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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5393 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2926 dell'anno 2020,
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Ammaturo e Davide Martino, C.F._2 giusta procura in atti;
CP_1
e
(C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano-Monza Brianza Controparte_2 numero , P.IVA numero ), in persona del legale rappresentante Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
RI EA, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale in atti, dagli Avv.ti Alessandro Villani, Manuela Caccialanza e Guido Greco;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4233/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.06.2020.
CONCLUSIONI: Per gli appellanti: “- in via istruttoria a) ammettere consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la portata sostanziale delle obbligazioni contrattuali inerenti alle ipotesi di estinzione anticipata del mutuo (art. 7), sì come richiesta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di primo grado e con i quesiti ivi trascritti;
- nel merito b) accertare, in via preliminare, l'inadempimento contrattuale della in relazione alle modalità di estinzione anticipata del mutuo fondiario contratto dai CP_2 ricorrenti;
c) per l'effetto, riconoscere e dichiarare la validità dell'interpretazione letterale dell'art.
7 del contratto di mutuo secondo cui il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su il Sole 24 ore nel giorno dell'operazione di rimborso […] la somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra
e di quanto dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria alla Banca determinerà la quota di capitale estinto. d) ordinare, per l'effetto, alla l'esatto adempimento delle Controparte_2 obbligazioni contrattuali;
e) in subordine alla richiesta di esatto adempimento, accertare e dichiarare la nullità parziale dell'art. 7 per indeterminatezza ab origine della clausola estintiva, con pedissequo azzeramento dell'importo di indicizzazione monetaria richiesto dalla banca;
f) condannare, infine, la convenuta banca al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari;
g) disporre, in ogni caso, la riforma della gravata sentenza in punto di regolamento di spese, sì come argomentato al capo V) del presente appello”.
Per l'appellata: “IN VIA PREGIUDIZIALE - Dichiarare inammissibile le contestazioni contenute al quarto motivo di appello formulato dai Signori e per tutti i motivi di Parte_1 Parte_2 cui in narrativa;
NEL MERITO - Respingere integralmente l'appello promosso dai Signori
[...]
e e le domande dai medesimi formulate nei confronti di , Pt_1 Parte_2 Controparte_2 in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 4233/2020 emessa in data 22 giugno 2020 dal Tribunale di
Napoli; IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado. e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 Parte_2 CP_2
, esponendo: 1) che, con raccomandata del 12.9.2012, essi avevano comunicato alla banca
[...] convenuta di voler procedere alla estinzione anticipata di un contratto di mutuo in essere ed a loro intestato, e che dopo tale richiesta, la banca aveva comunicato loro, con missiva del 16.11.2012, che a tal fine occorreva versare l'importo di € 674.982,97; 2) che essi avevano formalizzato due distinti reclami deducendo la erroneità del calcolo formulato dalla banca;
3) che, a loro dire, l'importo richiesto era del tutto esorbitante atteso che, alla luce dell'art. 7 del contratto di mutuo, la somma residua nel caso di estinzione anticipata andava convertita in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e poi convertita in Euro al tasso di cambio del giorno di riferimento e che, secondo tale criterio di determinazione, la somma dovuta era pari ad € 323.221,97, importo di gran lunga inferiore a quanto richiesto dalla banca. Gli attori chiedevano pertanto, previa dichiarazione di inadempimento della banca convenuta in relazione alle modalità di estinzione del mutuo, accertarsi il debito residuo occorrente per l'estinzione del mutuo secondo i criteri di cui all'art. 7 del contratto stesso, nella interpretazione da loro offerta, ordinando alla banca l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, con vittoria di spese.
Costituitasi, la banca convenuta contestava la prospettazione attorea, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 4233/2020, pubblicata il 22.6.2020, il Tribunale rigettava la domanda proposta.
Il Giudice di prime cure evidenziava come tutta la vicenda ruotasse intorno alla corretta interpretazione dell'art. 7 del contratto di mutuo, dando atto di come entrambe le parti convenissero sulla formula per la determinazione degli importi in sede di estinzione anticipata e sulle operazioni matematiche da effettuare a tal fine, divergendo invece le loro prospettazioni solo sulla grandezza alla quale la formula indicata dovesse applicarsi;
nella specie, mentre per i mutuatari la formula andava applicata sulla somma concretamente già corrisposta all'atto della estinzione, per la banca invece tale somma andava individuata nel capitale residuo ancora da restituire secondo il piano di ammortamento. Sulla scorta di tale osservazione preliminare, il Tribunale ribadiva la inutilità della consulenza tecnica d'ufficio richiesta, atteso che la questione andava risolta solo aderendo all'una o all'altra interpretazione della disciplina contrattuale.
Nel merito, il Tribunale accertava che l'interpretazione più aderente al tenore contrattuale fosse quella proposta dalla banca, secondo i canoni ermeneutici di cui all'art. 1363 c.c.; il giudice osservava, pertanto, che il contratto in esame era un contratto di mutuo erogato in euro ma indicizzato al franco svizzero, e dunque un mutuo rimborsabile in euro la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate era unicamente il franco svizzero, secondo il seguente schema: la rata pagata mensilmente
(comprensiva di capitale e interessi) era convenzionalmente pattuita in misura costante secondo un piano di ammortamento allegato al contratto, calcolato sulla base del tasso di interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale, con conguagli semestrali calcolati in funzione di due parametri: il tasso LIBOR applicato al franco svizzero maggiorato dello spread contrattuale, ed il tasso di cambio franco svizzero/euro, atteso che l'intero mutuo era indicizzato al franco svizzero. Il Tribunale evidenziava proprio come tale operazione di conguaglio semestrale era lo strumento con cui la banca, raffrontando i tassi di interessi e quelli di cambio convenzionali con quelli invece praticati sul mercato, accreditava o addebitava le somme conseguenti su un deposito fruttifero collegato al rapporto di mutuo.
