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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 6190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6190 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
14595 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra:
, con studio in Napoli alla via Dei Mille n. 16, procuratore di se Parte_1 stesso ( – pec. , C.F._1 Email_1 nonchè rappresentato e difeso dall'Avv. Egidio Paolucci ( – pec. C.F._2
, giusta procura su foglio separato allegata al presemte Email_2 atto, a sensi dell'art. 83 cpc, elett.te dom.to presso se stesso in Napoli alla via Dei
Mille n. 16;
CONTRO
L' – Codice fiscale , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma alla Via Grezar n. 14 – quale successore a titolo universale in tutti i rapporti, attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2 ex art. 1 del D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016 – in persona del Responsabile atti introduttivi del giudizio dott. che agisce in virtù dei CP_3 Controparte_4 poteri a lui conferiti con la procura speciale autenticata nella firma dal Notaio
[...]
in data 28/04/2022, Roma Rep nr. 180134 – Racc. 12348 e rilasciata dal Per_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t. dell'istante (all. 3), rappresentata e difesa, giusta procura telematica in calce al presente atto, dall'avv. Tiziana Pane del
Foro di Napoli (CF: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio di quest'ultima sito in Ercolano (NA) alla Via Panoramica n.60, con richiesta che tutte le comunicazioni vengano effettuate al numero di fax 081/7321684 o indirizzo pec: Email_3
1 nonché
, con sede in Controparte_5
Roma, alla Via E. Q. Visconti 8, (CF ) in persona del suo Presidente e P.IVA_2 legale rappresentante pro- tempore Avv. Valter Militi, rappresentato e difeso dall'Avv.
Nicola Pastore Carbone (Cf ) e con lui elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato in Napoli alla via Sedile di Porto 9 in virtù di procura a margine del presente atto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21.6.24 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n.071 2024 9025663044 000 notificata il 28.05.2024 per il pagamento - tra le altre - anche della cartella 071 2019 00139198 69 000 notificata il
22.01.2019. Essa a suo dire riguarda ratei di contributi previdenziali, interessi e sanzioni relativi a vari anni, tra cui gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010,
2012, 2013, 2016 e 2017 (riferibili all'Ente Controparte_5
), iscritti a ruolo nell'anno 2018.
[...]
Intendeva “rilevare [oltre ad eccepire così come insieme a tutte le altre e come di seguito meglio precisato:
a) l'intervenuta decadenza per violazione dell'articolo 25 del d.p.r. n.602/1973;
b) in via gradata, l'intervenuta decadenza per tardiva iscrizione a ruolo del credito ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. a) d.lgs. 46/1999;
c) la prescrizione quinquennale dei crediti con decorrenza dalla scadenza per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi;
d)
l'inapplicabilità dell'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 quale eccezione e deroga al Testo Unico previdenziale di cui alla Legge 335/1995 nel solo sistema contributivo forense, rispetto alla disciplina generale della Riforma Dini avvenuta in virtù del meccanismo abrogativo, secondo la Cassazione, di cui all'art. 15 disp. prel.
c.c.. invocando, pertanto il sistema ex lege 335/1995, e l'integrale prescrizione dei crediti vantati”.
Rilevava inoltre “l'illegittima riproposizione di crediti già dichiarati nulli dal
Tribunale e confermati tali dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 5877/2015 (doc.n.2), con cui le opposizioni riunite sono state
2 accolte nell'ambito dell'RG. 16438/2012 -in relazione alle pretese di cui alle cartelle di pagamento sopra indicate sub 1 e 2-, per le quali, è stato dichiarato essere stato violato il termine per la iscrizione a ruolo dei contributi richiesti, previsto dall'art. 25 del d.lgs n. 46/1999, nonché per essere stata anche rilevata l'irregolarità della notificazione, con espressa dichiarazione di nullità delle pretese di con CP_5 riferimento alle dette citate annualità.
L'appello di avverso tale pronuncia, promosso con ricorso CP_5
d'innanzi alla Corte di Appello sez. Lavoro, assumeva RG 4577/2015 e si concludeva con la sentenza n. 839/2019 (doc.n. 3) che così statuiva: “
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese del grado di giudizio;
dà atto della sussistenza per la parte appellante delle condizioni di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P R. n. 115/2002. Napoli, 4 febbraio 2019. Il
Consigliere estensore Enrico Sigfrido Dedola. Il Presidente Anna Maria Beneduce”.
