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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3521/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE TERZA CIVILE
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere istr. e rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato l'11.12.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8583/2023, pubblicata il
3.11.2023 e notificata in data 10.11.2023, da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Tatiana Della Marra Zanchi presso il cui indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
- appellante - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Armando Nicastro presso il Controparte_1 P.IVA_2 cui studio in Milano, Piazza Diaz n. 1, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8593/2023, pubblicata il 3.11.2023 in materia di “leasing” – causa rimessa in decisione con ordinanza dell'11.2.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 127 ter cpc e decisa nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Per l'appellante: pagina 1 di 11 “1) Contrariis Reiectis 2) Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 12943/21 emesso il 14/02/2021 su ricorso R.G. n. 26446/21 di
[...]
contro
P_ Parte_1
3) Assolvendo da ogni domanda contro di lei proposta. Parte_1
4) Col favore delle spese del doppio grado in capo al procuratore che si dichiara antistatario”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disatteso ogni contrario assunto, NEL MERITO Rigettare l'appello, siccome infondato in fatto come in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art. art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/10 in considerazione dell'uso di collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difese nel corpo dell'atto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.08.2021 la compagnia aerea Parte_1
(in prosieguo, solo ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12943/2021,
[...] Pt_1
col quale il Tribunale di Milano ingiungeva il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1
€ 53.175,52, oltre interessi e spese, a titolo di canoni (€ 14.570,00) e di penale per l'anticipata risoluzione contrattuale (€ 38.605,52) relativi al contratto di locazione operativa in essere tra le parti. Con il medesimo atto di opposizione, domandava altresì al Tribunale di accertare l'avvenuta restituzione dei beni Pt_1 locati e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, dichiarando l'avvenuta risoluzione del contratto, nonché, in via riconvenzionale, chiedeva pronunciarsi la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria.
L'opponente rappresentava di aver stipulato con la società il Pt_1 Controparte_2 contratto n. 20180755 con il quale quest'ultima concedeva in locazione alla prima un impianto informatico destinato alle diverse sedi operative della compagnia, con l'obbligo aggiuntivo di provvedere alla loro manutenzione, verso il pagamento di n. 48 canoni mensili dell'importo di € 2.120,00+IVA , con decorrenza dal giugno 2018; tale contratto veniva poi ceduto da a e Controparte_2 P_ riclassificato sotto il n. 13005039 (doc. 1 e 2 – fasc. primo grado).
Proseguiva l'opponente esponendo di essere una compagnia aerea che effettua voli dall'Italia per Mosca e
San Pietroburgo e di aver subito un “sostanziale azzeramento delle attività” a causa del blocco della totalità dei trasferimenti da e verso la Federazione Russa, imposto sia dall'autorità governativa italiana che da quella russa per contenere l'epidemia da Covid-19. Tale circostanza l'avrebbe indotta a comunicare a P_
, con Pec del 14 maggio del 2020 (doc. 3 – fasc. primo grado), l'anticipato recesso dal rapporto di
[...] locazione e di manutenzione dei computers per l'assenza di interesse alla locazione ed alla manutenzione dei beni, vista la loro inutilizzabilità. Tuttavia, contestava la legittimità del recesso e, stante il P_ pagina 2 di 11 mancato pagamento dei canoni (aprile 2020 e da giugno 2020 in avanti), con missiva del 27 novembre 2020
comunicava la volontà di risolvere il contratto, invitandola alla restituzione dei beni e al pagamento di quanto contrattualmente dovuto in dipendenza della intimata risoluzione. A fronte del mancato pagamento di quanto richiesto, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Milano l'emissione del decreto P_ ingiuntivo n. 12943/2021 (RG n. 26446/2021) (cfr. all. 11 - fascicolo primo grado) con il quale veniva ingiunto ad il pagamento della somma di € 53.175,52 oltre interessi, compensi e spese. Pt_1
A sostegno della propria opposizione, deduceva la “inutilizzabilità dei beni locati per fatto Pt_1
imprevedibile ed eccezionale determinato da provvedimenti legislativi e invocava la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 cc.) ovvero per impossibilità sopravvenuta della prestazione
(art. 1256 c.c.), “visto che la locazione e la manutenzione dei prodotto di cui trattasi concerne anche il software di collegamento con le biglietterie, le quali non possono emettere biglietti essendo inibiti per provvedimento normativo i voli”. In ultimo, affermava l'applicabilità, in via analogica, della facoltà di recesso prevista dagli artt. 4 e 37 (rectius, 27) della L. n. 392/1978 in materia di locazioni immobiliari,
stante il protrarsi (ad agosto 2021) delle restrizioni legali verosimilmente fino al 2022. Sulla scorta di tali argomenti, l'opponente concludeva affermando fosse escludersi la sussistenza di un colpevole inadempimento e, dunque, il perdurare dell'obbligo di pagamento dei canoni.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa pretesa e chiedendo, previa concessione Controparte_1 della provvisoria esecutività, la conferma del decreto opposto ed il rigetto delle domande avverse. In subordine, accertato l'inadempimento dell'opponente alle obbligazioni di pagamento dei canoni periodici previsti dal contratto di locazione, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Nella comparsa conclusionale l'opponente, per la prima volta, eccepiva la mancanza di prova della legittimazione attiva della creditrice opposta, la quale non avrebbe documentato la cessione del contratto di locazione e manutenzione, posto a fondamento della domanda monitoria, originariamente stipulato con
Econom International s.p.a.. In particolare, sosteneva che si sarebbe trattato di una mera cessione del credito e che, pertanto, la parte opposta non sarebbe stata legittimata a contraddire in merito al contratto, non essendone parte.