Ciò posto, osservava il Tribunale, tale meccanismo non poteva non riverberare i suoi effetti anche nella disciplina di cui all'art. 7, che regolava la ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, e tanto perché tale norma attribuiva alla parte mutuataria la facoltà di estinguere anticipatamente il debito, a patto che fossero versati gli eventuali arretrati dovuti, le spese irripetibili, e fossero versati gli interessi a qualsiasi titolo maturati sino al giorno della estinzione, e che ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, venissero calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e poi convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco/euro come pubblicato sul Sole 24 ore nel giorno della operazione di rimborso.
Il Tribunale evidenziava la chiarezza esplicativa della norma in esame in riferimento alle due operazioni matematiche da effettuare: il capitale residuo in euro andava dunque convertito in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio convenzionalmente stabilito al momento della stipula del contratto, con conseguente ricalcolo dell'importo ottenuto in euro, al tasso di cambio esistente al momento della estinzione, al fine di ottenere la somma specifica occorrente per l'estinzione anticipata del mutuo. Il Giudice evidenziava, pertanto, che ogni altra interpretazione del contratto fosse contraria al contenuto della clausola indicata perché ne invertiva i termini per le conseguenti e necessarie operazioni, e perché era contraria alla interpretazione sistematica della intera disciplina del rapporto.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto gravame Parte_1 Parte_2 avverso la predetta sentenza, lamentando – secondo quanto si dirà più compiutamente in seguito – la erronea interpretazione offerta dal Tribunale rispetto alla disciplina contrattuale della estinzione anticipata del finanziamento, non avendo il Tribunale proceduto ad una lettura integrale della disciplina in esame ex art. 7 del contratto, ed avendo operato una confusione sistematica tra i concetti di capitale estinto, residuo e restituito, confusione che probabilmente sarebbe stata evitata laddove si fosse dato spazio ad una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal primo giudice, e poi ingiustificatamente revocata dal Tribunale. Dal punto di vista strettamente contrattuale, la parte appellante ha poi censurato la sentenza nella parte in cui ha omesso di effettuare qualsiasi valutazione circa la nullità parziale delle clausole estintive del mutuo, così come invece sancito da numerose decisioni della Banca d'Italia proprio sui contratti di mutuo indicizzati al tasso svizzero della in ragione della poca chiarezza della norma e della assoluta assenza di informazioni CP_2 finalizzate ad evidenziare gli alti rischi posti in capo ai mutuatari, come elementi imprescindibili a tutela degli stessi, con la conseguenza che il giudicante ben avrebbe dovuto applicare le conseguenze di tale nullità parziale, su cui invece non aveva inteso in alcun modo pronunciarsi. Dunque, la parte appellante ha concluso per la interpretazione ex art. 1370 c.c. di tale clausola, quale effetto della prospettata nullità parziale.
Costituitasi, la banca appellata ha evidenziato in primo luogo come il presente giudizio era analogo ad altri numerosi procedimenti, del tutto identici, che erano confluiti in numerose pronunce di infondatezza delle domande dei mutuatari, statuendo la piena legittimità dei contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero e delle clausole in essi contenute, ivi compresa quella regolante la ipotesi di estinzione anticipata. Sulla scorta di tale prospettazione, ha chiesto il rigetto integrale dell'appello, con conferma della pronuncia di primo grado.
All'udienza dell'11.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello
Con i primi tre motivi di appello, si è inteso censurare la pronuncia impugnata nella parte in cui non avrebbe ben interpretato il meccanismo operativo per l'estinzione anticipata del mutuo, per come disciplinato dall'art. 7 del contatto che così recita: “ Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e successivamente verranno convertiti in euro in basa alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilavato sulla pagina FYBK del circuito Reuter
e pubblicato su il Sole 24 ore nel giorno della operazione di rimborso…. La somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quanto dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria alla banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale restituito”.
Nello specifico, la parte appellante ha mosso le seguenti censure alla decisione del Tribunale: il giudice avrebbe omesso di considerare la parte conclusiva della clausola contrattuale, soffermandosi solo sul primo capoverso, confondendo il concetto di capitale restituito, ed assimilandolo una volta a quello di “capitale estinto”, e poi a quella diversa di “capitale residuo” (quest'ultimo, termine asseritamente non indicato nella disciplina contrattuale), con l'effetto di stravolgere il senso della norma alterando il risultato della indicizzazione. Nel prosieguo della formulazione del motivo di appello, gli appellanti si dilungano sulle risultanze matematiche del calcolo da loro posto, richiamando una perizia e ritenendo che la somma effettivamente dovuta per l'estinzione del mutuo fosse quella di € 381.923,18, importo corrispondente dunque al capitale residuo, inteso come capitale necessario al momento della richiesta di estinzione del mutuo, per adempiere integralmente la prestazione di pagamento gravante sui mutuatari.
Il motivo è infondato.
