CA
Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/06/2024, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
n. 575/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 31.3.2021 al n. 575 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 435/2021 del 4.2.2021
promossa da in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato Parte_1 in , Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio), rappresentato e difeso dagli Pt_1
Avv.ti Andrea Sansoni, Debora Pacini e Gianna Rogai, come da mandato allegato
- appellante -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in , Via G. Cavalcanti n. 36, presso e nello studio dell'Avv. Pt_1
Andrea Vascellari che la rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellata -
avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per il appellante: Pt_1
“…in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n.
435/2021, depositata il 4.2.2021 e notificata il 24.2.2021 e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n.00201811160143925864 del 16.11.2018;
- condannare l'appellata alla restituzione di quanto eventualmente nel frattempo pagato da a titolo di spese del giudizio di I grado;
- respingere i Parte_1
motivi di opposizione in primo grado, riproposti nella presente sede da parte appellata, in quanto infondati. Vinte le spese di primo e secondo grado…”; per la società appellata: “…- Nel merito, rigettare l'odierno appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza n. 435/2021 del Tribunale di
Firenze del 04.02.21; - in subordine comunque dichiarare la nullità ovvero provvedere ad annullare l'ingiunzione di pagamento emessa d
[...]
00201811160143925864 del 16/11/2018, per tutte le Controparte_2
altre ragioni già esposte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (qui richiamate, come avvalorate in virtù del principio devolutivo) e rappresentate nel presente grado di giudizio. In ulteriore subordine: - disporre, comunque, la revoca della Ingiunzione di Pagamento n. 00201811160143925864 del 16/11/2018 relativamente al credito di Euro 5.135,79 vantato dal Controparte_2
in quanto infondato e comunque non esigibile per come e nella
[...]
misura in cui richiesto, ovvero comunque rideterminando, se ritenuto ammissibile,
l'importo dovuto a in quella somma maggiore o minore che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge…”.
- FATTO E DIRITTO –
I. Fatto e giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato
(già ) conveniva in giudizio, dinanzi CP_1 Parte_2
al Tribunale di Firenze, il per opporsi all'ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 00201811160143925864 del 16.11.2018, notificata in data 4.12.2018,
2 per la somma complessiva pari a € 5135,79= a titolo di sanzione e accessori per violazioni al Codice della Strada, come oltre specificato.
I.
1. L'opponente contestava l'ingiunzione in quanto illegittima per una serie di vizi, deducendo in primo luogo la mancata notifica dei primi 9 verbali riportati nell'ingiunzione. Quanto ai successivi verbali – indicati ai nn. 10, 11 e 12 in cui era contestato il pagamento della sanzione effettuato oltre il termine massimo consentito per la misura ridotta – parte attrice sosteneva che il pagamento al contrario era stato tempestivo, pertanto, l'obbligazione era già estinta;
in ogni caso, il era Pt_1
decaduto dal diritto a riscuotere le suddette somme avendo notificato l'ingiunzione oltre il termine previsto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 203/3 del
Codice della strada e 36/2 del D.l. n. 248/2007, secondo cui il titolo doveva essere notificato: “…entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo…”. Inoltre, l'ingiunzione era illegittima, quindi nulla, in quanto non era stata preceduta dalla comunicazione del dettaglio della posizione debitoria prevista dall'art. 1/544 della l. n. 228/2012, secondo cui in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino ad € 1.000,00= ai sensi del D.P.R. n.
602/1973 non si procedeva all'avvio di azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, della suddetta comunicazione. Peraltro, l'ingiunzione non risultava sufficientemente motivata,
considerato che i verbali non erano stati allegati e la voce “Maggiorazioni – CDS” era addebitata senza alcun riferimento alla base di calcolo, al tasso e al periodo di mora applicati;
se tali maggiorazioni erano state calcolate sulla base dell'art. 27 della l. n.
689/1981 tale operazione doveva considerarsi errata, considerato che la suddetta maggiorazione non era applicabile alle violazioni del codice della strada. L'art. 203
c.d.s. prevedeva, infatti, che qualora non fosse stato proposto ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace, e non fosse avvenuto il pagamento in misura ridotta,
il verbale costituiva titolo esecutivo soltanto per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Inoltre, il pagamento della maggiorazione prevista all'art. 27 cit. doveva applicarsi
3 solo al caso di riscossione mediante ruolo esattoriale e non tramite il procedimento mediante ingiunzione fiscale scelto nel caso di specie dal che agiva quale Pt_1
Ente impositore. In subordine, contestava il quantum del credito per errori di calcolo, dovendosi calcolare la maggiorazione di cui all'art. 27 cit. secondo semestri interi, per cui anche in questo caso l'ingiunzione doveva essere revocata in ragione della minor somma dovuta.
I.
2. Si costituiva il contestando tutto quanto dedotto da parte attrice Pt_1
in quanto infondato in fatto e in diritto, in particolare, allegava la regolare notifica dei primi nove verbali, oltre a evidenziare l'onere probatorio a carico di controparte in ordine all'avvenuto pagamento nei termini per la riduzione della sanzione.
