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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
FRATINI MASSIMO, LA
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 171/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Francesco Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025AR0053777 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025AR0079343 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025AR0079344 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti difensivi e chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
I ricorsi all'esame della Corte di cui al PGR n. 171 e 200 anno 2025 riuniti alla presente udienza per connessione soggettiva ed oggettiva, sono stati opposti dal signor Ricorrente_1, residente IO TI (Ar), assistito come in atti, contro 2 avvisi di accertamento catastale notificati dall'Agenzia delle Entrate di Arezzo – Ufficio del Territorio.
Nello specifico l'Agenzia rettifica la categoria catastale delle unità immobiliari, di cui il ricorrente è proprietario e site in Comune di IO TI, identificate in catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio 59 particella 79 subalterno 12 e 13, da categoria A/2 (abitazione di tipo civile) classe 2, consistenza vani 13 come proposto con le stesse dichiarazioni OF , attribuendo ad entrambe le unità immobiliari categoria A8 (abitazioni in villa) classe Unica;
La ricorrente deduce, carenza di motivazione nonché contraddittorietà della stessa, errata individuazione del classamento rettificato, infondatezza nel merito. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato e la conferma del classamento delle unità immobiliari in categoria A2 come proposto, con vittoria di spese ed onorari. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Arezzo confermando la correttezza del proprio operato sostiene che le dichiarazione OF ( le stesse già precedentemente inoltrate e sempre rettificate dall'AE) non evidenziano alcuna modifica tale che possa giustificare l'attribuzione della categoria A/2 così come reiteratamente proposta con gli atti in esame che con altre identiche rettifiche: Segnala in proposito che la classificazione delle unità immobiliari è già stato oggetto di contenzioso con precedente accertamento con il quale si attribuiva o meglio si confermava, alle predette unità immobiliari, per tutte la categoria A8 e divenuto definitivo a seguito dell'Ordinanza della Suprema Corte n, 11516/2022 pubblicata in data 01.02.2023 per mancata riassunzione del giudizio da parte del ricorrente.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero sia le precedenti ed identiche pratiche Docfa inoltrate dal Ricorrente_1 come conseguenza della creazione di 3 unità abitative, rettificate dall'Ufficio ed opposte con i ricorsi in esame con identiche eccezioni e richieste di annullamento, non possono che ritenere non fondate le conclusioni laddove ripropongono gli stessi motivi per la conferma della categoria A/2 precedentemente sollecitata dal Ricorrente_1 e mai confermata dall'Ufficio. Inoltre per quanto riguarda la reiterata eccezione di carenza di motivazione,
l'Agenzia anche in questa sede ha fornito gli elementi necessari per predisporre la propria difesa trattandosi di elementi che consentono al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di valutare le ragioni della nuova classificazione (in merito si richiama Corte di
Cassazione 5245/2023-29373/2019-17971/2018).
Nel merito della controversia si rileva che le 3 unità immobiliari, oggetto del presente contenzioso, sono parte di un unico immobile, poi frazionato, di proprietà del ricorrente sito nel Comune di IO
TI, censito in categoria A8 classe unica ed è costituito da una villa storica, disposta su due piani, con una consistenza di 24 vani, situata all'interno di un parco di pertinenza con viale di accesso alberato;
Rilevato quindi che in precedenza il ricorrente ha presentato dichiarazioni identiche DOCFA per modificare la categoria catastale degli immobili in seguito a lavori di ristrutturazione eseguiti;
che le variazioni sono state già oggetto di accertamenti da parte dell'Ufficio e che i conseguenti contenziosi hanno respinto le richieste del contribuente e confermato l'operato dell'AF, si ribadisce che le opere di
“miglioramento, rinnovamento o di ottimizzazione” eseguite sulle unità immobiliari, dichiarate con la presentazione delle dichiarazioni OF, non sono sufficienti per consentire la modifica della categoria castale dello stesso immobile. In altri termini gli interventi edilizi e la creazione di tre appartamenti non possono ritenersi peggiorativi o comunque tali per il declassamento ad abitazione di tipo civile. La documentazione fotografica mostra solamente gli interni dei locali senza considerare, il contesto in cui sono ricompresi. Quindi in conclusione il frazionamento dell'immobile originario (categoria A8) in n. 3 subalterni non consente un classamento diverso. Pertanto i ricorsi vanno anche in questa occasione respinti
Per le spese di giudizio si ritiene sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi. Spese compensate
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
FRATINI MASSIMO, LA
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 171/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Francesco Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025AR0053777 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025AR0079343 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025AR0079344 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti difensivi e chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
I ricorsi all'esame della Corte di cui al PGR n. 171 e 200 anno 2025 riuniti alla presente udienza per connessione soggettiva ed oggettiva, sono stati opposti dal signor Ricorrente_1, residente IO TI (Ar), assistito come in atti, contro 2 avvisi di accertamento catastale notificati dall'Agenzia delle Entrate di Arezzo – Ufficio del Territorio.
Nello specifico l'Agenzia rettifica la categoria catastale delle unità immobiliari, di cui il ricorrente è proprietario e site in Comune di IO TI, identificate in catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio 59 particella 79 subalterno 12 e 13, da categoria A/2 (abitazione di tipo civile) classe 2, consistenza vani 13 come proposto con le stesse dichiarazioni OF , attribuendo ad entrambe le unità immobiliari categoria A8 (abitazioni in villa) classe Unica;
La ricorrente deduce, carenza di motivazione nonché contraddittorietà della stessa, errata individuazione del classamento rettificato, infondatezza nel merito. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato e la conferma del classamento delle unità immobiliari in categoria A2 come proposto, con vittoria di spese ed onorari. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Arezzo confermando la correttezza del proprio operato sostiene che le dichiarazione OF ( le stesse già precedentemente inoltrate e sempre rettificate dall'AE) non evidenziano alcuna modifica tale che possa giustificare l'attribuzione della categoria A/2 così come reiteratamente proposta con gli atti in esame che con altre identiche rettifiche: Segnala in proposito che la classificazione delle unità immobiliari è già stato oggetto di contenzioso con precedente accertamento con il quale si attribuiva o meglio si confermava, alle predette unità immobiliari, per tutte la categoria A8 e divenuto definitivo a seguito dell'Ordinanza della Suprema Corte n, 11516/2022 pubblicata in data 01.02.2023 per mancata riassunzione del giudizio da parte del ricorrente.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero sia le precedenti ed identiche pratiche Docfa inoltrate dal Ricorrente_1 come conseguenza della creazione di 3 unità abitative, rettificate dall'Ufficio ed opposte con i ricorsi in esame con identiche eccezioni e richieste di annullamento, non possono che ritenere non fondate le conclusioni laddove ripropongono gli stessi motivi per la conferma della categoria A/2 precedentemente sollecitata dal Ricorrente_1 e mai confermata dall'Ufficio. Inoltre per quanto riguarda la reiterata eccezione di carenza di motivazione,
l'Agenzia anche in questa sede ha fornito gli elementi necessari per predisporre la propria difesa trattandosi di elementi che consentono al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di valutare le ragioni della nuova classificazione (in merito si richiama Corte di
Cassazione 5245/2023-29373/2019-17971/2018).
Nel merito della controversia si rileva che le 3 unità immobiliari, oggetto del presente contenzioso, sono parte di un unico immobile, poi frazionato, di proprietà del ricorrente sito nel Comune di IO
TI, censito in categoria A8 classe unica ed è costituito da una villa storica, disposta su due piani, con una consistenza di 24 vani, situata all'interno di un parco di pertinenza con viale di accesso alberato;
Rilevato quindi che in precedenza il ricorrente ha presentato dichiarazioni identiche DOCFA per modificare la categoria catastale degli immobili in seguito a lavori di ristrutturazione eseguiti;
che le variazioni sono state già oggetto di accertamenti da parte dell'Ufficio e che i conseguenti contenziosi hanno respinto le richieste del contribuente e confermato l'operato dell'AF, si ribadisce che le opere di
“miglioramento, rinnovamento o di ottimizzazione” eseguite sulle unità immobiliari, dichiarate con la presentazione delle dichiarazioni OF, non sono sufficienti per consentire la modifica della categoria castale dello stesso immobile. In altri termini gli interventi edilizi e la creazione di tre appartamenti non possono ritenersi peggiorativi o comunque tali per il declassamento ad abitazione di tipo civile. La documentazione fotografica mostra solamente gli interni dei locali senza considerare, il contesto in cui sono ricompresi. Quindi in conclusione il frazionamento dell'immobile originario (categoria A8) in n. 3 subalterni non consente un classamento diverso. Pertanto i ricorsi vanno anche in questa occasione respinti
Per le spese di giudizio si ritiene sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi. Spese compensate