Come già ricordato da questa Corte, con la pronuncia n. 3417/2025, pubblicata il 27.6.2025 – su analogo giudizio di appello promosso da altra parte avverso la su un medesimo contratto Parte_3 di mutuo indicizzato – deve rilevarsi che la pronuncia impugnata è conforme a molte altre pronunce già confermate in sede di gravame dalla Corte d'Appello di Milano (sentenze n. 948/23, 3346/23,
3009/23, 32/24), nonché della Corte d'Appello di Roma (10447/24) e da quella di Venezia (900/22) che si sono occupate della medesima questione.
In particolare, proprio in relazione al contenuto dell'art. 7 in esame, va innanzitutto ribadito che nessuna oscurità o equivocità si rinviene dal meccanismo di funzionamento della doppia indicizzazione valutaria e finanziaria (euro/franco svizzero e franco svizzero/euro) previsto per la quantificazione finale della somma residua da versare in euro per estinguere anticipatamente il mutuo.
Ed infatti, poiché il mutuo è stipulato in valuta svizzera, mentre il pagamento del capitale residuo in caso di estinzione anticipata va effettuato in euro (moneta dell'utente/pagatore), la disciplina contrattuale coerentemente stabilisce una prima conversione del capitale residuo ancora da rimborsare
(e dunque di quello che viene definito capitale restituito) da euro in franchi svizzeri (moneta di riferimento del finanziamento) al tasso di cambio convenzionale determinato pattiziamente all'art. 4 comma 2, e successivamente una ulteriore conversione da franco svizzero in Euro (moneta utilizzata per il pagamento) al tasso di cambio del giorno della operazione individuato sulla base di un predeterminato parametro oggettivo (quotazione del tasso di cambio rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter, pubblicato sul quotidiano “Il sole 24 ore”, di ampia e generalizzata diffusione nazionale).
Essendo il meccanismo fondato su tale doppia conversione valutaria, ed essendo la seconda conversione ancorata al tasso di cambio del giorno della operazione di estinzione anticipata, tasso di cambio che oscilla e varia giornalmente nel suo indice, appare evidente ed agevolmente comprensibile ad un consumatore dotato di ordinaria diligenza la aleatorietà della operazione, ovvero che se l'euro si rafforza sul franco, il mutuatario otterrà il vantaggio di dover restituire una somma minore (essendo il pagamento previsto in euro), se invece il franco si rafforza sull'euro, allora il soggetto finanziato dovrà restituire una somma maggiore rispetto a quella originariamente prevista nel piano di ammortamento con suo pregiudizio in favore della banca.
Ciò posto, circa la chiarezza della clausola in esame, e della determinabilità a priori di tutti gli elementi tecnici ed i dati numerici da utilizzare per ottenere, dopo il meccanismo di duplice conversione, il valore finale in Euro necessario per l'estinzione anticipata del mutuo (a prescindere dalla aleatorietà della operazione che non assume in nessun caso un carattere patologico o inficiante la previsione contrattuale), va evidenziato che appare anche del tutto chiaro, per come espresso dal giudice di primo grado, il significato della espressione “capitale residuo”.
Come già esplicitato dalla giurisprudenza che ha affrontato tale tema di indagine, emerge con tutta evidenza, sia sulla base del significato letterale e logico del termine, che del contesto in cui esso è inserito, che con tale locuzione si è voluto evidentemente designare il debito ancora a carico del mutuatario relativo alle rate non versate che dunque egli andrà a restituire in conseguenza della estinzione anticipata de rapporto, proprio nella misura determinata sulla base della doppia conversione valutaria prevista.
E sotto tale aspetto, va dunque pienamente confermata la interpretazione del Tribunale, allorquando, al paragrafo 2.2 della motivazione, invoca l'errore della prospettazione degli attori, i quali ritengono che l'operazione di calcolo e di doppia conversione debba prendere le mosse dall'importo già corrisposto sino al momento della richiesta di estinzione anticipata (in tal senso si dovrebbe interpretare la locuzione “capitale restituito”), e non invece dall'importo in linea capitale ancora da restituire, come correttamente indicato dalla banca. L'opzione propugnata dalla banca è invece conforme alla lettera del contratto (oltre che a tutta la giurisprudenza che se ne è già occupata), per i motivi proprio analiticamente esplicati dal giudice di prime cure al paragrafo 2.9. della motivazione, allorquando esplica in modo chiaro e convincente che la locuzione in parola “capitale restituito” è inserita nella clausola contrattuale che descrive in forma discorsiva la formula da utilizzare “ai fini del rimborso anticipato”, cioè per calcolare l'importo che il mutuatario dovrà materialmente corrispondere per estinguere il mutuo. In tale ottica, l'espressione “capitale restituito” significa appunto il capitale nominale che il cliente intende restituire sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto (funzionale alla estinzione parziale o totale del debito), che è l'unico capitale a cui la norma fa riferimento, perché è l'unico che viene indicato nel contratto. “Capitale residuo”, dunque, come correttamente indicato dal Giudice, è il capitale che si assume “restituito” per poter effettuare il calcolo di doppia riconversione al fine di determinare l'importo finale concretamente necessario per estinguere il mutuo, in misura parziale o totale, ed è dunque l'importo di base per la formula matematica da applicare per arrivare appunto a tale risultato finale.