Pertanto, invocava l'esistenza del giudicato di nullità sulle pretese di
[...]
con riferimento alle dette annualità. CP_5
Chiedeva:
“• in via preliminare e per quanto di ragione, dichiarare priva di effetti l'avviso intimazione 0712024 9025663044 000, e le relative cartelle di pagamento n. 071 2019
00139198 69 000 notificata il 22.01.2019, 071 2019 0069460075 000 notificata il
10.05.2019, 071 2019 0141148725 000 notificata il 23.01.2020, 071 20220019856753
000 notificata il 12.10.2022, (e connesso atto presupposto) con riferimento alla pretesa della sospendendone Parte_2 ogni effetto;
• nel merito, voglia previamente:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta formazione del giudicato e la nullità per le pretese della per le annualità Parte_2
2001, 2002 e 2003 giusta sentenze del Tribunale di Napoli n. 5877/2015 e Corte di
Appello di Napoli RG. 839/2019 ;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione successiva per le annualità
2006, 2007, 2008 e 2009 e già iscritti a ruolo nell'anno 2012;
3) accertare e dichiarare l'intervenuta nullità e prescrizione successiva per le annualità 2012 e 2013, 2016 e 2017;
3 4) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'iscrizione a ruolo delle somme di cui al presente ricorso, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e, per l'effetto annullare le cartella di pagamento n. 071 2019 00139198 69 000 notificata il
22.01.2019, 071 2019 0069460075 000 notificata il 10.05.2019, 071 2019
0141148725 000 notificata il 23.01.2020, 071 20220019856753 000 notificata il
12.10.2022, ovvero dichiararle nulle e/o comunque inefficaci;
5) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della
[...]
all'iscrizione a ruolo delle somme di cui al ricorso, ai Parte_2 sensi dell'art. 25 co.1 lett.a) D.Lgs.46/1999, e per l'effetto annullare le cartelle di pagamento n. 071 2019 00139198 69 000 notificata il 22.01.2019, n. 071 2019
0069460075 000 notificata il 10.05.2019, n. 071 2019 0141148725 000 notificata il
23.01.2020, n. 071 20220019856753 000 notificata il 12.10.2022 ed i relativi ruoli esattoriali, ovvero dichiararli nulli e/o comunque inefficace e pertanto annullare il citato atto di intimazione n. 071 2024 9025663044 000 notificato il 28.05.2024, poiché privo di titolo presupposto (ovvero cartelle di pagamento n. 071 2019 00139198 69 000 notificata il 22.01.2019, n. 071 2019 0069460075 000 notificata il 10.05.2019, n. 071
2019 0141148725 000 notificata il 23.01.2020, n. 071 20220019856753 000 notificata il 12.10.2022), che giustifichi l'atto in oggetto in riferimento alle pretese della
[...]
; Parte_2
6) in ogni caso, in via residuale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi richiesti per i crediti che eventualmente non dovessero essere dichiarati nulli e/o prescritti e/o oggetto di decadenza. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Si producono i documenti indicati nelle premesse.
Con vittoria di spese di causa, e con attribuzione all'Avv. Paolucci, antistatario.”
Si costituiva la che eccepiva che la cartella di pagamento n. 071 2019 Pt_2
00139198 69 000 sottesa alla intimazione di pagamento di cui al presente ricorso è stata già impugnata con precedente ricorso in opposizione RG N.6607 /2022 innanzi al Tribunale di Napoli sezione Lavoro Giudice dr Santulli definita con la sentenza depositata il 21.1.2024 che si allega con la quale il Tribunale ha rigettato il ricorso nel merito (cfr allegato ricorso precedente).Avverso detta sentenza l'Avv ha Pt_1
4 proposto ricorso in Appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli sezione Lavoro RG
N. 1208 2024 .La Corte nella camera di Consiglio del 14.10.24 ha dichiarato inammissibile l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva proposta dall'appellante. All'udienza di merito dell'11.11.2024 ha rinviato la discussione all'udienza del 14.4.2025 per esigenze di ruolo. Rilevava l'INFONDATEZZA
DELL'OPPOSIZIONE e chiedeva:
“1. Preliminarmente revocare la misura cautelare concessa con rigetto dell'istanza di sospensione della esecutorietà della cartella impugnata perché non sussiste il fumus boni iuris né tantomeno il periculum in mora;
2. Dichiarare inammissibile l'opposizione AVVERSO l'intimazione di pagamento de quo avendo il ricorrente già proposto opposizione alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione, opposizione definita con sentenza del Tribunale di Napoli depositata in 21.1.2024
3.Nel merito, in via sub.ta per la nullità, l'inammissibilità, improcedibilità quanto meno per il rigetto del ricorso;
4.in via subordinata, solo in caso di annullamento della cartella impugnata per i dedotti vizi formali, affinché il Giudice, previa fissazione di nuova udienza di discussione ex art. 418 cpc, voglia accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto perché sia accertato il credito vantato dalla nei confronti del Pt_2 ricorrente, con conseguente condanna dello stesso ricorrente al pagamento in via diretta in favore della delle somme iscritte a ruolo dalla pari ad euro € Pt_2 Pt_2
12.587,23. oltre interessi ed accessori come sopra precisato sino all'effettivo soddisfo.”
