Sentenza 14 gennaio 2022
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 14/01/2022, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2022
N. 00034/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00801/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2019, proposto dalla
MO LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Caggiula, Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Alfredo Caggiula in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;
contro
Comune di Carovigno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Arigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Manzoni, n. 32/D;
nei confronti
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- della determinazione del Comune di Carovigno, Registro Generale n. 528 del 10 maggio 2019, avente ad oggetto “Conclusione procedimento di revoca autorizzazione amministrativa attivato con comunicazione di avvio ai sensi degli artt. 7 e 9 delle L.241/1990 e s.m.i. per l'impianto di distribuzione carburante ubicato in Carovigno alla Via Serranova-PV8173”, notificata a MO LI S.p.A. a mezzo PEC il 13 maggio 2019, con cui è stata disposta la revoca ex art. 62 comma 3 lett. a) della L. R. Puglia n. 24 del 2015 dell’autorizzazione UTF n. BRY001163Z relativa all’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Carovigno in via Serranova angolo con via Santa Sabina;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, richiamato nel provvedimento gravato e, segnatamente, della nota dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Brindisi, prot. RU/2726, acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 3893/2019 del 14 febbraio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 il dott. Giovanni Gallone e udito per il Comune di Carovigno il difensore avv.to F. Arigliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 12 giugno 2019 e depositato il 14 giugno 2019 la MO LI S.p.A., titolare sin dal 1991 della licenza UTF n. BRY001163Z in relazione all’impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Carovigno in via Serranova angolo con via Santa Sabina, ha impugnato, domandone l’annullamento, la determinazione del Comune di Carovigno, Registro Generale n. 528 del 10 maggio 2019, notificata alla Società ricorrente a mezzo P.E.C. il successivo 13 maggio 2019, che ha disposto la revoca della predetta autorizzazione amministrativa ex art. 62 comma 3 lett. a) della L. R. Puglia n. 24 del 2015 in quanto “l’impianto seppure dotato di automazione self service pre-pay è rimasto chiuso dal 6/6/2015 ad oggi” (periodo di inattività superiore a quello massimo di un anno consentito dall’art. 62, comma 3 lettera a, L.R. Puglia 16 aprile 2015, n. 24) e “le successive richieste di sospensione dell’attività sono pervenute dopo oltre un anno dalla comunicazione di cessazione dell’attività e quindi non possono ritenersi idonee a produrre effetti rispetto alla revoca”. Ha, altresì, impugnato ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, richiamato nel suddetto provvedimento di revoca e, segnatamente, la nota dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Brindisi, Prot. RU/2726, acquisita al prot. generale dell’Ente al n. 3893/2019 del 14 febbraio 2019.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 62 della L.R. 16 aprile 2015, dell’art. 25 del R.R. n. 2/2006 e dell’art. 20 L. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e di motivazione;
2) eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità e violazione del principio del legittimo affidamento, ingiustizia manifesta, violazione del principio di buon andamento.
2. In data 25 giugno 2019 si è costituita in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Brindisi.
3. Il 16 ottobre 2019 si è costituito in giudizio il Comune di Carovigno eccependo l’inammissibilità nonché, in via gradata, l’infondatezza, sia in fatto che in diritto, del ricorso.
