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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE MINORENNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello civile di Salerno, Sezione Minorenni, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI ConIGliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO ConIGliere
dr. Sante Massimo LAMONACA Esperto
dr.ssa Maria APUZZO Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di 2° grado iscritto al n.1067 del ruolo generale VG dell'anno 2024
T R A
nata a [...] ( Romania ) il 02/02/1993 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria Adamo giusta procura allegata all'atto di gravame
APPELLANTE
E
1 Avv. ROSANNA CARPENTIERI quale curatrice speciale del minore Per_1
nato a [...] il [...]
[...]
difesa da se stessa nato a [...] ( Albania) il 28/11/1993 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Cennamo in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
NONCHE'
PG in sede
APPELLATI
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di
Salerno n.135/2024 pubblicata il 27/11/2024 e comunicata il 29/11/2024 ( Adozione di
provvedimenti sulla responsabilità genitoriale ex art. 330 cc – Decadenza )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del 04 marzo
2025 in conformità dei rispettivi atti di costituzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 135/2024 pubblicata il 27/11/2024 il Tribunale per i minorenni di
Salerno, definitivamente pronunciando sulla richiesta del P.M.M. di cui al ricorso introduttivo del procedimento ex art. 330 c.c., in accoglimento della domanda, ha così
provveduto: “dichiara decaduta dalla responsabilità Parte_1
genitoriale nei confronti del figlio minore nato a [...] il Persona_1
12.06.2023; dispone conseguentemente l'allontanamento della IG dalla Pt_1
comunità “La Bella e la Bestia” ubicata in Campagna (SA) ove si trova collocata in
uno al figlio minore in regime di residenzialità; precisa che detta decadenza non
esclude l'obbligo di mantenimento del figlio su di essa gravante ex lege;
rigetta la
richiesta del P.M.M. di decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei CP_1
confronti del figlio minore, rimanendo egli titolare esclusivo di detta responsabilità nei
2 confronti di dispone la prosecuzione della permanenza del minore Persona_1
presso la comunità ove attualmente si trova od altra da individuarsi a cura dei S.S.T. in
regime di residenzialità statuendo che siano garantiti nella massima espansione i
rapporti e contatti fra il minore ed il padre e l'affidamento del minore Per_1
ai S.S.T., ex art. 5 bis legge 1983 n. 184, per la durata di mesi ventiquattro
[...]
dall'esecuzione della presente sentenza, i quali continueranno a vigilare sulle
condizioni del minore cui vengono conferiti i poteri indicati nella parte motiva che si
abbiano per integralmente richiamati e trascritti; dispone che dell'adozione della
presente sentenza sia data comunicazione a mezzo della cancelleria al Giudice tutelare
presso il T.O. di Salerno ex art. 5 bis comma V per la vigilanza sull'attuazione di detto
affidamento ai S.S.T.; onera i S.S.T. di segnalare tempestivamente al P.M.M. eventuali
criticità che impongono un nuovo intervento da parte del T.M. e di rimettere relazioni
di aggiornamento al G.T. presso il T.O. di Salerno che sarà investito del procedimento
di controllo e vigilanza;
dispone per le ragioni di cui alla parte motiva che l'esecuzione
della presente sentenza, nella parte relativa all'allontanamento della IG Pt_1
dalla comunità, avvenga con il ricorso alle dovute cautele e garanzie e con la
partecipazione necessaria dell'amministratore di sostegno della IG onerando,
altresì, questo T.M. l'amministratore di sostegno di notiziare della presente decisione il
Giudice tutelare competente che ha proceduto a nominarlo al fine di adottare, anche a
tutela della IG , i provvedimenti più adeguati;
dichiara integralmente Pt_1
compensate fra le parti le spese del giudizio sussistendo giusti motivi laddove quanto a
quelle relative alla Difesa della curatela dispone che esse siano poste a carico
definitivo dell'Erario statuendo il T.M. che si procederà alla loro liquidazione
allorquando sarà presentata la relativa istanza”.
