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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 523/2023 depositato il 05/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Viale Delle Nazioni N.374 Int.1 41028 MA MO
contro
Comune di MA - Via 41028 MA MO
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 120 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento iscritto al N. 523/2023 R.G., Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento relativa all'atto di accertamento n. 120 Tari 2013 del Comune di MA, assumendo l'intervenuta prescrizione del credito comunale.
Si costituiva il Comune eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, e comunque l'infondatezza nel merito.
All'udienza del 21/07/2025 è stata emessa l'ordinanza n. 278/2025 con la quale si disponeva il rinnovo della notifica a parte ricorrente Ricorrente_1 presso il nuovo indirizzo Indirizzo_1, MA (MO).
La causa era rinviata per la trattazione nel merito all' udienza del 28 Ottobre 2025 ore 9,00 in Camera di
Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività.
La Corte premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
L'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 10 ottobre 2023 e quindi il ricorso andava proposto entro il
12 dicembre 2023, mentre è stato notificato all'ente impositore Comune di MA il successivo 13 dicembre 2023, successivamente al deposito in Corte di Giustizia Tributaria, in violazione art. 22 D.Lgs n.
546/92, comma 1.
In ogni caso, il ricorso è altresì inammissibile, perché non sono stati presentati i motivi di diritto previsti ex lege, citando solo la contestazione dell'atto impugnato ed il fatto che fosse indigente per richiesta gratuito patrocinio.
Tutti gli altri motivi sollevati dalle parti devono intendersi interamente assorbiti dalle motivazioni supra citate.
Stante la soccombenza, condanna parte ricorrente alle spese del presente grado a favore del Comune di
MA che liquida in euro 100,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara inammissibile il ricorso e conferma i provvedimenti impugnati. Condanna parte ricorrente alle spese del presente grado a favore del Comune di MA che liquida in euro 100,00= oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria per le notifiche del caso. Così deciso in Modena, lì 28 Ottobre 2025
Il Giudice monocratico Relatore/Estensore
Guicciardi Dott.ssa Mirella
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 523/2023 depositato il 05/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Viale Delle Nazioni N.374 Int.1 41028 MA MO
contro
Comune di MA - Via 41028 MA MO
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 120 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento iscritto al N. 523/2023 R.G., Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento relativa all'atto di accertamento n. 120 Tari 2013 del Comune di MA, assumendo l'intervenuta prescrizione del credito comunale.
Si costituiva il Comune eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, e comunque l'infondatezza nel merito.
All'udienza del 21/07/2025 è stata emessa l'ordinanza n. 278/2025 con la quale si disponeva il rinnovo della notifica a parte ricorrente Ricorrente_1 presso il nuovo indirizzo Indirizzo_1, MA (MO).
La causa era rinviata per la trattazione nel merito all' udienza del 28 Ottobre 2025 ore 9,00 in Camera di
Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività.
La Corte premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
L'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 10 ottobre 2023 e quindi il ricorso andava proposto entro il
12 dicembre 2023, mentre è stato notificato all'ente impositore Comune di MA il successivo 13 dicembre 2023, successivamente al deposito in Corte di Giustizia Tributaria, in violazione art. 22 D.Lgs n.
546/92, comma 1.
In ogni caso, il ricorso è altresì inammissibile, perché non sono stati presentati i motivi di diritto previsti ex lege, citando solo la contestazione dell'atto impugnato ed il fatto che fosse indigente per richiesta gratuito patrocinio.
Tutti gli altri motivi sollevati dalle parti devono intendersi interamente assorbiti dalle motivazioni supra citate.
Stante la soccombenza, condanna parte ricorrente alle spese del presente grado a favore del Comune di
MA che liquida in euro 100,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara inammissibile il ricorso e conferma i provvedimenti impugnati. Condanna parte ricorrente alle spese del presente grado a favore del Comune di MA che liquida in euro 100,00= oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria per le notifiche del caso. Così deciso in Modena, lì 28 Ottobre 2025
Il Giudice monocratico Relatore/Estensore
Guicciardi Dott.ssa Mirella