatezza dei tassi di interesse e di corrispondenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG concretamente applicato è del tutto pagina 5 di 6 esplorativa, non essendo stata svolta alcuna specifica contestazione dei contratti di finanziamento in atto di citazione o nella prima memoria istruttoria.
6. In conclusione, l'opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Quanto alle spese di lite del giudizio di opposizione, stante la novità della questione trattata relativamente al divieto di cessione del credito ex art 9bis del contratto di finanziamento, sussistono i presupposti per una compensazione parziale delle stesse nella misura di 1/3 (un terzo). La restante quota viene posta a carico di parte opponente quale parte soccombente. Queste sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.000 ad € 52.000), della trattazione esperita (causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e secondo i valori minimi per quella istruttoria (stante il solo deposito delle memorie ex art 171ter c.p.c) e decisionale (alla luce della decisione della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c).
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
COMPENSA le spese di lite nella misura di 1/3 (un terzo) e pone la restante quota a carico di parte opponente, spese che liquida per intero in € 5261 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 2 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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