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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 186/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Nella causa civile iscritta al n. 186/2025 R.G. promossa da
(Avv. Danilo Lombardi) Parte_1
ATTORE/I contro
(- ) CP_1
CONVENUTO/I
Il Giudice Dott. Michele Moggi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA esaminati atti e documenti di causa;
vista la richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.; Pt_1
letto il ricorso con cui la esponeva di essersi sposata col in Pt_1 CP_1
Per_ data 4.2.2020, unione da cui era nata la figlia in data 24.12.2021 a Siena, lamentava che il marito si era reso irreperibile e non aveva corrisposto alcuna somma di denaro per il mantenimento della figlia e concludeva chiedendo, anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., l'affidamento c.d. superesclusivo della figlia, con collocazione presso di sé e versamento di un contributo per il mantenimento della medesima di € 300,00 mensili, oltre a metà delle spese straordinarie;
rilevato che, ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il resistente non si è CP_1
costituito ma è comparso personalmente all'udienza, dichiarando di essere privo di dimora e di lavoro;
N. 186-1/2025 R.G. 2
ritenuto che, allo stato e salva ogni diversa e più approfondita valutazione da compiere all'esito dell'istruttoria, da svolgersi anche attraverso l'acquisizione di relazione da parte dei Servizi sociali competenti sulla situazione del nucleo- familiare, incontestata la capacità genitoriale della madre e tenuto conto delle difficoltà per la madre medesima di concordare le decisioni - in particolare quelle di maggiore importanza - col marito, che è privo di fissa dimora e di lavoro,
l'affidamento condiviso appare pregiudizievole per il minore ed appare opportuno disporre l'affidamento rafforzato o c.d. superesclusivo della minore alla madre, per come previsto dall'art. 337-quater comma 3°, secondo periodo c.c., con collocamento presso di lei;
conseguentemente, la madre eserciterà la potestà genitoriale, da sola, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale e condizioni di vita;
ritenuto che
, ancora allo stato, il padre, essendo privo di un posto dove vivere, possa vedere e frequentare la figlia minore solo nell'ambito di incontri organizzati dai Servizi sociali, previa presa in carico e valutazione del nucleo familiare;
ritenuto infine che, sempre allo stato, tenuto conto dello stato di disoccupazione del padre, il suo contributo al mantenimento della figlia debba essere quantificato nella misura minima di € 200,00, oltre alla metà delle spese straordinarie;
P.Q.M.
dispone, in via provvisoria ed urgente, l'affido c.d. superesclusivo della minore alla madre con collocamento presso la Persona_2 Parte_1
medesima, in Gaiole in Chianti (SI), Via Gradi n. 3; dispone che il padre possa vedere la figlia nell'ambito di incontri CP_1
organizzati dai servizi sociali, previa presa in carico e valutazione del nucleo familiare;
pone a carico di , per il mantenimento della figlia, un contributo di € CP_1
200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare al domicilio della madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Si comunichi al difensore ed ai Servizi sociali di Gaiole in Chianti, con autorizzazione ad accedere al fascicolo del presente procedimento.
Siena, 17 marzo 2025 N. 186-1/2025 R.G.
3
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Nella causa civile iscritta al n. 186/2025 R.G. promossa da
(Avv. Danilo Lombardi) Parte_1
ATTORE/I contro
(- ) CP_1
CONVENUTO/I
Il Giudice Dott. Michele Moggi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA esaminati atti e documenti di causa;
vista la richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.; Pt_1
letto il ricorso con cui la esponeva di essersi sposata col in Pt_1 CP_1
Per_ data 4.2.2020, unione da cui era nata la figlia in data 24.12.2021 a Siena, lamentava che il marito si era reso irreperibile e non aveva corrisposto alcuna somma di denaro per il mantenimento della figlia e concludeva chiedendo, anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., l'affidamento c.d. superesclusivo della figlia, con collocazione presso di sé e versamento di un contributo per il mantenimento della medesima di € 300,00 mensili, oltre a metà delle spese straordinarie;
rilevato che, ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il resistente non si è CP_1
costituito ma è comparso personalmente all'udienza, dichiarando di essere privo di dimora e di lavoro;
N. 186-1/2025 R.G. 2
ritenuto che, allo stato e salva ogni diversa e più approfondita valutazione da compiere all'esito dell'istruttoria, da svolgersi anche attraverso l'acquisizione di relazione da parte dei Servizi sociali competenti sulla situazione del nucleo- familiare, incontestata la capacità genitoriale della madre e tenuto conto delle difficoltà per la madre medesima di concordare le decisioni - in particolare quelle di maggiore importanza - col marito, che è privo di fissa dimora e di lavoro,
l'affidamento condiviso appare pregiudizievole per il minore ed appare opportuno disporre l'affidamento rafforzato o c.d. superesclusivo della minore alla madre, per come previsto dall'art. 337-quater comma 3°, secondo periodo c.c., con collocamento presso di lei;
conseguentemente, la madre eserciterà la potestà genitoriale, da sola, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale e condizioni di vita;
ritenuto che
, ancora allo stato, il padre, essendo privo di un posto dove vivere, possa vedere e frequentare la figlia minore solo nell'ambito di incontri organizzati dai Servizi sociali, previa presa in carico e valutazione del nucleo familiare;
ritenuto infine che, sempre allo stato, tenuto conto dello stato di disoccupazione del padre, il suo contributo al mantenimento della figlia debba essere quantificato nella misura minima di € 200,00, oltre alla metà delle spese straordinarie;
P.Q.M.
dispone, in via provvisoria ed urgente, l'affido c.d. superesclusivo della minore alla madre con collocamento presso la Persona_2 Parte_1
medesima, in Gaiole in Chianti (SI), Via Gradi n. 3; dispone che il padre possa vedere la figlia nell'ambito di incontri CP_1
organizzati dai servizi sociali, previa presa in carico e valutazione del nucleo familiare;
pone a carico di , per il mantenimento della figlia, un contributo di € CP_1
200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare al domicilio della madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Si comunichi al difensore ed ai Servizi sociali di Gaiole in Chianti, con autorizzazione ad accedere al fascicolo del presente procedimento.
Siena, 17 marzo 2025 N. 186-1/2025 R.G.
3
Il Giudice
Dott. Michele Moggi