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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/05/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 22.4.2024, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di reclamo iscritta al n. R.G. 2647/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Interlandi, giusta procura rilasciata Parte_1
su foglio separato e congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
, in persona del Commissario Straordinario p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in , via S. Maria La Grande, n. 5, presso la CP_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina, giusta Controparte_2
deliberazione n. 601/2024 e giusta procura congiunta alla memoria.
Resistente
e
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, , , , Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
, , , ,
[...] Controparte_15 Controparte_16 CP_17
, , tutti inseriti sia Controparte_18 CP_19 CP_20 nell'allegato sub A , sia allegato sub 4A e contraddistinti come “assunti senza selezione” di cui alla delibera ASP n. 1958 del 27.12.2023 CP_1
Litisconsorti necessari contumaci
Oggetto: stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. B, l. n. 234/2021 e l. n. 14/2023 – soccorso istruttorio.
1 Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 11 marzo 2024, , ha adito il Tribunale Parte_1
di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: «nel merito, accertare e dichiarare – previa declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione degli atti richiamati nel presente ricorso e, in particolare, della delibera n.
1958 del 27.12.2023 in parte qua;
della nota ASP prot. n. 5474 del 9.1.2024 e della nota
ASP prot. n. 34155 del 9.2.2024, dell'avviso per la ricognizione del 08.06.2023 nella parte in cui non ha fatto riferimento ai chiarimenti dell'Ass.to Regionale della Salute nota prot.
n. 43887 del 04.08.2023 – il diritto della Ricorrente ad essere ammessa alla procedura di stabilizzazione de qua in applicazione del criterio di priorità 4, richiamato nella parte in diritto;
- condannare l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ove occorra anche previa declaratoria di nullità delle assunzioni effettuate in conseguenza degli atti illegittimi e che devono essere disapplicati come richiesto sopra, a riformulare gli elenchi degli ammessi alla procedura comparto ruoli sanitario e sociosanitario di cui all'avviso del 08.06.2023 e ammettere la Ricorrente nell'elenco sub A e sub 4A che gli compete in base al criterio di priorità 4 ai fini della stabilizzazione;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio».
In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
-che l'Asp di Catania con avviso dell'8.6.2023 aveva dato avvio alla ricognizione del personale in servizio durante la fase di emergenza covid-19 in possesso dei requisiti richiesti per la stabilizzazione dall'art. 1, comma 268, lett. B, l. n. 234/2021 e l. n. 14/2023;
- che tale avviso era stato rivolto «al personale dirigenziale e del comportato a tempo determinato (anche con contratto di lavoro flessibile), del ruolo sanitario, del ruolo sociosanitario (profili assistenti sociali ed operatori sociosanitari) e del ruolo amministrativo, reclutati con procedure concorsuali, comprese quelli di cui all'art. 2 ter del DL 18/2020 connesse all'emergenza Covid-19, o anche assunto con modalità diverse
(in tal caso la stabilizzazione è ordinariamente subordinata all'espletamento di prove selettive), comunque con periodo di servizio presso l' Controparte_1
(anche cessati alla data odierna)” (…) almeno di 18 mesi di servizio (compreso
[...] periodo presso quest'Azienda) anche non continuativi alla data del 31.12.2023 di cui
2 almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022 presso l'Asp di Catania o altre amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale »;
- che l'avviso aveva previsto che «nel caso di posti disponibili inferiori come da piano di fabbisogno rispetto al numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, saranno applicati i criteri di priorità di cui ai protocolli d'intesa richiamati in premessa, che qui si intendono richiamati e trascritti, salvo rispetto ordine di graduatoria ove necessaria selezione. Nel caso di ex aequo con eguali priorità, sarà considerata prevalente la maturazione dei requisiti in data antecedente»;
- che i criteri di priorità erano stati fissati al punto V del Protocollo di intesa allegato alla nota prot. n. 24511 del 26.4.2023;
- che il richiamato punto V prevedeva che «Fermo restando l'applicazione dell'art. 20, comma 1 e 2 del Dlgs. 72/2017, le parti convengono di adottare i seguenti criteri di priorità:
- essere al momento della pubblicazione dell'avviso di ricognizione, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Azienda procedente e di possedere i requisiti previsti dall'art. 1, comma 268 lett. b) della legge n. 234/2021 come modificato dall'art. 4 del DL 198/2022 convertito con modificazione dalla legge n.