Tale interpretazione, già fatta propria da questa Corte, è altresì conforme ad altra e chiarissima pronuncia della Corte d'Appello di Roma del 3.3.2025, prodotta dalla parte appellata, con cui si è affermato che “quanto alla contestazione della scarsa chiarezza della locuzione “capitale restituito” contenuta nell'art. 7, va osservato che la giurisprudenza di merito non ha in genere rilevato dubbi interpretativi. In particolare, è stato osservato che, anche alla luce dell'art. 10 che evidenzia la intercambiabilità dei concetti di capitale “residuo” e “restituito”, l'unico significato attribuibile al termine in questione è quello di capitale nominale ancora da restituire e ciò sulla base anche del senso logico della operazione, atteso che al momento della estinzione anticipata del mutuo, nessuna operazione di valorizzazione deve effettuarsi rispetto al capitale già versato, ma solo in relazione a quello ancora da versare per l'estinzione parziale o totale del finanziamento”. E tale ultimo passaggio motivazionale della pronuncia in esame, è dotato di una logica assorbente che consente ancor di più di ritenere del tutto fondata la interpretazione offerta dalla banca appellata e dunque dal Tribunale nella pronuncia in contestazione.
I motivi di appello esaminati sono dunque infondati, e la interpretazione contrattuale fornita dal
Tribunale è immune da censure e va qui confermata.
Solo per completezza di trattazione, e a definitivo giudizio di infondatezza di ogni doglianza proposta, va rilevato il corretto ragionamento del giudice di prime cure nell'aver disatteso la richiesta di CTU, atteso che la domanda principale era finalizzata esclusivamente ad ottenere una regola interpretativa della clausola contrattuale in questione e non anche la determinazione dell'importo necessario alla estinzione anticipata del mutuo (richiesta che sarebbe stata inammissibile atteso che il meccanismo di doppia conversione contenuto nella clausola è legato al giorno della operazione in cui avviene l'estinzione), e dunque non sono risultate necessarie particolari cognizioni tecniche di cui il Tribunale era privo per poter interpretare il contenuto della norma con la corretta operazione ermeneutica effettuata anche in relazione al complessivo contenuto del contratto ed alla natura del negozio in esso disciplinato.
L'infondatezza dei motivi di appello esaminati rende assorbito l'esame del quarto motivo di appello, relativo alla pretesa applicabilità del criterio sussidiario di cui all'art. 1370 c.c., prospettandosi la mancanza di chiarezza e la forte ambiguità della clausola in questione.
Si è già detto che la clausola in esame, oltre ad essere dotata di un contenuto, seppur con alto tasso di tecnicismo, tuttavia chiaro ed inequivoco, risulta anche correttamente interpretata dal giudice di primo grado, senza che ad essa possa attribuirsi un tasso di ambiguità tale da ritenere necessaria la applicazione del criterio ermeneutico sussidiario di cui all'art. 1370 c.c. per cui “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Ogni relativa doglianza sul punto è dunque del tutto assorbita nelle considerazioni effettuate nell'esame dei precedenti motivi di appello.
Infine, del tutto infondato è l'ultimo motivo di appello relativo alla mancata statuizione circa la nullità della clausola in esame, così come invece sancito da numerose decisioni della Banca d'Italia, proprio sui contratti di mutuo indicizzati al tasso svizzero della in ragione della poca chiarezza della CP_2 norma e della assoluta assenza di informazioni finalizzate ad evidenziare gli alti rischi posti in capo ai mutuatari, come elementi imprescindibili a tutela degli stessi.
Tale doglianza è del tutto infondata alla luce invece della numerosa giurisprudenza formatasi sul punto, e puntualmente richiamata tanto nella comparsa conclusionale della banca appellata, quanto nella giurisprudenza di merito prodotta, ed in particolare dalla pronuncia di questa Corte del giugno
2025.
Il Consiglio di Stato, con pronuncia del 26.2.2025 n. 1699 , proprio su ricorso della in CP_2 relazione alla interpretazione della clausola in esame nei contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero, ha precisato, annullando ogni altro provvedimento dell'Autorità garante del mercato e della concorrenza, che “non sussiste la scarsa chiarezza e comprensibilità del testo, sia in generale che in particolare”, e che non viola gli obblighi di chiarezza la clausola che introduce un meccanismo di indicizzazione che, seppur complesso, va esaminato tenendo in considerazione le fasi di formazione della volontà contrattuale e il comportamento professionale che ha condotto alla più chiara rappresentazione delle condizioni contrattuali particolarmente rischiose;
l'aumento del rischio, connesso alla aleatorietà della indicizzazione e del doppio meccanismo di conversione, non è stato reputato idoneo a configurare una violazione degli obblighi di chiarezza, atteso che l'illustrazione dei meccanismi operativi della estinzione anticipata sono stati resi noti al cliente, e che l'alea ha natura bilaterale, potendo determinare esiti favorevoli o sfavorevoli per entrambi.
Infine, vanno dichiarate inammissibili le contestazioni contenute nell'appello in relazione alla presunta violazione dell'art. 7 del codice del consumo, in quanto mai tempestivamente proposte in primo grado, ma formulate solo in sede di comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., e dunque inammissibili tanto in primo grado che in questa sede, oltre che del tutto infondate nel merito, secondo la copiosa giurisprudenza di legittimità citata dalla parte appellata nella propria comparsa conclusionale, che ha affrontato proprio tale censura in analoghi giudizi ritenendola infondata (cfr. comparsa conclusionale pag. 24).
Le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte d'Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione per i giudizi a valore indeterminato a complessità media) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per le parti appellate.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2926/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 4233/2020, pubblicata il
22.6.2020.