2. Con ricorso depositato il 06/12/2024 ha impugnato la Parte_1
sentenza dinanzi a questa Corte di Appello al fine di sentire così provvedere: voglia la
3 Corte, “previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza de qua, reintegrare la
IG.ra nella responsabilità genitoriale nei confronti del Parte_1
figlio minore nato a [...] il [...]; - in via meramente Persona_1
subordinata e residuale, dichiarare la sospensione della responsabilità genitoriale
della IG.ra limitatamente al periodo di permanenza del Parte_1
minore presso la comunità residenziale;
stabilire il diritto di Persona_1
frequentazione /visita del minore in favore della IG.ra , Parte_1
demandando ai SST i termini e le modalità di svolgimento del predetto diritto al fine di
ricostituire il nucleo familiare originario. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed
onorario di giudizio”.
In via istruttoria l'appellante ha chiesto alla Corte di disporre una consulenza tecnica per la valutazione delle sue capacità genitoriali e di acquisire relazioni aggiornate del
Servizio Sociale minori ed adulti che seguono la situazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che, non opponendosi alle CP_1
avverse richieste nella misura in cui esse non ostacolino l'esercizio della responsabilità
genitoriale a lui riconosciuta, ha concluso chiedendo alla Corte di “confermare in toto
quanto deciso dal Tribunale per i Minorenni in riferimento alla sua posizione, con
vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio“.
Si è altresì costituita l'avv. Rosanna Carpentieri, quale curatrice speciale del
minore , che ha concluso per il rigetto di tutte le richieste della Persona_1
appellante e conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione del 04 marzo 2025 le parti private si sono riportate alle rispettive difese, il PG ha concluso per il rigetto del primo motivo, non opponendosi all'eventuale accoglimento del secondo e la Corte ha riservato la decisione.
3. ha impugnato la sentenza articolando due motivi di Parte_1
gravame:
4 con il primo motivo l'appellante contesta la illegittima ed ingiustificata
declaratoria di decadenza. Lamenta in particolare che il TM l'ha dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale senza che la sua incapacità genitoriale fosse stata accertata a mezzo di una CTU, altresì evidenziando che la sua condizione di “fragilità
psicologica”, di cui era pienamente consapevole avendo manifestato la disponibilità ad accettare ogni forma di supporto pur di garantire e conservare al figlio il suo habitat
familiare, non poteva determinare l'adozione di un provvedimento così grave. Evidenzia
che le analisi e gli accertamenti, che il TM aveva disposto tramite il DSM e l' er Pt_2
verificare se le problematiche di natura psichiatrica e psico-comportamentali dalle quali ella era affetta fossero 'irreversibili' ed in quale misura incidessero sulla sua capacità
genitoriale, non erano mai stati effettuati. Lamenta altresì che il SST ed il Comune
erano stati omissivi non avendo individuato una persona idonea ad 'affiancarla' nel suo ruolo di madre. Fa rilevare che la curatela del minore aveva espresso nei suoi confronti valutazioni negative avendo come parametro di riferimento l'astratta figura della
'mamma perfetta'e omettendo di valutare il suo proficuo impegno nei confronti del figlio, che risultava sia dalle prime relazioni del responsabile della Comunità, dr.
Sergente, sia dalla relazione dei SST del 05/11/2024, ove si era pure dato atto delle ottime condizioni del minore. Afferma l'irrilevanza delle valutazioni espresse dalle referenti delle due strutture in cui era stata ospitata ( “L'Abbraccio di Giulia”, in Angri,
e “La Bella e la Bestia”, in Campagna ) in ordine alla sua condotta oppositiva.
A parere della appellante, “tutti questi elementi rendono plausibile l'ipotesi di ridare
alla ricorrente la “responsabilità genitoriale” come madre, privilegiando “la
possibilità di preservare il rapporto di genitorialità naturale attraverso un adeguato
supporto”.
Con il secondo motivo la contesta la mancata previsione del diritto di Pt_1
frequentazione/visita del minore. Deduce in particolare che il TM ha del tutto omesso
5 di provvedere sul punto, così determinando un serio danno al minore per effetto del repentino distacco dalla madre. Chiede pertanto, in subordine, di riformare la sentenza con “la previsione del suo diritto di frequentazione/ visita del minore, demandando ai
SST i termini e le modalità di svolgimento del rapporto, al fine di ricostituire il nucleo
familiare originario”.