Si costituiva l che eccepiva preliminarmente la parziale Controparte_1 inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in quanto avente ad oggetto ruoli di natura tributaria per i quali è competente la Commissione Tributaria. Nello specifico:
1 cartella di pagamento nr. 07120190013919869000 ruolo 2018/251315 - Irpef e add.
Irpef, IVA . – Cartella di pagamento nr. 07120190069460075000 - ritenute fonte redd.
Lav aut e Ritenute Irpef.
In ordine all'eccezione di giudicato relativa a parte delle annualità dei contributi richiesti dalla per essere sugli stessi formatosi già un giudicato CP_5
5 evidenziava la pretestuosità e l'infondatezza di tale obiezione sia in punto di fatto che di diritto ritenendo che dalla documentazione in atti depositata da parte ricorrente emerge che i contenziosi richiamati hanno ad oggetto intimazioni, cartelle e ruoli esattoriali del tutto diversi da quelli impugnati con il presente gravame.
Eccepiva inoltre il proprio DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA RISPETTO
ALLA CENSURA DI PRESCRIZIONE, ASSERITAMENTE MATURATA PRIMA
DELLA CONSEGNA DEL RUOLO ALL'ENTE DI RISCOSSIONE e chiedeva:
“In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado in esame in riferimento alle eccezioni riferibili alle cdp nr.
07120190013919869000, 07120190069460075000, e nr. 07120220019856753000 in quanto non promosso nei termini di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/1999
In via subordinata accertare e dichiarare il rigetto dell'opposizione in esame per le motivazioni innanzi esposte e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del primo grado di giudizio come per legge, come saranno modificate, e del presente grado di giudizio.
Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.”
Fissata nuova udienza a seguito della proposta domanda riconvenzionale, oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente a seguito dell'esame delle note di trattazione scritta.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa AG rispetto alla cartella n. 071
2019 0069460075 000 notificata il 10.05.2019 (riferita al modello 770 anno 2015) e il difetto di giurisdizione parziale rispetto alla cartella 071 2019 00139198 69 000 notificata il 22.01.2019 (controllo modello unico 2014) cui – tra le altre - fa riferimento l'intimazione di pagamento n.071 2024 9025663044 oggi opposta.
In relazione alla contribuzione oggetto della cartella n.071 2019 00139198 69 000
e rientrante nella competenza di questo giudice, si osserva che essa è già oggetto di ricorso pendente in fase di appello con RG 1208/24. Pertanto, in applicazione del principio del ne bis in idem sancito dall' art. 39 c.p.c., in base al quale, al fine di evitare
6 contrasti tra giudicati, una stessa causa non può proporsi innanzi a giudici diversi, è improponibile la domanda tesa a recuperare la tutela avverso tale atto.
Restano da esaminare le cartelle n. 071 2019 0141148725 000 notificata il
23.01.2020 e 071 20220019856753 000 notificata il 12.10.2022. La prima si riferisce ai contributi dovuti alla per gli anni 2012 e 2013, l'altra a contributi CP_5 dell'anno 2007.
Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie… A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore
o dei superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.
I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
E' opinione ormai consolidata del S.C. - cui questo tribunale, condividendone appieno le argomentazioni, ritiene di aderire - che la nuova disciplina introdotta dalla norma appena citata abbia regolamentato, con riguardo ai termini di prescrizione,
l'intera materia delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, comprese le gestioni pensionistiche separate per i lavoratori autonomi facenti capo ai c.d. enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Nonostante la privatizzazione, infatti, tali enti continuano ad esercitare attività previdenziali ed assistenziali, con obbligatorietà di iscrizione, sicché è indubbio che si tratti di “gestione pensionistica obbligatoria” ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. a), l. 335/1995 (Cass. 18698/2007;
5622/2006).