2. Condanna gli appellanti al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 10.313,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 29.10.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2926 dell'anno 2020,
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Ammaturo e Davide Martino, C.F._2 giusta procura in atti;
CP_1
e
(C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano-Monza Brianza Controparte_2 numero , P.IVA numero ), in persona del legale rappresentante Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
RI EA, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale in atti, dagli Avv.ti Alessandro Villani, Manuela Caccialanza e Guido Greco;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4233/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.06.2020.
CONCLUSIONI: Per gli appellanti: “- in via istruttoria a) ammettere consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la portata sostanziale delle obbligazioni contrattuali inerenti alle ipotesi di estinzione anticipata del mutuo (art. 7), sì come richiesta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di primo grado e con i quesiti ivi trascritti;
- nel merito b) accertare, in via preliminare, l'inadempimento contrattuale della in relazione alle modalità di estinzione anticipata del mutuo fondiario contratto dai CP_2 ricorrenti;
c) per l'effetto, riconoscere e dichiarare la validità dell'interpretazione letterale dell'art.
7 del contratto di mutuo secondo cui il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su il Sole 24 ore nel giorno dell'operazione di rimborso […] la somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra
e di quanto dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria alla Banca determinerà la quota di capitale estinto. d) ordinare, per l'effetto, alla l'esatto adempimento delle Controparte_2 obbligazioni contrattuali;
e) in subordine alla richiesta di esatto adempimento, accertare e dichiarare la nullità parziale dell'art. 7 per indeterminatezza ab origine della clausola estintiva, con pedissequo azzeramento dell'importo di indicizzazione monetaria richiesto dalla banca;
f) condannare, infine, la convenuta banca al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari;
g) disporre, in ogni caso, la riforma della gravata sentenza in punto di regolamento di spese, sì come argomentato al capo V) del presente appello”.
Per l'appellata: “IN VIA PREGIUDIZIALE - Dichiarare inammissibile le contestazioni contenute al quarto motivo di appello formulato dai Signori e per tutti i motivi di Parte_1 Parte_2 cui in narrativa;
NEL MERITO - Respingere integralmente l'appello promosso dai Signori
[...]
e e le domande dai medesimi formulate nei confronti di , Pt_1 Parte_2 Controparte_2 in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 4233/2020 emessa in data 22 giugno 2020 dal Tribunale di
Napoli; IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado. e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 Parte_2 CP_2
, esponendo: 1) che, con raccomandata del 12.9.2012, essi avevano comunicato alla banca
[...] convenuta di voler procedere alla estinzione anticipata di un contratto di mutuo in essere ed a loro intestato, e che dopo tale richiesta, la banca aveva comunicato loro, con missiva del 16.11.2012, che a tal fine occorreva versare l'importo di € 674.982,97; 2) che essi avevano formalizzato due distinti reclami deducendo la erroneità del calcolo formulato dalla banca;
3) che, a loro dire, l'importo richiesto era del tutto esorbitante atteso che, alla luce dell'art. 7 del contratto di mutuo, la somma residua nel caso di estinzione anticipata andava convertita in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e poi convertita in Euro al tasso di cambio del giorno di riferimento e che, secondo tale criterio di determinazione, la somma dovuta era pari ad € 323.221,97, importo di gran lunga inferiore a quanto richiesto dalla banca. Gli attori chiedevano pertanto, previa dichiarazione di inadempimento della banca convenuta in relazione alle modalità di estinzione del mutuo, accertarsi il debito residuo occorrente per l'estinzione del mutuo secondo i criteri di cui all'art. 7 del contratto stesso, nella interpretazione da loro offerta, ordinando alla banca l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, con vittoria di spese.
Costituitasi, la banca convenuta contestava la prospettazione attorea, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 4233/2020, pubblicata il 22.6.2020, il Tribunale rigettava la domanda proposta.
Il Giudice di prime cure evidenziava come tutta la vicenda ruotasse intorno alla corretta interpretazione dell'art. 7 del contratto di mutuo, dando atto di come entrambe le parti convenissero sulla formula per la determinazione degli importi in sede di estinzione anticipata e sulle operazioni matematiche da effettuare a tal fine, divergendo invece le loro prospettazioni solo sulla grandezza alla quale la formula indicata dovesse applicarsi;
nella specie, mentre per i mutuatari la formula andava applicata sulla somma concretamente già corrisposta all'atto della estinzione, per la banca invece tale somma andava individuata nel capitale residuo ancora da restituire secondo il piano di ammortamento. Sulla scorta di tale osservazione preliminare, il Tribunale ribadiva la inutilità della consulenza tecnica d'ufficio richiesta, atteso che la questione andava risolta solo aderendo all'una o all'altra interpretazione della disciplina contrattuale.
Nel merito, il Tribunale accertava che l'interpretazione più aderente al tenore contrattuale fosse quella proposta dalla banca, secondo i canoni ermeneutici di cui all'art. 1363 c.c.; il giudice osservava, pertanto, che il contratto in esame era un contratto di mutuo erogato in euro ma indicizzato al franco svizzero, e dunque un mutuo rimborsabile in euro la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate era unicamente il franco svizzero, secondo il seguente schema: la rata pagata mensilmente
(comprensiva di capitale e interessi) era convenzionalmente pattuita in misura costante secondo un piano di ammortamento allegato al contratto, calcolato sulla base del tasso di interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale, con conguagli semestrali calcolati in funzione di due parametri: il tasso LIBOR applicato al franco svizzero maggiorato dello spread contrattuale, ed il tasso di cambio franco svizzero/euro, atteso che l'intero mutuo era indicizzato al franco svizzero. Il Tribunale evidenziava proprio come tale operazione di conguaglio semestrale era lo strumento con cui la banca, raffrontando i tassi di interessi e quelli di cambio convenzionali con quelli invece praticati sul mercato, accreditava o addebitava le somme conseguenti su un deposito fruttifero collegato al rapporto di mutuo.
