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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 5001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5001 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4062/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 30.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. MICHELE LIMA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Maria Capua C.F._1
Vetere, alla Via Pezzella n. 24;
APPELLANTE
E
P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di costituzione e risposta da ritenersi apposta in calce alla stessa, dall'avv. STEFANO DI FOGGIA
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in , alla Via C.F._2 Pt_1
Giotto n. 13;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte Con atto di citazione notificato il 16.12.2014, l' (d'ora in poi solo ) Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto n. 1725/2014, emesso in data 26.9.2014 in favore del
- (d'ora in poi solo ”), con il quale il Tribunale di Controparte_1 CP_1
Santa Maria Capua Vetere le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 37.064,38, a titolo di residuo corrispettivo per le prestazioni specialistiche sanitarie (rientranti nella branca della patologia clinica) rese dal Centro nell'anno 2010, oltre interessi, così come richiesti, ex d.lgs. n.
231/2002 dalle singole scadenze al saldo, come risultanti dalle distinte riepilogative allegate alle fatture emesse, oltre spese, compensi IVA, C.P.A. e rimborso forfettario. A fondamento Parte dell'opposizione, l' deduceva l'infondatezza della domanda, assumendo, da un lato, di aver già liquidato al tutto quanto dovuto con mandato di pagamento n. 6294 del 12.4.2013, in data CP_1 anteriore all'emissione del D.I. opposto;
e, dall'altro lato, che il credito richiesto non era riconoscibile in quanto corrispondente alla detrazione effettuata a titolo di sconto tariffario ex legge
296/2006, applicato in aderenza all'art. 5 del contratto stipulato tra le parti, nonché ai tagli sulle impegnative, risultate, a seguito di controlli, relative a prestazioni rese in difformità alle prescrizioni regionali. Deduceva, inoltre, la non debenza degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002, affermando la non applicabilità della normativa al Servizio Sanitario Nazionale;
chiedeva, quindi, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Costituendosi in giudizio con atto del 9.4.2015, il contestava l'an debeatur, affermando CP_1
l'inapplicabilità alle prestazioni oggetto del giudizio della disciplina sullo sconto tariffario, la cui efficacia era limitata al triennio 2007/2009. In ordine al quantum, poi, contestava l'eccepito Parte Parte pagamento da parte dell' specificando che con il mandato n. 6294/2013 (invocato dall' a sostegno della propria eccezione) era stata praticata dall'azienda sanitaria un'illegittima compensazione, con saldo di soli € 608,84, insistendo, quindi, per la debenza dell'importo di cui al decreto ingiuntivo. Deduceva, infine, l'applicabilità alla fattispecie degli interessi di cui al d.lgs. n.
231/2002 e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 382/2020, pubblicata il 7.2.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenuta la propria giurisdizione, sul presupposto che l'oggetto della controversia non attenesse a poteri valutativi/discrezionali della PA, ma all'adempimento di obbligazioni economiche aventi fonte nel rapporto contrattuale, rigettava l'opposizione nel merito. In particolare, riteneva infondata l'eccezione relativa alla decurtazione delle somme in applicazione dello sconto tariffario, atteso che le norme di cui alla l. 296/2006 erano limitate alle prestazioni svolte nel solo triennio 2007/2009; Parte aggiungeva anche che l'applicazione dell'istituto invocato dall' non poteva desumersi neppure dal tenore dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti, poiché tale norma era stata pattuita con
2 riferimento alla sola determinazione generale degli insuperabili limiti di spesa. Rilevava, altresì, Parte l'infondatezza dei tagli sulle impegnative praticati dall' mancando la prova degli importi relativi alle decurtazioni effettuate, nonché delle prestazioni erogate in difformità. Infine, in relazione all'eccezione di avvenuto pagamento della somma ingiunta, il Tribunale concludeva, affermando che il Centro aveva espressamente contestato la corresponsione delle somme e che, di conseguenza, visto il pacifico orientamento giurisprudenziale in tema di idoneità probatoria del mandato di pagamento (Cass., S.U. n. 2627/89; Cass. n. 23084/05), in mancanza di ulteriori prove Parte (quietanza rilasciata dal creditore o bonifico), non poteva ritenersi fornita da parte dell' la prova degli intervenuti pagamenti.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 10.11.2020, ha Parte proposto appello l' censurando, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riconosciuta dal Tribunale;
con il secondo motivo, l'efficacia dell'art. 5 del contratto ai fini dell'applicabilità dello sconto anche alla fattispecie in esame;
e con il terzo e ultimo motivo, la violazione dell'art. 115 c.p.c. e l'erronea disamina dei documenti contabili prodotti in giudizio, ritenendoli idonei a provare il dedotto pagamento, peraltro, non contestato dal . CP_1
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata l'8.2.2021, il Centro ha chiesto il rigetto dell'appello, infondo in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 30.4.2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, è innanzitutto destituito di fondamento il primo motivo di gravame, con il Parte quale l' ha contestato l'affermata giurisdizione del Giudice ordinario, condividendo questa
Corte la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado.
La controversia in esame, infatti, ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della domanda non attengono ad aspetti involgenti i poteri autoritativi della P.A., ma esclusivamente all'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del Centro accreditato al pagamento delle somme richieste e non corrisposte per illegittima decurtazione a titolo di sconto tariffario e tagli sulle ricette (ex multis cfr., da ultimo, Cass., n.
30963/2022; Cass., n. 372/2021).
Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione ovvero il contenuto di atti autoritativi o il procedimento di adozione degli stessi, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno erogato le
3 prestazioni. Parte Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale l' ha contestato la sentenza per avere ritenuto la non applicabilità dello sconto tariffario alle prestazioni rese nell'anno
2010, in virtù dell'espressa previsione contenuta negli accordi contrattuali intercorsi tra le parti (art. 5 del contratto). Ha dedotto, in particolare, che il Centro appellato, avendo sottoscritto il contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/92, avrebbe accettato anche la remunerazione delle prestazioni in oggetto con i prezzi scontati ivi indicati.
Sul punto, questo Collegio ritiene di uniformarsi ad altri numerosi precedenti di questa stessa
Corte, secondo i quali l'interpretazione delle clausole contrattuali sottoscritte tra le parti non consente di estendere lo sconto tariffario di cui alla legge del 2006 anche alla remunerazione delle singole prestazioni rese dopo il periodo di efficacia della norma (in tal senso, tra le tante Corte
d'Appello di Napoli sentenze n. 1802/2025; n. 1400/2023; n. 272/2018).
Ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti per l'anno 2010, infatti: «
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificato con decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro o delibera dalla Giunta Regionale;
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2010 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4 (rubricato “Rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”), poi, sono stati individuati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'2010, per le prestazioni della branca/tipologia di prestazioni di Patologia Clinica, richiamando espressamente l'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
È evidente, allora, alla stregua del chiaro tenore letterale delle suddette previsioni, che, allorché nel contratto si richiama lo sconto previsto dalla Legge n. 296/2006, si intende riferirsi unicamente all'importo fissato come limite globale di spesa per la macroarea e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni. In altri termini, dalla lettura complessiva del contratto stipulato per l'annualità in esame, deve ritenersi che le parti si erano limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa generale, determinato con l'applicazione dello sconto ex lege n. 296/2006.
In sostanza, il richiamo allo sconto anzidetto contenuto negli artt. 4 e 5 è operato, in maniera
4 espressa e ripetuta, esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, ma non anche con riferimento alla remunerazione delle singole prestazioni, per le quali, al contrario, gli articoli citati richiamano le tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta
«al netto degli sconti di legge”.
Tale inciso richiama, come mera clausola di salvaguardia, la possibilità di tener conto di interventi normativi regionali di diminuzione o aumento delle tariffe, sempre entro i limiti di spesa fissati, ma non certo lo sconto di cui alla legge 296/2006 con riferimento alle singole prestazioni
(sconto che sarebbe stato, altrimenti, espressamente richiamato, come le parti hanno fatto quando si
è trattato nello stesso contratto di determinare i limiti di spesa). Parte Con il terzo motivo, infine, l' ha prospettato plurime doglianze. Innanzitutto, ha lamentato l'errore del primo giudice per non aver considerato che la censura afferente ai tagli su fatture era stata reiterata in sede di precisazione di conclusioni e di comparsa conclusionale.
