Art. 7.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, in relazione all'articolo 6 della presente legge, al trasferimento dei fondi dalle stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a quello del Ministero della pubblica istruzione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, in relazione all'articolo 6 della presente legge, al trasferimento dei fondi dalle stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a quello del Ministero della pubblica istruzione.