Precisava altresì: che la dedotta decadenza del diritto a riscuotere del entro Pt_1
il termine non risultava dalla normativa richiamata da parte attrice;
che il Pt_1
non doveva inviare alcun preavviso non trattandosi di debiti inferiori a € 1.000,00= né dell'inizio di un'azione cautelare o esecutiva;
che non sussisteva alcun obbligo di motivazione trattandosi di attività di riscossione priva di alcuna discrezionalità in quanto fondata su accertamenti divenuti definitivi, e comunque i verbali, tutti regolarmente notificati, erano stati richiamati per estremi e data di notifica;
che la voce “maggiorazioni – cds” era da ricondursi al citato art. 27 della l. n. 689/1981,
come controparte nelle proprie difese era ben consapevole, invero, applicabile per costante giurisprudenza di legittimità alle sanzioni per violazioni stradali anche in caso di riscossione ai sensi del R.D. n. 639/1910, stante la sostanziale equipollenza dei due diversi sistemi di riscossione, anche alla luce del sesto comma dell'art. 27 secondo cui “…Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette…”. Infine, il calcolo della somma dovuta in applicazione della suddetta maggiorazione era corretto, non potendosi applicare la maggiorazione per soli semestri interi, a cui la lettera della norma non faceva alcun riferimento.
I.
3. Disposta la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione, la causa era istruita documentalmente, quindi discussa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.-
4 II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il
Tribunale di Firenze così concludeva: “…1) Annulla l'ingiunzione di pagamento n.
00201811160143925864 del 16/11/2018 notificata in data 04/12/2018 emessa dal
– ufficio riscossione coattiva per la somma di euro 5.135,79; 2) Parte_1
Condanna i al rimborso in favore dell'opponente delle spese del Parte_1
giudizio che liquida in euro 2488,77 inclusi gli accessori come da notula depositata all'udienza…”. Il Giudice di prime cure riteneva l'ingiunzione illegittima nella parte in cui era stata applicata alle sanzioni comminate la maggiorazione di cui all'art. 27 l.
n. 689/1981, atteso che la Suprema Corte aveva ammesso l'operatività della norma rispetto alle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, tuttavia, riferendosi alle sole riscossioni coattive dell'esattore, non anche quando l'Ente
impositore provvedeva autonomamente alla formazione del titolo di riscossione.
Accertata la natura sanzionatoria della suddetta maggiorazione – come da pronuncia della Corte costituzionale del 1999 – la norma doveva essere soggetta a interpretazione di stretto diritto, atteso che l'equipollenza delle modalità di riscossione previste riguardava l'idoneità del titolo a sorreggere un pignoramento, ma non poteva essere considerata anche per giustificare l'estensione di una norma di natura sanzionatoria in violazione del divieto di analogia. Assorbite tutte le altre doglianze dedotte da parte attrice.
III. L'appello. In questa sede, il impugnava la sentenza di Parte_1
cui in epigrafe.
III.
1. In particolare, lamentava il seguente e unico motivo: difetto di motivazione e violazione di legge, artt. 1/2 e 27 l. n. 689/1981, atteso che la pronuncia della Corte costituzionale non qualifica la maggiorazione prevista all'art. 27 come sanzione amministrativa propriamente detta, limitandosi a rilevarne la funzione di “sanzione aggiuntiva”, in ogni caso non vi era alcuna violazione del divieto di analogia che riguardava l'estensione della sanzione a condotte estranee alla norma, anche se “analoghe”, circostanza non riscontrabile nella fattispecie in oggetto che prevedeva la maggiorazione in conseguenza del ritardo nel pagamento della
5 sanzione originaria, dunque in caso di riscossione sia a mezzo di concessionario, sia a mezzo di ordinanza ex R.D. 639/1910. Ancora la norma poteva essere soggetta a un'interpretazione estensiva dando rilevanza all'intenzione del legislatore, interpretazione pacificamente applicabile alla disciplina sanzionatoria, ma, in ogni caso, il Comune sottolineava nuovamente la lettura della norma in oggetto, in particolare l'ultimo comma per cui le disposizioni estranee alla competenza dell'esattore erano da considerarsi indifferenti al sistema di riscossione adottato.
III.
2. Si costituiva la che contestava tutto quanto dedotto da parte CP_1
appellante in quanto infondato in fatto e in diritto, riportandosi alla motivazione della sentenza impugnata e riproponendo le difese già svolte in primo grado, assorbite dalla decisione, in particolare il difetto di notifica dei primi nove verbali indicati nell'ordinanza, l'omessa prova del pagamento oltre i termini per la riduzione della sanzione, la decadenza del rispetto al diritto di riscossione per notifica Pt_1
tardiva dell'ingiunzione, l'illegittimità dell'ingiunzione per omessa comunicazione preventiva ex art. 1/544 l. n. 228/2012 e l'errato calcolo della maggiorazione applicata alle singole sanzioni da effettuarsi per semestri interi.
III.
3. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. Il merito. L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto. I singoli motivi concernenti l'originaria opposizione e qui reiterati dalla appellata società,
saranno partitamente trattati.