Con riferimento, poi, all'accertamento compiuto dal primo giudice della mancanza di prova del Parte pagamento delle somme ingiunte, l' ha censurato l'erronea valutazione della documentazione depositata in primo grado (segnatamente “comunicazione di intervenuto saldo del 2.12.2014; estratto conto a scalare relativo ai pagamenti eseguiti per le prestazioni del 2010, determina dirigenziale n. 7709/2010; determina dirigenziale n. 894 del 2011, determina dirigenziale n. 3008 del 2011, nota di riscontro Asl Ca prot. n. 250 del 2.12.2014”; cfr. pag. 8 atto di impugnazione), da cui, invece, emergerebbe in modo chiaro l'avvenuto pagamento delle prestazioni erogate dal
, così come già prospettato nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha, poi, al riguardo CP_1 eccepito che il non avrebbe, comunque, specificamente contestato l'esecuzione del suddetto CP_1 pagamento.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Part Invero, il Tribunale, alla stregua dei documenti depositati, ha ritenuto che l' non aveva dato prova della somma corrispondente alla decurtazione operata a titolo di tagli sulle ricette, aggiungendo ad abundantiam che essa aveva anche omesso di reiterare la censura in sede di comparsa conclusionale. Parte A fronte di tale statuizione, l' nell'appello si è limitata a dedurre genericamente che “Con Part la precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale l si è riportata tutte le difese
i di compresi i motivi proposti con l'originario atto di opposizione. Nel merito degli argomenti proposti dal giudice v'è da contestare in maniera decisa che tutta la documentazione prodotta ha fornito la prova esaustiva dell'assunto”.
In tal modo l'appellante non ha censurato in modo specifico le due motivazioni poste dal primo giudice a sostegno del rigetto dell'eccezione afferente al mancato pagamento delle somme per i
5 tagli praticati su ricette, limitandosi solo genericamente a dedurre di aver dimostrato quanto asserito attraverso la documentazione prodotta, senza, tuttavia, indicare puntualmente l'ammontare degli importi riferibili ai suddetti tagli e il numero di impegnative oggetto delle relative decurtazioni, così come peraltro già sottolineato dal Tribunale (cfr., tra le molte, Cass., SU, n. 23299/2011; Cass., n.
13080/2008; Cass., n. 15733/2007).
Infondata, invece, si appalesa la doglianza relativa all'errore asseritamente commesso dal Parte giudice di prime cure in relazione all'eccepito pagamento. Sul punto l' ha lamentato, da un lato, che il Tribunale non aveva considerato la mancata contestazione del Centro circa l'avvenuto pagamento, dando atto, invece, dell'avvenuta contestazione di tale circostanza;
dall'altro lato, che la documentazione prodotta era in realtà idonea a dimostrare l'integrale pagamento di tutto quanto dovuto.
Anche tralasciando i profili di genericità della doglianza - la quale non evidenzia neppure i punti della difesa del dai quali emergerebbe la mancanza di contestazione del pagamento -, CP_1 comunque, la Corte non può esimersi dall'osservare come nelle difese del Centro svolte in primo grado (e in particolare alle pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione), il pagamento “di tutto quanto Parte dovuto”, eccepito dall' risultava puntualmente contestato. Ed infatti, in comparsa il Centro Parte lamentava espressamente che i mandati di pagamento richiamati dall' indicavano il solo importo di € 608,84, risultato dovuto all'esito di illegittime compensazioni applicate per gli anni per gli anni 2006-2008-2009-2010-2011 (“dalla disamina dell'esibito mandato di pagamento Part dell'importo di 608,84 emerge in modo inequivocabile che l'opponente non ha fatto altro che operare una compensazione con quanto dovuto al C.D.C. con pretesi suoi crediti ed infatti la causale è la seguente “compensazione crediti e debiti anni 2006-2008-2009-2010-2011…per effetto di tale illegittima compensazione la somma effettivamente pagata è risultata inferiore a quanto Part vantato dal C.D.DC. nei confronti dell' e da ciò risulta ancora dovuto l'importo pagato in decreto”). Parte Rispetto a tali puntuali difese, l' negli atti e nelle difese successive non ha dedotto nessun argomento idoneo a dimostrare la legittimità della compensazione, né volto a specificare i presunti crediti dell'azienda sanitaria che determinavano un saldo di soli € 608,84.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto specificamente contestato il pagamento eccepito Parte dall' e, di conseguenza, ricadente sull'eccipiente l'onere di fornirne la prova.