7 La regolamentazione dell'intera materia ad opera della nuova disciplina, dunque, ha comportato l'abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, della speciale disciplina previgente di cui all'art. 19 l. 576/1980, che prevedeva invece un termine decennale.
I crediti vantati e oggetto delle cartelle 071 2019 0141148725 000 notificata il
23.01.2020 e 071 20220019856753 000 notificata il 12.10.2022 risalgono agli anni dal
2007 al 2013 e risultando non provata alcuna interruzione vanno dichiarati estinti per prescrizione.
Il ricorso deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99 per quanto concerne l'eccepita prescrizione antecedente alle notifiche delle cartelle/avvisi, nonché quale opposizione ex art. 615 c.p.c, sotto il profilo volto a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione dei titoli esecutivi (prescrizione successiva).
Sotto il primo profilo deve premettersi che l'azione tende ad offrire una tutela recuperatoria, concedendo al debitore la facoltà di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo.
Tale facoltà si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo o altro atto impositivo (nel caso in esame la notifica dell' intimazione di pagamento n.
0712024 9025663044 000), il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi conosca l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti d'impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica.
Il ricorso pertanto va solo parzialmente accolto e va dichiarato prescritto il credito oggetto delle cartelle n. 071 2019 0141148725 000 notificata il 23.01.2020 e 071
20220019856753 000 notificata il 12.10.2022.
Va rigettata la domanda volta ad accertare e dichiarare l'intervenuta formazione del giudicato e la nullità per le pretese della Parte_2
per le annualità 2001, 2002 e 2003 giusta sentenze del Tribunale
[...]
8 di Napoli n. 5877/2015 e Corte di Appello di Napoli RG. 839/2019 in quanto l'esistenza del giudicato è dirimente e anche una pronunzia in tal senso violerebbe il principio del ne bis in idem.
Le domande volte ad accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione successiva per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009 e già iscritti a ruolo nell'anno 2012 e ad accertare e dichiarare l'intervenuta nullità e prescrizione successiva per le annualità
2012 e 2013, 2016 e 2017 sono nulle e pertanto deve dichiararsene l'inammissibilità per violazione dell'art. 414 c.p.c. n. 3 e 4.
Esse, infatti, risultano mancanti degli elementi essenziali così come desunti dall'articolo citato dal momento che non si comprende come la parte ricorrente chiede dichiararsi prescritta la pretesa creditoria senza specificare gli atti attraverso cui sia stata esercitata, il suo attuale interesse ad agire etc. Tutto ciò si traduce nel caso di specie nell'insufficiente esposizione dei motivi di fatto e di diritto a sostegno di tali domande.
Tale carenza ha impedito infatti, sia al giudicante che alla parte convenuta, di avere piena conoscenza dei termini esatti della controversia.
Le spese atteso l'accoglimento solo parziale, compensate per 2/3, sono poste per la restante parte e in solido a carico dei resistenti con attribuzione.
p.q.m.
il G.L. così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
- Dichiara il proprio il difetto di giurisdizione rispetto alla cartella n. 071 2019
0069460075 000 notificata il 10.05.2019 e il difetto di giurisdizione parziale rispetto alla cartella 071 2019 00139198 69 000 notificata il 22.01.2019
- Dichiara improponibile la domanda tesa a recuperare la tutela avverso la cartella n.071 2019 00139198 69 000
- Rigetta la domanda volta ad accertare e dichiarare l'intervenuta formazione del giudicato e la nullità per le pretese della Parte_2
per le annualità 2001, 2002 e 2003 giusta sentenze del
[...]
Tribunale di Napoli n. 5877/2015 e Corte di Appello di Napoli RG. 839/2019
9 - Dichiara inammissibili le domande volte ad accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione successiva per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009 e già iscritti a ruolo nell'anno 2012 e ad accertare e dichiarare l'intervenuta nullità e prescrizione successiva per le annualità 2012 e 2013, 2016 e 2017
- Dichiara che i crediti oggetto delle cartelle 071 2019 0141148725 000 notificata il 23.01.2020 e 071 20220019856753 000 notificata il 12.10.2022 sono estinti per intervenuta prescrizione.
Compensa per 2/3 le spese di lite e pone la restante parte liquidata in €.800,00 a carico dei resistenti in solido oltre IVA CPA e spese generali con attribuzione.
