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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5878 /2024 R.G. promossa da
con l'avv. ZANTEDESCHI MICHELE Parte_1
ricorrente contro
, Controparte_1
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: scioglimento matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18/02/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 25/03/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
“In via principale
a) pronunciarsi, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
4.10.1980 a Verona, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del 2
predetto comune al n. 132, parte 1, Uff. 1, anno 1980, ordinando all'Ufficiale dello
stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) assegnare la casa coniugale, sita in Verona, Via Baldassare Longhena, n. 36, di
proprietà della ricorrente, alla , a conferma delle condizioni della Parte_1
separazione consensuale.
-con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e forfettarie 15% ed
accessori di legge, in caso di opposizione”
per il pubblico ministero: ”conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. cit. e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato all'udienza presidenziale, la medesima si è
protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale (in data 29.9.1986).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di prole minorenne e di domande di assegno divorzile,
non va emessa alcuna statuizione ulteriore.
In considerazione della natura della contesa e della contumacia diparte convenuta, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
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1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
; Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di VERONA di annotare la sentenza nei registri (atto n°132, Parte I, anno 1980 del registro degli atti di matrimonio);
3) nulla sulle spese.
Verona, 25/03/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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