Come correttamente già statuito dal giudice di prime cure, il solo mandato di pagamento, di per sé, non è sufficiente a dimostrare il pagamento dedotto: a tal proposito, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato il principio - condiviso da questa Corte - per cui “In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per
6 l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del
1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (Cass., n. 29776/2020).
In ogni caso, posto che l'importo riportato a credito nel mandato di pagamento prodotto Parte Parte dall' reca l'importo di € 608,84 - chiaramente inferiore alla somma ingiunta - l' a fronte dell'eccezione del Centro di illegittima compensazione, avrebbe dovuto addurre la sussistenza di un fatto estintivo o impeditivo del pagamento spesso e, dunque, specificare, in relazione all'esibito mandato di pagamento n. 6294 del 12.4.2013, la tipologia e l'entità dei crediti a cui si riferiva la compensazione praticata, così dimostrando che essa era realmente afferente a crediti vantati Parte dall' nei confronti del . E ciò, ancor più, ove si consideri che, sulla base di quanto CP_1 dedotto dal , tale compensazione era stata effettuata con presunti crediti relativi ad una CP_1 molteplicità di anni addietro (dal 2006 al 2011). Parte Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello dell' va rigettato e la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 382/2020 va confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del
Centro appellato, tenendo conto del valore della controversia, ai minimi di tariffa, stante la serialità delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Di Foggia, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Deve, infine, darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le Parte condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 382/2020, pubblicata il
[...]
7.2.2020, nei confronti del così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_2 favore della società appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in
7 complessivi € 4.996,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Di Foggia, per averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4062/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 30.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. MICHELE LIMA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Maria Capua C.F._1
Vetere, alla Via Pezzella n. 24;
APPELLANTE
E
P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di costituzione e risposta da ritenersi apposta in calce alla stessa, dall'avv. STEFANO DI FOGGIA
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in , alla Via C.F._2 Pt_1
Giotto n. 13;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte Con atto di citazione notificato il 16.12.2014, l' (d'ora in poi solo ) Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto n. 1725/2014, emesso in data 26.9.2014 in favore del
- (d'ora in poi solo ”), con il quale il Tribunale di Controparte_1 CP_1
Santa Maria Capua Vetere le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 37.064,38, a titolo di residuo corrispettivo per le prestazioni specialistiche sanitarie (rientranti nella branca della patologia clinica) rese dal Centro nell'anno 2010, oltre interessi, così come richiesti, ex d.lgs. n.
231/2002 dalle singole scadenze al saldo, come risultanti dalle distinte riepilogative allegate alle fatture emesse, oltre spese, compensi IVA, C.P.A. e rimborso forfettario. A fondamento Parte dell'opposizione, l' deduceva l'infondatezza della domanda, assumendo, da un lato, di aver già liquidato al tutto quanto dovuto con mandato di pagamento n. 6294 del 12.4.2013, in data CP_1 anteriore all'emissione del D.I. opposto;
e, dall'altro lato, che il credito richiesto non era riconoscibile in quanto corrispondente alla detrazione effettuata a titolo di sconto tariffario ex legge
296/2006, applicato in aderenza all'art. 5 del contratto stipulato tra le parti, nonché ai tagli sulle impegnative, risultate, a seguito di controlli, relative a prestazioni rese in difformità alle prescrizioni regionali. Deduceva, inoltre, la non debenza degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002, affermando la non applicabilità della normativa al Servizio Sanitario Nazionale;
chiedeva, quindi, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Costituendosi in giudizio con atto del 9.4.2015, il contestava l'an debeatur, affermando CP_1
l'inapplicabilità alle prestazioni oggetto del giudizio della disciplina sullo sconto tariffario, la cui efficacia era limitata al triennio 2007/2009. In ordine al quantum, poi, contestava l'eccepito Parte Parte pagamento da parte dell' specificando che con il mandato n. 6294/2013 (invocato dall' a sostegno della propria eccezione) era stata praticata dall'azienda sanitaria un'illegittima compensazione, con saldo di soli € 608,84, insistendo, quindi, per la debenza dell'importo di cui al decreto ingiuntivo. Deduceva, infine, l'applicabilità alla fattispecie degli interessi di cui al d.lgs. n.
231/2002 e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 382/2020, pubblicata il 7.2.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenuta la propria giurisdizione, sul presupposto che l'oggetto della controversia non attenesse a poteri valutativi/discrezionali della PA, ma all'adempimento di obbligazioni economiche aventi fonte nel rapporto contrattuale, rigettava l'opposizione nel merito. In particolare, riteneva infondata l'eccezione relativa alla decurtazione delle somme in applicazione dello sconto tariffario, atteso che le norme di cui alla l. 296/2006 erano limitate alle prestazioni svolte nel solo triennio 2007/2009; Parte aggiungeva anche che l'applicazione dell'istituto invocato dall' non poteva desumersi neppure dal tenore dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti, poiché tale norma era stata pattuita con
2 riferimento alla sola determinazione generale degli insuperabili limiti di spesa. Rilevava, altresì, Parte l'infondatezza dei tagli sulle impegnative praticati dall' mancando la prova degli importi relativi alle decurtazioni effettuate, nonché delle prestazioni erogate in difformità. Infine, in relazione all'eccezione di avvenuto pagamento della somma ingiunta, il Tribunale concludeva, affermando che il Centro aveva espressamente contestato la corresponsione delle somme e che, di conseguenza, visto il pacifico orientamento giurisprudenziale in tema di idoneità probatoria del mandato di pagamento (Cass., S.U. n. 2627/89; Cass. n. 23084/05), in mancanza di ulteriori prove Parte (quietanza rilasciata dal creditore o bonifico), non poteva ritenersi fornita da parte dell' la prova degli intervenuti pagamenti.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 10.11.2020, ha Parte proposto appello l' censurando, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riconosciuta dal Tribunale;
con il secondo motivo, l'efficacia dell'art. 5 del contratto ai fini dell'applicabilità dello sconto anche alla fattispecie in esame;
e con il terzo e ultimo motivo, la violazione dell'art. 115 c.p.c. e l'erronea disamina dei documenti contabili prodotti in giudizio, ritenendoli idonei a provare il dedotto pagamento, peraltro, non contestato dal . CP_1
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata l'8.2.2021, il Centro ha chiesto il rigetto dell'appello, infondo in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 30.4.2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, è innanzitutto destituito di fondamento il primo motivo di gravame, con il Parte quale l' ha contestato l'affermata giurisdizione del Giudice ordinario, condividendo questa
Corte la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado.
La controversia in esame, infatti, ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della domanda non attengono ad aspetti involgenti i poteri autoritativi della P.A., ma esclusivamente all'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del Centro accreditato al pagamento delle somme richieste e non corrisposte per illegittima decurtazione a titolo di sconto tariffario e tagli sulle ricette (ex multis cfr., da ultimo, Cass., n.
30963/2022; Cass., n. 372/2021).
Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione ovvero il contenuto di atti autoritativi o il procedimento di adozione degli stessi, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno erogato le
3 prestazioni. Parte Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale l' ha contestato la sentenza per avere ritenuto la non applicabilità dello sconto tariffario alle prestazioni rese nell'anno
2010, in virtù dell'espressa previsione contenuta negli accordi contrattuali intercorsi tra le parti (art. 5 del contratto). Ha dedotto, in particolare, che il Centro appellato, avendo sottoscritto il contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/92, avrebbe accettato anche la remunerazione delle prestazioni in oggetto con i prezzi scontati ivi indicati.