4. Osserva preliminarmente la Corte che, come strutturato, l'appello supera a stento il
vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 cpc, espressamente richiamato dall'art. 473 bis.30 cpc per le controversie in materia di persona, famiglia e minori, ciò in quanto esso contiene una impugnazione oltremodo generica dei motivi della decisione che il
Tribunale ( cfr. pagg. 26 e ss.) ha adottato all'esito dell'analitica disamina di tutte le risultanze del procedimento introdotto nel giugno 2023 con il ricorso proposto dal
PMM ex art. 330 cc ( cfr. sent. pagg. 1-26).
5. L'appello è comunque infondato e va rigettato.
5.1. Con riferimento alle doglianze espresse nel primo motivo di appello, rileva la Corte
che dalle risultanze istruttorie, tutte adeguatamente valorizzate in sentenza, emerge che la condizione della non è di semplice 'fragilità psicologica', come invece Pt_1
allegato in appello, ma è una condizione psichiatrica risalente ad epoca precedente alla nascita del piccolo , in cui la appellante era seguita dal Centro Salute Mentale Per_1
e le fu nominato un amministratore di sostegno sulla base della CTU a firma del dr.
disposta dal Giudice Tutelare, che aveva rilevato che ella manifestava “segni e Per_2
sintomi psicopatologici compatibili con la diagnosi di disturbo della personalità non
altrimenti specificato (NAS)… evidenziandosi una patologica strutturazione
personologica che induce il soggetto a comportamenti maladattativi, rigidi ed
anelastici spesso generati da spinte affettive rapidamente mutevoli, non congrue con il
dato della realtà”, e che quindi, “ considerata l'entità e la IGnificatività clinica e
funzionale del peculiare quadro neuropsichico di cui era portatrice aveva necessità, a
6 tutela dei suoi personali interessi, di supporto di una persona fiduciaria, che la
sostituisse in operazioni in ordine alle quali la predetta da sola avrebbe potuto
commettere degli errori materiali nel senso di non concretizzare correttamente le
proprie volontà e desideri secondo una visione congruente con il dato della realtà”.
Siffatta condizione psichiatrica è stata poi riscontrata anche dai vari operatori e medici che hanno seguito la appellante in epoca successiva.
Dagli atti emerge infatti che
-la fu attenzionata dai ginecologi in quanto affetta da una “sindrome ansioso- Pt_1
depressiva in trattamento farmacologico” ( cfr. nota UOC dell'Ospedale di Salerno del
13/06/2023) e per tale motivo, sin dalla nascita, il piccolo fu coaffidato ai Per_1
genitori ed alla nonna materna, che si era dichiarata disponibile a coadiuvare la figlia nella gestione del bambino, mentre la fu nuovamente presa in carico Pt_1
dall'UOSM Asl Salerno DS 66 per l'attivazione nei suoi confronti di tutti i necessari interventi, compreso un percorso psicoterapico ( cfr. provv. Giudice delegato del29/06/2023);
- fu poi attivato un percorso di sostegno alla genitorialità ed un servizio di baby sitting
attraverso una educativa domiciliare al fine di verificare l'adeguatezza della gestione del minore e l'assenza di situazioni di conflitto tra la , la madre ed il compagno;
Pt_1
- la psicologa, dr.ssa che avrebbe dovuto accompagnare la nel percorso Per_3 Pt_1
di sostegno alla genitorialità, riferì alla curatrice speciale, che ne aveva riportato le dichiarazioni nella relazione al giudice delegato, che “la diagnosi psichiatrica rendeva
la madre totalmente incompatibile con un iter rivolto a potenziare capacità genitoriali
quanto meno inficiate dalle patologie individuate dal DSM “;
- successivamente, all'esito di visite effettuate presso l'abitazione familiare con l'assistente sociale dr. la curatrice speciale del minore descrisse le allarmanti Tes_1
condizioni in cui era stato trovato il bambino ( collocato nella culletta, scoperto, al
7 freddo del climatizzatore acceso, con la presenza in casa di numerosi cani sciolti, liberi di salire sul letto posto affianco alla culletta, costretto a sopportare musica assordante,
trasferito da un ambiente climatizzato ad altro molto caldo senza alcuna cautela), la reazione scomposta della a quella che fu ritenuta una indebita 'intromissione' Pt_1
della curatrice, la mancata sottoposizione del bambino alle vaccinazioni obbligatorie ed a controlli fondamentali della primissima infanzia, riferiti dalla pediatra di base;
- nella relazione del responsabile dell' istretto Sanitario 66 del 12/09/2023 fu Pt_3