14/2023;
- in caso di ulteriori posti disponibili la precedenza è riconosciuta al dipendente reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica anche non più in servizio e che abbia maturato presso l'Azienda procedente i requisiti previsti dalla normativa in argomento;
- in subordine la precedenza è riconosciuta al dipendente, in servizio, reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica che ha maturato i requisiti di legge anche con contratti di diversa tipologia purché sia prevalente il periodo maturato nel profilo professionale oggetto di stabilizzazione con contratto a tempo determinato;
- in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica;
- in subordine al personale con contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente, previo espletamento di apposita procedura selettiva pubblica»;
3 - di avere presentato la domanda per il profilo di Assistente sociale entro il termine perentorio fissato dall'avviso, ossia entro il 28.6.2023;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblicato dall'Asp di Catania, per aver maturato almeno 18 mesi di servizio presso l'ASP di Catania, in virtù di contratto flessibile con incarico ex art. 15 octies D.lgs. 502/1992, e per essere inserita nella graduatoria formata dall'Asp con delibera n. 1125 del 30.6.2022 a seguito dell'avviso straordinario pubblicato per il reclutamento della figura di Collaboratore professionale,
Parte assistente sociale Cat. D a tempo determinato, da assegnare all'interno della e consultori familiari;
- che sebbene quest'ultimo requisito attribuisse l'idoneità di cui al criterio di priorità n. 4 riportato nel Protocollo di intesa tra Assessorato Regionale per la Salute e le OO.SS. già menzionato, l' resistente non le aveva attribuito la relativa priorità, addebitandole CP_1
di non avere dichiarato nella domanda la «idoneità in diversa selezione per incarico subordinato a tempo determinato»;
- che tale circostanza non era addebitabile ad errore commesso da essa ricorrente nella compilazione della domanda, in ragione dell'equivocità dei criteri di priorità richiamati nell'avviso;
- che l'esistenza di siffatta equivocità era avvalorata dall'adozione, in momento successivo alla pubblicazione dell'avviso, dei chiarimenti dell'Assessorato Regionale, resi questi ultimi proprio in relazione ai criteri di priorità di cui al punto V del Protocollo di intesa sopra menzionato;
- che, in particolare, l'Assessorato, con riferimento al criterio secondo cui «in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica» aveva precisato che «l'idoneità deve intendersi riferita ad una procedura concorsuale, secondo la definizione richiamata dal citato documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 27/07/2022, intesa come selezione caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito (CdS Sez. V, 21/11/2016 n. 4883 -
Cass Civ Sez unica 2/08/2017 n. 19166; Cass Civ Sez unica 29/05/2012 n. 8522)»;
- che in data 9.1.2024 aveva ricevuto da parte dell'Asp nota prot. n. 5474 di comunicazione dell'esclusione dalla procedura, in ragione della mancanza di «disponibilità del posto per il profilo di che trattasi nel piano di fabbisogno vigente, in base all'applicazione dei criteri
4 di priorità stabiliti dalla Regione Siciliana, pur essendo presenti i requisiti richiesti dalla norma»;
- che contestualmente l'Asp le aveva comunicato che era stata adottata la delibera n. 1958 del 27.12.2023 avente ad oggetto «Assunzione a tempo indeterminato ed ammissione procedure concorsuali riservate personale del comparto ruolo sanitario e sociosanitario a seguito di procedure di stabilizzazione ex leggi n. 234/2021 e n. 14/2023»;
- che da tale delibera si evinceva che con riferimento al profilo di Assistente sociale erano stati «ammessi direttamente i candidati rientranti nel criterio 1 e 2 (in numero di 8) e nel criterio 4 limitatamente ai 10 quali titolari, di contratto flessibile sono (o sono stati) in servizio presso quest'Azienda con incarico ex art. 15 octies D.lgs. 502/1992 e hanno partecipato a procedura selettiva (cfr. nota assessoriale di precisazione prot. n. 43887 del
07.08.2023) oltre ad essere idonei a diversa procedura per incarico di lavoro subordinato
a tempo determinato, mentre per i restanti 7 posti ammessi a selezione gli altri n. 19 candidati rientranti nel criterio 4, non titolari di contratto ex art. 15octies »;
