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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 3940/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 8346/2023
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Speranza Belardo e Amalia Pedana, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.07.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a CP_1 visita, l'aveva riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri della sua età, medio grave 67%-99%, nonché in condizioni di disabilità ex art. 3, comma 1, legge 104/1992, dunque senza connotazione di gravità.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava l'insussistenza dei Persona_1 requisiti per l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 26.03.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento delle prestazioni suddette.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 09.01.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 8346/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del 2 mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente lamenta che il c.t.u. non avrebbe correttamente valutato le patologie diagnosticate alla ricorrente ed avrebbe omesso di valutare alcune affezioni. Il c.t.u., in particolare, non avrebbe posto la dovuta attenzione sul declino cognitivo che affligge la periziata, benché lo stesso sia suffragato dalla documentazione medica agli atti.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 24.01.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Depressione senile in vasculopatia cerebrale cronica con conservate capacità mnesico-cognitive. Osteoartrosi generalizzata con modesto impegno funzionale, diabete mellito tipo II in trattamento con IO;
ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico;
incontinenza urinaria stabilizzata”.
Nel merito, ha osservato: “Nella fattispecie in esame – sulla scorta della documentazione sanitaria ostensibile e dell'esame obiettivo eseguito – il quadro clinico della ricorrente, è caratterizzato da varie patologie, ma nessuna di esse determina necessità di assistenza. Certamente è un soggetto ultrasessantacinquenne 3 che necessita di assistenza clinico terapeutica, ma in grado di deambulare e di svolgere ogni attività di base della vita quotidiana. La situazione clinica non inficia il compimento degli atti quotidiani della vita in autonomia. Per quanto attiene alla valutazione in ambito Legge 104/92 […] Le patologie presentate dalla ricorrente, o meglio, il quadro clinico descritto in diagnosi, non determina la necessità ad assistenza continua e globale. Pertanto, nel caso in esame, alla luce delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico- legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata, ai sensi della legge vigente senza connotazione di gravità”.
Risulta evidente da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
In particolare, con riguardo alla vasculopatia cerebrale, il c.t.u. ha dato atto di non aver rilevato deficit mnesico-cognitivi all'esame obiettivo, espressamente escludendo che la periziata necessiti di assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani.
Le risultanze della consulenza espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto nuova documentazione medica a supporto dello stesso. A tal proposito si evidenzia che, pur avendo l'opponente depositato nuova documentazione medica, non ha in alcun modo allegato se ed in che misura si sia verificato un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente, né ha operato un confronto con la documentazione già valutata dal consulente. La documentazione in questione risulta, in ogni caso, sostanzialmente sovrapponibile a quella già depositata in fase di a.t.p.o. esaminata dal c.t.u.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate. 4 La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 10.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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