Napoli , 11.9.25
Il Giudice del lavoro dott. ssa Maria Gaia Majorano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra:
, con studio in Napoli alla via Dei Mille n. 16, procuratore di se Parte_1 stesso ( – pec. , C.F._1 Email_1 nonchè rappresentato e difeso dall'Avv. Egidio Paolucci ( – pec. C.F._2
, giusta procura su foglio separato allegata al presemte Email_2 atto, a sensi dell'art. 83 cpc, elett.te dom.to presso se stesso in Napoli alla via Dei
Mille n. 16;
CONTRO
L' – Codice fiscale , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma alla Via Grezar n. 14 – quale successore a titolo universale in tutti i rapporti, attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2 ex art. 1 del D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016 – in persona del Responsabile atti introduttivi del giudizio dott. che agisce in virtù dei CP_3 Controparte_4 poteri a lui conferiti con la procura speciale autenticata nella firma dal Notaio
[...]
in data 28/04/2022, Roma Rep nr. 180134 – Racc. 12348 e rilasciata dal Per_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t. dell'istante (all. 3), rappresentata e difesa, giusta procura telematica in calce al presente atto, dall'avv. Tiziana Pane del
Foro di Napoli (CF: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio di quest'ultima sito in Ercolano (NA) alla Via Panoramica n.60, con richiesta che tutte le comunicazioni vengano effettuate al numero di fax 081/7321684 o indirizzo pec: Email_3
1 nonché
, con sede in Controparte_5
Roma, alla Via E. Q. Visconti 8, (CF ) in persona del suo Presidente e P.IVA_2 legale rappresentante pro- tempore Avv. Valter Militi, rappresentato e difeso dall'Avv.
Nicola Pastore Carbone (Cf ) e con lui elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato in Napoli alla via Sedile di Porto 9 in virtù di procura a margine del presente atto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21.6.24 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n.071 2024 9025663044 000 notificata il 28.05.2024 per il pagamento - tra le altre - anche della cartella 071 2019 00139198 69 000 notificata il
22.01.2019. Essa a suo dire riguarda ratei di contributi previdenziali, interessi e sanzioni relativi a vari anni, tra cui gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010,
2012, 2013, 2016 e 2017 (riferibili all'Ente Controparte_5
), iscritti a ruolo nell'anno 2018.
[...]
Intendeva “rilevare [oltre ad eccepire così come insieme a tutte le altre e come di seguito meglio precisato:
a) l'intervenuta decadenza per violazione dell'articolo 25 del d.p.r. n.602/1973;
b) in via gradata, l'intervenuta decadenza per tardiva iscrizione a ruolo del credito ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. a) d.lgs. 46/1999;
c) la prescrizione quinquennale dei crediti con decorrenza dalla scadenza per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi;
d)
l'inapplicabilità dell'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 quale eccezione e deroga al Testo Unico previdenziale di cui alla Legge 335/1995 nel solo sistema contributivo forense, rispetto alla disciplina generale della Riforma Dini avvenuta in virtù del meccanismo abrogativo, secondo la Cassazione, di cui all'art. 15 disp. prel.
c.c.. invocando, pertanto il sistema ex lege 335/1995, e l'integrale prescrizione dei crediti vantati”.
Rilevava inoltre “l'illegittima riproposizione di crediti già dichiarati nulli dal
Tribunale e confermati tali dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 5877/2015 (doc.n.2), con cui le opposizioni riunite sono state
2 accolte nell'ambito dell'RG. 16438/2012 -in relazione alle pretese di cui alle cartelle di pagamento sopra indicate sub 1 e 2-, per le quali, è stato dichiarato essere stato violato il termine per la iscrizione a ruolo dei contributi richiesti, previsto dall'art. 25 del d.lgs n. 46/1999, nonché per essere stata anche rilevata l'irregolarità della notificazione, con espressa dichiarazione di nullità delle pretese di con CP_5 riferimento alle dette citate annualità.
L'appello di avverso tale pronuncia, promosso con ricorso CP_5
d'innanzi alla Corte di Appello sez. Lavoro, assumeva RG 4577/2015 e si concludeva con la sentenza n. 839/2019 (doc.n. 3) che così statuiva: “
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese del grado di giudizio;
dà atto della sussistenza per la parte appellante delle condizioni di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P R. n. 115/2002. Napoli, 4 febbraio 2019. Il
Consigliere estensore Enrico Sigfrido Dedola. Il Presidente Anna Maria Beneduce”.
