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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/06/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 2356/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), Parte_1 C.F._1 il 23/02/1972,
e
(c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), il Parte_2 C.F._2 1/09/1969,
entrambi con l'avv. CLAUDIA MURADOR
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO
cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso in data 16/04/2025, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti Parte_2 civili del loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 30.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso N. 20101/2021 DEL 15.11.2021);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/10/1997 tra Parte_1
e , trascritto nel Registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio del Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) dell'anno 1997, al n. 46, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni pattuite appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/10/1997 da
, nato/a a TREVISO (TV), il 23/02/1972 Parte_1
e
, nato/a a TREVISO (TV), il 1/09/1969, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) dell'anno 1997 al n. 46, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in
San Biagio di Callalta in data 25/10/1997; atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio al numero 46 Parte II Anno 1997.
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Biagio di Callalta (TV) di provvedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) il signor corrisponderà sul conto corrente della IG Parte_2 [...]
la somma mensile di € 400,00, salvo aumento determinato dal tasso Parte_1 variabile, a titolo di contributo nel pagamento del mutuo acceso presso Banca
BCC Pordenonese Monsile per l'acquisto dell'appartamento sito in Trieste, via
Gregorio Mansanta n. 1, sino alla sua estinzione in data 31/01/2035;
4) il signor corrisponderà sul conto corrente della IG Parte_2 [...]
la somma mensile di € 400,00, fino alla data del 31/12/2030; a partire Parte_1 dal 01/01/2031 il contributo al mantenimento sarà ridotto ad € 200 fino alla data del 31/01/2035, giorno in cui andrà ad estinguersi immediatamente, e senza obbligo di comunicazione o altra formalità, l'impegno assunto dal signor Pt_2 nei confronti della IG;
Pt_1 Per_
5) il signor provvederà al mantenimento diretto della figlia Parte_2 con lo stesso convivente e corrisponderà sul conto corrente di quest'ultima la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento, comprensivo della quota del 50% delle spese straordinarie, entro i primi cinque giorni di ogni mese;
Per_
6) la IG corrisponderà sul conto corrente della figlia la Parte_1 somma mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento, comprensivo della quota del 50% delle spese straordinarie, entro i primi cinque giorni di ogni mese;
7) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza”;
3 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 3 giugno 2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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