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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 715/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA
Il RI, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 715/2023 promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Migiandone n. 185 (cod. fisc. ), elett.te dom.ta presso l'avv CodiceFiscale_1
M. Ruberto dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti ricorrente contro nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1
Villadossola (VB) in Via Trento n° 14 c.f.: , elett.te dom.to C.F._2 presso l'avv S. Sbressa Agneni dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti resistente con l'intervento del P.M
Oggetto: modifica condizioni divorzio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo RI adito, contrariis rejectis,
a parziale modifica della sentenza n. 729, pubblicata il 22.12.2016, del RI di Verbania, disporre le seguenti revisioni alle condizioni divorzio:
il padre potrà vedere e liberamente, con modalità che verranno Per_1 Per_2 disposte di comune accordo con le figlie minori;
porre a carico del padre , per il concorso al mantenimento delle Controparte_1 figlie minori, l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di €. 500,00 per ciascuna figlia, e dunque l'importo complessivo di
€. 1.000,00, adeguabile annualmente secondo gli indici Istat, o la somma ritenuta di giustizia, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, oltre all'assegno unico, con effetto a partire dalla data della presente domanda
Con vittoria di spese, anticipazioni e CPA come per legge.”
Per il resistente: “Voglia l'On.le RI adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) disporre che il SI. potrà vedere le figlie liberamente previo avviso alla CP_1 madre e tenerle con sé due weekend alternati al mese, compatibilmente con i propri turni di lavoro, con i turni di lavoro della madre e le esigenze di vita e di studi delle minori, tenendo conto della loro volontà. Una settimana durante le vacanze di
Natale, tre giorni durante quelle di Pasqua;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
2) disporre che il SI. contribuisca al mantenimento della prole a mezzo di CP_1 assegno dell'importo mensile di € 350,00 per ciascuna figlia annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le figlie, così come previste dal protocollo in uso presso l'intestato RI.
Si ripropongono le istanze di prova avanzate nella comparsa di costituzione e risposta del 29 settembre 2023 non ammesse dal Giudice e che di seguito vengono ritrascritte:
In via istruttoria si chiede di ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che il SI. cerca di dare alle proprie figlie regole educative che non CP_1 vengono da loro seguite?
2) Vero che il SI. vuole essere presente nella vita delle proprie figlie? CP_1
3) Vero che le figlie del SI. adducono scuse per non stare con il padre? CP_1
4) Vero è che la SI.ra ostacola i rapporti padre - figlie? Pt_1
5) Vero che e trascorrono la maggior parte del tempo a casa Per_1 Parte_2 da sole o con compagnie?
Si indica a teste: la SI.ra , residente a [...] sui Testimone_1 capitoli di prova n.1, 2, 3, 4 e 5.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Per il Pubblico Ministero: accogliersi la domanda
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.6.2023 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato RI , al fine di ottenere la modifica delle Controparte_1 condizioni relative al mantenimento e alle modalità di visita delle figlie minori e di cui alla sentenza n. 729, pubblicata il 22.12.2016, con la quale, Per_1 Per_2 nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, veniva disposto -in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti- l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé due week end alternati al mese e, durante la settimana, liberamente, compatibilmente con i propri turni di lavoro, con i turni di lavoro della madre e le esigenze d vita a e di studi delle minori;
una settimana durante le vacanze di Natale, tre giorni durante quelle di pasqua, due settimane anche non consecutive d'estate e posto a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie, da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, pari ad € 300,00 per ciascuna figlia, e dunque l'importo complessivo di €. 600,0, adeguabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. A fondamento della richiesta poneva la ricorrente il mutamento delle condizioni economiche e personali delle parti sotto diversi aspetti, le maggiori esigenze di mantenimento delle figlie, che all'epoca del divorzio delle parti avevano 9 e 6 anni, ed oggi hanno 16 e 13 anni, un rapporto pressocchè inesistente tra il padre e le figlie, fatto di sporadiche frequentazioni.
Quanto al profilo economico, esponeva come la sua situazione fosse mutata in peius
(con reddito passato dai 1200,00 euro mensili percepiti nel 2016 ai circa 1000,00 euro attuali), a fronte del miglioramento delle condizioni di vita e reddituali del resistente che conviveva con una nuova compagna, anch'ella impiegata in Svizzera con le quali divideva le spesele del vitto e dell'alloggio.