IV.
1. Riscossione della “maggiorazione” prevista dall'art. 27 l. n. 689/81.
Quanto al motivo di opposizione trattato per primo nella sentenza impugnata,
motivo accolto e ritenuto assorbente che ha, conseguentemente, fondato l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ingiunzione, vale premettere che, come correttamente sottolineato dal Giudice di prime cure, ormai non è più in contestazione l'applicazione dell'art. 27 l. n. 689/1981 alle sanzioni per violazione al codice della strada, secondo un consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass.
6 civ., sez. 2, ord. n. 16767, 26/06/2018) ed anche sulla base di quanto disposto dall'art. 206 c.d.s. che richiama a sua volta l'art. 27 (“…Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge
24 novembre 1981, n. 689…”). L'art. 27 dispone doversi procedere alla riscossione in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette secondo cui gli enti locali possono avvalersi della riscossione delle entrate mediante ruolo;
tale procedura, tuttavia, non ha carattere esclusivo, potendo utilizzare l'Amministrazione
procedente, in alternativa, anche la riscossione diretta mediante ingiunzione fiscale, appunto prevista al R.D. 639/1910. Conseguentemente nel momento in cui l'art. 27
fa riferimento alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette richiama l'intera materia, ossia anche la riscossione diretta. L'ultimo comma in particolare
(“…le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette…”) deve interpretarsi nel senso che solo le disposizioni relative alla competenza dell'esattore sono condizionate dal particolare procedimento di riscossione, invece, tutte le altre disposizioni sono svincolate dalle modalità di riscossione, continuando ad essere applicate anche in caso di riforma del sistema di riscossione. Tale conclusione risulta conforme alla funzione di sanzione aggiuntiva della maggiorazione in oggetto, come affermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia del 1999, sanzione aggiuntiva connessa al ritardo del pagamento per conferire maggiore afflittività, per cui sarebbe del tutto illogico prevederne l'applicazione solo in base alla legittima scelta da parte dell'ente locale di un metodo di riscossione piuttosto che un altro, rinunciando in un caso ad applicare la sanzione da ritardo. Tale interpretazione non viola in alcun modo la riserva di legge e il divieto di analogia, trattandosi nel caso di specie di evidente interpretazione estensiva della norma in oggetto senza allargarne il campo di applicazione, al contrario riconducendovi solo un'ipotesi sorretta dalla medesima ratio. A conferma della interpretazione offerta da questa Corte, la stessa Cassazione
7 ha precisato che “…la potestà sanzionatoria in materia di circolazione stradale rappresenta la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, con conseguente applicabilità della maggiorazione di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 non soltanto in presenza di esecuzione esattoriale, ma anche nel caso di ritardo nell'adempimento della sanzione contenuta nel verbale di infrazione al codice della strada (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15825 del
10/07/2014, Rv. 631847), poiché la detta maggiorazione prescinde dalle modalità del procedimento di riscossione coattiva e non mira a remunerare l'ente creditore del mancato tempestivo incasso della somma, bensì costituisce una sanzione aggiuntiva connessa al ritardo nel pagamento (cfr. Corte Cost., sentenza n. 308 del
14/07/1999)…” (cfr., in motivazione, Cassazione civile, Ordinanza n. 1545/23 del
19.01.2023 – non massimata).
IV.
2. Notifica dei verbali. Invero, i primi nove verbali di accertamento indicati in ingiunzione risultano regolarmente notificati alla sede della società odierna appellata, mediante consegna a soggetto addetto alla ricezione delle notifiche.
Premesso che: “…in caso di notifica a persone giuridiche, con consegna ad una delle persone indicate nell'art. 145 c.p.c., comma 1, la legittimazione alla ricezione si presume per il solo fatto della presenza del soggetto nella sede sociale e dell'avvenuta accettazione dell'atto, mentre incombe sul destinatario l'onere della prova contraria…” (Cass. civ. Sez. 5, ord. n. 32981, 20/12/2018), ciò detto non è necessario l'invio di successiva raccomandata informativa – c.d. C.A.N. – ai fini del perfezionamento della notifica, in quanto non previsto per le persone giuridiche ai sensi dell'art. 145 c.p.c. secondo cui il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione, tra cui la persona incaricata a ricevere le notificazioni. L'unico verbale dei nove la cui notifica risulta perfezionata per compiuta giacenza (n. 564169) è stato regolarmente comunicato alla mediante avviso di deposito (C.A.D.) di cui è stato CP_1
allegato anche l'avviso di ricevimento.
8 IV.
3. Prova del pagamento. Quanto all'intervenuta estinzione di pagamento delle sanzioni relative ai verbali nn. 84019, 105556 e 88422 entro il termine massimo consentito per il pagamento in misura ridotta era onere di parte opponente in primo grado, qui appellata, fornirne la prova. Infatti, spetta sempre al debitore dimostrare il fatto estintivo del pagamento, ossia l'esatto adempimento dell'obbligazione anche conformemente al principio di vicinanza della prova. La più recente giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che l'amministrazione convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del R.D. n. 639/1910 per l'accertamento di un credito, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 cod.
civ., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa – nel caso di specie non il mancato pagamento nei termini per la misura ridotta della sanzione,
bensì l'originaria violazione al c.d.s. – mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi, appunto l'estinzione del pagamento, quindi, secondo le regole ordinarie di riparto dell'onere probatorio (v. Cass. civ., sez. III, ord. n. 9381/2021, 08.04.2021). In mancanza di alcuna prova dell'esatto pagamento, anche questa eccezione deve essere respinta.
