Articolo 56 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 57Articolo 59
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6 agosto 1890
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23 gennaio 1924
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5 marzo 1924
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16 luglio 1926
Art. 56. ((Nell'intento di rendere piu' semplice e piu' economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riescano piu' efficaci la assistenza e la beneficenza, puo' essere concentrata nelle Congregazioni di carita' qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20,000 lire o che siano a beneficio degli abitanti di uno o piu' Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10,000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'Ammnistrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di piu' Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carita' del Comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.

Il concentramento e' promosso dal Prefetto o dal Sotto-prefetto o dagli Enti interessati previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l'ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Entrata in vigore il 16 luglio 1926
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