Si costituiva in giudizio il resistente contestando quanto sostenuto da parte ricorrente in punto condizioni economiche, sostenendo che la sua situazione reddituale non fosse affatto mutata, mentre quella della fosse addirittura Pt_1 migliorata, opponendosi alla previsione di modalità libere di visita delle figlie con le quali il rapporto era in effetti peggiorato a causa del comportamento della ex moglie, continuamente denigratorio nei suoi confronti.
Concludeva, dunque, richiedendo una modifica delle condizioni della sentenza n.
729/2016, limitatamente all'importo previsto per il mantenimento, chiedendo che lo stesso venisse aumentato ad €. 350,00 a figlia, in luogo dei 300,00 euro per figlia attuali.
Istruita la causa attraverso le prove documentali e l'audizione delle figlie minori e , con ordinanza 22.02.2024, il Giudice delegato rideterminava in Per_1 Per_2 euro 450,00 mensili il contributo al mantenimento di ciascuna figlia da parte del resistente, ferme restando le altre statuizioni e ritenuto di rimettere la causa al collegio per la decisione assegnava termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza al 10.07.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art
473bis.28 cpc per gli scritti difensivi.
Occorre preliminarmente dare atto dell'intervenuto raggiunto della maggiore età da parte della figlia , in relazione alla quale dunque il tribunale dovrà Per_1 pronunciarsi solo per quanto concerne il contributo al di lei mantenimento da parte del padre. Premesso quanto precede, gli aspetti in discussione tra le parti sono quelli relativi alle modalità di visita della figlia da parte del padre e l'ammontare del Per_2 contributo al mantenimento delle ragazze dovuto dal resistente.
Quanto al primo aspetto a fronte della richiesta da parte della che non vi sia Pt_1 una previsione specifica sui tempi di permanenza di presso il padre, questi Per_2 chiede che venga a lui riconosciuta la facoltà di tenere con sé la figlia minore due weekend alternati al mese, compatibilmente con i propri turni di lavoro, con i turni di lavoro della madre e le esigenze di vita e di studi della figlia, tenendo conto della sua volontà; una settimana durante le vacanze di Natale, tre giorni durante quelle di Pasqua;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
In sede di audizione ha dichiarato di andare dal padre solo alla domenica e Per_2 di non essere in particolare sintonia con la nuova compagna del padre.
ha confermato la circostanza riferita dalla sorella, precisando che il fatto Per_1 di non trascorrere l'intero weekend con il padre dipende da una decisione dal medesimo assunta in ragione del fatto che al sabato lavora;
la ragazza ha aggiunto che le occasioni in cui incontrano il padre durante la settimana sono rarissime
Il resistente ha, di fatto, confermato quanto di dichiarato dalle figlie ovvero di vedere regolarmente le figlie una domenica ogni 15 giorni per l'intera giornata, di vivere in
Svizzera durante la settimana, di trascorrere il fine settimana in Italia nella casa per la quale ha contratto il mutuo, che la compagna lavora in Svizzera come impiegata in una azienda edile, che ha un giorno alla settimana libero in cui potrebbe vedere le figlie cosa che tuttavia di fatto non accade.
Ebbene, posto che l'età di non consente di riconoscere alla stessa la piena Per_2 autonomia nella gestione delle modalità di visita del padre, tenuto tuttavia conto di quanto di fatto avviene ovvero che il padre tiene con sé le figlie, ogni quindici giorni, nella giornata di domenica essendo di fatto inattuabile, in ragione dei suoi impegni lavorativi, la previsione della facoltà di tenerle l'intero weekend così come quella della giornata infrasettimanale, ritiene il tribunale di riconoscere al resistente la facoltà di tenere con sé la figlia minore nella giornata di Per_2 domenica, a settimane alternate, dalle ore 10.00 sino alla sera dopo cena.
Restano ferme, per quanto concerne le festività e il periodo estivo, le previsioni contenute in sentenza. Passando alle statuizioni di carattere economico, preme rilevare come il resistente in occasione dell'ultima udienza si sia dichiarato disponibile a corrispondere un contributo al mantenimento pari ad euro 400,00 mensili per ciascuna figlia.
La madre confermava la richiesta diretta ad ottenere un contributo pari ad euro
500,00 per figlia.
In sede di provvedimenti provvisori, il giudice delegato ha determinato in euro
450,00 per figlia il contributo dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie.
Ritiene il collegio di confermare la richiamata statuizione sia in considerazione delle condizioni reddituali e di vita del sia della circostanza, determinante, che CP_1 le figlie trascorrono di fatto con il padre due giorni al mese, rimanendo per i residui ventotto giorni ad integrale carico della madre.
Dall'esame delle rispettive condizioni reddituali si ha che il resistente, che lavora in Svizzera, può contare su di una retribuzione mensile pari a 5000,00 euro circa
(cfr certificato di salario 2023 e buste paga 2024 prodotte agli atti) ed è gravato da una rata di mutuo pari ad euro 829,25 (cfr doc 2 allegato alla comparsa di costituzione) e da una rata di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura pari ad euro 654,27 (cfr doc 3 allegato alla comparsa di costituzione); benchè menzionate non risultano documentate le spese per l'affitto dell'immobile in Svizzera dove lo stesso vivrebbe durante la settimana;
la compagna con la quale attualmente convive lavora anch'ella in Svizzera e dalla medesima ha avuto, nell'aprile 2024, un'altra figlia;
la ricorrente, dal canto suo, può contare su di una retribuzione pari a mille euro mensili (cfr doc 21 di parte ricorrente) e dovrebbe essere gravata da una spesa per il canone di locazione della casa dove abita con le figlie pari ad euro
250,00 mensili.
Il consistente divario di posizioni reddituali esistente tra le parti unitamente alla circostanza, pacifica in atti, che il padre tiene con sé le figlie due volte al mese, importa, ad avviso del collegio, la previsione di un contributo al mantenimento delle medesime da parte del padre nella misura di euro 450,00 per figlia già fissata in sede di provvedimenti provvisori.
La somma indicata dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese e annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat.
Alla reciproca soccombenza delle parti sulla questione sulla quale il presente procedimento verteva segue l'integrale compensazione tra le medesime delle spese di procedura.
p.q.m
Il RI, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza dell'intestato tribunale n.
729/2016 dà facoltà al padre di tenere con sé la figlia minore , ogni quindici giorni, nella Per_2 giornata di domenica dalle ore 10.00 alla sera dopo cena quando la riaccompagnerà dalla madre, ferme restando le altre modalità di visita previste in sentenza per le festività e le vacanze estive;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la complessiva somma di euro 900,00 (euro 450,00 per figlia), da annualmente rivalutarsi in base agli indici Istat;
spese di lite compensate tra le parti
Verbania, 12 febbraio 2025
Il Presidente
Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA
Il RI, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 715/2023 promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Migiandone n. 185 (cod. fisc. ), elett.te dom.ta presso l'avv CodiceFiscale_1
M. Ruberto dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti ricorrente contro nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1
Villadossola (VB) in Via Trento n° 14 c.f.: , elett.te dom.to C.F._2 presso l'avv S. Sbressa Agneni dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti resistente con l'intervento del P.M
Oggetto: modifica condizioni divorzio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo RI adito, contrariis rejectis,
a parziale modifica della sentenza n. 729, pubblicata il 22.12.2016, del RI di Verbania, disporre le seguenti revisioni alle condizioni divorzio:
il padre potrà vedere e liberamente, con modalità che verranno Per_1 Per_2 disposte di comune accordo con le figlie minori;
porre a carico del padre , per il concorso al mantenimento delle Controparte_1 figlie minori, l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di €. 500,00 per ciascuna figlia, e dunque l'importo complessivo di
€. 1.000,00, adeguabile annualmente secondo gli indici Istat, o la somma ritenuta di giustizia, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, oltre all'assegno unico, con effetto a partire dalla data della presente domanda
Con vittoria di spese, anticipazioni e CPA come per legge.”
Per il resistente: “Voglia l'On.le RI adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) disporre che il SI. potrà vedere le figlie liberamente previo avviso alla CP_1 madre e tenerle con sé due weekend alternati al mese, compatibilmente con i propri turni di lavoro, con i turni di lavoro della madre e le esigenze di vita e di studi delle minori, tenendo conto della loro volontà. Una settimana durante le vacanze di
Natale, tre giorni durante quelle di Pasqua;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
2) disporre che il SI. contribuisca al mantenimento della prole a mezzo di CP_1 assegno dell'importo mensile di € 350,00 per ciascuna figlia annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le figlie, così come previste dal protocollo in uso presso l'intestato RI.
Si ripropongono le istanze di prova avanzate nella comparsa di costituzione e risposta del 29 settembre 2023 non ammesse dal Giudice e che di seguito vengono ritrascritte:
In via istruttoria si chiede di ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che il SI. cerca di dare alle proprie figlie regole educative che non CP_1 vengono da loro seguite?
2) Vero che il SI. vuole essere presente nella vita delle proprie figlie? CP_1
3) Vero che le figlie del SI. adducono scuse per non stare con il padre? CP_1
4) Vero è che la SI.ra ostacola i rapporti padre - figlie? Pt_1
5) Vero che e trascorrono la maggior parte del tempo a casa Per_1 Parte_2 da sole o con compagnie?
Si indica a teste: la SI.ra , residente a [...] sui Testimone_1 capitoli di prova n.1, 2, 3, 4 e 5.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Per il Pubblico Ministero: accogliersi la domanda
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.6.2023 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato RI , al fine di ottenere la modifica delle Controparte_1 condizioni relative al mantenimento e alle modalità di visita delle figlie minori e di cui alla sentenza n. 729, pubblicata il 22.12.2016, con la quale, Per_1 Per_2 nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, veniva disposto -in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti- l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé due week end alternati al mese e, durante la settimana, liberamente, compatibilmente con i propri turni di lavoro, con i turni di lavoro della madre e le esigenze d vita a e di studi delle minori;
una settimana durante le vacanze di Natale, tre giorni durante quelle di pasqua, due settimane anche non consecutive d'estate e posto a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie, da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, pari ad € 300,00 per ciascuna figlia, e dunque l'importo complessivo di €. 600,0, adeguabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. A fondamento della richiesta poneva la ricorrente il mutamento delle condizioni economiche e personali delle parti sotto diversi aspetti, le maggiori esigenze di mantenimento delle figlie, che all'epoca del divorzio delle parti avevano 9 e 6 anni, ed oggi hanno 16 e 13 anni, un rapporto pressocchè inesistente tra il padre e le figlie, fatto di sporadiche frequentazioni.
Quanto al profilo economico, esponeva come la sua situazione fosse mutata in peius
(con reddito passato dai 1200,00 euro mensili percepiti nel 2016 ai circa 1000,00 euro attuali), a fronte del miglioramento delle condizioni di vita e reddituali del resistente che conviveva con una nuova compagna, anch'ella impiegata in Svizzera con le quali divideva le spesele del vitto e dell'alloggio.
Si costituiva in giudizio il resistente contestando quanto sostenuto da parte ricorrente in punto condizioni economiche, sostenendo che la sua situazione reddituale non fosse affatto mutata, mentre quella della fosse addirittura Pt_1 migliorata, opponendosi alla previsione di modalità libere di visita delle figlie con le quali il rapporto era in effetti peggiorato a causa del comportamento della ex moglie, continuamente denigratorio nei suoi confronti.
Concludeva, dunque, richiedendo una modifica delle condizioni della sentenza n.
729/2016, limitatamente all'importo previsto per il mantenimento, chiedendo che lo stesso venisse aumentato ad €. 350,00 a figlia, in luogo dei 300,00 euro per figlia attuali.
Istruita la causa attraverso le prove documentali e l'audizione delle figlie minori e , con ordinanza 22.02.2024, il Giudice delegato rideterminava in Per_1 Per_2 euro 450,00 mensili il contributo al mantenimento di ciascuna figlia da parte del resistente, ferme restando le altre statuizioni e ritenuto di rimettere la causa al collegio per la decisione assegnava termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza al 10.07.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art
473bis.28 cpc per gli scritti difensivi.
Occorre preliminarmente dare atto dell'intervenuto raggiunto della maggiore età da parte della figlia , in relazione alla quale dunque il tribunale dovrà Per_1 pronunciarsi solo per quanto concerne il contributo al di lei mantenimento da parte del padre. Premesso quanto precede, gli aspetti in discussione tra le parti sono quelli relativi alle modalità di visita della figlia da parte del padre e l'ammontare del Per_2 contributo al mantenimento delle ragazze dovuto dal resistente.
Quanto al primo aspetto a fronte della richiesta da parte della che non vi sia Pt_1 una previsione specifica sui tempi di permanenza di presso il padre, questi Per_2 chiede che venga a lui riconosciuta la facoltà di tenere con sé la figlia minore due weekend alternati al mese, compatibilmente con i propri turni di lavoro, con i turni di lavoro della madre e le esigenze di vita e di studi della figlia, tenendo conto della sua volontà; una settimana durante le vacanze di Natale, tre giorni durante quelle di Pasqua;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
In sede di audizione ha dichiarato di andare dal padre solo alla domenica e Per_2 di non essere in particolare sintonia con la nuova compagna del padre.
ha confermato la circostanza riferita dalla sorella, precisando che il fatto Per_1 di non trascorrere l'intero weekend con il padre dipende da una decisione dal medesimo assunta in ragione del fatto che al sabato lavora;
la ragazza ha aggiunto che le occasioni in cui incontrano il padre durante la settimana sono rarissime
Il resistente ha, di fatto, confermato quanto di dichiarato dalle figlie ovvero di vedere regolarmente le figlie una domenica ogni 15 giorni per l'intera giornata, di vivere in
Svizzera durante la settimana, di trascorrere il fine settimana in Italia nella casa per la quale ha contratto il mutuo, che la compagna lavora in Svizzera come impiegata in una azienda edile, che ha un giorno alla settimana libero in cui potrebbe vedere le figlie cosa che tuttavia di fatto non accade.
Ebbene, posto che l'età di non consente di riconoscere alla stessa la piena Per_2 autonomia nella gestione delle modalità di visita del padre, tenuto tuttavia conto di quanto di fatto avviene ovvero che il padre tiene con sé le figlie, ogni quindici giorni, nella giornata di domenica essendo di fatto inattuabile, in ragione dei suoi impegni lavorativi, la previsione della facoltà di tenerle l'intero weekend così come quella della giornata infrasettimanale, ritiene il tribunale di riconoscere al resistente la facoltà di tenere con sé la figlia minore nella giornata di Per_2 domenica, a settimane alternate, dalle ore 10.00 sino alla sera dopo cena.
Restano ferme, per quanto concerne le festività e il periodo estivo, le previsioni contenute in sentenza. Passando alle statuizioni di carattere economico, preme rilevare come il resistente in occasione dell'ultima udienza si sia dichiarato disponibile a corrispondere un contributo al mantenimento pari ad euro 400,00 mensili per ciascuna figlia.
La madre confermava la richiesta diretta ad ottenere un contributo pari ad euro
500,00 per figlia.
In sede di provvedimenti provvisori, il giudice delegato ha determinato in euro
450,00 per figlia il contributo dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie.
Ritiene il collegio di confermare la richiamata statuizione sia in considerazione delle condizioni reddituali e di vita del sia della circostanza, determinante, che CP_1 le figlie trascorrono di fatto con il padre due giorni al mese, rimanendo per i residui ventotto giorni ad integrale carico della madre.
Dall'esame delle rispettive condizioni reddituali si ha che il resistente, che lavora in Svizzera, può contare su di una retribuzione mensile pari a 5000,00 euro circa
(cfr certificato di salario 2023 e buste paga 2024 prodotte agli atti) ed è gravato da una rata di mutuo pari ad euro 829,25 (cfr doc 2 allegato alla comparsa di costituzione) e da una rata di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura pari ad euro 654,27 (cfr doc 3 allegato alla comparsa di costituzione); benchè menzionate non risultano documentate le spese per l'affitto dell'immobile in Svizzera dove lo stesso vivrebbe durante la settimana;
la compagna con la quale attualmente convive lavora anch'ella in Svizzera e dalla medesima ha avuto, nell'aprile 2024, un'altra figlia;
la ricorrente, dal canto suo, può contare su di una retribuzione pari a mille euro mensili (cfr doc 21 di parte ricorrente) e dovrebbe essere gravata da una spesa per il canone di locazione della casa dove abita con le figlie pari ad euro
250,00 mensili.
Il consistente divario di posizioni reddituali esistente tra le parti unitamente alla circostanza, pacifica in atti, che il padre tiene con sé le figlie due volte al mese, importa, ad avviso del collegio, la previsione di un contributo al mantenimento delle medesime da parte del padre nella misura di euro 450,00 per figlia già fissata in sede di provvedimenti provvisori.
La somma indicata dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese e annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat.
Alla reciproca soccombenza delle parti sulla questione sulla quale il presente procedimento verteva segue l'integrale compensazione tra le medesime delle spese di procedura.
p.q.m
Il RI, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza dell'intestato tribunale n.
729/2016 dà facoltà al padre di tenere con sé la figlia minore , ogni quindici giorni, nella Per_2 giornata di domenica dalle ore 10.00 alla sera dopo cena quando la riaccompagnerà dalla madre, ferme restando le altre modalità di visita previste in sentenza per le festività e le vacanze estive;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la complessiva somma di euro 900,00 (euro 450,00 per figlia), da annualmente rivalutarsi in base agli indici Istat;
spese di lite compensate tra le parti
Verbania, 12 febbraio 2025
Il Presidente
Monica Barco