Pertanto, invocava l'esistenza del giudicato di nullità sulle pretese di
[...]
con riferimento alle dette annualità. CP_5
Chiedeva:
“• in via preliminare e per quanto di ragione, dichiarare priva di effetti l'avviso intimazione 0712024 9025663044 000, e le relative cartelle di pagamento n. 071 2019
00139198 69 000 notificata il 22.01.2019, 071 2019 0069460075 000 notificata il
10.05.2019, 071 2019 0141148725 000 notificata il 23.01.2020, 071 20220019856753
000 notificata il 12.10.2022, (e connesso atto presupposto) con riferimento alla pretesa della sospendendone Parte_2 ogni effetto;
• nel merito, voglia previamente:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta formazione del giudicato e la nullità per le pretese della per le annualità Parte_2
2001, 2002 e 2003 giusta sentenze del Tribunale di Napoli n. 5877/2015 e Corte di
Appello di Napoli RG. 839/2019 ;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione successiva per le annualità
2006, 2007, 2008 e 2009 e già iscritti a ruolo nell'anno 2012;
3) accertare e dichiarare l'intervenuta nullità e prescrizione successiva per le annualità 2012 e 2013, 2016 e 2017;
3 4) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'iscrizione a ruolo delle somme di cui al presente ricorso, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e, per l'effetto annullare le cartella di pagamento n. 071 2019 00139198 69 000 notificata il
22.01.2019, 071 2019 0069460075 000 notificata il 10.05.2019, 071 2019
0141148725 000 notificata il 23.01.2020, 071 20220019856753 000 notificata il
12.10.2022, ovvero dichiararle nulle e/o comunque inefficaci;
5) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della
[...]
all'iscrizione a ruolo delle somme di cui al ricorso, ai Parte_2 sensi dell'art. 25 co.1 lett.a) D.Lgs.46/1999, e per l'effetto annullare le cartelle di pagamento n. 071 2019 00139198 69 000 notificata il 22.01.2019, n. 071 2019
0069460075 000 notificata il 10.05.2019, n. 071 2019 0141148725 000 notificata il
23.01.2020, n. 071 20220019856753 000 notificata il 12.10.2022 ed i relativi ruoli esattoriali, ovvero dichiararli nulli e/o comunque inefficace e pertanto annullare il citato atto di intimazione n. 071 2024 9025663044 000 notificato il 28.05.2024, poiché privo di titolo presupposto (ovvero cartelle di pagamento n. 071 2019 00139198 69 000 notificata il 22.01.2019, n. 071 2019 0069460075 000 notificata il 10.05.2019, n. 071
2019 0141148725 000 notificata il 23.01.2020, n. 071 20220019856753 000 notificata il 12.10.2022), che giustifichi l'atto in oggetto in riferimento alle pretese della
[...]
; Parte_2
6) in ogni caso, in via residuale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi richiesti per i crediti che eventualmente non dovessero essere dichiarati nulli e/o prescritti e/o oggetto di decadenza. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Si producono i documenti indicati nelle premesse.
Con vittoria di spese di causa, e con attribuzione all'Avv. Paolucci, antistatario.”
Si costituiva la che eccepiva che la cartella di pagamento n. 071 2019 Pt_2
00139198 69 000 sottesa alla intimazione di pagamento di cui al presente ricorso è stata già impugnata con precedente ricorso in opposizione RG N.6607 /2022 innanzi al Tribunale di Napoli sezione Lavoro Giudice dr Santulli definita con la sentenza depositata il 21.1.2024 che si allega con la quale il Tribunale ha rigettato il ricorso nel merito (cfr allegato ricorso precedente).Avverso detta sentenza l'Avv ha Pt_1
4 proposto ricorso in Appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli sezione Lavoro RG
N. 1208 2024 .La Corte nella camera di Consiglio del 14.10.24 ha dichiarato inammissibile l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva proposta dall'appellante. All'udienza di merito dell'11.11.2024 ha rinviato la discussione all'udienza del 14.4.2025 per esigenze di ruolo. Rilevava l'INFONDATEZZA
DELL'OPPOSIZIONE e chiedeva:
“1. Preliminarmente revocare la misura cautelare concessa con rigetto dell'istanza di sospensione della esecutorietà della cartella impugnata perché non sussiste il fumus boni iuris né tantomeno il periculum in mora;
2. Dichiarare inammissibile l'opposizione AVVERSO l'intimazione di pagamento de quo avendo il ricorrente già proposto opposizione alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione, opposizione definita con sentenza del Tribunale di Napoli depositata in 21.1.2024
3.Nel merito, in via sub.ta per la nullità, l'inammissibilità, improcedibilità quanto meno per il rigetto del ricorso;
4.in via subordinata, solo in caso di annullamento della cartella impugnata per i dedotti vizi formali, affinché il Giudice, previa fissazione di nuova udienza di discussione ex art. 418 cpc, voglia accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto perché sia accertato il credito vantato dalla nei confronti del Pt_2 ricorrente, con conseguente condanna dello stesso ricorrente al pagamento in via diretta in favore della delle somme iscritte a ruolo dalla pari ad euro € Pt_2 Pt_2
12.587,23. oltre interessi ed accessori come sopra precisato sino all'effettivo soddisfo.”