Previa precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con sentenza n. 8583/2023, pubblicata il 3.11.2023, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 12943/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
ha pagina 3 di 11 altresì rigettato le domande riconvenzionali svolte dall'opponente; infine ha condannato quest'ultima alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
In particolare, quanto alla dedotta impossibilità sopravvenuta della prestazione, il Tribunale ha dapprima ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se
temporanea), dev'essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e
deve consistere non in una mera difficoltà ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto”.
Sulla scorta di tali principi, con riferimento al caso di specie, il giudice ha così escluso che sia la prestazione del locatore, sia l'utilizzabilità di essa da parte dell'opponente, sia, infine, l'obbligazione pecuniaria gravante sull'opponente, fossero divenute oggettivamente impossibili a causa dei provvedimenti limitativi della circolazione emessi dalle Autorità pubbliche per contenere la diffusione del Covid-19. Ed invero, secondo il primo giudice, “solo indirettamente le restrizioni autoritative possono aver avuto ripercussioni sulle prestazioni negoziali, comportando in concreto la mancata utilizzazione dei beni locati in assenza di
traffico aereo, ma ciò è una questione di fatto irrilevante giuridicamente, giacché, come detto,
l'impossibilità assoluta deve concernere l'esecuzione della prestazione negoziale (i.e. consegna e godimento dei beni mobili, che nel caso in esame sono pacificamente avvenuti) e non lo svolgimento dell'attività imprenditoriale cui essa è strumentale”.
Quanto, invece, all'eccessiva onerosità sopravvenuta del canone di locazione dedotta dall'opponente, il giudice, ha in primo luogo, precisato che tale eccezione deve essere valutata in rapporto al valore locativo dei beni goduti e dei servizi accessori, rimanendo invece esclusa qualunque valutazione circa la convenienza economica della prosecuzione del rapporto. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c. in quanto “nel caso in esame non emerge, dalle risultanze processuali, che il valore locativo dei beni e servizi manutentivi abbiano subito variazioni nel periodo in contestazione, sicché non vi è prova che l'equilibrio tra le reciproche prestazioni contrattuali si sia alterato. Nessun elemento, in tal senso, è stato fornito e, ancor prima, specificamente e concretamente allegato dall'opponente.”
Il Tribunale ha altresì ritenuto illegittimo il recesso esercitato da in quanto non contemplato dal Pt_1
contratto stipulato dalle parti. Sul punto, inoltre, il Tribunale ha ritenuto non potersi nemmeno operare un'interpretazione analogica della normativa in tema di locazioni immobiliari che disciplina il recesso per gravi motivi in quanto, per il contratto oggetto della controversia, id est un contratto misto di locazione mobiliare e prestazione di servizi, non risulta esservi alcuna lacuna normativa.
pagina 4 di 11 In ultimo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione sollevata da circa l'asserita carenza di Pt_1
legittimazione attiva della creditrice opposta ritenendola circostanza incontroversa, oltre che P_
suffragata documentalmente dalla fattura di vendita dei beni e dalla comunicazione della cessione all'opponente. Più in particolare, il giudice di primo grado ha rilevato come sia stata la stessa opponente ad allegare nel proprio atto di citazione che il contratto di cui è causa era stato ceduto da parte di
[...]
a . Inoltre, il giudice ha rilevato che era stata sempre la stessa opponente a tenere CP_2 P_
“una condotta concludente avente il significato univoco di riconoscimento dell'opposta quale controparte contrattuale, atteso che ha ad essa inviato le plurime comunicazioni di recesso e restituito i beni per cui è causa”.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione notificato l'11.12.2023, ha proposto appello affidato Pt_1
a quattro motivi.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza ove riconosce la legittimazione processuale di P_
asserendo che tra quest'ultima e la precedente società locatrice fosse
[...] Controparte_2 intervenuta una cessione riguardante non l'intero rapporto contrattuale, bensì solamente il credito derivante dalla locazione, rimanendo, invece, in capo ad il servizio di manutenzione e di gestione tecnica CP_2 del compendio informatico. Pertanto, essendo subentrata solo parzialmente, sarebbe stata “priva P_ di legittimazione ad interloquire sul recesso anticipato dal contratto di locazione-manutenzione”. Secondo la prospettazione di parte appellante, la decisione del giudice di rigettare l'eccezione di legittimazione sarebbe scorretta poiché basata sulla ritenuta tardività dell'eccezione stessa (proposta in sede di comparsa conclusionale) e in quanto ritenuta dimostrata solamente per facta concludentia. Secondo l'appellante, infatti, quella in questione sarebbe una eccezione rilevabile d'ufficio poiché, pur non essendo specificatamente provato l'oggetto della cessione, questo sarebbe comunque desumibile dagli atti in cui risulta che la assistenza tecnica rimaneva in capo ad . CP_2
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che i provvedimenti normativi limitativi della circolazione “non hanno riguardato le prestazioni contrattuali e, specificamente, quella del locatore di consegnare e consentire il godimento dei beni locati per l'uso negoziale e di provvedere ai servizi di manutenzione pattuiti” giungendo a negare la configurabilità dell'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta delle prestazioni. Sul punto, l'appellante osserva che gli artt.
1372 e 1373 c.c., ove impongono che la facoltà di recesso deve essere attribuita dal contratto, non escludono che questo possa essere esercitato in caso di impossibilità sopravvenuta delle reciproche prestazioni nei contratti di durata. Ebbene, secondo l'appellante, il ragionamento del giudice sarebbe
“fuorviante” in quanto si sarebbe focalizzato sull'impossibilità di utilizzo dei computers singolarmente considerati, non già delle reciproche prestazioni globalmente considerate. Nel caso in esame, invece, pagina 5 di 11 sarebbe stato corretto pervenire alla risoluzione del contratto “giacché il caso in esame l'impossibilità conseguente a provvedimenti legislativo concerne la totalità delle reciproche prestazioni nella loro
oggettività, con azzeramento del sinallagma contrattuale, sia per l'impossibilità di utilizzo della struttura informatica consegnata che non può emettere biglietti, sia impossibilità della sua manutenzione e di tenuta in funzione in assenza di attività”. Inoltre, vi sarebbe da considerare che “il fine unico del contratto è proprio la tenuta in costante efficienza degli stessi e delle loro funzioni, per cui, venendo a mancare totalmente la funzione loro assegnata e l'impossibilità di efficientamento (collegamento telematico con i booking e la biglietterie) l'astratta possibilità di utilizzo per altri fini è del tutto irrilevante ai fini della sopravvivenza del contratto”.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta il capo della sentenza laddove esclude la configurabilità di un'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta ritenendo nel caso di specie che “la misura del corrispettivo è stata, fin dall'origine, correlata dai contraenti al valore locativo dei beni e del servizio di manutenzione ed è indifferente alle sorti dell'attività imprenditoriale ivi svolta ed ai suoi risultati economici.”
Secondo l'appellante, l'assunto del giudice sarebbe erroneo poiché fondato sull'erronea qualificazione del contratto in essere tra le parti come una mera locazione di beni. Il giudice avrebbe trascurato di considerare la finalità precipua del medesimo contratto, cioè quella ben più ampia di fornire “servizi manutentivi accessori” a tutta la struttura informatica. Inoltre, a sostegno della configurabilità di un'eccessiva onerosità sopravvenuta, l'appellante rileva che la chiusura delle sedi operative aveva reso del tutto inutile e
“insensatamente onerosa” ogni spesa relativa ai computer inutilizzati. Quest'ultima circostanza, per l'appellante, avrebbe determinato “la sopravvenienza di quella sproporzione di valori che rende una prestazione non più sufficientemente remunerata dall'altra rispetto all'epoca di stipulazione del contratto,
e la controprestazione di valore inferiore”.
Con il quarto motivo, infine, l'appellante contesta la sentenza ove ha negato l'applicabilità in via analogica della normativa dettata per le locazioni immobiliari. In particolare, per l'appellante, la decisione del giudice sarebbe “del tutto inconferente e non si confronta con la prospettazione fatta in primo grado che non era consistita in una pretesa di applicazione analogica della disciplina delle locazioni di immobili urbani, ma nella più semplice rappresentazione del principio dell'inesigibilità in essa esplicitata con la previsione della facoltà legale di recesso anticipato”.
Si è ritualmente costituita in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della P_ sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. In particolare, afferma l'appellata che l'eccezione circa la carenza di legittimazione sollevata dall'appellante sarebbe inammissibile in quanto tardivamente sollevata, oltre che infondata in quanto risulta documentalmente pagina 6 di 11 provato che era stata informata della cessione contrattuale, con legittimazione ad agire in sede Pt_1
monitoria e a resistere nella successiva fase oppositiva. Quanto, invece alle successive contestazioni,
l'appellata sottolinea come nel caso in esame – che non configura un'ipotesi di contratto ad esecuzione protratta nel tempo in cui non sia stata predeterminata la durata del rapporto - debba escludersi il diritto di recedere, non essendo tale facoltà prevista dal contratto per cui è causa. Inoltre, l'appellata osserva come l'appellante non abbia nemmeno indicato in quali termini le condizioni del contratto sarebbero mutate così da renderlo eccessivamente oneroso, avendo “solo genericamente lamentato il fatto che la durata del contratto si sarebbe posta in contrasto con le norme adottate dai Governi in tema di “limitazione della mobilità internazionale”. Infine, quanto alla lamentata non applicazione in via analogica della legge n.
392/1978, l'appellata evidenzia come il contratto oggetto di controversia trovi la propria compiuta disciplina nello stesso regolamento contrattuale e rileva che proprio le norme richiamate dall'appellante rimettono alla libera determinazione delle parti la possibilità di prevedere l'attribuzione la facoltà di recedere dal negozio, circostanza non riscontrabile nel caso di specie.
Il Consigliere Istruttore, con ordinanza dell'11.02.2025, lette le note scritte depositate dalle parti a norma dell'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio nella composizione di cui in epigrafe e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18.02.2025.
&&&
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Il primo motivo di appello attiene alla dedotta carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta:
Sul punto nulla vi è da aggiungere rispetto a quanto già affermato dal Tribunale nella sentenza qui impugnata: l'eccezione – qui riproposta quale primo motivo di appello – risulta formulata dalla parte solo in comparsa conclusionale di primo grado e dunque è da ritenersi tardiva.
Il motivo va quindi dichiarato inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Né la questione rientra tra quelle rilevabili d'ufficio (sul punto si richiama Cassazione Civile, Sezioni
Unite, 16 febbraio 2016, n. 2951): nel caso di specie il temine “legittimazione ad agire” è utilizzato impropriamente, in quanto il problema attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: in realtà si tratta di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Essendo la titolarità del diritto fatto valere in giudizio un elemento costitutivo della domanda è necessario fare riferimento alla citata pronunzia: ha affermato di essere parte attiva del P_
giudizio e cioè di essere creditrice di Pt_1
pagina 7 di 11 Nella citata sentenza le Sezioni Unite hanno chiarito che le “difese” del convenuto possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore.
Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (“mere difese”), oppure nella contrapposizione di altri fatti
(“eccezioni”) che privano di efficacia i fatti costitutivi della domanda, o modificano o estinguono il diritto (ex art. 2697, II c, c.c.). All'interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle “eccezioni in senso stretto”, che presenta un regime giuridico particolare soggetto a decadenza (ex artt. art. 112 e 167, II c, c.p.c.). Soltanto le eventuali questioni che non si risolvano in un'eccezione in senso stretto possono essere poste dal convenuto anche oltre i termini decadenziali e possono essere sollevate d'ufficio dal giudice, oltre a costituire essere motivo d'appello ex art. 345
c.p.c.
La posizione assunta dal convenuto assume pertanto rilievo, perché, nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, diviene superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Non è peraltro consentito al convenuto
(tanto meno in appello) proporre successivamente una nuova esposizione dei fatti compatibile con la negazione della titolarità del diritto.
Venendo al caso di specie è di tutta evidenza come abbia articolato sin dal primo atto Pt_1
difensivo una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo del diritto
CP azionato da avendo affermato e comprovato di aver comunicato ad in data 14.5.2020 P_
l'anticipato recesso dal rapporto contrattuale, recesso poi ribadito con successive comunicazioni del CP 27.5.20, 9.6.20 e 30.6.20, ha proceduto alla restituzione (tardiva) dei beni ad , con ciò riconoscendo in capo all'odierna appellata la piena legittimazione al contraddittorio.
Non solo ma negli scritti di primo grado (depositati prima della comparsa conclusionale) ha Pt_1 poi incentrato la propria difesa sulla ricorrenza di fattori quali l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'eccessiva onerosità, l'applicabilità della facoltà di recesso prevista dagli artt. 4 e 27 della
L. 392/78 in materia di locazioni immobiliari, allegando da ultimo di aver proceduto alla restituzione dei beni a con estinzione dell'obbligazione di pagamento. P_
CP Di talché, ne consegue che il rilevo in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo ad non può che ritenersi, nella presente sede, inammissibile.
pagina 8 di 11 Venendo agli ulteriori motivi di appello, ritiene la Corte che non può che essere condivisa la motivazione del Tribunale.
È pacifico che si sia resa morosa nel pagamento dei canoni relativi al contratto di locazione Pt_1 operativa di computers ed apparecchi informatici (oltre a servizi di manutenzione) di cui all'all. 1 del contratto oggetto di causa: nessuna contestazione è stata sollevata in merito all'ammontare dei canoni insoluti e ciò integra certamente un inadempimento di non scarsa importanza oltre a costituire nella specie giusta causa di risoluzione contrattuale.
Il Tribunale ha infatti bene evidenziato gli elementi caratterizzanti la vicenda che qui occupa:
- il contratto (che non configura un'ipotesi di contratto ad esecuzione protratta nel tempo in cui non sia stata predeterminata la durata del rapporto) non prevedeva a favore di la facoltà di Pt_1
recesso, con applicabilità del combinato disposto degli artt. 1372 e 1373 cpc;
- non risulta applicabile alla fattispecie concernente la locazione operativa di beni mobili la normativa sulla facoltà di recesso di cui alla L.392/78;
- le sedi di Venezia, Napoli e Bologna di – quantomeno al momento della pronunzia Pt_1
della sentenza qui impugnata – risultavano operative e non corrisponde (va) al vero la circostanza allegata in base alla quale l'attività imprenditoriale di risultava Pt_1
compromessa dalla normativa emergenziale per Covid – 19;
- l'utilizzo dei beni locati non risulta essere stato impedito o diminuito dalla citata normativa, tant'è vero che i beni sono rimasti nella disponibilità di Pt_1
- non ha allegato elementi di carattere oggettivo a sostegno della dedotta impossibilità Pt_1 sopravvenuta o dell'eccessiva onerosità.
Chiarito quanto sopra, come è noto la normativa emergenziale ha inciso sul traffico aereo, ma non ha impedito l'utilizzazione dei beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale esercitata da dovendosi dunque escludere in radice che la prestazione di e cioè il pagamento del Pt_1 Pt_1
canone fosse divenuta impossibile per ragioni di natura oggettiva.
Parimenti l'eccessiva onerosità invocata non può risolversi in termini di mera convenienza economica: come correttamente evidenziato dal Tribunale non è comprovato che il valore locativo dei beni e delle prestazioni di servizi abbiano subito variazioni nel periodo in questione.
Da ultimo, non va pretermesso che anche un'interpretazione più ampia delle restrizioni poste dalla normativa emergenziale invocata da atta a valorizzare l'effettivo impatto della sospensione Pt_1 forzata dell'attività a causa della pandemia Covid-19 e l'intento di mantenere l'equilibrio fra le pagina 9 di 11 prestazioni dedotte in contratto, richiede comunque la prova della concreta situazione in cui si è venuta trovare l'impresa, tale da costituire i presupposti per ritenere giustificato l'inadempimento al pagamento del canone: nella specie, viceversa, si è limitata a richiamare la nota legislazione Pt_1
emergenziale, senza nemmeno dar conto della totale impossibilità di godere dei beni mobili locati secondo la loro destinazione.
Né può avere alcun rilievo la questione inerente allo scoppio della guerra in Ucraina, che, appare, del tutto pretestuosa.