confermato “il dato di una frequenza discontinua del Servizio e non in linea con gli
appuntamenti stabiliti da parte della paziente” e che “della gli operatori sociali Pt_1
che la conoscevano e la stessa documentazione scritta riferivano di comportamenti
spesso incongrui, instabilità emotiva e pregressi, ripetuti episodi di discontrollo degli
impulsi…..ai contatti con gli operatori non sempre la donna aveva esibito un eloquio
aderente alla logica ed ai piani di realtà oscillando, fra l'altro, fra fasi di trascuratezza
personale e fasi di esasperata cura della propria immagine. In relazione all'area della
genitorialità l'anamnesi riportava ripetute esperienze di IVG ed un avvio lacerato e
combattuto della gravidanza più recente con la nascita del piccolo rispetto Per_1
alla quale ella aveva manifestato da sempre dubbi e sentimenti ambivalenti, oscillando
fra l'idea di volere abortire e quella di portare a termine la gestazione, poi fra quella di
tenere e non tenere il neonato, in tempi più recenti fra l'idea – utopistica – di crescerlo
da sola a quella di mantenere il rapporto con il padre del bambino;
tali elementi già si
configuravano come profili di grande preoccupazione ai fini della costituzione di una
solida relazione parentale;
più volte i S.S.T. avevano proposto alla di essere Pt_1
collocata in una struttura di accoglienza insieme al neonato in via temporanea ma Ella
aveva declinato tale possibilità dichiarando che in struttura avrebbe potuto essere
collocato il bambino ma lei non sarebbe stata disposta a seguirlo;
in tale senso si
8 poteva affermare che la si fosse già sottratta a qualsiasi iniziativa di supporto Pt_1
emotivo e logistico del maternage”;
- la valutazione di inadeguatezza nella cura e gestione del minore comportò il provvedimento con il quale la madre e il bambino furono collocati in comunità;
- successivamente nelle relazioni periodiche rimesse al TM dal responsabile della prima comunità ( cfr. sent., pag. 17 ss ) furono analiticamente riportate le criticità
descrivendosi tra l'altro “una quotidianità ancora troppo dominata dal disturbo dal
quale la era affetta” (“nonostante, infatti, il continuo supporto da parte Pt_1
dell'equipe che, peraltro, la donna talora neppure accettava si evinceva in modo del
tutto evidente che in lei non fosse chiara la concezione del ruolo di madre che
chiaramente non poteva consistere nel solo accudimento materiale;
anche a fronte dei
problemi del minore rispetto al quale era stata rilevata poco dopo il suo ingresso in
comunità una rigidità del tronco (in quanto probabilmente poco stimolato) non
reggendo, il minore, adeguatamente il capo erano stati conIGliati, oltre ad una visita
neuropsichiatrica anche degli esercizi che il minore avrebbe dovuto fare con la madre;
nondimeno a fatica si era cercato di fare comprendere alla IG quanto Pt_1
importante fosse seguire le direttive che le erano state date da parte dei sanitari e
quelle fornite quotidianamente da parte dell'equipe su come comportarsi con il
bambino in quanto talora, la predetta, non consentiva ad alcuno di avvicinarlo, di
prenderlo in braccio ovvero di aiutarlo;
ella, poi, mostrava di essere poco propensa al
dialogo palesando resistenza nell'interiorizzare le regole della struttura e
nell'accettare i no alternando momenti di lucidità in cui era collaborativa sia
nell'accudimento del figlio che nelle normali attività della struttura, a momenti di crisi,
sbalzi di umore repentini, rendendosi protagonista di atti dimostrativi caratterizzati da
violenza verbale, parole inconsulte, offensive, discriminatorie, da linguaggio volgare
sia nei confronti della equipe di lavoro che degli altri utenti. Tali atti avevano
9 determinato rapporti contraddistinti dall'alternanza fra estremi di esaltazione e
svalutazione del sé e dell'altro sé; peraltro nonostante l'equipe avesse cercato di
contenere il più possibile detti momenti di criticità si era creato un clima alquanto
pesante ed anche di paura per le reazioni che la donna avrebbe potuto rivestire davanti
alla più banale sollecitazione od interazione quotidiana con gli altri;
benché, poi, la
donna fosse stata ammonita più volte oltre che richiamata dall'equipe a rivestire
condotte maggiormente consone alla vita della comunità, al rispetto delle regole, al
potenziamento del Sé e della capacità genitoriale ella aveva continuato ad adottare
comportamenti immaturi ed ambivalenti;
nei momenti di lucidità, aiutata a riflettere su