IV.
4. Decadenza. Sull'intervenuta decadenza del a riscuotere le Pt_1
somme per tardività della notifica dell'ingiunzione di pagamento deve premettersi l'erroneo richiamo normativo di parte appellata. Il combinato disposto di cui agli artt. 203/3 c.d.s. e 36/2 del D.l. n. 248/2007 nulla dispone sul punto, la norma che parte appellata intendeva richiamare era con tutta probabilità quella prevista all'art. 1/163 della l. n. 296/2006 in materia di atti esecutivi per il pagamento di tributi locali. Tale norma non risulta applicabile al caso di specie che verte in tema di sanzioni amministrative da violazione del codice della strada a cui pacificamente è
applicabile il solo termine di prescrizione di cinque anni previsto in via generale dall'art. 28 della l. n. 689/1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 c.d.s., interrotto dalla notifica del verbale di accertamento (cfr. sul punto, Cass. civ., sez. 2, ord. n. 10372, 30/04/2018).
9 IV.
5. Omissione di preventiva comunicazione. Quanto all'illegittimità per mancato preavviso previsto all'art. 1/544 della l. n. 228/2012 – non anche la violazione della disposizione del regolamento comunale dedotta per la prima volta solo in questa sede di gravame – deve sottolinearsi l'estraneità della relativa disciplina al caso di specie, come risulta dallo stesso dato testuale della norma che così dispone: “… In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo…”. Dalla lettera della legge si evince chiaramente che la comunicazione deve effettuarsi prima delle azioni cautelari ed esecutive, che si collocano successivamente alla notifica dell'ingiunzione, mero atto prodromico all'esecuzione come da costante giurisprudenza di legittimità: “…L'ingiunzione c.d. fiscale, prevista dall'art. 2 del citato r.d. n. 639 del 1910, a seguito della modifica operata dall'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (con l'abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva dei tributi), costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione partecipativa (ovvero di atto di invito al pagamento diretto a rendere edotto della pretesa il debitore e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale) e natura di titolo (di formazione unilaterale della P.A.) idoneo (e prodromico) all'avvio delle procedure di riscossione coattiva…” (Cass. civ., sez. 3, ord. n. 23346, 26/07/2022). Pertanto, la comunicazione in oggetto deve ritenersi collocata tra la notificazione dell'ingiunzione di pagamento e l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, non prima.
10 IV.
6. Errore di calcolo della maggiorazione. Infine, anche l'eccezione relativa all'errato calcolo derivante dall'applicazione della sanzione ex art. 27/6 della l. n.
689/1981 è infondata, atteso che l'applicazione della maggiorazione per semestri interi, come sostenuto da non trova alcun riscontro nella lettera della CP_1
legge che fa riferimento solo a 'semestri' decorrenti dal momento in cui la sanzione è divenuta esigibile: “…Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore…”. Al contrario, in differenti fattispecie il legislatore ha precisato l'applicazione di interessi per semestri interi, come ad esempio all'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973 in tema di interessi per ritardato rimborso di imposte.
IV.
7. In conclusione, in totale riforma della sentenza impugnata, deve respingersi l'originaria opposizione a ingiunzione di pagamento promossa dall'odierna appellata per tutto quanto fino a ora esposto.
V. Spese di lite. Quanto alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per questa Corte d'Appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite
(cfr., fra le altre, Cassazione civile, Sezione I, 16.05.2006 n. 11491). Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 13.08.2022 n. 147, secondo lo scaglione di valore indicato da parte appellante in citazione (€ 5.135,79=), con parametro ancorato al medio per ambedue i gradi, esclusa la fase istruttoria per il secondo grado sostanzialmente non svoltasi.
Deve altresì disporsi la restituzione delle spese di lite già saldate dall'odierna appellante, in esecuzione della sentenza impugnata.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa proposta dal in persona Parte_1
11 del Sindaco in carica, nei confronti di in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.
435/2021 del 4.2.2021, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'originaria opposizione proposta da nei confronti del CP_1 Parte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 00201811160143925864 del
[...]
16.11.2018, notificata in data 4.12.2018;
2) condanna parte appellata al pagamento dei compensi di causa del doppio grado che sono liquidati, in favore dell'appellante, in complessivi € 2.552,00= per il primo grado e in complessivi € 1.923,00= per il secondo grado, oltre accessori dovuti per legge per ambedue i gradi, il tutto come in parte motiva;
dispone altresì la restituzione, in favore del appellante, delle spese di lite del primo grado se Pt_1
già saldate dal medesimo in esecuzione dell'impugnata sentenza;
Pt_1
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 04.06.2024
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 31.3.2021 al n. 575 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 435/2021 del 4.2.2021
promossa da in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato Parte_1 in , Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio), rappresentato e difeso dagli Pt_1
Avv.ti Andrea Sansoni, Debora Pacini e Gianna Rogai, come da mandato allegato
- appellante -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in , Via G. Cavalcanti n. 36, presso e nello studio dell'Avv. Pt_1
Andrea Vascellari che la rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellata -
avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per il appellante: Pt_1
“…in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n.
435/2021, depositata il 4.2.2021 e notificata il 24.2.2021 e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n.00201811160143925864 del 16.11.2018;
- condannare l'appellata alla restituzione di quanto eventualmente nel frattempo pagato da a titolo di spese del giudizio di I grado;
- respingere i Parte_1
motivi di opposizione in primo grado, riproposti nella presente sede da parte appellata, in quanto infondati. Vinte le spese di primo e secondo grado…”; per la società appellata: “…- Nel merito, rigettare l'odierno appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza n. 435/2021 del Tribunale di
Firenze del 04.02.21; - in subordine comunque dichiarare la nullità ovvero provvedere ad annullare l'ingiunzione di pagamento emessa d
[...]
00201811160143925864 del 16/11/2018, per tutte le Controparte_2
altre ragioni già esposte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (qui richiamate, come avvalorate in virtù del principio devolutivo) e rappresentate nel presente grado di giudizio. In ulteriore subordine: - disporre, comunque, la revoca della Ingiunzione di Pagamento n. 00201811160143925864 del 16/11/2018 relativamente al credito di Euro 5.135,79 vantato dal Controparte_2
in quanto infondato e comunque non esigibile per come e nella
[...]
misura in cui richiesto, ovvero comunque rideterminando, se ritenuto ammissibile,
l'importo dovuto a in quella somma maggiore o minore che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge…”.
- FATTO E DIRITTO –
I. Fatto e giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato
(già ) conveniva in giudizio, dinanzi CP_1 Parte_2
al Tribunale di Firenze, il per opporsi all'ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 00201811160143925864 del 16.11.2018, notificata in data 4.12.2018,
2 per la somma complessiva pari a € 5135,79= a titolo di sanzione e accessori per violazioni al Codice della Strada, come oltre specificato.
I.
1. L'opponente contestava l'ingiunzione in quanto illegittima per una serie di vizi, deducendo in primo luogo la mancata notifica dei primi 9 verbali riportati nell'ingiunzione. Quanto ai successivi verbali – indicati ai nn. 10, 11 e 12 in cui era contestato il pagamento della sanzione effettuato oltre il termine massimo consentito per la misura ridotta – parte attrice sosteneva che il pagamento al contrario era stato tempestivo, pertanto, l'obbligazione era già estinta;
in ogni caso, il era Pt_1
decaduto dal diritto a riscuotere le suddette somme avendo notificato l'ingiunzione oltre il termine previsto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 203/3 del
Codice della strada e 36/2 del D.l. n. 248/2007, secondo cui il titolo doveva essere notificato: “…entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo…”. Inoltre, l'ingiunzione era illegittima, quindi nulla, in quanto non era stata preceduta dalla comunicazione del dettaglio della posizione debitoria prevista dall'art. 1/544 della l. n. 228/2012, secondo cui in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino ad € 1.000,00= ai sensi del D.P.R. n.
602/1973 non si procedeva all'avvio di azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, della suddetta comunicazione. Peraltro, l'ingiunzione non risultava sufficientemente motivata,
considerato che i verbali non erano stati allegati e la voce “Maggiorazioni – CDS” era addebitata senza alcun riferimento alla base di calcolo, al tasso e al periodo di mora applicati;
se tali maggiorazioni erano state calcolate sulla base dell'art. 27 della l. n.
689/1981 tale operazione doveva considerarsi errata, considerato che la suddetta maggiorazione non era applicabile alle violazioni del codice della strada. L'art. 203
c.d.s. prevedeva, infatti, che qualora non fosse stato proposto ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace, e non fosse avvenuto il pagamento in misura ridotta,
il verbale costituiva titolo esecutivo soltanto per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Inoltre, il pagamento della maggiorazione prevista all'art. 27 cit. doveva applicarsi
3 solo al caso di riscossione mediante ruolo esattoriale e non tramite il procedimento mediante ingiunzione fiscale scelto nel caso di specie dal che agiva quale Pt_1
Ente impositore. In subordine, contestava il quantum del credito per errori di calcolo, dovendosi calcolare la maggiorazione di cui all'art. 27 cit. secondo semestri interi, per cui anche in questo caso l'ingiunzione doveva essere revocata in ragione della minor somma dovuta.
I.
2. Si costituiva il contestando tutto quanto dedotto da parte attrice Pt_1
in quanto infondato in fatto e in diritto, in particolare, allegava la regolare notifica dei primi nove verbali, oltre a evidenziare l'onere probatorio a carico di controparte in ordine all'avvenuto pagamento nei termini per la riduzione della sanzione.
Precisava altresì: che la dedotta decadenza del diritto a riscuotere del entro Pt_1
il termine non risultava dalla normativa richiamata da parte attrice;
che il Pt_1
non doveva inviare alcun preavviso non trattandosi di debiti inferiori a € 1.000,00= né dell'inizio di un'azione cautelare o esecutiva;
che non sussisteva alcun obbligo di motivazione trattandosi di attività di riscossione priva di alcuna discrezionalità in quanto fondata su accertamenti divenuti definitivi, e comunque i verbali, tutti regolarmente notificati, erano stati richiamati per estremi e data di notifica;
che la voce “maggiorazioni – cds” era da ricondursi al citato art. 27 della l. n. 689/1981,
come controparte nelle proprie difese era ben consapevole, invero, applicabile per costante giurisprudenza di legittimità alle sanzioni per violazioni stradali anche in caso di riscossione ai sensi del R.D. n. 639/1910, stante la sostanziale equipollenza dei due diversi sistemi di riscossione, anche alla luce del sesto comma dell'art. 27 secondo cui “…Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette…”. Infine, il calcolo della somma dovuta in applicazione della suddetta maggiorazione era corretto, non potendosi applicare la maggiorazione per soli semestri interi, a cui la lettera della norma non faceva alcun riferimento.
I.
3. Disposta la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione, la causa era istruita documentalmente, quindi discussa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.-
4 II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il
Tribunale di Firenze così concludeva: “…1) Annulla l'ingiunzione di pagamento n.
00201811160143925864 del 16/11/2018 notificata in data 04/12/2018 emessa dal
– ufficio riscossione coattiva per la somma di euro 5.135,79; 2) Parte_1
Condanna i al rimborso in favore dell'opponente delle spese del Parte_1
giudizio che liquida in euro 2488,77 inclusi gli accessori come da notula depositata all'udienza…”. Il Giudice di prime cure riteneva l'ingiunzione illegittima nella parte in cui era stata applicata alle sanzioni comminate la maggiorazione di cui all'art. 27 l.
n. 689/1981, atteso che la Suprema Corte aveva ammesso l'operatività della norma rispetto alle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, tuttavia, riferendosi alle sole riscossioni coattive dell'esattore, non anche quando l'Ente
impositore provvedeva autonomamente alla formazione del titolo di riscossione.
Accertata la natura sanzionatoria della suddetta maggiorazione – come da pronuncia della Corte costituzionale del 1999 – la norma doveva essere soggetta a interpretazione di stretto diritto, atteso che l'equipollenza delle modalità di riscossione previste riguardava l'idoneità del titolo a sorreggere un pignoramento, ma non poteva essere considerata anche per giustificare l'estensione di una norma di natura sanzionatoria in violazione del divieto di analogia. Assorbite tutte le altre doglianze dedotte da parte attrice.
III. L'appello. In questa sede, il impugnava la sentenza di Parte_1
cui in epigrafe.
III.
1. In particolare, lamentava il seguente e unico motivo: difetto di motivazione e violazione di legge, artt. 1/2 e 27 l. n. 689/1981, atteso che la pronuncia della Corte costituzionale non qualifica la maggiorazione prevista all'art. 27 come sanzione amministrativa propriamente detta, limitandosi a rilevarne la funzione di “sanzione aggiuntiva”, in ogni caso non vi era alcuna violazione del divieto di analogia che riguardava l'estensione della sanzione a condotte estranee alla norma, anche se “analoghe”, circostanza non riscontrabile nella fattispecie in oggetto che prevedeva la maggiorazione in conseguenza del ritardo nel pagamento della
5 sanzione originaria, dunque in caso di riscossione sia a mezzo di concessionario, sia a mezzo di ordinanza ex R.D. 639/1910. Ancora la norma poteva essere soggetta a un'interpretazione estensiva dando rilevanza all'intenzione del legislatore, interpretazione pacificamente applicabile alla disciplina sanzionatoria, ma, in ogni caso, il Comune sottolineava nuovamente la lettura della norma in oggetto, in particolare l'ultimo comma per cui le disposizioni estranee alla competenza dell'esattore erano da considerarsi indifferenti al sistema di riscossione adottato.
III.
2. Si costituiva la che contestava tutto quanto dedotto da parte CP_1
appellante in quanto infondato in fatto e in diritto, riportandosi alla motivazione della sentenza impugnata e riproponendo le difese già svolte in primo grado, assorbite dalla decisione, in particolare il difetto di notifica dei primi nove verbali indicati nell'ordinanza, l'omessa prova del pagamento oltre i termini per la riduzione della sanzione, la decadenza del rispetto al diritto di riscossione per notifica Pt_1
tardiva dell'ingiunzione, l'illegittimità dell'ingiunzione per omessa comunicazione preventiva ex art. 1/544 l. n. 228/2012 e l'errato calcolo della maggiorazione applicata alle singole sanzioni da effettuarsi per semestri interi.
III.
3. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. Il merito. L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto. I singoli motivi concernenti l'originaria opposizione e qui reiterati dalla appellata società,
saranno partitamente trattati.
IV.
1. Riscossione della “maggiorazione” prevista dall'art. 27 l. n. 689/81.
Quanto al motivo di opposizione trattato per primo nella sentenza impugnata,
motivo accolto e ritenuto assorbente che ha, conseguentemente, fondato l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ingiunzione, vale premettere che, come correttamente sottolineato dal Giudice di prime cure, ormai non è più in contestazione l'applicazione dell'art. 27 l. n. 689/1981 alle sanzioni per violazione al codice della strada, secondo un consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass.
6 civ., sez. 2, ord. n. 16767, 26/06/2018) ed anche sulla base di quanto disposto dall'art. 206 c.d.s. che richiama a sua volta l'art. 27 (“…Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge
24 novembre 1981, n. 689…”). L'art. 27 dispone doversi procedere alla riscossione in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette secondo cui gli enti locali possono avvalersi della riscossione delle entrate mediante ruolo;
tale procedura, tuttavia, non ha carattere esclusivo, potendo utilizzare l'Amministrazione
procedente, in alternativa, anche la riscossione diretta mediante ingiunzione fiscale, appunto prevista al R.D. 639/1910. Conseguentemente nel momento in cui l'art. 27
fa riferimento alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette richiama l'intera materia, ossia anche la riscossione diretta. L'ultimo comma in particolare
(“…le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette…”) deve interpretarsi nel senso che solo le disposizioni relative alla competenza dell'esattore sono condizionate dal particolare procedimento di riscossione, invece, tutte le altre disposizioni sono svincolate dalle modalità di riscossione, continuando ad essere applicate anche in caso di riforma del sistema di riscossione. Tale conclusione risulta conforme alla funzione di sanzione aggiuntiva della maggiorazione in oggetto, come affermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia del 1999, sanzione aggiuntiva connessa al ritardo del pagamento per conferire maggiore afflittività, per cui sarebbe del tutto illogico prevederne l'applicazione solo in base alla legittima scelta da parte dell'ente locale di un metodo di riscossione piuttosto che un altro, rinunciando in un caso ad applicare la sanzione da ritardo. Tale interpretazione non viola in alcun modo la riserva di legge e il divieto di analogia, trattandosi nel caso di specie di evidente interpretazione estensiva della norma in oggetto senza allargarne il campo di applicazione, al contrario riconducendovi solo un'ipotesi sorretta dalla medesima ratio. A conferma della interpretazione offerta da questa Corte, la stessa Cassazione
7 ha precisato che “…la potestà sanzionatoria in materia di circolazione stradale rappresenta la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, con conseguente applicabilità della maggiorazione di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 non soltanto in presenza di esecuzione esattoriale, ma anche nel caso di ritardo nell'adempimento della sanzione contenuta nel verbale di infrazione al codice della strada (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15825 del
10/07/2014, Rv. 631847), poiché la detta maggiorazione prescinde dalle modalità del procedimento di riscossione coattiva e non mira a remunerare l'ente creditore del mancato tempestivo incasso della somma, bensì costituisce una sanzione aggiuntiva connessa al ritardo nel pagamento (cfr. Corte Cost., sentenza n. 308 del
14/07/1999)…” (cfr., in motivazione, Cassazione civile, Ordinanza n. 1545/23 del
19.01.2023 – non massimata).
IV.
2. Notifica dei verbali. Invero, i primi nove verbali di accertamento indicati in ingiunzione risultano regolarmente notificati alla sede della società odierna appellata, mediante consegna a soggetto addetto alla ricezione delle notifiche.
Premesso che: “…in caso di notifica a persone giuridiche, con consegna ad una delle persone indicate nell'art. 145 c.p.c., comma 1, la legittimazione alla ricezione si presume per il solo fatto della presenza del soggetto nella sede sociale e dell'avvenuta accettazione dell'atto, mentre incombe sul destinatario l'onere della prova contraria…” (Cass. civ. Sez. 5, ord. n. 32981, 20/12/2018), ciò detto non è necessario l'invio di successiva raccomandata informativa – c.d. C.A.N. – ai fini del perfezionamento della notifica, in quanto non previsto per le persone giuridiche ai sensi dell'art. 145 c.p.c. secondo cui il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione, tra cui la persona incaricata a ricevere le notificazioni. L'unico verbale dei nove la cui notifica risulta perfezionata per compiuta giacenza (n. 564169) è stato regolarmente comunicato alla mediante avviso di deposito (C.A.D.) di cui è stato CP_1
allegato anche l'avviso di ricevimento.
8 IV.
3. Prova del pagamento. Quanto all'intervenuta estinzione di pagamento delle sanzioni relative ai verbali nn. 84019, 105556 e 88422 entro il termine massimo consentito per il pagamento in misura ridotta era onere di parte opponente in primo grado, qui appellata, fornirne la prova. Infatti, spetta sempre al debitore dimostrare il fatto estintivo del pagamento, ossia l'esatto adempimento dell'obbligazione anche conformemente al principio di vicinanza della prova. La più recente giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che l'amministrazione convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del R.D. n. 639/1910 per l'accertamento di un credito, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 cod.
civ., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa – nel caso di specie non il mancato pagamento nei termini per la misura ridotta della sanzione,
bensì l'originaria violazione al c.d.s. – mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi, appunto l'estinzione del pagamento, quindi, secondo le regole ordinarie di riparto dell'onere probatorio (v. Cass. civ., sez. III, ord. n. 9381/2021, 08.04.2021). In mancanza di alcuna prova dell'esatto pagamento, anche questa eccezione deve essere respinta.