Ciò posto, osservava il Tribunale, tale meccanismo non poteva non riverberare i suoi effetti anche nella disciplina di cui all'art. 7, che regolava la ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, e tanto perché tale norma attribuiva alla parte mutuataria la facoltà di estinguere anticipatamente il debito, a patto che fossero versati gli eventuali arretrati dovuti, le spese irripetibili, e fossero versati gli interessi a qualsiasi titolo maturati sino al giorno della estinzione, e che ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, venissero calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e poi convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco/euro come pubblicato sul Sole 24 ore nel giorno della operazione di rimborso.
Il Tribunale evidenziava la chiarezza esplicativa della norma in esame in riferimento alle due operazioni matematiche da effettuare: il capitale residuo in euro andava dunque convertito in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio convenzionalmente stabilito al momento della stipula del contratto, con conseguente ricalcolo dell'importo ottenuto in euro, al tasso di cambio esistente al momento della estinzione, al fine di ottenere la somma specifica occorrente per l'estinzione anticipata del mutuo. Il Giudice evidenziava, pertanto, che ogni altra interpretazione del contratto fosse contraria al contenuto della clausola indicata perché ne invertiva i termini per le conseguenti e necessarie operazioni, e perché era contraria alla interpretazione sistematica della intera disciplina del rapporto.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto gravame Parte_1 Parte_2 avverso la predetta sentenza, lamentando – secondo quanto si dirà più compiutamente in seguito – la erronea interpretazione offerta dal Tribunale rispetto alla disciplina contrattuale della estinzione anticipata del finanziamento, non avendo il Tribunale proceduto ad una lettura integrale della disciplina in esame ex art. 7 del contratto, ed avendo operato una confusione sistematica tra i concetti di capitale estinto, residuo e restituito, confusione che probabilmente sarebbe stata evitata laddove si fosse dato spazio ad una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal primo giudice, e poi ingiustificatamente revocata dal Tribunale. Dal punto di vista strettamente contrattuale, la parte appellante ha poi censurato la sentenza nella parte in cui ha omesso di effettuare qualsiasi valutazione circa la nullità parziale delle clausole estintive del mutuo, così come invece sancito da numerose decisioni della Banca d'Italia proprio sui contratti di mutuo indicizzati al tasso svizzero della in ragione della poca chiarezza della norma e della assoluta assenza di informazioni CP_2 finalizzate ad evidenziare gli alti rischi posti in capo ai mutuatari, come elementi imprescindibili a tutela degli stessi, con la conseguenza che il giudicante ben avrebbe dovuto applicare le conseguenze di tale nullità parziale, su cui invece non aveva inteso in alcun modo pronunciarsi. Dunque, la parte appellante ha concluso per la interpretazione ex art. 1370 c.c. di tale clausola, quale effetto della prospettata nullità parziale.
Costituitasi, la banca appellata ha evidenziato in primo luogo come il presente giudizio era analogo ad altri numerosi procedimenti, del tutto identici, che erano confluiti in numerose pronunce di infondatezza delle domande dei mutuatari, statuendo la piena legittimità dei contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero e delle clausole in essi contenute, ivi compresa quella regolante la ipotesi di estinzione anticipata. Sulla scorta di tale prospettazione, ha chiesto il rigetto integrale dell'appello, con conferma della pronuncia di primo grado.
All'udienza dell'11.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello
Con i primi tre motivi di appello, si è inteso censurare la pronuncia impugnata nella parte in cui non avrebbe ben interpretato il meccanismo operativo per l'estinzione anticipata del mutuo, per come disciplinato dall'art. 7 del contatto che così recita: “ Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e successivamente verranno convertiti in euro in basa alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilavato sulla pagina FYBK del circuito Reuter
e pubblicato su il Sole 24 ore nel giorno della operazione di rimborso…. La somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quanto dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria alla banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale restituito”.
Nello specifico, la parte appellante ha mosso le seguenti censure alla decisione del Tribunale: il giudice avrebbe omesso di considerare la parte conclusiva della clausola contrattuale, soffermandosi solo sul primo capoverso, confondendo il concetto di capitale restituito, ed assimilandolo una volta a quello di “capitale estinto”, e poi a quella diversa di “capitale residuo” (quest'ultimo, termine asseritamente non indicato nella disciplina contrattuale), con l'effetto di stravolgere il senso della norma alterando il risultato della indicizzazione. Nel prosieguo della formulazione del motivo di appello, gli appellanti si dilungano sulle risultanze matematiche del calcolo da loro posto, richiamando una perizia e ritenendo che la somma effettivamente dovuta per l'estinzione del mutuo fosse quella di € 381.923,18, importo corrispondente dunque al capitale residuo, inteso come capitale necessario al momento della richiesta di estinzione del mutuo, per adempiere integralmente la prestazione di pagamento gravante sui mutuatari.
Il motivo è infondato.