quanto accaduto la IG , talvolta, ammetteva le sue responsabilità ma poi Pt_1
non ne conseguiva alcun cambiamento;
ogni suo malessere lo attribuiva ad altri od ai
vissuti ed ai torti subiti, presenti e passati che le avevano, a suo dire, fatto perdere la
stabilità facendole nutrire un forte senso di rabbia e di vuoto;
sempre l'equipe era
intervenuta cercando di allontanarla dalle sue credenze pervasive e di interessarla a
qualcos'altro che potesse gratificarla indirizzando, nel contempo, altrove le sue energie
mentali ma ciò non era stato sufficiente;
di sovente, infatti, il suo pensiero era
caratterizzato da paranoie con una forte sospettosità e diffidenza sia nei confronti del
personale educativo della comunità che degli ospiti e taluni pensieri persistevano,
anche, in mancanza di reali minacce o quando le venivano date le dovute spiegazioni
logiche. Spesso somatizzava i suoi stati d'animo richiedendo esami e trattamenti medici
piuttosto che cure psichiatriche e quando minimamente non si sentiva al centro
dell'attenzione ovvero si percepiva trascurata da qualcuno provava intensa rabbia e
paura; quando, a titolo esemplificativo, il padre del minore (quando erano ancora una coppia) andava fuori Regione per motivi di lavoro era terrorizzata e furiosa pensando
che fosse stata abbandonata, tradita o non amata;
alcune volte ella entrava in empatia
con il figlio ed anche con le altre ospiti della comunità laddove, in altre circostanze, si
10 lamentava del minimo capriccio dei bambini redarguendoli, mal tollerando la
convivenza e la condivisione degli spazi comuni avendo difficoltà a controllare la
rabbia diventando, di sovente, inadeguata e poco aderente alla realtà, usando di
continuo la manipolazione per il raggiungimento dei propri bisogni che venivano prima
di ogni altra cosa;
esprimeva la rabbia anche con sarcasmo ed amarezza con sfuriate
in quanto pretendeva di avere ragione ovvero volendo che gli altri si comportassero
come lei voleva o pensava;
talora, anche a fronte di autorizzazioni rilasciate da parte di
questo T.M. per consentire alla predetta di trascorrere fuori della struttura dei momenti
con il bambino ed il padre aveva rifiutato di mantenere fede al programma senza un
effettivo motivo”). Si riferiva altresì del rifiuto della di assumere un farmaco Pt_1
antipsicotico che le era stato prescritto;
- nelle relazioni di gennaio e marzo 2024 i dott. e riferivano della Per_4 Per_5
resistenza della a portare avanti la terapia farmacologica, così allontanando un Pt_1
possibile miglioramento sul piano sintomatologico, e della prosecuzione con costanza del percorso psicoterapeutico ma con esiti infruttuosi per il malessere della donna legato alla permanenza in casa famiglia vissuto come punitivo;
- disposto il trasferimento presso un'altra struttura, anche nella seconda comunità si riproposero le medesima criticità già rilevate nella prima, giacché, dopo un iniziale comportamento collaborativo, la aveva nuovamente sospeso i farmaci, rifiutato Pt_1
il supporto di uno psicologo, acceso continui litigi con l'ex compagno e con gli altri ospiti anche per futili motivi;
- dalla relazione del Dirigente medico del DSM dell'ASL UOSM di Salerno del 18
luglio 2024, prodotta dall'amministratore di sostegno della , avv. Pt_1 CP_2
era emerso che la medesima presentava “una condizione caratterizzata da
[...]
scala WA . IV con punteggio 63 compatibile con deficit cognitivo di grado lieve e
scala SCOD 5 – PD compatibile con disturbo di personalità bordeline in trattamento
11 psico terapico. Tale condizione depone per diagnosi di funzionamento cognitivo limite
(ICD9 – CM: 317 in persona con disturbo bordeline di personalità (IDC – 9 CM:
301.83)”;
- dalla relazione del pediatra del minore, dott. del 12/07/2024 Persona_6
emergevano manchevolezze e criticità della madre nella cura, nella gestione e nell'alimentazione del figlio;
- nella relazione del 05/11/2024 i S.S.T. rappresentavano che il percorso della IG
presso la comunità “La Bella e la Bestia” risultava sterile ed il prosieguo dello Pt_1
stesso infruttuoso in quanto l'ospite appariva impermeabile alle ulteriori proposte socio
– educative rivoltele ma idonea al solo accudimento primario del bambino seguendo le indicazioni degli operatori per quello che riguardava la sottoposizione dello stesso alle vaccinazioni previste nonché alle visite mediche prescritte dai medici di riferimento.
Orbene, ritiene la Corte che l'attenta osservazione della appellante nel rapporto con il figlio sì come riferita dalle numerose e concordi relazioni agli atti rese dai Per_1
soggetti pubblici che, di volta in volta, si sono relazionati con lei, diligentemente riportate dal primo Giudice nella sentenza impugnata e qui sintetizzate, rappresentava per il TM un quadro più che completo per poter valutare l'istanza di decadenza e rendeva superfluo l'accertamento tecnico invocato dalla difesa della appellante con la nomina di un consulente d'ufficio, essendo già molto ben evidente l'incidenza della sua irreversibile condizione psichiatrica sulla capacità genitoriale.
A tal proposito infatti il TM ha condivisibilmente rilevato che la non ha mai Pt_1
accettato di buon grado di essere stata allontanata dalla sua quotidianità e dal suo ambiente familiare, avendo vissuto tale condizione come traumatica e non invece come una opportunità, desiderando solo ritornare a “casa al più presto”; che, nonostante sia stata sottoposta a continui controlli presso il DSM con aggiornamento anche della terapia, ella aveva alternato – così come, all'attualità, alterna -- fasi profondamente
12 depressive (restando, ad esempio, come evidenziato dalle figure professionali coinvolte,
anche al buio con il minore all'interno della stanza, non volendosi relazionare con gli altri), mostrando scarsa pazienza nei confronti del bambino tanto da rimproverarlo alle sue prime manifestazioni di lallazione, ad altre di esaltazione, e quindi non mostrando alcuna affidabilità in ordine alla gestione adeguata del figlio.
Al contempo, nonostante l'aggiornamento della terapia, la patologia psichiatrica,
comunque irreversibile, risulta non essere compensata.
Inoltre particolarmente IGnificativo è il rilievo che la mancata consapevolezza da parte della appellante del reale disturbo dalla quale è affetta ha comportato anche la non accettazione delle cure e del supporto che le è stato fornito a vario titolo dalle diverse figure professionali coinvolte, inficiando la sua capacità genitoriale e determinando una condizione che non consente né la protrazione della sua permanenza, in uno al minore,
in comunità né di ipotizzare un percorso all'esterno di essa, dovendosi condividere quanto ritenuto dal TM, e cioè che è evidente “ che la donna, proprio a cagione di
detta patologia, potrebbe reiterare all'esterno quegli stessi comportamenti disfunzionali
improntati anche a tali fasi alternate con eventuale mancanza di stimoli per il figlio,
isolamento forzato, oppositività marcata verso ogni forma di conIGlio o di intervento
proveniente da terzi non dando alcuna affidabilità” ( cfr. sent., pag. 26).
Il TM ha altresì valorizzato le ultime relazioni della responsabile della seconda
Comunità, dr.ssa risalenti al mese di settembre 2024, che, riferendo Persona_7
episodi di improvvise crisi di pianto per la paura di perdere il figlio, di richieste di medicinali “ per dimenticare “, di sogni dei figli morti che la chiamavano,
dell'alternanza di momenti di scarsa lucidità, aveva ritenuto che la forte instabilità
emotiva della donna, i lutti poco elaborati, la sospensione della cura farmacologica fossero tutti elementi che rendevano evidente la necessità che la fosse seguita da Pt_1
un punto di vista medico sussistendo difficoltà nella prosecuzione di un percorso
13 all'interno della comunità, al contempo rappresentando che ella aveva più volte rifiutato il supporto psicologico offerto dalla psicologa di riferimento della Cooperativa
riferendo di essere seguita già da altro professionista.