IV.
4. Decadenza. Sull'intervenuta decadenza del a riscuotere le Pt_1
somme per tardività della notifica dell'ingiunzione di pagamento deve premettersi l'erroneo richiamo normativo di parte appellata. Il combinato disposto di cui agli artt. 203/3 c.d.s. e 36/2 del D.l. n. 248/2007 nulla dispone sul punto, la norma che parte appellata intendeva richiamare era con tutta probabilità quella prevista all'art. 1/163 della l. n. 296/2006 in materia di atti esecutivi per il pagamento di tributi locali. Tale norma non risulta applicabile al caso di specie che verte in tema di sanzioni amministrative da violazione del codice della strada a cui pacificamente è
applicabile il solo termine di prescrizione di cinque anni previsto in via generale dall'art. 28 della l. n. 689/1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 c.d.s., interrotto dalla notifica del verbale di accertamento (cfr. sul punto, Cass. civ., sez. 2, ord. n. 10372, 30/04/2018).
9 IV.
5. Omissione di preventiva comunicazione. Quanto all'illegittimità per mancato preavviso previsto all'art. 1/544 della l. n. 228/2012 – non anche la violazione della disposizione del regolamento comunale dedotta per la prima volta solo in questa sede di gravame – deve sottolinearsi l'estraneità della relativa disciplina al caso di specie, come risulta dallo stesso dato testuale della norma che così dispone: “… In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo…”. Dalla lettera della legge si evince chiaramente che la comunicazione deve effettuarsi prima delle azioni cautelari ed esecutive, che si collocano successivamente alla notifica dell'ingiunzione, mero atto prodromico all'esecuzione come da costante giurisprudenza di legittimità: “…L'ingiunzione c.d. fiscale, prevista dall'art. 2 del citato r.d. n. 639 del 1910, a seguito della modifica operata dall'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (con l'abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva dei tributi), costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione partecipativa (ovvero di atto di invito al pagamento diretto a rendere edotto della pretesa il debitore e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale) e natura di titolo (di formazione unilaterale della P.A.) idoneo (e prodromico) all'avvio delle procedure di riscossione coattiva…” (Cass. civ., sez. 3, ord. n. 23346, 26/07/2022). Pertanto, la comunicazione in oggetto deve ritenersi collocata tra la notificazione dell'ingiunzione di pagamento e l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, non prima.
10 IV.
6. Errore di calcolo della maggiorazione. Infine, anche l'eccezione relativa all'errato calcolo derivante dall'applicazione della sanzione ex art. 27/6 della l. n.
689/1981 è infondata, atteso che l'applicazione della maggiorazione per semestri interi, come sostenuto da non trova alcun riscontro nella lettera della CP_1
legge che fa riferimento solo a 'semestri' decorrenti dal momento in cui la sanzione è divenuta esigibile: “…Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore…”. Al contrario, in differenti fattispecie il legislatore ha precisato l'applicazione di interessi per semestri interi, come ad esempio all'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973 in tema di interessi per ritardato rimborso di imposte.
IV.
7. In conclusione, in totale riforma della sentenza impugnata, deve respingersi l'originaria opposizione a ingiunzione di pagamento promossa dall'odierna appellata per tutto quanto fino a ora esposto.
V. Spese di lite. Quanto alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per questa Corte d'Appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite
(cfr., fra le altre, Cassazione civile, Sezione I, 16.05.2006 n. 11491). Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 13.08.2022 n. 147, secondo lo scaglione di valore indicato da parte appellante in citazione (€ 5.135,79=), con parametro ancorato al medio per ambedue i gradi, esclusa la fase istruttoria per il secondo grado sostanzialmente non svoltasi.
Deve altresì disporsi la restituzione delle spese di lite già saldate dall'odierna appellante, in esecuzione della sentenza impugnata.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa proposta dal in persona Parte_1
11 del Sindaco in carica, nei confronti di in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.
435/2021 del 4.2.2021, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'originaria opposizione proposta da nei confronti del CP_1 Parte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 00201811160143925864 del
[...]
16.11.2018, notificata in data 4.12.2018;
2) condanna parte appellata al pagamento dei compensi di causa del doppio grado che sono liquidati, in favore dell'appellante, in complessivi € 2.552,00= per il primo grado e in complessivi € 1.923,00= per il secondo grado, oltre accessori dovuti per legge per ambedue i gradi, il tutto come in parte motiva;
dispone altresì la restituzione, in favore del appellante, delle spese di lite del primo grado se Pt_1
già saldate dal medesimo in esecuzione dell'impugnata sentenza;
Pt_1
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 04.06.2024
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
12