Si costituiva l che eccepiva preliminarmente la parziale Controparte_1 inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in quanto avente ad oggetto ruoli di natura tributaria per i quali è competente la Commissione Tributaria. Nello specifico:
1 cartella di pagamento nr. 07120190013919869000 ruolo 2018/251315 - Irpef e add.
Irpef, IVA . – Cartella di pagamento nr. 07120190069460075000 - ritenute fonte redd.
Lav aut e Ritenute Irpef.
In ordine all'eccezione di giudicato relativa a parte delle annualità dei contributi richiesti dalla per essere sugli stessi formatosi già un giudicato CP_5
5 evidenziava la pretestuosità e l'infondatezza di tale obiezione sia in punto di fatto che di diritto ritenendo che dalla documentazione in atti depositata da parte ricorrente emerge che i contenziosi richiamati hanno ad oggetto intimazioni, cartelle e ruoli esattoriali del tutto diversi da quelli impugnati con il presente gravame.
Eccepiva inoltre il proprio DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA RISPETTO
ALLA CENSURA DI PRESCRIZIONE, ASSERITAMENTE MATURATA PRIMA
DELLA CONSEGNA DEL RUOLO ALL'ENTE DI RISCOSSIONE e chiedeva:
“In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado in esame in riferimento alle eccezioni riferibili alle cdp nr.
07120190013919869000, 07120190069460075000, e nr. 07120220019856753000 in quanto non promosso nei termini di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/1999
In via subordinata accertare e dichiarare il rigetto dell'opposizione in esame per le motivazioni innanzi esposte e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del primo grado di giudizio come per legge, come saranno modificate, e del presente grado di giudizio.
Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.”
Fissata nuova udienza a seguito della proposta domanda riconvenzionale, oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente a seguito dell'esame delle note di trattazione scritta.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa AG rispetto alla cartella n. 071
2019 0069460075 000 notificata il 10.05.2019 (riferita al modello 770 anno 2015) e il difetto di giurisdizione parziale rispetto alla cartella 071 2019 00139198 69 000 notificata il 22.01.2019 (controllo modello unico 2014) cui – tra le altre - fa riferimento l'intimazione di pagamento n.071 2024 9025663044 oggi opposta.
In relazione alla contribuzione oggetto della cartella n.071 2019 00139198 69 000
e rientrante nella competenza di questo giudice, si osserva che essa è già oggetto di ricorso pendente in fase di appello con RG 1208/24. Pertanto, in applicazione del principio del ne bis in idem sancito dall' art. 39 c.p.c., in base al quale, al fine di evitare
6 contrasti tra giudicati, una stessa causa non può proporsi innanzi a giudici diversi, è improponibile la domanda tesa a recuperare la tutela avverso tale atto.
Restano da esaminare le cartelle n. 071 2019 0141148725 000 notificata il
23.01.2020 e 071 20220019856753 000 notificata il 12.10.2022. La prima si riferisce ai contributi dovuti alla per gli anni 2012 e 2013, l'altra a contributi CP_5 dell'anno 2007.
Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie… A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore
o dei superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.
I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
E' opinione ormai consolidata del S.C. - cui questo tribunale, condividendone appieno le argomentazioni, ritiene di aderire - che la nuova disciplina introdotta dalla norma appena citata abbia regolamentato, con riguardo ai termini di prescrizione,
l'intera materia delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, comprese le gestioni pensionistiche separate per i lavoratori autonomi facenti capo ai c.d. enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Nonostante la privatizzazione, infatti, tali enti continuano ad esercitare attività previdenziali ed assistenziali, con obbligatorietà di iscrizione, sicché è indubbio che si tratti di “gestione pensionistica obbligatoria” ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. a), l. 335/1995 (Cass. 18698/2007;
5622/2006).
