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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1221/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.1221 del ruolo generale dell'anno
2024 promossa con atto di citazione da
P.Iva: Parte_1
), P.IVA_1
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Repossi, giusta procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in appello
CONTRO
(P.Iva: COoparte_1
), PartitaIVA_2
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv. rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Platania come da procura rilasciata su foglio separato e congiunto alla comparsa di costituzione in appello
E CONTRO
(C.F.: e P_ C.F._1 COoparte_3 (C.F.: ), C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona nr.1466/2024 pubblicata in data 21.6.2024
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- in accoglimento del presente appello, annullare e riformare la sentenza n. 1466/2024, pubblicata il 21/6/2024 e notificata il 4/7/2024, resa inter partes dal Tribunale di
Verona, seconda sezione civile, Dott.ssa Attanasio Monica, nel procedimento r.g.
711/2024, nella parte in cui condanna Parte_1 alla rifusione delle spese legali in favore degli opponenti, ovvero, in subordine,
[...] alla compensazione delle spese tra Parte_1
e i sigg.ri e .
[...] P_ CP_3
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Conclusioni di parte appellata: che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, Voglia: CO
- rigettare l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza n.
1466/2024 emessa dal Tribunale Civile di Verona ovvero in subordine disporre la compensazione delle spese di lite. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 17 gennaio 2024 e – già P_ COoparte_3 soci di , società che, a seguito della presentazione di una COoparte_5 domanda di concordato preventivo omologata il 30 gennaio 2018, e della successiva emissione da parte del Giudice Delegato del decreto di “eseguiti obblighi” del 20 dicembre 2022, in data 30 gennaio 2023 è stata cancellata dal registro delle imprese –, hanno proposto opposizione avverso la cartella n. 122 2023 00095990 56 00, notificata in data 12 dicembre 2023 da su incarico di COoparte_1 per il pagamento della somma di € 187.821,41, oltre diritti di Parte_1
pag. 2/6 notifica, quale credito cui il gestore del fondo pubblico si è surrogato ex artt. 1203 c.c. e
2, comma 4, del D.m. 20 giugno 2005.
A sostegno dell'opposizione eccepivano:
- la nullità della notifica della cartella esattoriale, con conseguente inammissibilità dell'azione, giacché la notifica era stata effettuata alla sola società CP_5 malgrado questa sia ormai estinta e senza che ai soci sia stato notificato apposito avviso di accertamento;
- la carenza di interesse ad agire, in quanto dal bilancio finale di liquidazione risulta che nulla era stato assegnato ai soci;
- la carenza dei requisiti di legge per l'emissione, validità ed efficacia della cartella di pagamento, poiché il ruolo esattoriale avrebbe potuto essere formato solo in base ad un titolo avente efficacia esecutiva;
- l'inesigibilità nei confronti degli opponenti delle somme intimate per insussistenza del diritto sotteso all'esecuzione, poiché estinti per intervenuta esdebitazione a seguito di concordato (domanda così precisata nella prima memoria 171 ter c.p.c.).
Si costituivano e instando Parte_1 COoparte_1 entrambe per la reiezione dell'opposizione e, la seconda, in via pregiudiziale, per la declaratoria del difetto della propria legittimazione passiva.
Il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione e dichiarava la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 122 2023 00095990 56 00 nonché l'insussistenza del diritto di di agire nei confronti degli COoparte_6 opponenti e per il pagamento del debito della società P_ COoparte_3
portato nella cartella. COoparte_5
La decisione si fonda su due argomenti:
- l'omessa notifica della cartella di pagamento ai soci (neppure collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, come previsto dall'art. 65, quarto comma, del D.p.r. n. 600/1973 per il caso di morte del debitore) essendo stata notificata unicamente alla società;
- l'insussistenza del presupposto del fondamento della responsabilità dei soci costituito dall'utile partecipazione alla distribuzione dell'attivo liquidato.
pag. 3/6 Il giudice di prime cure poneva le spese a carico di entrambe le parti convenute nella misura di 2/3 a carico di e di 1/3 a carico dell' in Parte_1 COoparte_1 considerazione del fatto che il vizio attinente la notifica della cartella è imputabile all' . COoparte_1
2. Ha proposto appello Parte_2 unicamente la condanna alle spese.
[...]
Si è costituita l' resistendo al gravame, mentre sono rimasti COoparte_1 contumaci e pur ritualmente notificati presso il P_ COoparte_3
Difensore domiciliatario;
ne va, quindi, dichiarata la contumacia.
3. L'appello va rigettato.
Pacifica l'ammissibilità dell'appello anche limitatamente al capo relativo alle spese sulla base del principio consolidato (ribadito anche dalla giurisprudenza citata dall'appellata) per cui la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame a prescindere dalla riforma della sentenza nel merito se, appunto, il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione, come nel caso di specie.
Il motivo si fonda sulla esclusiva imputabilità all' della nullità COoparte_1 della notifica della cartella e, quindi, sulla attribuibilità esclusivamente a quest'ultima dell'esito del giudizio sulla base del principio di causalità. CO Evidenzia l'appellante che aveva identificato la debitrice correttamente tramite il codice fiscale della società e il Codice Fiscale segue la società in tutte le sue fasi e storia dalla sua nascita ed è immutabile nel tempo. CO nella formazione del ruolo può solo inserire il codice fiscale dei debitori nel portale telematico, ma non ha alcuna facoltà di correggere le denominazioni sociali/ragioni sociali di questi che vengono indicate in automatico in base all'anagrafica registrata nel portale telematico stesso dell' COoparte_1
.
[...]
Era l' tenuta a verificare la situazione della società al momento COoparte_1 dell'avvio delle azioni esecutive già dalla notifica della cartella alla quale questa è preposta.
pag. 4/6 CO
seguendo correttamente la procedura prevista dall'art. 67 co. 2 DPR 43/1988, ha iscritto a ruolo la debitrice quale perché la stessa non risultava ancora estinta;
CP_5 ciò perché il D.lgs. n. 175/2014, all'art. 281, comma 4, prevede che l'estinzione della società dal Registro delle imprese ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione.
L'Agenzia delle Entrate appellata osserva, per contro, che gli opponenti avevano fondato la propria opposizione sia sull'insussistenza del credito sia sui vizi della procedura di notifica.
Aggiunge, inoltre, che in tema di esecuzione esattoriale le spese di lite nel caso di accoglimento della domanda del contribuente vanno poste in solido tra Ente e
[...]
da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente. COoparte_7
Il motivo è infondato.
La sentenza ha liquidato le spese in base al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. senza che possa attribuirsi responsabilità esclusiva in base al principio di causalità all' , tenuto conto che i motivi di opposizione erano fondati sia COoparte_1 sull'insussistenza del credito sia sulla nullità della procedura notificatoria e che il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione per due motivi, uno dei quali – quello afferente l' insussistenza di responsabilità dei soci – riconducibile esclusivamente a CO
che pertanto non aveva diritto di agire nei confronti di e P_
. COoparte_3
3. Regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri dal D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M.
n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000) secondo i valori prossimi ai minimi in ragione delle fasi svolte (studio, introduttiva, decisionale), tenuto conto dell'unico motivo di appello proposto e in assenza di nota spese depositata dall'appellata.
Non può essere invece disposta la distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. mancando il presupposto costituito dall'anticipazione, non avendo il Difensore dichiarato di essere anticipatario, ma essendosi limitato a chiedere la distrazione in suo favore tout court. pag. 5/6
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e P_ COoparte_3
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Verona n.
1466/2024 pubbl. il 21/06/2024
2) condanna Parte_1
a rifondere ad le spese del presente COoparte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) l'appellante Parte_1
è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del
2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1221/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.1221 del ruolo generale dell'anno
2024 promossa con atto di citazione da
P.Iva: Parte_1
), P.IVA_1
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Repossi, giusta procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in appello
CONTRO
(P.Iva: COoparte_1
), PartitaIVA_2
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv. rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Platania come da procura rilasciata su foglio separato e congiunto alla comparsa di costituzione in appello
E CONTRO
(C.F.: e P_ C.F._1 COoparte_3 (C.F.: ), C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona nr.1466/2024 pubblicata in data 21.6.2024
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- in accoglimento del presente appello, annullare e riformare la sentenza n. 1466/2024, pubblicata il 21/6/2024 e notificata il 4/7/2024, resa inter partes dal Tribunale di
Verona, seconda sezione civile, Dott.ssa Attanasio Monica, nel procedimento r.g.
711/2024, nella parte in cui condanna Parte_1 alla rifusione delle spese legali in favore degli opponenti, ovvero, in subordine,
[...] alla compensazione delle spese tra Parte_1
e i sigg.ri e .
[...] P_ CP_3
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Conclusioni di parte appellata: che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, Voglia: CO
- rigettare l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza n.
1466/2024 emessa dal Tribunale Civile di Verona ovvero in subordine disporre la compensazione delle spese di lite. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 17 gennaio 2024 e – già P_ COoparte_3 soci di , società che, a seguito della presentazione di una COoparte_5 domanda di concordato preventivo omologata il 30 gennaio 2018, e della successiva emissione da parte del Giudice Delegato del decreto di “eseguiti obblighi” del 20 dicembre 2022, in data 30 gennaio 2023 è stata cancellata dal registro delle imprese –, hanno proposto opposizione avverso la cartella n. 122 2023 00095990 56 00, notificata in data 12 dicembre 2023 da su incarico di COoparte_1 per il pagamento della somma di € 187.821,41, oltre diritti di Parte_1
pag. 2/6 notifica, quale credito cui il gestore del fondo pubblico si è surrogato ex artt. 1203 c.c. e
2, comma 4, del D.m. 20 giugno 2005.
A sostegno dell'opposizione eccepivano:
- la nullità della notifica della cartella esattoriale, con conseguente inammissibilità dell'azione, giacché la notifica era stata effettuata alla sola società CP_5 malgrado questa sia ormai estinta e senza che ai soci sia stato notificato apposito avviso di accertamento;
- la carenza di interesse ad agire, in quanto dal bilancio finale di liquidazione risulta che nulla era stato assegnato ai soci;
- la carenza dei requisiti di legge per l'emissione, validità ed efficacia della cartella di pagamento, poiché il ruolo esattoriale avrebbe potuto essere formato solo in base ad un titolo avente efficacia esecutiva;
- l'inesigibilità nei confronti degli opponenti delle somme intimate per insussistenza del diritto sotteso all'esecuzione, poiché estinti per intervenuta esdebitazione a seguito di concordato (domanda così precisata nella prima memoria 171 ter c.p.c.).
Si costituivano e instando Parte_1 COoparte_1 entrambe per la reiezione dell'opposizione e, la seconda, in via pregiudiziale, per la declaratoria del difetto della propria legittimazione passiva.
Il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione e dichiarava la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 122 2023 00095990 56 00 nonché l'insussistenza del diritto di di agire nei confronti degli COoparte_6 opponenti e per il pagamento del debito della società P_ COoparte_3
portato nella cartella. COoparte_5
La decisione si fonda su due argomenti:
- l'omessa notifica della cartella di pagamento ai soci (neppure collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, come previsto dall'art. 65, quarto comma, del D.p.r. n. 600/1973 per il caso di morte del debitore) essendo stata notificata unicamente alla società;
- l'insussistenza del presupposto del fondamento della responsabilità dei soci costituito dall'utile partecipazione alla distribuzione dell'attivo liquidato.
pag. 3/6 Il giudice di prime cure poneva le spese a carico di entrambe le parti convenute nella misura di 2/3 a carico di e di 1/3 a carico dell' in Parte_1 COoparte_1 considerazione del fatto che il vizio attinente la notifica della cartella è imputabile all' . COoparte_1
2. Ha proposto appello Parte_2 unicamente la condanna alle spese.
[...]
Si è costituita l' resistendo al gravame, mentre sono rimasti COoparte_1 contumaci e pur ritualmente notificati presso il P_ COoparte_3
Difensore domiciliatario;
ne va, quindi, dichiarata la contumacia.
3. L'appello va rigettato.
Pacifica l'ammissibilità dell'appello anche limitatamente al capo relativo alle spese sulla base del principio consolidato (ribadito anche dalla giurisprudenza citata dall'appellata) per cui la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame a prescindere dalla riforma della sentenza nel merito se, appunto, il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione, come nel caso di specie.
Il motivo si fonda sulla esclusiva imputabilità all' della nullità COoparte_1 della notifica della cartella e, quindi, sulla attribuibilità esclusivamente a quest'ultima dell'esito del giudizio sulla base del principio di causalità. CO Evidenzia l'appellante che aveva identificato la debitrice correttamente tramite il codice fiscale della società e il Codice Fiscale segue la società in tutte le sue fasi e storia dalla sua nascita ed è immutabile nel tempo. CO nella formazione del ruolo può solo inserire il codice fiscale dei debitori nel portale telematico, ma non ha alcuna facoltà di correggere le denominazioni sociali/ragioni sociali di questi che vengono indicate in automatico in base all'anagrafica registrata nel portale telematico stesso dell' COoparte_1
.
[...]
Era l' tenuta a verificare la situazione della società al momento COoparte_1 dell'avvio delle azioni esecutive già dalla notifica della cartella alla quale questa è preposta.
pag. 4/6 CO
seguendo correttamente la procedura prevista dall'art. 67 co. 2 DPR 43/1988, ha iscritto a ruolo la debitrice quale perché la stessa non risultava ancora estinta;
CP_5 ciò perché il D.lgs. n. 175/2014, all'art. 281, comma 4, prevede che l'estinzione della società dal Registro delle imprese ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione.
L'Agenzia delle Entrate appellata osserva, per contro, che gli opponenti avevano fondato la propria opposizione sia sull'insussistenza del credito sia sui vizi della procedura di notifica.
Aggiunge, inoltre, che in tema di esecuzione esattoriale le spese di lite nel caso di accoglimento della domanda del contribuente vanno poste in solido tra Ente e
[...]
da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente. COoparte_7
Il motivo è infondato.
La sentenza ha liquidato le spese in base al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. senza che possa attribuirsi responsabilità esclusiva in base al principio di causalità all' , tenuto conto che i motivi di opposizione erano fondati sia COoparte_1 sull'insussistenza del credito sia sulla nullità della procedura notificatoria e che il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione per due motivi, uno dei quali – quello afferente l' insussistenza di responsabilità dei soci – riconducibile esclusivamente a CO
che pertanto non aveva diritto di agire nei confronti di e P_
. COoparte_3
3. Regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri dal D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M.
n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000) secondo i valori prossimi ai minimi in ragione delle fasi svolte (studio, introduttiva, decisionale), tenuto conto dell'unico motivo di appello proposto e in assenza di nota spese depositata dall'appellata.
Non può essere invece disposta la distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. mancando il presupposto costituito dall'anticipazione, non avendo il Difensore dichiarato di essere anticipatario, ma essendosi limitato a chiedere la distrazione in suo favore tout court. pag. 5/6
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e P_ COoparte_3
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Verona n.
1466/2024 pubbl. il 21/06/2024
2) condanna Parte_1
a rifondere ad le spese del presente COoparte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) l'appellante Parte_1
è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del
2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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