- che dalla lettura di tale delibera essa aveva appreso l'omessa attribuzione del criterio di priorità n. 4, con la conseguente mancata ricomprensione nell'elenco di cui all'allegato sub
4A e nell'elenco di cui all'allegato A;
- che l'Asp non le aveva riconosciuto il criterio di precedenza n. 4 quale titolare di incarico ex art. 15 octies d.lgs. n. 502/1992, né quello dell'idoneità in procedura selettiva pubblica di pari qualifica;
- che ove tale criterio fosse stato riconosciuto dall'Asp, essa ricorrente sarebbe stata ricompresa nell'elenco degli ammessi aventi diritto alla stabilizzazione senza selezione;
- di avere rivolto all'Asp, a mezzo del difensore, istanza di annullamento in autotutela della delibera n. 1958 del 27.12.2023;
- che l'Asp di Catania con nota prot. n. 34155 del 9.2.2024 le aveva risposto, sostenendo che «la candidata doveva indicare nell'apposita piattaforma online l'indicazione del requisito anche idoneo ma non assunto in diversa selezione per incarico subordinato a tempo determinato ai fini dell'inserimento nel relativo criterio di priorità ed alla conseguente ammissione alla procedura di ammissione nel caso in specie »;
- che l'Asp con deliberazione n. 175 del 26.1.2024 aveva deliberato di procedere all'assunzione dei soggetti inseriti nell'allegato sub A;
- di avere proposto istanza di accesso agli atti;
- che il mancato riconoscimento del criterio di priorità n. 4 doveva considerarsi illegittimo.
5 Tanto premesso, parte ricorrente in punto di diritto ha censurato la violazione e la falsa applicazione del principio di correttezza dell'azione amministrativa, della clausola di buona fede, della tutela dell'affidamento e del principio del favor admissionis, deducendo altresì la violazione e la falsa applicazione dei criteri di priorità e della nota prot. n. 43887 del 4.8.2023 emessa dall'Assessorato Regionale della Salute.
Quindi, l'istante ha concluso nei termini sopra riportati, chiedendo «nel merito, accertare e dichiarare – previa declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione degli atti richiamati nel presente ricorso e, in particolare, della delibera n. 1958 del 27.12.2023 in parte qua;
della nota ASP prot. n. 5474 del 9.1.2024 e della nota ASP prot. n. 34155 del
9.2.2024, dell'avviso per la ricognizione del 08.06.2023 nella parte in cui non ha fatto riferimento ai chiarimenti dell'Ass.to Regionale della Salute nota prot. n. 43887 del
04.08.2023 – il diritto della Ricorrente ad essere ammessa alla procedura di stabilizzazione de qua in applicazione del criterio di priorità 4, richiamato nella parte in diritto;
- condannare l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ove occorra anche previa declaratoria di nullità delle assunzioni effettuate in conseguenza degli atti illegittimi e che devono essere disapplicati come richiesto sopra, a riformulare gli elenchi degli ammessi alla procedura comparto ruoli sanitario e sociosanitario di cui all'avviso del 08.06.2023 e ammettere la Ricorrente nell'elenco sub A e sub 4A che gli compete in base al criterio di priorità 4 ai fini della stabilizzazione;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio».
Si è costituita l'Asp di Catania argomentando in ordine all'infondatezza della pretesa attorea e, tra l'altro, evidenziando come la ricorrente avesse omesso di indicare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito richiesto dal criterio di priorità 4 ossia del requisito «idoneo ma non assunto in diversa selezione per incarico subordinato a tempo determinato». Quindi, l'Asp ha dedotto che, in base al principio dell'autoresponsabilità dei concorrenti, la ricorrente era tenuta ad osservare l'ordinaria diligenza nella compilazione della domanda, non potendo la stessa pretendere la sanatoria di dimenticanze nell'indicazione dei titoli valutabili in sede concorsuale in una fase successiva a quella della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, giacché una siffatta integrazione avrebbe determinato la palese violazione del principio della par condicio tra i candidati e una rimessione in termini non consentita
6 dal bando. L' resistente ha inoltre dedotto la carenza del requisito del periculum in CP_1
mora e ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.
Svoltasi l'udienza del 24.4.2024, la causa è stata rinviata per tentativo di conciliazione all'udienza del 6.5.2024. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata dichiarata la contumacia di , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 [...]
, Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
, , , , Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_17
, , litisconsorti necessari Controparte_18 CP_19 CP_20 inseriti nell'allegato sub A e nell'allegato sub 4A di cui alla delibera ASP di Catania n.
1958 del 27.12.2023.
Respinta la domanda cautelare, si è svolta l'udienza di discussione e la causa, istruita mediante produzione documentale, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 30.4.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è il diritto della ricorrente ad essere inserita, ai fini della stabilizzazione senza selezione, negli elenchi di cui agli allegati A e 4A alla delibera n.
1958 del 27.12.2023 avente ad oggetto «Assunzione a tempo indeterminato ed ammissione procedure concorsuali riservate personale del comparto ruolo sanitario e sociosanitario a seguito di procedure di stabilizzazione ex leggi n. 234/2021 e n. 14/2023».
L'istante ha lamentato l'illegittimità dell'esclusione dai menzionati elenchi, deducendo che ove l'Amministrazione resistente avesse debitamente tenuto conto del possesso dei requisiti richiesti dal criterio di preferenza n. 4, di cui al paragrafo V (denominato «criteri di priorità») del Protocollo di intesa allegato alla nota prot. n. 24511 del 26.4.2023, essa sarebbe stata ricompresa nei menzionati elenchi dei candidati individuati per l'assunzione senza selezione.
La lavoratrice ha inoltre dedotto il pacifico possesso dei richiamati requisiti richiesti dal criterio di preferenza n. 4, per avere maturato almeno 18 mesi di servizio presso l'ASP di
Catania, in virtù di contratto flessibile con incarico ex art. 15 octies d.lgs. n. 502/1992 e per essere stata essa inserita nella graduatoria predisposta dall'Asp con delibera n. 1125 del
30.6.2022, a seguito dell'avviso straordinario pubblicato per il reclutamento della figura di
7 Collaboratore professionale, assistente sociale Cat. D a tempo determinato, da assegnare
Parte all'interno della consultori familiari.
L'istante ha quindi lamentato anche l'illegittimità della nota prot. n. 34155 del 9.2.2024, con cui l'Asp di Catania, nel rifiutare di procedere all'annullamento di autotutela della delibera n. 1958 del 27.12.2023, le aveva risposto, sostenendo che «la candidata doveva indicare nell'apposita piattaforma online l'indicazione del requisito anche idoneo ma non assunto in diversa selezione per incarico subordinato a tempo determinato ai fini dell'inserimento nel relativo criterio di priorità ed alla conseguente ammissione alla procedura di ammissione nel caso in specie »;
Sostiente inoltre la ricorrente che l'Asp avrebbe comuqnue dovuto, a seguito dei chiarimenti di cui alla nota prot. n. 43887 del 4.8.2023 dell'Assessorato Regionale, invitare la ricorrente ad integrare la domanda già presentata.
3. Ora, nella domanda presentata dalla ricorrente non vi è solo un'omessa indicazione del possesso del requisito utile ai fini dell'invocato criterio di priorità («dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica»), ma vi è un'espressa esclusione del possesso di tale requisito, dal momento che reca la dichiarazione «non ha conseguito alcuna idoneità in diversa selezione per incarico subordinato a tempo determinato» (v. doc. n. 14 fasc. ricorrente).
Non si tratta quindi di una lacuna nella compilazione della domanda, che risulta per contro formalmente completa, ma di una dichiarazione resa, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente si traduce in una integrazione di un elemento essenziale della domanda e in una correzione dell'errore nella stessa contenuto.
4. Al riguardo, osserva il Tribunale che la questione controversa oggetto del presente giudizio è già stata presa in esame dall'intestato Ufficio con la pronuncia, richiamata e criticata da parte ricorrente, cui per contro il Tribunale ritiene di dare continuità e che di seguito riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per l'analogia delle questioni (v. Trib.
Catania n. 4388/2024, rel. Dott. m. Pennisi).
Segnatamente il Tribunale ha ritenuto che «nessuna responsabilità può ascriversi all'Asp per non aver invitato le ricorrenti a correggere sul punto le domande presentate, e ciò in quanto in questo caso non è attivabile il soccorso istruttorio.
Infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, “Il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto
8 occorre assicurare la par condicio, nonché la massima accelerazione possibile nelle procedure;
in forza di tale principio ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati. Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio” (Cons. di Stato 3.6.2024 n. 4951;
Cons. di Stato 2.1.2024 n. 28).
Peraltro, a fronte di dichiarazioni espresse di non possesso del requisito, l'Asp non ha violato il principio di correttezza e buona fede per non avere riconosciuto l'erroneità di tali dichiarazioni, a nulla rilevando la circostanza che, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, siano state rese le precisazioni da parte dell'Assessorato
Regionale con la richiamata nota prot. n. 43887 del 4.8.2023 in merito alla nozione di
“procedura concorsuale”.
Infatti, a fronte delle dedotte difficoltà interpretative nella compilazione della domanda online, va osservato come sia pacifico che, prima delle predette precisazioni, nelle domande di ben 19 candidati, poi ammessi a concorso riservato, ciascuno ha correttamente indicato di essere “anche idoneo ma non assunto in diversa selezione per incarico subordinato a tempo determinato”, con ciò riferendosi proprio alla medesima diversa procedura selettiva pubblica di pari qualifica in cui le ricorrenti sono state dichiarate idonee non vincitrici. fatto che, come emerge dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio ed acquisita dalle ricorrenti solo a seguito del riscontro delle istanze di accesso agli atti, l'Asp di Catania ha chiesto ai predetti 19 candidati di precisare
“l'esatta procedura selettiva alla quale abbia partecipato, la data di conseguimento dell'idoneità, l'Ente Pubblico che ha indetto la selezione” non comporta alcuna disparità di trattamento rispetto alle ricorrenti.
Queste ultime, infatti, hanno reso una dichiarazione espressa di non possesso del requisito, la quale non necessitava di alcun ulteriore chiarimento, mentre gli altri 19 candidati hanno indicato di possedere il requisito di idoneità in diversa procedura, per cui
l'Asp, tenuta ad effettuare gli accertamenti di cui all'art. 43 comma 1 DPR n. 445/2000, ha richiesto le necessarie precisazioni in ordine al requisito dichiarato per valutare la riconducibilità dello stesso ad uno dei criteri di priorità.
9 Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va rigettato». (così Trib. Catania n.
4388/2024, rel. Dott. m. Pennisi).
5. In senso contrario, non giova quanto osservato da parte ricorrente, secondo cui « solamente agli assistenti sociali inseriti nell'allegato sub 4 della determina del 27.12.2023
l'ASP ha consentito – successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'avviso e successivamente all'adozione dei chiarimenti del
04.08.2023 dell'Ass.to Regionale - di indicare la procedura selettiva pubblica, recante
“l'idoneità in diversa selezione per incarico subordinato a tempo determinato” ai fini dell'applicazione del criterio di priorità 4 che, invece, alla Ricorrente non è stato riconosciuto» (v. note autorizzate depositate il 17.4.2025, pag. 2), in quanto altro è
l'integrazione richiesta a tali soggetti, concernente una specificazionee relativa ad un requisito il cui possesso era stato previamente indicato in seno alla domanda da detti candidati entro lo scadere della procedura, e altro è consentire per la prima volta, in un momento successivo alla scadenza dei termini della procedura di stabilizzazione, di indicare il possesso del requisito utile ai fini dell'invocato criterio di priorità («dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica»).
Appare, infatti, chiaro che l'indicazione di «dichiarare la procedura selettiva pubblica in relazione alla quale ha dichiarato l'idoneità» è una mera precisazione del requisito relativo al criterio di priorità, trattandosi appunto di una specificazione di un requisito già indicato.
Diversamente, consentire l'indicazione, per la prima volta, di un titolo richiesto dalla procedura di stabilizzazione come elemento della domanda di partecipazione, determinerebbe non una regolarizzazione della domanda, ma un'integrazione della stessa, peraltro oltre la scadenza del termine per la partecipazione, in violazione della par condicio.
L'asp resistente non ha quindi leso i princìpi di tutela dell'affidamento e di correttezza dell'azione
Amministrativa, nonché la clausoila di buona fede, avendo invece informato la propria azione a corretti principi del procedere dell'Amministrazione.
Né è possibile sostenere, come invece afferma parte ricorrente, che ad essa non sia possibile addebitare alcuna responsabilità nella compilazione della domanda, tenuto conto che, pur a fronte delle dedotte difficoltà interpretative nella compilazione della domanda online e prima ancora dell'adozione da parte dell'Assessorato delle richiamate precisazioni, altri candidati, poi ammessi a concorso riservato, hanno indicato di essere
10 anche «idoneo ma non assunto in diversa selezione per incarico subordinato a tempo determinato», con ciò rivelando la materiale possibilità di indicare il possesso del titolo, per contro non indicato dalla ricorrente all'atto della presentazione della domanda.
Tale circostanza risulta chiaramente dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio ed acquisita a seguito del riscontro all'istanza di accesso agli atti, da cui si evince che l'Asp di Catania ha chiesto ai predetti candidati di precisare «l'esatta procedura selettiva alla quale abbia partecipato, la data di conseguimento dell'idoneità, l'Ente Pubblico che ha indetto la selezione» ossia specificazioni relative ad un titolo già indicato.
Appare dunque chiara la diversa posizione della ricorrnte e l'assenza di alcuna disparità di trattamento.
6. Le critiche mosse al richiamato precedente dell'Ufficio non sono peraltro idonee ad inficare la considerazione, che il Tribunale condivide, contenuta nella pronuncia del
Consiglio di Stato n. C.d.S. n. 8020/2020: «"l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico
è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione."
7.5.2. L'affermazione di questi principi si coordina con l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio, secondo il quale il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità), con l'effetto che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una
11 documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 1148 del 2019, sez. III n. 6752 del 2018).
7.5.3. Inoltre, l'affermazione di questi principi è coerente con la portata generale che si riconosce al principio del soccorso istruttorio anche nell'ambito delle procedure concorsuali - quale doveroso ordinario modus procedendi dell'amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del favor partecipationis, quale applicazione di quello del giusto procedimento - individuando nel contempo dei rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. Adunanza Plenaria n. 9 del 2014)».
Trattasi infatti di principi generali che trovano applicazione anche nella procedura di stabilizzazione che ci occupa. Nella fattispecie in esame, infatti, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile ai fini della predisposizione delle graduatorie di cui alla procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. B, l. n. 234/2021 e l. n. 14/2023.
Ora, non vi è dubbio che consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.
La condotta dell'Asp non è quindi inficiata dai vizi dedotti dalla ricorrente.
7. Da ultimo e sulla base di quanto sopra osservato, ne discende che la circostanza che
«con nota prot. n. 64329 del 15.03.2024 la dott.ssa (in virtù della delibera n. 1958 CP_9
del 27.12.2023, qui impugnata, era stata inserita negli elenchi degli ammessi alla procedura comparto ruoli sanitario e sociosanitario di cui all'avviso del 08.06.2023 nell'elenco sub A e sub 4) ha rinunciato alla stabilizzazione» non sposta il dato della mancata indicazione, da parte della ricorrente, di un elemento della domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione, dovendosi peraltro osservare che la decisione di coprire o meno il posto resosi vacante a seguito della rinuncia della CP_9
rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, chiamata peraltro a vagliare anche la disponibilità effettiva del posto.
8. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato integralmente.
12 9. Alla luce della peculiarità del caso di specie e della qualità delle parti, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite della fase cautelare e della fase di congizione.
Così deciso in Catania, il 2 maggio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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