Come già ricordato da questa Corte, con la pronuncia n. 3417/2025, pubblicata il 27.6.2025 – su analogo giudizio di appello promosso da altra parte avverso la su un medesimo contratto Parte_3 di mutuo indicizzato – deve rilevarsi che la pronuncia impugnata è conforme a molte altre pronunce già confermate in sede di gravame dalla Corte d'Appello di Milano (sentenze n. 948/23, 3346/23,
3009/23, 32/24), nonché della Corte d'Appello di Roma (10447/24) e da quella di Venezia (900/22) che si sono occupate della medesima questione.
In particolare, proprio in relazione al contenuto dell'art. 7 in esame, va innanzitutto ribadito che nessuna oscurità o equivocità si rinviene dal meccanismo di funzionamento della doppia indicizzazione valutaria e finanziaria (euro/franco svizzero e franco svizzero/euro) previsto per la quantificazione finale della somma residua da versare in euro per estinguere anticipatamente il mutuo.
Ed infatti, poiché il mutuo è stipulato in valuta svizzera, mentre il pagamento del capitale residuo in caso di estinzione anticipata va effettuato in euro (moneta dell'utente/pagatore), la disciplina contrattuale coerentemente stabilisce una prima conversione del capitale residuo ancora da rimborsare
(e dunque di quello che viene definito capitale restituito) da euro in franchi svizzeri (moneta di riferimento del finanziamento) al tasso di cambio convenzionale determinato pattiziamente all'art. 4 comma 2, e successivamente una ulteriore conversione da franco svizzero in Euro (moneta utilizzata per il pagamento) al tasso di cambio del giorno della operazione individuato sulla base di un predeterminato parametro oggettivo (quotazione del tasso di cambio rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter, pubblicato sul quotidiano “Il sole 24 ore”, di ampia e generalizzata diffusione nazionale).
Essendo il meccanismo fondato su tale doppia conversione valutaria, ed essendo la seconda conversione ancorata al tasso di cambio del giorno della operazione di estinzione anticipata, tasso di cambio che oscilla e varia giornalmente nel suo indice, appare evidente ed agevolmente comprensibile ad un consumatore dotato di ordinaria diligenza la aleatorietà della operazione, ovvero che se l'euro si rafforza sul franco, il mutuatario otterrà il vantaggio di dover restituire una somma minore (essendo il pagamento previsto in euro), se invece il franco si rafforza sull'euro, allora il soggetto finanziato dovrà restituire una somma maggiore rispetto a quella originariamente prevista nel piano di ammortamento con suo pregiudizio in favore della banca.
Ciò posto, circa la chiarezza della clausola in esame, e della determinabilità a priori di tutti gli elementi tecnici ed i dati numerici da utilizzare per ottenere, dopo il meccanismo di duplice conversione, il valore finale in Euro necessario per l'estinzione anticipata del mutuo (a prescindere dalla aleatorietà della operazione che non assume in nessun caso un carattere patologico o inficiante la previsione contrattuale), va evidenziato che appare anche del tutto chiaro, per come espresso dal giudice di primo grado, il significato della espressione “capitale residuo”.
Come già esplicitato dalla giurisprudenza che ha affrontato tale tema di indagine, emerge con tutta evidenza, sia sulla base del significato letterale e logico del termine, che del contesto in cui esso è inserito, che con tale locuzione si è voluto evidentemente designare il debito ancora a carico del mutuatario relativo alle rate non versate che dunque egli andrà a restituire in conseguenza della estinzione anticipata de rapporto, proprio nella misura determinata sulla base della doppia conversione valutaria prevista.
E sotto tale aspetto, va dunque pienamente confermata la interpretazione del Tribunale, allorquando, al paragrafo 2.2 della motivazione, invoca l'errore della prospettazione degli attori, i quali ritengono che l'operazione di calcolo e di doppia conversione debba prendere le mosse dall'importo già corrisposto sino al momento della richiesta di estinzione anticipata (in tal senso si dovrebbe interpretare la locuzione “capitale restituito”), e non invece dall'importo in linea capitale ancora da restituire, come correttamente indicato dalla banca. L'opzione propugnata dalla banca è invece conforme alla lettera del contratto (oltre che a tutta la giurisprudenza che se ne è già occupata), per i motivi proprio analiticamente esplicati dal giudice di prime cure al paragrafo 2.9. della motivazione, allorquando esplica in modo chiaro e convincente che la locuzione in parola “capitale restituito” è inserita nella clausola contrattuale che descrive in forma discorsiva la formula da utilizzare “ai fini del rimborso anticipato”, cioè per calcolare l'importo che il mutuatario dovrà materialmente corrispondere per estinguere il mutuo. In tale ottica, l'espressione “capitale restituito” significa appunto il capitale nominale che il cliente intende restituire sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto (funzionale alla estinzione parziale o totale del debito), che è l'unico capitale a cui la norma fa riferimento, perché è l'unico che viene indicato nel contratto. “Capitale residuo”, dunque, come correttamente indicato dal Giudice, è il capitale che si assume “restituito” per poter effettuare il calcolo di doppia riconversione al fine di determinare l'importo finale concretamente necessario per estinguere il mutuo, in misura parziale o totale, ed è dunque l'importo di base per la formula matematica da applicare per arrivare appunto a tale risultato finale.