4. In data 19 novembre 2021 la Società ricorrente ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a..
5. Il 22 novembre 2021 anche il Comune di Carovigno ha depositato memorie difensive.
6. In data 1° dicembre 2021 la Società ricorrente ha depositato memorie in replica.
7. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2021 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
2. Con il primo motivo di gravame di deduce l’illegittimità dell’impugnato atto di ritiro in quanto non sarebbe configurabile a carico della Società ricorrente la violazione dell’art. 62 comma 3 lett. a) della L.R. Puglia 16 aprile 2015 n. 24 per prolungato periodo di inattività dell’impianto di che trattasi. In particolare, si osserva che l’Amministrazione Comunale resistente farebbe erroneamente risalire l’inattività dell’impianto all’11 giugno 2015, data in cui la IT AD ha comunicato la “cessazione di attività’ di gestione del distributore di carburanti de quo. Per contro, secondo parte ricorrente, l’attività di distribuzione di carburante sarebbe proseguita anche dopo tale comunicazione attraverso l’apparecchiatura di automazione self-service pre-pay (che consentirebbe ai sensi dell’art. 25, comma 3, del R.R. Puglia n. 2/2006, il funzionamento dell’impianto anche senza la presenza e l’assistenza del gestore). Si aggiunge che in tale frangente, nelle more della individuazione di un nuovo gestore e, poi, dell’esecuzione dei necessari interventi di ammodernamento dell’impianto, la MO LI S.p.A., ha inoltrato al Comune di Carovigno reiterate richieste di sospensione dell’attività ex art. 62, L.R. Puglia n. 24/2015, senza che in merito venissero mai sollevate obiezioni di alcun genere da parte dell’Amministrazione Comunale. Nel dettaglio, espone parte ricorrente di aver, dapprima, inoltrato al Comune di Carovigno, il 2 dicembre 2016, istanza di sospensione dell’attività, ai sensi dell’art. 62, comma 1, L.R. Puglia n. 24/2015, al fine di individuare un nuovo gestore. Avendo constatato difficoltà nel reperire un nuovo gestore, la Società - prima che terminasse il predetto periodo di sospensione - ha, poi, in data 22 maggio 2017, richiesto una proroga della sospensione dell’attività dell’impianto per ulteriori 6 mesi; richiesta che, per le medesime ragioni, ha successivamente reiterato anche il 23 novembre 2017. Da ultimo, si aggiunge che, con nota del 23 maggio 2018, la MO LI S.p.A., dopo aver comunicato che era in corso l’iter per il cambio di gestione dell’impianto a favore della TDM S.r.l., ha provveduto a presentare al Comune di Carovigno una terza richiesta di proroga per ulteriori sei mesi (con scadenza il 30 novembre 2018) anch’essa rimasta inevasa, al dichiarato scopo di procedere entro tale data all’esecuzione di alcuni interventi di modifica dell’impianto necessari per l’adeguamento dello stesso alla normativa di settore.
Ad avviso della difesa di parte ricorrente sulle suddette richieste di proroga, stante l’inerzia dell’Amministrazione Comunale intimata, si sarebbe formato un silenzio assenso. Ciò in quanto, da un lato, l’art. 62, comma 1, L.R. Puglia n. 24/2015, prevede che il titolare dell’autorizzazione possa “sospendere volontariamente la propria attività dandone comunicazione al Comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato” e, dall’altro, il vigente art. 44 della vigente L.R. Puglia n. 24/2015 prevede (a differenza di quanto in precedenza stabilito dall’art. 13, L.R. Puglia 13 dicembre 2004 n. 23) che le istanze e le domande formulate all’Amministrazione Comunale - tra cui andrebbero fatte rientrare anche quelle relative alla sospensione dell’esercizio dell’attività - “devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento”.
Il Comune di Carovigno, rimasto silente sino all’impugnazione da parte di MO S.p.A. dell’ordine di sospensione del 21 novembre 2018 (per cui è stato instaurato dinanzi a questa Sezione il giudizio R.G. 18/2019) non avrebbe, pertanto, potuto, a fronte della formazione di tali titoli abilitativi taciti, far valer alcuna violazione dell’art. 62 della L.R. Puglia 16 aprile 2015 n. 24 né tantomeno addurre la stessa a fondamento dell’impugnato atto di ritiro.
2.1 Le suddette censure non colgono nel segno.
In prima battuta, rileva il Collegio che l’impianto di distribuzione di carburanti de quo è rimasto chiuso per scelta volontaria del titolare (oltre che del gestore) dal 6 giugno 2015 per oltre un anno, sicché la prima comunicazione (richiesta) di sospensione dell’attività, che risale al 2 dicembre 2016, è stata effettuata allorquando erano già perfezionate le condizioni per la revoca-decadenza di cui all’art. 62 comma 3 lett. a) della Legge Regionale Pugliese n. 24/2015.
A nulla vale obiettare, in proposito, come fa in via di prolessi parte ricorrente, che l’impianto sarebbe rimasto in servizio attraverso l’apparecchiatura self-service. Tale circostanza appare, infatti, indimostrata in punto di fatto atteso che parte ricorrente non ha fornito elementi concreti (quale, ad esempio, l’esibizione fatture attestanti l’acquisto di carburante ulteriore rispetto alle giacenze di magazzino risultanti all’atto della comunicazione di cessazione da parte della Impresa AD) da cui desumere l’effettiva prosecuzione dell’attività.
