Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 12 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1844/2024 RG Lavoro vertente
TRA
nato in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Ponteligno n. 90 (C.F. in proprio e nella qualità di titolare C.F._1 dell'omonima ditta individuale (P IVA ) con sede legale in P.IVA_1
IO (BN) alla Via Ponteligno n. 90, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlo Iannace e con lui domiciliato in Benevento (82100 – BN) al Viale Principe di Napoli n. 140 giusta mandato a margine del ricorso di primo grado;
domicilio fax 0824/29270, e-mail di posta certificata Email_1
- Appellante
E
(già Controparte_1
), in persona del Direttore p.t. Controparte_2 dell' , dott. rappresentato e difeso, Controparte_3 Controparte_4 congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, del D. Lgs. 14.09.2015 n. 149, giusta delega in atti dalla dr.ssa e dal dr. Persona_1
, che chiedono che tutte le comunicazioni siano effettuate alla pec Persona_2
t o al fax 0824378211 Email_2
-APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.7.2024 l'epigrafato appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di BENEVENTO n. 117/2024 pubbl. il 07/02/2024 con la
1
in data 26.01.2023 e notificata in data 02.02.2023 con la
[...] quale gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 39 commi 1, 2 e 7 L. 133/2008 come modificato dall'art. 22 comma 5 D.Lgs 151/2015 -Sanzione amministrativa stabilita dall'art. 39 comma 7 D.Lgs. 151/2015 come sostituito all'art.22comma 5 D.Lgs 151/2015 per aver infedelmente riportato sul L.U.L. le prestazioni rese dalle lavoratrici , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e e la violazione dell'art. 3 comma 3 L. 73/2002 come
[...] Parte_9 sostituito dall'art. 22 comma 1 D.Lgs 151/2015 -Sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 151/2015 lett. b come modificata dall'art. 1 comma 445 lett. D) p.1) L. 145/2018 per aver occupato in data 04.07.2019 le medesime lavoratrici senza aver comunicato preventivamente l'assunzione alla sede competente del Centro per l'Impiego. Il ricorrente aveva contestato gli esiti dell'accertamento, raggiunti sulla base di documentazione inidonea ed insufficiente;
aveva pertanto chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, con conseguente annullamento e/o revoca dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
nel merito: accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione impugnata per le ragioni esposte in ricorso e, per l'effetto, adottare tutti i provvedimenti del caso;
ad ogni modo: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per i motivi esposti e con ogni conseguenza di legge;
vinte le spese con distrazione.
Il Tribunale aveva disatteso i motivi di opposizione, rilevando che dalla documentazione acquisita nel corso dell'ispezione e dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici era emersa la prova delle accertate violazioni.
L'appellante, riepilogati i fatti e lo svolgimento del processo, ha contestato in primo luogo il rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/1981; ha dedotto la violazione, da parte degli accertatori, delle norme procedimentali. Nel merito ha censurato la valutazione dei fatti e del materiale istruttorio, dolendosi anche della mancata ammissione della prova orale e ribadendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell' . CP_2
Ha concluso come in atti chiedendo:
“1.Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata nonché l'efficacia della cartella di pagamento n. 017 2023 00056335 64 000 quale atto successivo all'atto impugnato per i motivi innanzi esposti e con ogni conseguenza di legge.
2. Accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto dichiarare l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione impugnata e della successiva cartella di pagamento per le ragioni innanzi in dettaglio esposte e, per l'effetto, adottare tutti i provvedimenti del caso;
3. Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente avvocato antistatario”. In via istruttoria: “Ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto indicate nel ricorso di primo grado”. Notificato l'atto, l'appellato si è costituito, resistendo e chiedendo il rigetto del gravame.
2 La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è infondato.
1.Devono essere disattese le eccezioni formali, atteso che – come già evidenziato in sentenza – il termine di gg.90, come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, stante la previsione contenuta nella norma, decorre dall'accertamento e non dalla data di commissione della violazione, come del resto riconosciuto dallo stesso appellante.
Posto che l'accertamento si è svolto in diverse fasi, mediante acquisizione di documentazione e dichiarazioni integrative, la notifica del 29.12.2021 appare tempestiva rispetto alla conclusione di tutte le attività ispettive.
2.La dedotta violazione del diritto di difesa è strettamente connessa al merito, riferendosi all'acquisizione – nel corso degli accertamenti – di un documento la cui validità probatoria è oggetto di contestazione.
In ogni caso, per quanto consta, nel corso degli accertamenti, sono stati inviati al ricorrente verbali interlocutori per le integrazioni istruttorie.
3. Nel merito, la presente controversia trae origine dalla notifica, in data 02.02.2023 dell'ordinanza ingiunzione n° 5/2023 prot. n. 5 del 27/01/23 emessa in data 26.01.2023 con la quale erano state contestate al le violazioni Pt_1 già precisate in premessa, per aver infedelmente riportato sul L.U.L. le prestazioni lavorative svolte dalle lavoratrici , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e e per aver occupato in data 04.07.2019 le medesime
[...] Parte_9 lavoratrici senza aver comunicato preventivamente l'assunzione alla sede competente del Centro per l'Impiego.
Deve anzitutto rammentarsi che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell'INPS, i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 - Rv. 633239 - 01).
Le risultanze degli accertamenti effettuati in sede ispettiva rimandano infatti a
“circostanze fattuali direttamente constatate attraverso tali accertamenti, onde il
3 verbale di che trattasi, essendo in grado di esprimere gli elementi da cui trae origine, riveste una particolare attendibilità, suscettibile di essere infirmata soltanto da una prova contraria (cfr. Cass., nn. 15702/2004; 405/2004 cit.)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4558 del 2009).
4.L'opponente è titolare dell'omonima azienda agricola con sede in IO (BN) che occupa diverse lavoratrici addette alla raccolta del tabacco, secondo quanto asserito “unicamente nel periodo estivo e comunque successivo al mese di luglio”.
L'accertamento era stato svolto in seguito alle denunce di e . Pt_3 Pt_2
L'opponente, nel contestare le risultanze ispettive, aveva dedotto che - come per le precedenti annualità (già oggetto di precedente accertamento) – anche per l'anno 2019 tutte le lavoratrici erano state regolarmente assunte come da contratto di lavoro ed allegato in atti;
l'orario effettivamente svolto era quello indicato Pt_10 nelle buste paga allegate, come confermato dalle dichiarazioni rese dalle stesse dipendenti agli ispettori del lavoro.
Aveva contestato la metodologia dell'accertamento, sottolineando che erano state assunte informazioni nelle seguenti date: il 30 luglio 2021, il 6 settembre 2021, il 22 settembre 2021, il 6 ottobre 2021 e 20 dicembre 2021 con riguardo agli anni 2018 e 2019, escutendo lavoratrici che avevano prestato la propria attività nel medesimo periodo in cui si assumeva avessero lavorato e . Pt_3 Pt_2
Tutte avevano confermato di essere state impegnate dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30 per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato, unicamente per le giornate indicate negli e nelle buste paga. Pt_10
Tuttavia, in seguito ad una documentazione – asseritamente di provenienza datoriale - inviata tramite PEC dal difensore di fiducia di e Parte_3
, gli agenti accertatori, alla presenza del medesimo avvocato, Parte_2 avevano verbalizzato una ritrattazione delle dichiarazioni precedentemente rese dalle denuncianti, senza riconvocare le altre colleghe di lavoro già escusse in precedenza. Gli ispettori del lavoro non avevano inoltre tenuto conto del fatto che era risultata assente per malattia per tutto il mese di agosto Parte_2
2019.
Il Giudice di primo ha disatteso questi rilievi, attribuendo piena e decisiva valenza probatoria al documento di provenienza datoriale inviato dal difensore di fiducia di e alla DTL. Parte_3 Parte_2
Sulla valutazione del materiale istruttorio sono state espresse le censure dell'appellante.
Osserva il collegio che, seppure vero che il documento in oggetto risulta sottoscritto dal (e la firma non è mai stata disconosciuta), si tratta di un'annotazione Pt_1 informale, su fogli sciolti, priva di data certa, contenente l'indicazione – in corrispondenza dei nominativi delle dipendenti - di giorni e ore nel periodo dal 04.07 e fino al 30.09, senza alcun riferimento all'anno. Le somme da dare o avere sono indicate mediante conti manoscritti, senza chiara identificazione dei titoli.
La documentazione poi non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalle lavoratrici, tutte coerenti e concordanti.
4 In data 6 e 22.9.2021 sono state escusse (che- come Parte_4 Parte_8
- ha anche precisato che la nel 2019 aveva lavorato, ma non
[...] Pt_2 per tutta la stagione: il dato è coerente con l'allegazione difensiva datoriale relativa al periodo di malattia osservato da tale lavoratrice), , , Parte_5 Controparte_5
; hanno confermato giorni ed orari di lavoro, modalità di Parte_7 corresponsione della retribuzione mediante assegno o bonifico conformemente alla busta paga. ha pure precisato che le denuncianti Parte_6 osservavano il suo stesso orario di lavoro.
Le conclusioni degli Ispettori pertanto si sono fondate sulle denunce e sulla ritrattazione di e , resa all'esito dell'acquisizione del suddetto Pt_3 Pt_2 prospetto manoscritto di dubbia valenza probatoria. Inoltre, mentre la Pt_3 ha dichiarato di aver sempre ricevuto con assegno le somme indicate in busta paga e in contanti la retribuzione per le giornate in nero, la ha riferito di essere Pt_2 sempre e comunque stata pagata in contanti.
La denuncia di e non ha trovato conferma nelle dichiarazioni Pt_3 Pt_2 rese dalle colleghe nella prima fese dell'accertamento: non vi è ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori dalle persone escusse nell'immediatezza delle indagini.
In riscontro alle domande degli ispettori, i dipendenti non possono che aver riferito quanto di loro diretta conoscenza, senza condizionamenti e senza una valutazione di “convenienza” delle conseguenze di tali affermazioni. Ne consegue che non hanno alcun effetto eventuali ritrattazioni in giudizio di dichiarazioni raccolte a verbale dagli ispettori, in quanto si deve ritenere che le affermazioni sottoscritte davanti a funzionari accertatori, rese senza preavviso, siano sicuramente più genuine e sincere, perché non “inquinate” da valutazioni di opportunità o utilitaristiche, dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro (cfr. anche C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010 -Rv. 614797) ovvero conseguire vantaggi fiscali o contributivi.
In conclusione l'accertamento ispettivo non è fondato su alcun elemento probatorio idoneo, rimanendo ancorato alla sola denuncia delle lavoratrici e Pt_3
il cui unico supporto è rappresentato da un appunto manoscritto cui non Pt_2 può attribuirsi carattere decisivo per le ragioni sopra esposte.
Considerata la coerenza delle dichiarazioni rese agli ispettori dalle altre lavoratrici, superflua appare ulteriore istruttoria orale.
In conclusione, in riforma della gravata sentenza deve accogliersi il ricorso del dichiarando l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta. Pt_1
Le spese del doppio grado, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda processuale ed alle difficoltà di apprezzamento del materiale probatorio (come reso evidente dall'esito contrapposto dei due gradi di giudizio), restano compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta n° 5/2023 prot. n. 5 del 27/01/23 emessa dall' ; Controparte_2 compensa le spese del doppio grado.
5 Così deciso in Napoli il 12 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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