Tale interpretazione, già fatta propria da questa Corte, è altresì conforme ad altra e chiarissima pronuncia della Corte d'Appello di Roma del 3.3.2025, prodotta dalla parte appellata, con cui si è affermato che “quanto alla contestazione della scarsa chiarezza della locuzione “capitale restituito” contenuta nell'art. 7, va osservato che la giurisprudenza di merito non ha in genere rilevato dubbi interpretativi. In particolare, è stato osservato che, anche alla luce dell'art. 10 che evidenzia la intercambiabilità dei concetti di capitale “residuo” e “restituito”, l'unico significato attribuibile al termine in questione è quello di capitale nominale ancora da restituire e ciò sulla base anche del senso logico della operazione, atteso che al momento della estinzione anticipata del mutuo, nessuna operazione di valorizzazione deve effettuarsi rispetto al capitale già versato, ma solo in relazione a quello ancora da versare per l'estinzione parziale o totale del finanziamento”. E tale ultimo passaggio motivazionale della pronuncia in esame, è dotato di una logica assorbente che consente ancor di più di ritenere del tutto fondata la interpretazione offerta dalla banca appellata e dunque dal Tribunale nella pronuncia in contestazione.
I motivi di appello esaminati sono dunque infondati, e la interpretazione contrattuale fornita dal
Tribunale è immune da censure e va qui confermata.
Solo per completezza di trattazione, e a definitivo giudizio di infondatezza di ogni doglianza proposta, va rilevato il corretto ragionamento del giudice di prime cure nell'aver disatteso la richiesta di CTU, atteso che la domanda principale era finalizzata esclusivamente ad ottenere una regola interpretativa della clausola contrattuale in questione e non anche la determinazione dell'importo necessario alla estinzione anticipata del mutuo (richiesta che sarebbe stata inammissibile atteso che il meccanismo di doppia conversione contenuto nella clausola è legato al giorno della operazione in cui avviene l'estinzione), e dunque non sono risultate necessarie particolari cognizioni tecniche di cui il Tribunale era privo per poter interpretare il contenuto della norma con la corretta operazione ermeneutica effettuata anche in relazione al complessivo contenuto del contratto ed alla natura del negozio in esso disciplinato.
L'infondatezza dei motivi di appello esaminati rende assorbito l'esame del quarto motivo di appello, relativo alla pretesa applicabilità del criterio sussidiario di cui all'art. 1370 c.c., prospettandosi la mancanza di chiarezza e la forte ambiguità della clausola in questione.
Si è già detto che la clausola in esame, oltre ad essere dotata di un contenuto, seppur con alto tasso di tecnicismo, tuttavia chiaro ed inequivoco, risulta anche correttamente interpretata dal giudice di primo grado, senza che ad essa possa attribuirsi un tasso di ambiguità tale da ritenere necessaria la applicazione del criterio ermeneutico sussidiario di cui all'art. 1370 c.c. per cui “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Ogni relativa doglianza sul punto è dunque del tutto assorbita nelle considerazioni effettuate nell'esame dei precedenti motivi di appello.
Infine, del tutto infondato è l'ultimo motivo di appello relativo alla mancata statuizione circa la nullità della clausola in esame, così come invece sancito da numerose decisioni della Banca d'Italia, proprio sui contratti di mutuo indicizzati al tasso svizzero della in ragione della poca chiarezza della CP_2 norma e della assoluta assenza di informazioni finalizzate ad evidenziare gli alti rischi posti in capo ai mutuatari, come elementi imprescindibili a tutela degli stessi.
Tale doglianza è del tutto infondata alla luce invece della numerosa giurisprudenza formatasi sul punto, e puntualmente richiamata tanto nella comparsa conclusionale della banca appellata, quanto nella giurisprudenza di merito prodotta, ed in particolare dalla pronuncia di questa Corte del giugno
2025.
Il Consiglio di Stato, con pronuncia del 26.2.2025 n. 1699 , proprio su ricorso della in CP_2 relazione alla interpretazione della clausola in esame nei contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero, ha precisato, annullando ogni altro provvedimento dell'Autorità garante del mercato e della concorrenza, che “non sussiste la scarsa chiarezza e comprensibilità del testo, sia in generale che in particolare”, e che non viola gli obblighi di chiarezza la clausola che introduce un meccanismo di indicizzazione che, seppur complesso, va esaminato tenendo in considerazione le fasi di formazione della volontà contrattuale e il comportamento professionale che ha condotto alla più chiara rappresentazione delle condizioni contrattuali particolarmente rischiose;
l'aumento del rischio, connesso alla aleatorietà della indicizzazione e del doppio meccanismo di conversione, non è stato reputato idoneo a configurare una violazione degli obblighi di chiarezza, atteso che l'illustrazione dei meccanismi operativi della estinzione anticipata sono stati resi noti al cliente, e che l'alea ha natura bilaterale, potendo determinare esiti favorevoli o sfavorevoli per entrambi.
Infine, vanno dichiarate inammissibili le contestazioni contenute nell'appello in relazione alla presunta violazione dell'art. 7 del codice del consumo, in quanto mai tempestivamente proposte in primo grado, ma formulate solo in sede di comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., e dunque inammissibili tanto in primo grado che in questa sede, oltre che del tutto infondate nel merito, secondo la copiosa giurisprudenza di legittimità citata dalla parte appellata nella propria comparsa conclusionale, che ha affrontato proprio tale censura in analoghi giudizi ritenendola infondata (cfr. comparsa conclusionale pag. 24).
Le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte d'Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione per i giudizi a valore indeterminato a complessità media) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per le parti appellate.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2926/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 4233/2020, pubblicata il
22.6.2020.
2. Condanna gli appellanti al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 10.313,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 29.10.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano