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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/03/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente dr. Silvia Brat Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1094/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GERVASONI, elettivamente domiciliato in VIA CAVALLINA, 28 22020 FALOPPIO presso il difensore avv. GERVASONI MARUSKA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA SANVITO SILVESTRO 40 VARESE presso lo studio dell'avv. TRABUCCHI
GIANCARLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA S. AMBROGIO, 16 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. LOMBARDI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Nel merito
-accertata e dichiarata l'esistenza dell'obbligo giuridico in capo alla parte convenuta di responsabilità professionale per i danni derivati all'attrice e per non aver impedito l'evento lesivo lamentato e per ogni altro motivo che risulterà di giustizia;
-accertata e dichiarata la responsabilità della dottoressa nella Controparte_1
causazione del danno di cui in narrativa per i motivi ivi esposti e per ogni altro motivo che il
Giudicante riterrà di giustizia;
conseguentemente
-condannare la dottoressa parte convenuta e/o altro soggetto considerato Controparte_1
responsabile che risulterà di giustizia a risarcire alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno provocato, Euro 13.959,39 a titolo di ristoro delle spese legali dovute dall'attrice all'esito del Procedimento presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano R.G.
1504/2022 in conseguenza dei fatti occorsi di cui in narrativa o a risarcire la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria (secondo indici
ISTAT) ed agli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo e spese di giudizio;
-condannare, in ogni caso, la dottoressa e/o altro soggetto responsabile Controparte_1
che risulterà di giustizia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 91, 92 e
96 cod. proc. civ. al pagamento delle spese processuali del presente procedimento;
In via istruttoria
Parte attrice chiede di procedere all'interrogatorio formale della convenuta dottoressa sui capitoli di prova nn. 1 e 2, nonché alla prova per testi sulle seguenti circostanze CP_1
e capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che” espunte le eventuali espressioni valutative e con esplicita riserva e su eventuale invito del Giudice a riformulare i capitoli di prova:
1) riceveva incarico professionale dalla signora per effettuare il ravvedimento Parte_1
operoso IVA 2017 e visto di conformità su dichiarazione integrativa IVA anno 2017 e 2018 come da documento sub. all. 1 che le si rammostra?
2) in relazione alle posizioni indicate al capitolo di prova sub. 1, predisponeva la check list come da documento sub. all. 1 che le si rammostra?
3) con riferimento agli anni 2017 e 2018 curava la contabilità della signora Parte_1
4) consegnava alla dottoressa la documentazione necessaria per l'apposizione del CP_1
visto di conformità alle dichiarazioni IVA 2017-2018 e procedere alla relativa sanatoria? 5) informava la dottoressa in merito alla situazione contabile della signora CP_1 [...]
Pt_1
6) la dottoressa si rendeva irreperibile? CP_1
7) chiedeva alla dottoressa di rendersi disponibile per presentare ricorso tributario? CP_1
8) chiedeva alla dottoressa le risultanze dell'Audit ed in seguito copia del processo CP_1
verbale di cui al sub. all. 3 fascicolo che le si rammostra? CP_1
Si indicano a testi sui capitoli di prova i signori:
- C.F. , c/o con sede in Testimone_1 C.F._3 Controparte_3
NA (MI) alla via Santa Caterina 7 sui capitoli di prova 3-6;
- , C.F. , residente in [...] alla Testimone_2 C.F._4
via Pistoia 5 sui capitoli di prova 4-8.
Con ogni più ampia riserva sia nel merito che di rito nonché di essere ammessi a prova contraria in caso di ammissione degli eventuali capitoli di prova delle controparti.
Spese ed onorari rifusi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali da distrarsi in favore degli avvocati Pasquale Palmieri e Jacopo Ferrario che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.
Per Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora ai sensi degli artt. Parte_1
348 bis e ter c.p.c. per i motivi tutti di cui in parte motiva e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza in relazione alle domande da questi avanzate;
- in ogni caso rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti di cui al retroesteso atto costitutivo.
NEL MERITO
1) accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande tutte avanzate dalla signora Parte_1
per l'effetto rigettare l'appello ex adverso proposto confermando in toto la sentenza
[...]
impugnata.
2) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale o totale delle domande di parte appellante, accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 45843300 - denominata Helvetia
Professionale – stipulata dalla dottoressa con Controparte_1 [...]
quale copertura per la responsabilità civile verso terzi derivante Parte_2
dall'esercizio dell'attività professionale, per l'effetto - dichiarare tenuta l'impresa assicuratrice Parte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a garantire, manlevare e mantenere indenne la dottoressa da ogni pronuncia giudiziale nei confronti di Controparte_1
quest'ultima per risarcimenti, pagamenti per capitale, rivalutazione, interessi, spese ed ogni altra pregiudizievole statuizione e con condanna diretta di Parte_2
a favore dell'appellata.
[...]
Con rifusione delle spese di lite.
Per Controparte_2
In via principale: previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. RG
373/2024 resa dal Giudice Unico del Tribunale di Busto ZI, dott. Carlo Barile, in data
12.3.2024, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio di primo grado n. RG 2414/2023, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 373/2024.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dalla dott.ssa nei Controparte_1
confronti di , in quanto Parte_2
infondata in fatto e in diritto non sussistendo le condizioni di operatività di cui alla polizza
Responsabilità Civile Professionale “Helvetia Professionista” nr. 45843300 per i motivi dedotti in narrativa.
In ulteriore subordine:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dalla dott.ssa nei confronti di Controparte_1 Parte_2
, statuire la condanna di quest'ultima nei limiti delle condizioni di
[...]
operatività previste dal contratto di assicurazioni in atti, compresi franchigie (€ 1.000,00) e massimali.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio la dottoressa al fine di ottenere il Parte_1 Controparte_1
risarcimento per i danni causati da quest'ultima nel corso dello svolgimento di un incarico professionale e quantificati in Euro 13.959,00 ex. D.M. 55/2014 e ss. mod. pari alle spese legali relative al procedimento incardinatosi presso la Commissione Tributaria di Milano al n. R.G.
1504/2022.
esponeva che: nel luglio 2018 aveva incaricato la commercialista Parte_1 CP_1
di occuparsi del ravvedimento operoso Iva anno 2017 e del visto di conformità su
[...]
dichiarazione Iva 2017 in quanto il visto di conformità del precedente professionista incaricato
( ) risultava scaduto (doc. 1); che in data 22 gennaio 2022 l'Agenzia delle Testimone_2
Entrate Direzione Provinciale II di Milano le aveva notificato l'atto di recupero n.
T9DCRLI00005 2022 per l'importo di €108.280,76 (doc. 2); che in data 26 gennaio 2022 il precedente professionista, , aveva contattato la al fine di “far Testimone_2 CP_1
gestire a lei la posizione” con riguardo all'Agenzia delle Entrate (doc. 3); che in data 27 gennaio 2022 la convenuta aveva riscontrato la comunicazione del asserendo che il Tes_2
problema non era relativo al suo visto di conformità bensì al fatto che l'Agenzia non aveva ritenuto ammissibile il credito dell'attrice in quanto di dubbia provenienza;
che, vista l'inerzia della convenuta nonostante i plurimi solleciti volti a risolvere la questione, aveva deciso di proporre ricorso tributario avverso il suddetto atto di recupero (ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate in data 22.3.2022) (doc. 8); che la Commissione tributaria, nonostante l'accoglimento del ricorso, compensava le spese di lite in quanto “l'atto di recupero si fonda su errore/omissione dei professionisti incaricati dalla contribuente di apporre il visto di conformità e che al momento della notificazione dell'atto impugnato non era ancora esistente un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità” (doc. 13).
Per tali ragioni l'attrice ha concluso chiedendo, previo accertamento della responsabilità professionale della la condanna di quest'ultima alla corresponsione di €13.959,39 a CP_1
titolo di spese legali dalla stessa dovute all'esito del procedimento presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Milano R.G. n. 1504/2022, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Ha chiesto, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento delle spese legali del procedimento de quo ex artt. 91, 92 e 96 c.p.c.
In data 21 luglio 2023 si costituiva in Giudizio la dottoressa chiedendo il Controparte_1
differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata di terzo della propria compagnia assicurativa chiedendo, altresì, Controparte_2
di respingere le domande attoree.
Il Giudice di prime cure differiva la prima udienza al 13 febbraio 2024 al fine di consentire la chiamata in causa del terzo. In data 05 dicembre 2023 si costituiva in giudizio Controparte_2
la quale eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa chiedendo il
[...]
rigetto della domanda di garanzia e manleva formulata dalla convenuta per inoperatività della polizza e, in ogni caso, per insussistenza di alcuna responsabilità in capo alla convenuta.
In via subordinata ha chiesto la determinazione dell'indennizzo dovuto nei limiti del massimale di polizza e tenuto conto della franchigia di €1.000,00.
La causa istruita documentalmente è stata quindi rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Con sentenza n. 373/2024 del 12.3.2024, pubblicata in pari data, il Giudice Unico del Tribunale di Busto ZI, dott. Carlo Barile a conclusione del giudizio di primo grado n. RG 2414/2023, così statuiva: “definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di e di ogni Controparte_1 Parte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
convenuta che liquida in complessivi €2.547,00 oltre rimborso Controparte_1
spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
c) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della terza Parte_1
chiamata che liquida in Parte_2
complessivi € 3.387,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed
IVA come per legge”.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 10.4.2024, la sig.ra Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza per violazione:
[...]
d) dell'articolo 112 c.p.c. per non aver tenuto conto del contenuto sostanziale dei fatti accaduti e del contenuto degli atti e dei documenti allegati depositati dall'appellante e delle richieste istruttorie formulate da quest'ultimo;
e) dell'art. 113 c.p.c. per non aver seguito le norme di diritto nel pronunciare sulla causa e per non aver considerato nella decisione della causa le prove portate a sostegno dall'odierna appellante avendo in maniera ingiustificata rigettato le istanze istruttorie della stessa;
c) dell'articolo 115 c.p.c.: per non aver posto a fondamento della decisione le prove proposte dall'odierna appellante, attribuendo per converso risalto decisivo alle asserzioni infondate e/o comunque assolutamente non provate e/o comunque prive di alcuna rilevanza probatoria sulle quali la controparte impostava le proprie difese;
d) dell'articolo 116 c.p.c.: per erronea valutazione delle prove e dei fatti dedotti, insufficiente controllo della loro attendibilità e concludenza, per erronea valutazione del comportamento endo ed extra processuale assunto dalle parti, pervenendo a motivazione censurabile perché illogica, non congrua e non corretta perché contraria alle norme di legge e soggetta a vizio di ragionamento tale da non consentire il controllo dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione ed evidentemente erronea.
Si sono costituite entrambe le appellate, con separate difese, chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello e, comunque, insistendo per il suo rigetto.
Il consigliere istruttore invitava le parti a valutare possibilità di bonario componimento della lite. In accoglimento di tale invito parte appellante formulava una proposta nella quale -tra l'altro- rinunciava all'appello; a tale proposta aderiva ma non la CP_1
Compagnia di Assicurazioni;
la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c. al 18.2.2025.
Motivi della Decisione
In estrema sintesi agisce in giudizio chiedendo la condanna di Parte_1 CP_1
al pagamento delle spese legali dovute dall'appellante ai professionisti che
[...]
l'hanno assistita, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano R.G. n.
1504/2022.
pagina 7 di 18 Tale procedimento veniva instaurato dalla odierna parte appellante a seguito della notifica dell'atto di recupero n. T9DCRLI00005 2022 per l'importo di €108.280,76 da parte dell'Agenzia delle Entrate che, in relazione agli adempimenti di cui era incaricata la parte appellata, contestava la mancata apposizione del visto di conformità alle dichiarazioni Iva.
Con il suddetto atto di citazione in appello l'appellante deduce che il Giudice di prime cure:
- avrebbe errato a ritenere “come non dimostrato il nesso di causalità tra condotta ed evento” (cfr. il primo motivo di appello);
- avrebbe erroneamente ritenuto che la sig.ra non ha fornito “la prova del danno Pt_1
patrimoniale” e “considerato meritevoli di rilievo le contestazioni in merito al quantum sollevate dalla dottoressa (cfr. il secondo motivo di appello); CP_1
- avrebbe liquidato in favore della dott.ssa e della terza chiamata “spese di CP_1
lite ingiuste ed eccessivamente onerose rispetto a quella che è stata la reale attività svolta nel corso del giudizio” (cfr. il terzo motivo di appello).
L'appello proposto dalla sig.ra è fondato, nei limiti che seguono. Pt_1
Le questioni dirimenti poste all'attenzione della Corte:
-CONFERIMENTO D'INCARICO
-RESPONSABILITA'
-NESSO DI CAUSALITA'
-DANNO
-MANLEVA: ASSICURAZIONE
a) CONFERIMENTO D'INCARICO pagina 8 di 18 Risulta documentalmente provato il conferimento d'incarico dall'appellante all' appellata.
La signora ha conferito, infatti, formale incarico alla commercialista Pt_1
per effettuare dei ravvedimenti fiscali delle dichiarazioni IVA 2017/2018 e il CP_1
loro invio telematico nei termini di legge come suggerito dall'ente impositore stesso (all.
1)
In data 22 gennaio 2022 la signora si vedeva notificare dall'Agenzia Parte_1
delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano atto di recupero n. T9DCRLI00005
2022 con il quale l'ente impositore chiedeva il pagamento di complessivi Euro
108.280,76 (Sub. All. 2 – Fascicolo di primo grado) per i seguenti motivi:
“Nello specifico si è rilevato che la sig.ra negli anni 2017 e 2018 ha utilizzato Pt_1
in compensazione crediti IVA esposti nella dichiarazione IVA relative agli anni di imposta 2016 e 2017 prive di regolare visto di conformità…omissis… Con riferimento alla professionista …omissis… si rappresenta che, a seguito di Controparte_1
accesso finalizzato al controllo dell'attività del menzionato intermediario i CP_4
verificatori hanno ritenuto irregolari i visti apposti sulle predette dichiarazioni, in quanto il professionista non ha esibito la necessaria documentazione relativa ai controlli prescritti”.
b) RESPONSABILITA'
Preliminarmente, si sottolinea che il Tribunale nulla ha statuito in punto responsabilità limitandosi a statuire che “…nel caso di specie non si riscontra né il nesso causale tra l'inadempimento dedotto in capo alla parte convenuta né la prova del danno patrimoniale di cui si chiede il risarcimento”.
Con riferimento alla responsabilità, in primo luogo, dall'allegato 2 emerge che incaricata nei termini di legge di sanare i visti di conformità del precedente CP_1
pagina 9 di 18 commercialista, ha apposto dei visti di conformità non ritenuti validi in quanto in sede di
Audit non ha esibito la documentazione richiestale.
Non è revocabile in dubbio che la professionista avesse a disposizione tutta la documentazione contabile della signora tanto da aver ella stessa predisposto i Pt_1
Check List supportata dalla documentazione da presentare all'Agenzia delle Entrate
(circostanza non contestata).
In secondo luogo, analizzando il documento Sub. All. 3 (Fascicolo di primo grado sono emerse a carico dell'intermediario auditato (Dott.ssa le CP_1 CP_1
seguenti criticità:
- Trasmissione tardiva di ben 111 (diconsi CENTOUNDICI) dichiarazioni fiscali;
- Omessa trasmissione di 6 dichiarazioni fiscali;
- Irrregolarità di 26 (VENTISEI) apposizioni di visti di conformità.
Con riferimento proprio alla viene specificato che: “….per quest'ultima non Pt_1
sono state esibite le fatture indicate nella check-list come visionate a campione con imposta superiore al 10% dell'iva detratta relativa al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione …”.
Infine, in terzo luogo, la Corte di Giustizia Tributaria di Milano con Sentenza n.
3660/2022 (dopo aver riportato che “L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato, specificando che il dott. Tes_2
aveva apposto il visto di conformità in assenza della necessaria abilitazione, mentre la dott.ssa aveva tralasciato di vistare le fatture, in quanto già materialmente CP_1
vistate dal dott. , ed aveva omesso di esibirle ai verificatori”) ha confermato la Tes_2
responsabilità della dottoressa compensando le spese di lite: “Pare congruo CP_1
ed equo compensare le spese di lite, atteso che, comunque, l'atto di recupero si fonda su
pagina 10 di 18 errore/omissione dei professionisti incaricati dalla contribuente di apporre il visto di conformità” (Sub. All. 13 Fascicolo di primo grado).
Per completezza di esame, si osserva che la Corte di Giustizia Tributaria, nella suddetta sentenza, precisa che -diversamente da quanto allegato dalla professionista nel presente contenzioso- “l'Agenzia delle Entrate avrebbe ben potuto effettuare verifiche sulla sussistenza e spettanza del diritto alla compensazione, ma tale verifica non è stata effettuata, tanto che non è in alcun modo contestato, nel merito, il diritto alla compensazione da parte della contribuente”.
Ritenuta senza ombra di dubbio la responsabilità della dottoressa per non CP_1
aver correttamente espletato il mandato ricevuto, occorre valutare la sussistenza (o meno) del nesso di causalità tra l'inadempimento della professionista e il danno lamentato dall'appellante.
c)NESSO DI CAUSALITA'
Come correttamente statuito dal Tribunale, il cliente danneggiato deve provare, oltre che l'esistenza del rapporto professionale, il danno e il nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio lamentato, mentre sorge in capo al professionista l'onere di dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, n. 14387).
non ha provato di aver correttamente adempiuto al proprio mandato. CP_1
Il Giudice di prime cure ha considerato, però, come non dimostrato il nesso di causalità tra condotta ed evento, in quanto la parte non ha presentato riesame in Pt_1
autotutela.
La Corte osserva che il riesame in autotutela è una facoltà discrezionale dell'Agenzia delle Entrate finalizzata a ridurre il carico di ruolo in ambito di processi Tributari ove l'Agenzia abbia commesso un errore facilmente riconoscibile. Inoltre, "L'istanza di
pagina 11 di 18 autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'atto o presentare ricorso."
Si è discusso in giurisprudenza e in dottrina se le problematiche connesse al visto di conformità potessero essere inquadrate quali problematiche di natura sostanziale, pertanto escluse dall' autotutela, o problematiche di natura formale.
Sul punto, si evidenzia quanto recentemente ribadito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 11 del 2019, nell'ambito dei chiarimenti forniti in tema di definizione agevolata delle irregolarità formali - articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
In tale sede è stato precisato che sono escluse, dalla regolarizzazione di cui all'articolo 9, tra le altre, le seguenti violazioni in considerazione delle ricadute sostanziali che si generano in capo ai contribuenti ai quali si riferisce la dichiarazione: "gli errori collegati al visto di conformità - (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale)".
In ogni caso, nello specifico caso, secondo il principio del “più probabile che non”,
l'Agenzia delle Entrate non avrebbe sanato in autotutela la posizione dell'appellante.
Infatti, l'Agenzia delle Entrate si è opposta fermamente (come emerge dalla documentazione prodotta) in ambito di giudizio tributario di primo grado ed ha anche impugnato la sentenza a seguito della quale si è incardinato il giudizio R.G.A.
2128/2023 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (Sub. Doc. B - All.
18 - Fascicolo di primo grado).
Da quanto premesso consegue che, non essendoci alcuna probabilità che l'Agenzia delle
Entrate avrebbe agito in Autotutela, risulta comportamento legittimo e consequenziale quello dell'appellante che ha incaricato altri professionisti (Avv. Palmieri e ) di Tes_2
proporre ricorso.
d) DANNO
pagina 12 di 18 Preliminarmente, occorre evidenziare che con atto di citazione in primo grado la signora chiedeva il ristoro delle spese legali dovute per il procedimento tributario RG Pt_1
1504/2022 (Sub. All. 8,9,10,11 e 13) quantificate in Euro 13.959,39 ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
La nota pro-forma allegata, sub.all. 17 fascicolo di primo grado costituisce un elemento indiziario, volto alla valutazione dell'operato dei professionisti incaricati del ricorso in sede Tributaria.
Non vi è dubbio che risulta provata in giudizio la prestazione resa dai professionisti
Avvocati e Palmieri, nel procedimento Tributario (allegato 18). Tes_2
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha specificato con Sentenza n. 27129/2021 che:
"Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223
c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare ( v. Cass., 10/11/2010,
n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718) .omississ. spetta invero al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro
( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto".
pagina 13 di 18 Poiché la parte appellante non ha provato l'effettivo esborso dell'importo richiesto (di cui alla nota pro-forma prodotta), questa Corte ritiene necessaria una liquidazione equitativa del danno applicando (quale criterio) il tariffario di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'attività svolta (all. 8-9-10-11-13) dai professionisti Avvocati e Tes_2
Palmieri, incaricati dall'appellante, e della decisione di cui alla sentenza prodotta
(all.13). Onorario che viene liquidato, tenuto conto del valore del contenzioso tributario, secondo i valori medi in Euro 9.340,00 (fase di studio: 2550+ fase introduttiva 1202,00+ fase di trattazione: 1418,00 + fase decisionale: 4.169,00=), oltre oneri accessori.
e) Parte_4
chiedeva, in via subordinata, di accertare e dichiarare l'operatività della
[...]
polizza n. 45843300 - denominata – stipulata dalla professionista Controparte_5
con quale copertura per la Parte_3
responsabilità civile verso terzi derivante dall' esercizio dell'attività professionale, per l'effetto - dichiarare tenuta l'impresa assicuratrice Parte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a garantire,
[...]
manlevare e mantenere indenne la dottoressa da ogni pronuncia Controparte_1
giudiziale nei confronti di quest'ultima per risarcimenti, pagamenti per capitale, rivalutazione, interessi, spese ed ogni altra pregiudizievole statuizione e con condanna diretta di a favore dell'attrice in Parte_3
primo grado.
La compagnia di assicurazione, costituendosi eccepiva l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 19 delle CGA dove è specificatamente previsto che “L'Assicurazione non opera…J) RC contrattuale. Per le richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato tramite espresso impegno, accordo o garanzia…”
Secondo l'assicuratore l'obbligazione assunta da costituisce una Parte_5
obbligazione contrattuale volontariamente assunta, che non è conseguenza diretta pagina 14 di 18 dell'incarico effettivamente conferito alla dott.ssa in data 26.07.2018 dalla CP_1
signora di “occuparsi del ravvedimento operoso IVA anno 2017 e visto di Pt_1
conformità su dichiarazione IVA 2017” (cfr. atto di citazione, pag. 2 e doc. 1 fascicolo attrice). Secondo tesi, proprio in relazione alle suddette dichiarazioni IVA/Redditi predisposte ed inviate in precedenza dal dott. (precedente commercialista della Tes_2
signora per le quali la dott.ssa ha volontariamente assunto Pt_1 CP_1
l'incarico di apporre il relativo visto di conformità, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla stessa signora “atto di recupero n. T9DCRLI00005 2022” per cui è causa Pt_1
(cfr. doc. 2 fascicolo attrice). In particolare, la dott.ssa con la sua condotta, CP_1
si è esposta a un rischio (e conseguentemente ha esposto al medesimo Pt_3
rischio) avendo, per mero spirito di colleganza e a titolo meramente gratuito come dalla stessa ammesso, apposto un visto di conformità senza aver “mai tenuto la contabilità di detti clienti (che erano, lo si ribadisce, esclusivamente del )” e senza aver Tes_2
“documentazione alcuna di quest'ultimi” (cfr. comparsa di costituzione pag. 5).
Per quanto sopra esposto la chiede il rigetto della domanda di manleva e Pt_3
garanzia formulata dalla dott.ssa nei confronti della Compagnia. CP_1
L'eccezione, secondo questa Corte, non può essere accolta.
L'odierna convenuta all' epoca in cui si sono verificati i fatti per cui è causa (cfr. ovvero gli anni 2018, 2019, 2020, 2021) era assicurata per la responsabilità civile verso terzi derivante dall' esercizio dell'attività professionale di assistenza fiscale (segnatamente per la responsabilità civile derivante dall'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. n. 241/1997) con Parte_3
(presso l'agenzia di Busto ZI), con sede a Milano in Via G.B. Cassinis n. 21,
[...]
come si evince dalla polizza n. 45843300 – denominata - avente Controparte_5
durata annuale dal 03/11/2016 al 03/11/2017 e pagamento annuale del relativo premio, il tutto come da documentazione in allegato prodotta (doc. 1).
pagina 15 di 18 L' appendice di variazione della polizza in data 18/09/2017 (doc. 2) testualmente recita:
“A decorrere dal 03/11/2016, data di origine del contratto, si dà e si prende atto di quanto segue: VISTO DI CONFORMITA'
La copertura è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del
D. Lgs. n. 241/1997, come specificato nel D.M. n 164/99 e successive modifiche e ai sensi del D.L. n. 78/2009 Art. 10 – comma 7 e dell'art. 1 comma 574 della legge
24.12.2013, n. 147 e con effetto dalle ore 24.00 del 23.04.2017 deve intendersi modificato dall'art. 3 del D. Lgs. n. 50/2017; nonché art. 38 bis del DPR n. 633/1972 come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 175/2014 e dall'art. 7 quater del D.L. n.
193/2016 - omissis -”.
Nessun dubbio, quindi, che la polizza assicurativa stipulata a suo tempo con
[...]
sia operante nel caso di specie. Parte_3
Sotto altro profilo, come sopra statuito, non vi è dubbio che vi è stato conferimento scritto di mandato tra l'appellante e l'appellata, mentre risulta irrilevante che lo stesso trovi quale motivazione il pregresso rapporto con il precedente professionista andato in pensione.
In ogni caso, come detto, risulta altresì provato che la stessa professionista aveva predisposto i Check List supportata dalla documentazione da presentare all'Agenzia delle Entrate (circostanza non contestata).
L'Assicurazione risponde nei limiti del massimale previsto e della franchigia pari a Euro
1000,00.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pagina 16 di 18 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022 ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Da ciò consegue, secondo criterio di soccombenza, la condanna di al CP_1
pagamento delle spese di primo e secondo grado in favore di parte appellante nonché la condanna di al pagamento delle spese di primo e secondo grado in favore della Pt_3
propria assicurata.
Le spese di lite sono liquidate ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria non tenutasi nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone, in riforma della sentenza n. 373/2024 pubbl. il 12/03/2024, dal Tribunale di Busto ZI e in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo risarcitorio dell'importo di Euro 9.340,00, oltre oneri accessori;
[...]
-condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di primo e secondo grado liquidate le prime in Euro 5.077,00, oltre
[...]
IVA, CAP e 15% spese generali e le seconde in Euro 3.966,00, oltre IVA, CAP e 15% spese generali, da distrarsi in favore degli avvocati Pasquale Palmieri e Jacopo Ferrario dichiaratisi antistatari;
pagina 17 di 18 -condanna a tenere indenne Parte_3
da quanto la stessa è tenuta a corrispondere in favore di Controparte_1
in esecuzione della sentenza, nei limiti precisati in motivazione;
Parte_1
-condanna a pagare in favore di Parte_3
le spese di lite di primo e secondo grado liquidate le Controparte_1
prime in Euro 5.077,00, oltre IVA, CAP e 15% spese generali e le seconde in Euro
3.966,00, oltre IVA, CAP e 15% spese generali;
Così deciso in Milano il 18.2.2025
Il Presidente est.
Maria Elena Catalano
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente dr. Silvia Brat Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1094/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GERVASONI, elettivamente domiciliato in VIA CAVALLINA, 28 22020 FALOPPIO presso il difensore avv. GERVASONI MARUSKA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA SANVITO SILVESTRO 40 VARESE presso lo studio dell'avv. TRABUCCHI
GIANCARLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA S. AMBROGIO, 16 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. LOMBARDI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Nel merito
-accertata e dichiarata l'esistenza dell'obbligo giuridico in capo alla parte convenuta di responsabilità professionale per i danni derivati all'attrice e per non aver impedito l'evento lesivo lamentato e per ogni altro motivo che risulterà di giustizia;
-accertata e dichiarata la responsabilità della dottoressa nella Controparte_1
causazione del danno di cui in narrativa per i motivi ivi esposti e per ogni altro motivo che il
Giudicante riterrà di giustizia;
conseguentemente
-condannare la dottoressa parte convenuta e/o altro soggetto considerato Controparte_1
responsabile che risulterà di giustizia a risarcire alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno provocato, Euro 13.959,39 a titolo di ristoro delle spese legali dovute dall'attrice all'esito del Procedimento presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano R.G.
1504/2022 in conseguenza dei fatti occorsi di cui in narrativa o a risarcire la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria (secondo indici
ISTAT) ed agli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo e spese di giudizio;
-condannare, in ogni caso, la dottoressa e/o altro soggetto responsabile Controparte_1
che risulterà di giustizia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 91, 92 e
96 cod. proc. civ. al pagamento delle spese processuali del presente procedimento;
In via istruttoria
Parte attrice chiede di procedere all'interrogatorio formale della convenuta dottoressa sui capitoli di prova nn. 1 e 2, nonché alla prova per testi sulle seguenti circostanze CP_1
e capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che” espunte le eventuali espressioni valutative e con esplicita riserva e su eventuale invito del Giudice a riformulare i capitoli di prova:
1) riceveva incarico professionale dalla signora per effettuare il ravvedimento Parte_1
operoso IVA 2017 e visto di conformità su dichiarazione integrativa IVA anno 2017 e 2018 come da documento sub. all. 1 che le si rammostra?
2) in relazione alle posizioni indicate al capitolo di prova sub. 1, predisponeva la check list come da documento sub. all. 1 che le si rammostra?
3) con riferimento agli anni 2017 e 2018 curava la contabilità della signora Parte_1
4) consegnava alla dottoressa la documentazione necessaria per l'apposizione del CP_1
visto di conformità alle dichiarazioni IVA 2017-2018 e procedere alla relativa sanatoria? 5) informava la dottoressa in merito alla situazione contabile della signora CP_1 [...]
Pt_1
6) la dottoressa si rendeva irreperibile? CP_1
7) chiedeva alla dottoressa di rendersi disponibile per presentare ricorso tributario? CP_1
8) chiedeva alla dottoressa le risultanze dell'Audit ed in seguito copia del processo CP_1
verbale di cui al sub. all. 3 fascicolo che le si rammostra? CP_1
Si indicano a testi sui capitoli di prova i signori:
- C.F. , c/o con sede in Testimone_1 C.F._3 Controparte_3
NA (MI) alla via Santa Caterina 7 sui capitoli di prova 3-6;
- , C.F. , residente in [...] alla Testimone_2 C.F._4
via Pistoia 5 sui capitoli di prova 4-8.
Con ogni più ampia riserva sia nel merito che di rito nonché di essere ammessi a prova contraria in caso di ammissione degli eventuali capitoli di prova delle controparti.
Spese ed onorari rifusi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali da distrarsi in favore degli avvocati Pasquale Palmieri e Jacopo Ferrario che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.
Per Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora ai sensi degli artt. Parte_1
348 bis e ter c.p.c. per i motivi tutti di cui in parte motiva e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza in relazione alle domande da questi avanzate;
- in ogni caso rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti di cui al retroesteso atto costitutivo.
NEL MERITO
1) accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande tutte avanzate dalla signora Parte_1
per l'effetto rigettare l'appello ex adverso proposto confermando in toto la sentenza
[...]
impugnata.
2) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale o totale delle domande di parte appellante, accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 45843300 - denominata Helvetia
Professionale – stipulata dalla dottoressa con Controparte_1 [...]
quale copertura per la responsabilità civile verso terzi derivante Parte_2
dall'esercizio dell'attività professionale, per l'effetto - dichiarare tenuta l'impresa assicuratrice Parte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a garantire, manlevare e mantenere indenne la dottoressa da ogni pronuncia giudiziale nei confronti di Controparte_1
quest'ultima per risarcimenti, pagamenti per capitale, rivalutazione, interessi, spese ed ogni altra pregiudizievole statuizione e con condanna diretta di Parte_2
a favore dell'appellata.
[...]
Con rifusione delle spese di lite.
Per Controparte_2
In via principale: previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. RG
373/2024 resa dal Giudice Unico del Tribunale di Busto ZI, dott. Carlo Barile, in data
12.3.2024, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio di primo grado n. RG 2414/2023, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 373/2024.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dalla dott.ssa nei Controparte_1
confronti di , in quanto Parte_2
infondata in fatto e in diritto non sussistendo le condizioni di operatività di cui alla polizza
Responsabilità Civile Professionale “Helvetia Professionista” nr. 45843300 per i motivi dedotti in narrativa.
In ulteriore subordine:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dalla dott.ssa nei confronti di Controparte_1 Parte_2
, statuire la condanna di quest'ultima nei limiti delle condizioni di
[...]
operatività previste dal contratto di assicurazioni in atti, compresi franchigie (€ 1.000,00) e massimali.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio la dottoressa al fine di ottenere il Parte_1 Controparte_1
risarcimento per i danni causati da quest'ultima nel corso dello svolgimento di un incarico professionale e quantificati in Euro 13.959,00 ex. D.M. 55/2014 e ss. mod. pari alle spese legali relative al procedimento incardinatosi presso la Commissione Tributaria di Milano al n. R.G.
1504/2022.
esponeva che: nel luglio 2018 aveva incaricato la commercialista Parte_1 CP_1
di occuparsi del ravvedimento operoso Iva anno 2017 e del visto di conformità su
[...]
dichiarazione Iva 2017 in quanto il visto di conformità del precedente professionista incaricato
( ) risultava scaduto (doc. 1); che in data 22 gennaio 2022 l'Agenzia delle Testimone_2
Entrate Direzione Provinciale II di Milano le aveva notificato l'atto di recupero n.
T9DCRLI00005 2022 per l'importo di €108.280,76 (doc. 2); che in data 26 gennaio 2022 il precedente professionista, , aveva contattato la al fine di “far Testimone_2 CP_1
gestire a lei la posizione” con riguardo all'Agenzia delle Entrate (doc. 3); che in data 27 gennaio 2022 la convenuta aveva riscontrato la comunicazione del asserendo che il Tes_2
problema non era relativo al suo visto di conformità bensì al fatto che l'Agenzia non aveva ritenuto ammissibile il credito dell'attrice in quanto di dubbia provenienza;
che, vista l'inerzia della convenuta nonostante i plurimi solleciti volti a risolvere la questione, aveva deciso di proporre ricorso tributario avverso il suddetto atto di recupero (ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate in data 22.3.2022) (doc. 8); che la Commissione tributaria, nonostante l'accoglimento del ricorso, compensava le spese di lite in quanto “l'atto di recupero si fonda su errore/omissione dei professionisti incaricati dalla contribuente di apporre il visto di conformità e che al momento della notificazione dell'atto impugnato non era ancora esistente un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità” (doc. 13).
Per tali ragioni l'attrice ha concluso chiedendo, previo accertamento della responsabilità professionale della la condanna di quest'ultima alla corresponsione di €13.959,39 a CP_1
titolo di spese legali dalla stessa dovute all'esito del procedimento presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Milano R.G. n. 1504/2022, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Ha chiesto, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento delle spese legali del procedimento de quo ex artt. 91, 92 e 96 c.p.c.
In data 21 luglio 2023 si costituiva in Giudizio la dottoressa chiedendo il Controparte_1
differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata di terzo della propria compagnia assicurativa chiedendo, altresì, Controparte_2
di respingere le domande attoree.
Il Giudice di prime cure differiva la prima udienza al 13 febbraio 2024 al fine di consentire la chiamata in causa del terzo. In data 05 dicembre 2023 si costituiva in giudizio Controparte_2
la quale eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa chiedendo il
[...]
rigetto della domanda di garanzia e manleva formulata dalla convenuta per inoperatività della polizza e, in ogni caso, per insussistenza di alcuna responsabilità in capo alla convenuta.
In via subordinata ha chiesto la determinazione dell'indennizzo dovuto nei limiti del massimale di polizza e tenuto conto della franchigia di €1.000,00.
La causa istruita documentalmente è stata quindi rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Con sentenza n. 373/2024 del 12.3.2024, pubblicata in pari data, il Giudice Unico del Tribunale di Busto ZI, dott. Carlo Barile a conclusione del giudizio di primo grado n. RG 2414/2023, così statuiva: “definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di e di ogni Controparte_1 Parte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
convenuta che liquida in complessivi €2.547,00 oltre rimborso Controparte_1
spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
c) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della terza Parte_1
chiamata che liquida in Parte_2
complessivi € 3.387,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed
IVA come per legge”.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 10.4.2024, la sig.ra Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza per violazione:
[...]
d) dell'articolo 112 c.p.c. per non aver tenuto conto del contenuto sostanziale dei fatti accaduti e del contenuto degli atti e dei documenti allegati depositati dall'appellante e delle richieste istruttorie formulate da quest'ultimo;
e) dell'art. 113 c.p.c. per non aver seguito le norme di diritto nel pronunciare sulla causa e per non aver considerato nella decisione della causa le prove portate a sostegno dall'odierna appellante avendo in maniera ingiustificata rigettato le istanze istruttorie della stessa;
c) dell'articolo 115 c.p.c.: per non aver posto a fondamento della decisione le prove proposte dall'odierna appellante, attribuendo per converso risalto decisivo alle asserzioni infondate e/o comunque assolutamente non provate e/o comunque prive di alcuna rilevanza probatoria sulle quali la controparte impostava le proprie difese;
d) dell'articolo 116 c.p.c.: per erronea valutazione delle prove e dei fatti dedotti, insufficiente controllo della loro attendibilità e concludenza, per erronea valutazione del comportamento endo ed extra processuale assunto dalle parti, pervenendo a motivazione censurabile perché illogica, non congrua e non corretta perché contraria alle norme di legge e soggetta a vizio di ragionamento tale da non consentire il controllo dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione ed evidentemente erronea.
Si sono costituite entrambe le appellate, con separate difese, chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello e, comunque, insistendo per il suo rigetto.
Il consigliere istruttore invitava le parti a valutare possibilità di bonario componimento della lite. In accoglimento di tale invito parte appellante formulava una proposta nella quale -tra l'altro- rinunciava all'appello; a tale proposta aderiva ma non la CP_1
Compagnia di Assicurazioni;
la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c. al 18.2.2025.
Motivi della Decisione
In estrema sintesi agisce in giudizio chiedendo la condanna di Parte_1 CP_1
al pagamento delle spese legali dovute dall'appellante ai professionisti che
[...]
l'hanno assistita, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano R.G. n.
1504/2022.
pagina 7 di 18 Tale procedimento veniva instaurato dalla odierna parte appellante a seguito della notifica dell'atto di recupero n. T9DCRLI00005 2022 per l'importo di €108.280,76 da parte dell'Agenzia delle Entrate che, in relazione agli adempimenti di cui era incaricata la parte appellata, contestava la mancata apposizione del visto di conformità alle dichiarazioni Iva.
Con il suddetto atto di citazione in appello l'appellante deduce che il Giudice di prime cure:
- avrebbe errato a ritenere “come non dimostrato il nesso di causalità tra condotta ed evento” (cfr. il primo motivo di appello);
- avrebbe erroneamente ritenuto che la sig.ra non ha fornito “la prova del danno Pt_1
patrimoniale” e “considerato meritevoli di rilievo le contestazioni in merito al quantum sollevate dalla dottoressa (cfr. il secondo motivo di appello); CP_1
- avrebbe liquidato in favore della dott.ssa e della terza chiamata “spese di CP_1
lite ingiuste ed eccessivamente onerose rispetto a quella che è stata la reale attività svolta nel corso del giudizio” (cfr. il terzo motivo di appello).
L'appello proposto dalla sig.ra è fondato, nei limiti che seguono. Pt_1
Le questioni dirimenti poste all'attenzione della Corte:
-CONFERIMENTO D'INCARICO
-RESPONSABILITA'
-NESSO DI CAUSALITA'
-DANNO
-MANLEVA: ASSICURAZIONE
a) CONFERIMENTO D'INCARICO pagina 8 di 18 Risulta documentalmente provato il conferimento d'incarico dall'appellante all' appellata.
La signora ha conferito, infatti, formale incarico alla commercialista Pt_1
per effettuare dei ravvedimenti fiscali delle dichiarazioni IVA 2017/2018 e il CP_1
loro invio telematico nei termini di legge come suggerito dall'ente impositore stesso (all.
1)
In data 22 gennaio 2022 la signora si vedeva notificare dall'Agenzia Parte_1
delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano atto di recupero n. T9DCRLI00005
2022 con il quale l'ente impositore chiedeva il pagamento di complessivi Euro
108.280,76 (Sub. All. 2 – Fascicolo di primo grado) per i seguenti motivi:
“Nello specifico si è rilevato che la sig.ra negli anni 2017 e 2018 ha utilizzato Pt_1
in compensazione crediti IVA esposti nella dichiarazione IVA relative agli anni di imposta 2016 e 2017 prive di regolare visto di conformità…omissis… Con riferimento alla professionista …omissis… si rappresenta che, a seguito di Controparte_1
accesso finalizzato al controllo dell'attività del menzionato intermediario i CP_4
verificatori hanno ritenuto irregolari i visti apposti sulle predette dichiarazioni, in quanto il professionista non ha esibito la necessaria documentazione relativa ai controlli prescritti”.
b) RESPONSABILITA'
Preliminarmente, si sottolinea che il Tribunale nulla ha statuito in punto responsabilità limitandosi a statuire che “…nel caso di specie non si riscontra né il nesso causale tra l'inadempimento dedotto in capo alla parte convenuta né la prova del danno patrimoniale di cui si chiede il risarcimento”.
Con riferimento alla responsabilità, in primo luogo, dall'allegato 2 emerge che incaricata nei termini di legge di sanare i visti di conformità del precedente CP_1
pagina 9 di 18 commercialista, ha apposto dei visti di conformità non ritenuti validi in quanto in sede di
Audit non ha esibito la documentazione richiestale.
Non è revocabile in dubbio che la professionista avesse a disposizione tutta la documentazione contabile della signora tanto da aver ella stessa predisposto i Pt_1
Check List supportata dalla documentazione da presentare all'Agenzia delle Entrate
(circostanza non contestata).
In secondo luogo, analizzando il documento Sub. All. 3 (Fascicolo di primo grado sono emerse a carico dell'intermediario auditato (Dott.ssa le CP_1 CP_1
seguenti criticità:
- Trasmissione tardiva di ben 111 (diconsi CENTOUNDICI) dichiarazioni fiscali;
- Omessa trasmissione di 6 dichiarazioni fiscali;
- Irrregolarità di 26 (VENTISEI) apposizioni di visti di conformità.
Con riferimento proprio alla viene specificato che: “….per quest'ultima non Pt_1
sono state esibite le fatture indicate nella check-list come visionate a campione con imposta superiore al 10% dell'iva detratta relativa al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione …”.
Infine, in terzo luogo, la Corte di Giustizia Tributaria di Milano con Sentenza n.
3660/2022 (dopo aver riportato che “L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato, specificando che il dott. Tes_2
aveva apposto il visto di conformità in assenza della necessaria abilitazione, mentre la dott.ssa aveva tralasciato di vistare le fatture, in quanto già materialmente CP_1
vistate dal dott. , ed aveva omesso di esibirle ai verificatori”) ha confermato la Tes_2
responsabilità della dottoressa compensando le spese di lite: “Pare congruo CP_1
ed equo compensare le spese di lite, atteso che, comunque, l'atto di recupero si fonda su
pagina 10 di 18 errore/omissione dei professionisti incaricati dalla contribuente di apporre il visto di conformità” (Sub. All. 13 Fascicolo di primo grado).
Per completezza di esame, si osserva che la Corte di Giustizia Tributaria, nella suddetta sentenza, precisa che -diversamente da quanto allegato dalla professionista nel presente contenzioso- “l'Agenzia delle Entrate avrebbe ben potuto effettuare verifiche sulla sussistenza e spettanza del diritto alla compensazione, ma tale verifica non è stata effettuata, tanto che non è in alcun modo contestato, nel merito, il diritto alla compensazione da parte della contribuente”.
Ritenuta senza ombra di dubbio la responsabilità della dottoressa per non CP_1
aver correttamente espletato il mandato ricevuto, occorre valutare la sussistenza (o meno) del nesso di causalità tra l'inadempimento della professionista e il danno lamentato dall'appellante.
c)NESSO DI CAUSALITA'
Come correttamente statuito dal Tribunale, il cliente danneggiato deve provare, oltre che l'esistenza del rapporto professionale, il danno e il nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio lamentato, mentre sorge in capo al professionista l'onere di dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, n. 14387).
non ha provato di aver correttamente adempiuto al proprio mandato. CP_1
Il Giudice di prime cure ha considerato, però, come non dimostrato il nesso di causalità tra condotta ed evento, in quanto la parte non ha presentato riesame in Pt_1
autotutela.
La Corte osserva che il riesame in autotutela è una facoltà discrezionale dell'Agenzia delle Entrate finalizzata a ridurre il carico di ruolo in ambito di processi Tributari ove l'Agenzia abbia commesso un errore facilmente riconoscibile. Inoltre, "L'istanza di
pagina 11 di 18 autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'atto o presentare ricorso."
Si è discusso in giurisprudenza e in dottrina se le problematiche connesse al visto di conformità potessero essere inquadrate quali problematiche di natura sostanziale, pertanto escluse dall' autotutela, o problematiche di natura formale.
Sul punto, si evidenzia quanto recentemente ribadito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 11 del 2019, nell'ambito dei chiarimenti forniti in tema di definizione agevolata delle irregolarità formali - articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
In tale sede è stato precisato che sono escluse, dalla regolarizzazione di cui all'articolo 9, tra le altre, le seguenti violazioni in considerazione delle ricadute sostanziali che si generano in capo ai contribuenti ai quali si riferisce la dichiarazione: "gli errori collegati al visto di conformità - (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale)".
In ogni caso, nello specifico caso, secondo il principio del “più probabile che non”,
l'Agenzia delle Entrate non avrebbe sanato in autotutela la posizione dell'appellante.
Infatti, l'Agenzia delle Entrate si è opposta fermamente (come emerge dalla documentazione prodotta) in ambito di giudizio tributario di primo grado ed ha anche impugnato la sentenza a seguito della quale si è incardinato il giudizio R.G.A.
2128/2023 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (Sub. Doc. B - All.
18 - Fascicolo di primo grado).
Da quanto premesso consegue che, non essendoci alcuna probabilità che l'Agenzia delle
Entrate avrebbe agito in Autotutela, risulta comportamento legittimo e consequenziale quello dell'appellante che ha incaricato altri professionisti (Avv. Palmieri e ) di Tes_2
proporre ricorso.
d) DANNO
pagina 12 di 18 Preliminarmente, occorre evidenziare che con atto di citazione in primo grado la signora chiedeva il ristoro delle spese legali dovute per il procedimento tributario RG Pt_1
1504/2022 (Sub. All. 8,9,10,11 e 13) quantificate in Euro 13.959,39 ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
La nota pro-forma allegata, sub.all. 17 fascicolo di primo grado costituisce un elemento indiziario, volto alla valutazione dell'operato dei professionisti incaricati del ricorso in sede Tributaria.
Non vi è dubbio che risulta provata in giudizio la prestazione resa dai professionisti
Avvocati e Palmieri, nel procedimento Tributario (allegato 18). Tes_2
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha specificato con Sentenza n. 27129/2021 che:
"Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223
c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare ( v. Cass., 10/11/2010,
n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718) .omississ. spetta invero al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro
( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto".
pagina 13 di 18 Poiché la parte appellante non ha provato l'effettivo esborso dell'importo richiesto (di cui alla nota pro-forma prodotta), questa Corte ritiene necessaria una liquidazione equitativa del danno applicando (quale criterio) il tariffario di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'attività svolta (all. 8-9-10-11-13) dai professionisti Avvocati e Tes_2
Palmieri, incaricati dall'appellante, e della decisione di cui alla sentenza prodotta
(all.13). Onorario che viene liquidato, tenuto conto del valore del contenzioso tributario, secondo i valori medi in Euro 9.340,00 (fase di studio: 2550+ fase introduttiva 1202,00+ fase di trattazione: 1418,00 + fase decisionale: 4.169,00=), oltre oneri accessori.
e) Parte_4
chiedeva, in via subordinata, di accertare e dichiarare l'operatività della
[...]
polizza n. 45843300 - denominata – stipulata dalla professionista Controparte_5
con quale copertura per la Parte_3
responsabilità civile verso terzi derivante dall' esercizio dell'attività professionale, per l'effetto - dichiarare tenuta l'impresa assicuratrice Parte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a garantire,
[...]
manlevare e mantenere indenne la dottoressa da ogni pronuncia Controparte_1
giudiziale nei confronti di quest'ultima per risarcimenti, pagamenti per capitale, rivalutazione, interessi, spese ed ogni altra pregiudizievole statuizione e con condanna diretta di a favore dell'attrice in Parte_3
primo grado.
La compagnia di assicurazione, costituendosi eccepiva l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 19 delle CGA dove è specificatamente previsto che “L'Assicurazione non opera…J) RC contrattuale. Per le richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato tramite espresso impegno, accordo o garanzia…”
Secondo l'assicuratore l'obbligazione assunta da costituisce una Parte_5
obbligazione contrattuale volontariamente assunta, che non è conseguenza diretta pagina 14 di 18 dell'incarico effettivamente conferito alla dott.ssa in data 26.07.2018 dalla CP_1
signora di “occuparsi del ravvedimento operoso IVA anno 2017 e visto di Pt_1
conformità su dichiarazione IVA 2017” (cfr. atto di citazione, pag. 2 e doc. 1 fascicolo attrice). Secondo tesi, proprio in relazione alle suddette dichiarazioni IVA/Redditi predisposte ed inviate in precedenza dal dott. (precedente commercialista della Tes_2
signora per le quali la dott.ssa ha volontariamente assunto Pt_1 CP_1
l'incarico di apporre il relativo visto di conformità, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla stessa signora “atto di recupero n. T9DCRLI00005 2022” per cui è causa Pt_1
(cfr. doc. 2 fascicolo attrice). In particolare, la dott.ssa con la sua condotta, CP_1
si è esposta a un rischio (e conseguentemente ha esposto al medesimo Pt_3
rischio) avendo, per mero spirito di colleganza e a titolo meramente gratuito come dalla stessa ammesso, apposto un visto di conformità senza aver “mai tenuto la contabilità di detti clienti (che erano, lo si ribadisce, esclusivamente del )” e senza aver Tes_2
“documentazione alcuna di quest'ultimi” (cfr. comparsa di costituzione pag. 5).
Per quanto sopra esposto la chiede il rigetto della domanda di manleva e Pt_3
garanzia formulata dalla dott.ssa nei confronti della Compagnia. CP_1
L'eccezione, secondo questa Corte, non può essere accolta.
L'odierna convenuta all' epoca in cui si sono verificati i fatti per cui è causa (cfr. ovvero gli anni 2018, 2019, 2020, 2021) era assicurata per la responsabilità civile verso terzi derivante dall' esercizio dell'attività professionale di assistenza fiscale (segnatamente per la responsabilità civile derivante dall'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. n. 241/1997) con Parte_3
(presso l'agenzia di Busto ZI), con sede a Milano in Via G.B. Cassinis n. 21,
[...]
come si evince dalla polizza n. 45843300 – denominata - avente Controparte_5
durata annuale dal 03/11/2016 al 03/11/2017 e pagamento annuale del relativo premio, il tutto come da documentazione in allegato prodotta (doc. 1).
pagina 15 di 18 L' appendice di variazione della polizza in data 18/09/2017 (doc. 2) testualmente recita:
“A decorrere dal 03/11/2016, data di origine del contratto, si dà e si prende atto di quanto segue: VISTO DI CONFORMITA'
La copertura è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del
D. Lgs. n. 241/1997, come specificato nel D.M. n 164/99 e successive modifiche e ai sensi del D.L. n. 78/2009 Art. 10 – comma 7 e dell'art. 1 comma 574 della legge
24.12.2013, n. 147 e con effetto dalle ore 24.00 del 23.04.2017 deve intendersi modificato dall'art. 3 del D. Lgs. n. 50/2017; nonché art. 38 bis del DPR n. 633/1972 come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 175/2014 e dall'art. 7 quater del D.L. n.
193/2016 - omissis -”.
Nessun dubbio, quindi, che la polizza assicurativa stipulata a suo tempo con
[...]
sia operante nel caso di specie. Parte_3
Sotto altro profilo, come sopra statuito, non vi è dubbio che vi è stato conferimento scritto di mandato tra l'appellante e l'appellata, mentre risulta irrilevante che lo stesso trovi quale motivazione il pregresso rapporto con il precedente professionista andato in pensione.
In ogni caso, come detto, risulta altresì provato che la stessa professionista aveva predisposto i Check List supportata dalla documentazione da presentare all'Agenzia delle Entrate (circostanza non contestata).
L'Assicurazione risponde nei limiti del massimale previsto e della franchigia pari a Euro
1000,00.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pagina 16 di 18 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022 ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Da ciò consegue, secondo criterio di soccombenza, la condanna di al CP_1
pagamento delle spese di primo e secondo grado in favore di parte appellante nonché la condanna di al pagamento delle spese di primo e secondo grado in favore della Pt_3
propria assicurata.
Le spese di lite sono liquidate ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria non tenutasi nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone, in riforma della sentenza n. 373/2024 pubbl. il 12/03/2024, dal Tribunale di Busto ZI e in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo risarcitorio dell'importo di Euro 9.340,00, oltre oneri accessori;
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-condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di primo e secondo grado liquidate le prime in Euro 5.077,00, oltre
[...]
IVA, CAP e 15% spese generali e le seconde in Euro 3.966,00, oltre IVA, CAP e 15% spese generali, da distrarsi in favore degli avvocati Pasquale Palmieri e Jacopo Ferrario dichiaratisi antistatari;
pagina 17 di 18 -condanna a tenere indenne Parte_3
da quanto la stessa è tenuta a corrispondere in favore di Controparte_1
in esecuzione della sentenza, nei limiti precisati in motivazione;
Parte_1
-condanna a pagare in favore di Parte_3
le spese di lite di primo e secondo grado liquidate le Controparte_1
prime in Euro 5.077,00, oltre IVA, CAP e 15% spese generali e le seconde in Euro
3.966,00, oltre IVA, CAP e 15% spese generali;
Così deciso in Milano il 18.2.2025
Il Presidente est.
Maria Elena Catalano
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