Il TM ha quindi ritenuto, con valutazione che qui si condivide, che i frequenti sbalzi d'umore, i passaggi repentini dall'euforia al pianto, gli episodi di disregolazione, i moti di rabbia distruttivi sfociati in minacce agli operatori ed agli altri ospiti delle comunità,
fossero elementi che costituivano grave impedimento all'esercizio della funzione genitoriale giacché mantenevano alto il rischio di esporre il minore ad episodi pericolosi per la sua incolumità e per la sua crescita serena, in quanto tali da condizionare negativamente la sua capacità di educarlo rendendo insufficiente la pur rilevata disponibilità affettiva della madre.
Contrariamente a quanto dedotto nel primo motivo di gravame, la valutazione del TM è
stata pertanto tutt'altro che incompleta, giacché, a cominciare dalla consulenza d'ufficio espletata nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno, in tutte le relazioni inviate al TM i vari medici e operatori hanno riscontrato la medesima patologia psichiatrica e offerto la medesima valutazione degli effetti della stessa sul rapporto con il figlio.
La contestazione del prospettato vizio di valutazione è rimasta peraltro assolutamente generica in quanto non contrastata né da una diversa lettura degli atti e degli eventi occorsi durante il lungo e complesso procedimento, né da un accertamento tecnico di parte che supportasse una diversa valutazione.
Sussistono pertanto elementi gravi, precisi e concordanti per una valutazione di non affidabilità della madre a curare gli interessi del figlio e deve qui confermarsi l'esclusione di una prognosi favorevole sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero,
attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali della , la quale non ha mostrato di aver compreso le ragioni dei provvedimenti Pt_1
14 adottati nei suoi confronti, la finalità del disposto inserimento in comunità, il ruolo dei vari medici ed operatori e non ha neppure mostrato disponibilità ad accettare, da questi ultimi, conIGli o indicazioni, ritenendole indebite interferenze o attacchi personali.
5.2. Va rigettato anche il secondo motivo.
In primo luogo rileva la Corte che non può affermarsi che la sentenza sia affetta da vizio di omessa pronuncia sul 'diritto di visita' della madre, giacché alcuna richiesta in tale senso era stata avanzata dalla in via subordinata dinanzi al TM, né la previsione Pt_1
di incontri tra il genitore decaduto ed il figlio minore costituisce una possibilità che il giudice deve valutare in ogni caso di pronuncia di decadenza.
La domanda andava pertanto espressamente avanzata in primo grado e valutata alla luce di una specifica istruttoria.
Essa peraltro può essere avanzata in via autonoma al TM, essendo prevista, ai sensi dell'art.332 c.c., la possibilità della reintegrazione nella responsabilità genitoriale sempre che siano cessate le ragioni di “grave pregiudizio” per cui era stata pronunciata la decadenza e non sussista nemmeno il “pericolo di pregiudizio” per il minore ( “non è
astrattamente incompatibile con la pronuncia di decadenza una possibile
regolamentazione del diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con
il minore esclusivamente nel superiore interesse di quest'ultimo, con le opportune
cautele e nei limiti che il giudice, se del caso, riterrà motivatamente di stabilire in
relazione al caso concreto” , cfr. Cass. 2024 n. 27171).
In ogni caso, a tutto voler concedere, rileva la Corte che, avendo il TM disposto l'allontanamento della dalla comunità, ove ella era alloggiata col figlio, come Pt_1
ulteriore misura di protezione del minore nei confronti degli effetti lesivi della condotta della madre, allo stato non si ritiene ipotizzabile un qualsiasi regime di frequentazione tra madre e figlio poiché, come già in precedenza rilevato, risulta che la stessa presenta un profilo di profonda fragilità ed instabilità psichica, per il quale non è sicuro che
15 segua le giuste terapie;
ha dimostrato di non accettare conIGli e sollecitazioni nell'educazione del figlio da parte dei vari professionisti ed operatori che l'hanno seguita negli anni, che ha considerato come invasori;
non ha intrapreso un proficuo percorso di sostegno alla genitorialità.
6. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa – indeterminabile a complessità media --, negli importi minimi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima ridotta della metà.
P.Q.M.
La Corte di Appello civile di Salerno, Sezione minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale per i Minorenni di Salerno n. 135/2024 pubblicata il 27/11/2024,
così provvede:
1. RIGETTA L'APPELLO;
2. CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del curatore speciale, avv. Rosanna Carpentieri, e di in € 2.605,50,00 CP_1
ciascuno per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 04 marzo 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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