Peraltro, l’allegata permanente operatività dell’apparecchiatura self service presso l’impianto di che trattasi risulterebbe - in ogni caso - inidonea, ad avviso del Tribunale, ad evitare la chiusura dell’impianto secondo la disciplina regolamentare di settore posta in tema di “Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria” dal R.R. Puglia 10 gennaio del 2006 n. 2.
In particolare, l’art 25 comma 2 dello stesso, pur prevedendo, in apertura, che “Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed interrotto”, precisa, ai successivi alinea, che “Il servizio durante l’orario di chiusura degli impianti deve essere svolto senza l’assistenza del gestore”, ma anche che “L’assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali”.
Se ne deduce, così, in maniera piana, che non è possibile svolgere, come invece sostiene parte ricorrente, il servizio di distribuzione del carburante in maniera totalmente automatizzata, dovendosi sempre garantire, anche ove si impieghino colonnine dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento, un orario normale di apertura dell’impianto (completo di turni specifici aggiuntivi) con assistenza e presenza fisica del gestore o dei suoi dipendenti.
2.2 Sotto altro profilo preme evidenziare che non può, comunque, operare nel caso di specie l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 44 comma 2 della L. R. Puglia n. 24/2015 invocato da parte ricorrente.
Ciò in quanto, da un lato, l’art. 62 della medesima Legge Regionale prevede la semplice comunicazione al Comune della sospensione (e non anche l’inoltro di una istanza di autorizzazione in tal senso) e, dall’altro, perché il disposto del citato art. 44 comma 2 della L. R. Puglia n. 24/2015 si riferisce unicamente al “rilascio del provvedimento autorizzativo unico (PAU)” e non anche alla proroga del periodo di sospensione dell’esercizio dell’impianto.
3. Con il secondo motivo di gravame si lamenta l’illegittimità dell’impugnato atto di ritiro per eccesso di potere nonché violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento. Secondo parte ricorrente, il Comune di Carovigno, incidendo su una situazione giuridica consolidata legata all’incontestata esistenza dell’impianto in esame da epoca remota, avrebbe dovuto procedere ad un necessario contemperamento dell’interesse pubblico con quello privato alla conservazione del titolo abilitativo.
Per contro, l’Amministrazione Comunale resistente si sarebbe limitata a contestare la mera violazione dell’art. 62 comma 3 lett. a) della L.R. Puglia n. 24/2015, revocando l’autorizzazione petrolifera, malgrado tutte le istanze di sospensione nel frattempo inviate dalla MO LI S.p.A. e gli intrapresi lavori di ristrutturazione dell’impianto, circostanze che sarebbero indicative della precisa ed univoca volontà di proseguire nell’esercizio dell’attività commerciale.
3.1 Le doglianze in parola sono prive di giuridico pregio.
Preme, anzitutto, osservare che, come evincibile dalla collocazione topografica (sotto il Titolo VIII della legge “Sanzioni e norme finali”) nonché dalla rubrica (“Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni”) e dal testo dell’art. 62 L.R. Puglia n. 24/2015 (secondo cui l’Amministrazione, nelle ipotesi di cui al comma 3 della medesima disposizione, “revoca” e non “può revocare” il titolo abilitativo), a venire in rilievo è, nel caso che occupa, una ipotesi di revoca - decadenza a carattere doveroso, sicché l’atto adottato dal Comune di Carovigno si poneva come dovuto (vincolato).
In ogni caso, non pare configurabile in capo alla Società ricorrente alcun legittimo affidamento atteso che proprio MO LI S.p.A., come visto, ha cessato volontariamente l’attività di gestione dell’impianto di che trattasi sin dalla comunicazione inoltrata dalla IT AL in data 5 giugno 2015 al S.U.A.P. del Comune di Carovigno.
4. In conclusione, per le ragioni sopra succintamente esposte, il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
5. Sussistono nondimeno, anche in ragione della novità delle questioni affrontate, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO