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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/07/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1836/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N.1836 /2025 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. COMASCHI SILVIA e con domicilio eletto presso il suo studio in RA,
Via Emilia n.98;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TI RE e con domicilio eletto presso il suo studio in RA, Via Ricotti,
42;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Conflenti (CZ), in data 11/08/2001, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie A, n. 8, dell'anno 2001;
separati con sentenza del Tribunale di Pavia del 07/05/2024 e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni.
Preliminarmente si da atto che la figlia ha raggiunto la maggiore età il Persona_1
21/3/2025 pertanto il Tribunale non potrà in alcun modo pronunciarsi in merito al suo affidamento in difformità a quanto previsto al punto 1) del ricorso
“ 1) la figlia viene affidata ai genitori in modo condiviso e, in Persona_1 considerazione dell'età ormai raggiunta, i genitori sono concordi nel lasciare decidere
a lei quando frequentarli e permanere presso ciascuno di essi salvo per le decisioni di maggiore importanza che verranno assunte dai genitori congiuntamente;
2) i genitori fino a quando non sarà economicamente autosufficiente Per_1 provvederanno al suo mantenimento mediante la forma della contribuzione diretta, salvo per le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Pavia (prot.n.
2323/16) che le parti dichiarano di conoscere e di accettare e, per le quali, i genitori concordano a che le stesse siano interamente a carico della madre;
3) la Sig.ra si farà carico per intero della rata del mutuo Parte_1 gravante sull'immobile coniugale sito in Lungavilla (PV) Via Giuseppe Palli n. 14 fino alla sua naturale estinzione, immobile che rimane alla stessa assegnato. Nell'ipotesi di vendita dell'immobile, il ricavato della vendita, previa estinzione del mutuo, verrà ripartito al 50% tra i Sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
4) i Sig.ri e convengono che l'importo Parte_1 Parte_2 dell'assegno unico familiare venga percepito interamente dalla Sig.ra
[...]
a beneficio della figlia;
Parte_1 Per_1
5) i Sig.ri e concordano che le rate relative Parte_1 Parte_2 all'unico finanziamento ancora in corso contratto con l'Istituto bancario Intesa
SA di RA (identificativo n. ) vengano corrisposte per intero P.IVA_1 dalla Sig.ra fino alla naturale estinzione;
Parte_1
6) le spese legali sono da intendersi compensate tra le parti e sottoscrivono i difensori anche per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13LPF.”
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Pavia del 07/05/2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 3 di 4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in CONFLENTI Parte_1 Parte_2
(CZ) il giorno 11/08/2001 (atto n.8, parte II, serie A, anno 2001);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25/07/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1836/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N.1836 /2025 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. COMASCHI SILVIA e con domicilio eletto presso il suo studio in RA,
Via Emilia n.98;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TI RE e con domicilio eletto presso il suo studio in RA, Via Ricotti,
42;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Conflenti (CZ), in data 11/08/2001, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie A, n. 8, dell'anno 2001;
separati con sentenza del Tribunale di Pavia del 07/05/2024 e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni.
Preliminarmente si da atto che la figlia ha raggiunto la maggiore età il Persona_1
21/3/2025 pertanto il Tribunale non potrà in alcun modo pronunciarsi in merito al suo affidamento in difformità a quanto previsto al punto 1) del ricorso
“ 1) la figlia viene affidata ai genitori in modo condiviso e, in Persona_1 considerazione dell'età ormai raggiunta, i genitori sono concordi nel lasciare decidere
a lei quando frequentarli e permanere presso ciascuno di essi salvo per le decisioni di maggiore importanza che verranno assunte dai genitori congiuntamente;
2) i genitori fino a quando non sarà economicamente autosufficiente Per_1 provvederanno al suo mantenimento mediante la forma della contribuzione diretta, salvo per le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Pavia (prot.n.
2323/16) che le parti dichiarano di conoscere e di accettare e, per le quali, i genitori concordano a che le stesse siano interamente a carico della madre;
3) la Sig.ra si farà carico per intero della rata del mutuo Parte_1 gravante sull'immobile coniugale sito in Lungavilla (PV) Via Giuseppe Palli n. 14 fino alla sua naturale estinzione, immobile che rimane alla stessa assegnato. Nell'ipotesi di vendita dell'immobile, il ricavato della vendita, previa estinzione del mutuo, verrà ripartito al 50% tra i Sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
4) i Sig.ri e convengono che l'importo Parte_1 Parte_2 dell'assegno unico familiare venga percepito interamente dalla Sig.ra
[...]
a beneficio della figlia;
Parte_1 Per_1
5) i Sig.ri e concordano che le rate relative Parte_1 Parte_2 all'unico finanziamento ancora in corso contratto con l'Istituto bancario Intesa
SA di RA (identificativo n. ) vengano corrisposte per intero P.IVA_1 dalla Sig.ra fino alla naturale estinzione;
Parte_1
6) le spese legali sono da intendersi compensate tra le parti e sottoscrivono i difensori anche per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13LPF.”
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Pavia del 07/05/2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 3 di 4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in CONFLENTI Parte_1 Parte_2
(CZ) il giorno 11/08/2001 (atto n.8, parte II, serie A, anno 2001);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25/07/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4