Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 6
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività della notifica del ricorso

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività, poiché l'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 10 ottobre 2023 e il ricorso andava proposto entro il 12 dicembre 2023, mentre è stato notificato al Comune il 13 dicembre 2023.

  • Inammissibile
    Mancanza dei motivi di diritto

    La Corte ha ritenuto il ricorso altresì inammissibile perché non sono stati presentati i motivi di diritto previsti ex lege, citando solo la contestazione dell'atto impugnato e il fatto che fosse indigente per richiesta gratuito patrocinio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena
    Numero : 6
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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