Sul punto, questo Collegio ritiene di uniformarsi ad altri numerosi precedenti di questa stessa
Corte, secondo i quali l'interpretazione delle clausole contrattuali sottoscritte tra le parti non consente di estendere lo sconto tariffario di cui alla legge del 2006 anche alla remunerazione delle singole prestazioni rese dopo il periodo di efficacia della norma (in tal senso, tra le tante Corte
d'Appello di Napoli sentenze n. 1802/2025; n. 1400/2023; n. 272/2018).
Ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti per l'anno 2010, infatti: «
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificato con decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro o delibera dalla Giunta Regionale;
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2010 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4 (rubricato “Rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”), poi, sono stati individuati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'2010, per le prestazioni della branca/tipologia di prestazioni di Patologia Clinica, richiamando espressamente l'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
È evidente, allora, alla stregua del chiaro tenore letterale delle suddette previsioni, che, allorché nel contratto si richiama lo sconto previsto dalla Legge n. 296/2006, si intende riferirsi unicamente all'importo fissato come limite globale di spesa per la macroarea e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni. In altri termini, dalla lettura complessiva del contratto stipulato per l'annualità in esame, deve ritenersi che le parti si erano limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa generale, determinato con l'applicazione dello sconto ex lege n. 296/2006.
In sostanza, il richiamo allo sconto anzidetto contenuto negli artt. 4 e 5 è operato, in maniera
4 espressa e ripetuta, esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, ma non anche con riferimento alla remunerazione delle singole prestazioni, per le quali, al contrario, gli articoli citati richiamano le tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta
«al netto degli sconti di legge”.
Tale inciso richiama, come mera clausola di salvaguardia, la possibilità di tener conto di interventi normativi regionali di diminuzione o aumento delle tariffe, sempre entro i limiti di spesa fissati, ma non certo lo sconto di cui alla legge 296/2006 con riferimento alle singole prestazioni
(sconto che sarebbe stato, altrimenti, espressamente richiamato, come le parti hanno fatto quando si
è trattato nello stesso contratto di determinare i limiti di spesa). Parte Con il terzo motivo, infine, l' ha prospettato plurime doglianze. Innanzitutto, ha lamentato l'errore del primo giudice per non aver considerato che la censura afferente ai tagli su fatture era stata reiterata in sede di precisazione di conclusioni e di comparsa conclusionale.
Con riferimento, poi, all'accertamento compiuto dal primo giudice della mancanza di prova del Parte pagamento delle somme ingiunte, l' ha censurato l'erronea valutazione della documentazione depositata in primo grado (segnatamente “comunicazione di intervenuto saldo del 2.12.2014; estratto conto a scalare relativo ai pagamenti eseguiti per le prestazioni del 2010, determina dirigenziale n. 7709/2010; determina dirigenziale n. 894 del 2011, determina dirigenziale n. 3008 del 2011, nota di riscontro Asl Ca prot. n. 250 del 2.12.2014”; cfr. pag. 8 atto di impugnazione), da cui, invece, emergerebbe in modo chiaro l'avvenuto pagamento delle prestazioni erogate dal
, così come già prospettato nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha, poi, al riguardo CP_1 eccepito che il non avrebbe, comunque, specificamente contestato l'esecuzione del suddetto CP_1 pagamento.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Part Invero, il Tribunale, alla stregua dei documenti depositati, ha ritenuto che l' non aveva dato prova della somma corrispondente alla decurtazione operata a titolo di tagli sulle ricette, aggiungendo ad abundantiam che essa aveva anche omesso di reiterare la censura in sede di comparsa conclusionale. Parte A fronte di tale statuizione, l' nell'appello si è limitata a dedurre genericamente che “Con Part la precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale l si è riportata tutte le difese
i di compresi i motivi proposti con l'originario atto di opposizione. Nel merito degli argomenti proposti dal giudice v'è da contestare in maniera decisa che tutta la documentazione prodotta ha fornito la prova esaustiva dell'assunto”.
In tal modo l'appellante non ha censurato in modo specifico le due motivazioni poste dal primo giudice a sostegno del rigetto dell'eccezione afferente al mancato pagamento delle somme per i
5 tagli praticati su ricette, limitandosi solo genericamente a dedurre di aver dimostrato quanto asserito attraverso la documentazione prodotta, senza, tuttavia, indicare puntualmente l'ammontare degli importi riferibili ai suddetti tagli e il numero di impegnative oggetto delle relative decurtazioni, così come peraltro già sottolineato dal Tribunale (cfr., tra le molte, Cass., SU, n. 23299/2011; Cass., n.
13080/2008; Cass., n. 15733/2007).
Infondata, invece, si appalesa la doglianza relativa all'errore asseritamente commesso dal Parte giudice di prime cure in relazione all'eccepito pagamento. Sul punto l' ha lamentato, da un lato, che il Tribunale non aveva considerato la mancata contestazione del Centro circa l'avvenuto pagamento, dando atto, invece, dell'avvenuta contestazione di tale circostanza;
dall'altro lato, che la documentazione prodotta era in realtà idonea a dimostrare l'integrale pagamento di tutto quanto dovuto.
Anche tralasciando i profili di genericità della doglianza - la quale non evidenzia neppure i punti della difesa del dai quali emergerebbe la mancanza di contestazione del pagamento -, CP_1 comunque, la Corte non può esimersi dall'osservare come nelle difese del Centro svolte in primo grado (e in particolare alle pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione), il pagamento “di tutto quanto Parte dovuto”, eccepito dall' risultava puntualmente contestato. Ed infatti, in comparsa il Centro Parte lamentava espressamente che i mandati di pagamento richiamati dall' indicavano il solo importo di € 608,84, risultato dovuto all'esito di illegittime compensazioni applicate per gli anni per gli anni 2006-2008-2009-2010-2011 (“dalla disamina dell'esibito mandato di pagamento Part dell'importo di 608,84 emerge in modo inequivocabile che l'opponente non ha fatto altro che operare una compensazione con quanto dovuto al C.D.C. con pretesi suoi crediti ed infatti la causale è la seguente “compensazione crediti e debiti anni 2006-2008-2009-2010-2011…per effetto di tale illegittima compensazione la somma effettivamente pagata è risultata inferiore a quanto Part vantato dal C.D.DC. nei confronti dell' e da ciò risulta ancora dovuto l'importo pagato in decreto”). Parte Rispetto a tali puntuali difese, l' negli atti e nelle difese successive non ha dedotto nessun argomento idoneo a dimostrare la legittimità della compensazione, né volto a specificare i presunti crediti dell'azienda sanitaria che determinavano un saldo di soli € 608,84.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto specificamente contestato il pagamento eccepito Parte dall' e, di conseguenza, ricadente sull'eccipiente l'onere di fornirne la prova.
Come correttamente già statuito dal giudice di prime cure, il solo mandato di pagamento, di per sé, non è sufficiente a dimostrare il pagamento dedotto: a tal proposito, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato il principio - condiviso da questa Corte - per cui “In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per
6 l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del
1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (Cass., n. 29776/2020).
In ogni caso, posto che l'importo riportato a credito nel mandato di pagamento prodotto Parte Parte dall' reca l'importo di € 608,84 - chiaramente inferiore alla somma ingiunta - l' a fronte dell'eccezione del Centro di illegittima compensazione, avrebbe dovuto addurre la sussistenza di un fatto estintivo o impeditivo del pagamento spesso e, dunque, specificare, in relazione all'esibito mandato di pagamento n. 6294 del 12.4.2013, la tipologia e l'entità dei crediti a cui si riferiva la compensazione praticata, così dimostrando che essa era realmente afferente a crediti vantati Parte dall' nei confronti del . E ciò, ancor più, ove si consideri che, sulla base di quanto CP_1 dedotto dal , tale compensazione era stata effettuata con presunti crediti relativi ad una CP_1 molteplicità di anni addietro (dal 2006 al 2011). Parte Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello dell' va rigettato e la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 382/2020 va confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del
Centro appellato, tenendo conto del valore della controversia, ai minimi di tariffa, stante la serialità delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Di Foggia, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Deve, infine, darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le Parte condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 382/2020, pubblicata il
[...]
7.2.2020, nei confronti del così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_2 favore della società appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in
7 complessivi € 4.996,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Di Foggia, per averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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