7 La regolamentazione dell'intera materia ad opera della nuova disciplina, dunque, ha comportato l'abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, della speciale disciplina previgente di cui all'art. 19 l. 576/1980, che prevedeva invece un termine decennale.
I crediti vantati e oggetto delle cartelle 071 2019 0141148725 000 notificata il
23.01.2020 e 071 20220019856753 000 notificata il 12.10.2022 risalgono agli anni dal
2007 al 2013 e risultando non provata alcuna interruzione vanno dichiarati estinti per prescrizione.
Il ricorso deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99 per quanto concerne l'eccepita prescrizione antecedente alle notifiche delle cartelle/avvisi, nonché quale opposizione ex art. 615 c.p.c, sotto il profilo volto a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione dei titoli esecutivi (prescrizione successiva).
Sotto il primo profilo deve premettersi che l'azione tende ad offrire una tutela recuperatoria, concedendo al debitore la facoltà di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo.
Tale facoltà si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo o altro atto impositivo (nel caso in esame la notifica dell' intimazione di pagamento n.
0712024 9025663044 000), il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi conosca l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti d'impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica.
Il ricorso pertanto va solo parzialmente accolto e va dichiarato prescritto il credito oggetto delle cartelle n. 071 2019 0141148725 000 notificata il 23.01.2020 e 071
20220019856753 000 notificata il 12.10.2022.
Va rigettata la domanda volta ad accertare e dichiarare l'intervenuta formazione del giudicato e la nullità per le pretese della Parte_2
per le annualità 2001, 2002 e 2003 giusta sentenze del Tribunale
[...]
8 di Napoli n. 5877/2015 e Corte di Appello di Napoli RG. 839/2019 in quanto l'esistenza del giudicato è dirimente e anche una pronunzia in tal senso violerebbe il principio del ne bis in idem.
Le domande volte ad accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione successiva per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009 e già iscritti a ruolo nell'anno 2012 e ad accertare e dichiarare l'intervenuta nullità e prescrizione successiva per le annualità
2012 e 2013, 2016 e 2017 sono nulle e pertanto deve dichiararsene l'inammissibilità per violazione dell'art. 414 c.p.c. n. 3 e 4.
Esse, infatti, risultano mancanti degli elementi essenziali così come desunti dall'articolo citato dal momento che non si comprende come la parte ricorrente chiede dichiararsi prescritta la pretesa creditoria senza specificare gli atti attraverso cui sia stata esercitata, il suo attuale interesse ad agire etc. Tutto ciò si traduce nel caso di specie nell'insufficiente esposizione dei motivi di fatto e di diritto a sostegno di tali domande.
Tale carenza ha impedito infatti, sia al giudicante che alla parte convenuta, di avere piena conoscenza dei termini esatti della controversia.
Le spese atteso l'accoglimento solo parziale, compensate per 2/3, sono poste per la restante parte e in solido a carico dei resistenti con attribuzione.
p.q.m.
il G.L. così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
- Dichiara il proprio il difetto di giurisdizione rispetto alla cartella n. 071 2019
0069460075 000 notificata il 10.05.2019 e il difetto di giurisdizione parziale rispetto alla cartella 071 2019 00139198 69 000 notificata il 22.01.2019
- Dichiara improponibile la domanda tesa a recuperare la tutela avverso la cartella n.071 2019 00139198 69 000
- Rigetta la domanda volta ad accertare e dichiarare l'intervenuta formazione del giudicato e la nullità per le pretese della Parte_2
per le annualità 2001, 2002 e 2003 giusta sentenze del
[...]
Tribunale di Napoli n. 5877/2015 e Corte di Appello di Napoli RG. 839/2019
9 - Dichiara inammissibili le domande volte ad accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione successiva per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009 e già iscritti a ruolo nell'anno 2012 e ad accertare e dichiarare l'intervenuta nullità e prescrizione successiva per le annualità 2012 e 2013, 2016 e 2017
- Dichiara che i crediti oggetto delle cartelle 071 2019 0141148725 000 notificata il 23.01.2020 e 071 20220019856753 000 notificata il 12.10.2022 sono estinti per intervenuta prescrizione.
Compensa per 2/3 le spese di lite e pone la restante parte liquidata in €.800,00 a carico dei resistenti in solido oltre IVA CPA e spese generali con attribuzione.
Napoli , 11.9.25
Il Giudice del lavoro dott. ssa Maria Gaia Majorano
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