Il buon ritenere del primo Giudice non può dunque ritenersi inficiato dai motivi di appello di merito che andranno disattesi.
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 a favore dell'appellata, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensionale effettivamente svolta (priva di attività istruttoria e con riduzione al minimo del compenso per la fase di trattazione svoltasi in un'unica udienza), il tutto avuto riguardo ai parametri medi per cause di media complessità. Il difensore di parte appellata ha invocato il D.M. n. 55/2014 art. 4, al c.
1-bis, norma secondo la quale: "il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto". Non ritiene la
Corte di accedere alla richiesta dovendosi rilevare che, attesa la media complessità della questione, i riferimenti ipertestuali non sono stati di particolare ausilio. Va, infine, accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso da
, nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Milano n. 8593/2023, pubblicata il 3.11.2023, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
pagina 10 di 11 1. dichiara inammissibile il primo dei motivi di impugnazione;
2. rigetta nel resto l'appello;
3. condanna l'appellante, alla rifusione delle spese processuali a favore della parte appellata, che si liquidano in ragione della complessiva somma di € 12.154,00 oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
4. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
Così deciso in Milano il 18.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Carla Rossi Roberto Aponte
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE TERZA CIVILE
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere istr. e rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato l'11.12.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8583/2023, pubblicata il
3.11.2023 e notificata in data 10.11.2023, da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Tatiana Della Marra Zanchi presso il cui indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
- appellante - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Armando Nicastro presso il Controparte_1 P.IVA_2 cui studio in Milano, Piazza Diaz n. 1, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8593/2023, pubblicata il 3.11.2023 in materia di “leasing” – causa rimessa in decisione con ordinanza dell'11.2.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 127 ter cpc e decisa nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Per l'appellante: pagina 1 di 11 “1) Contrariis Reiectis 2) Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 12943/21 emesso il 14/02/2021 su ricorso R.G. n. 26446/21 di
[...]
contro
P_ Parte_1
3) Assolvendo da ogni domanda contro di lei proposta. Parte_1
4) Col favore delle spese del doppio grado in capo al procuratore che si dichiara antistatario”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disatteso ogni contrario assunto, NEL MERITO Rigettare l'appello, siccome infondato in fatto come in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art. art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/10 in considerazione dell'uso di collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difese nel corpo dell'atto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.08.2021 la compagnia aerea Parte_1
(in prosieguo, solo ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12943/2021,
[...] Pt_1
col quale il Tribunale di Milano ingiungeva il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1
€ 53.175,52, oltre interessi e spese, a titolo di canoni (€ 14.570,00) e di penale per l'anticipata risoluzione contrattuale (€ 38.605,52) relativi al contratto di locazione operativa in essere tra le parti. Con il medesimo atto di opposizione, domandava altresì al Tribunale di accertare l'avvenuta restituzione dei beni Pt_1 locati e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, dichiarando l'avvenuta risoluzione del contratto, nonché, in via riconvenzionale, chiedeva pronunciarsi la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria.
L'opponente rappresentava di aver stipulato con la società il Pt_1 Controparte_2 contratto n. 20180755 con il quale quest'ultima concedeva in locazione alla prima un impianto informatico destinato alle diverse sedi operative della compagnia, con l'obbligo aggiuntivo di provvedere alla loro manutenzione, verso il pagamento di n. 48 canoni mensili dell'importo di € 2.120,00+IVA , con decorrenza dal giugno 2018; tale contratto veniva poi ceduto da a e Controparte_2 P_ riclassificato sotto il n. 13005039 (doc. 1 e 2 – fasc. primo grado).
Proseguiva l'opponente esponendo di essere una compagnia aerea che effettua voli dall'Italia per Mosca e
San Pietroburgo e di aver subito un “sostanziale azzeramento delle attività” a causa del blocco della totalità dei trasferimenti da e verso la Federazione Russa, imposto sia dall'autorità governativa italiana che da quella russa per contenere l'epidemia da Covid-19. Tale circostanza l'avrebbe indotta a comunicare a P_
, con Pec del 14 maggio del 2020 (doc. 3 – fasc. primo grado), l'anticipato recesso dal rapporto di
[...] locazione e di manutenzione dei computers per l'assenza di interesse alla locazione ed alla manutenzione dei beni, vista la loro inutilizzabilità. Tuttavia, contestava la legittimità del recesso e, stante il P_ pagina 2 di 11 mancato pagamento dei canoni (aprile 2020 e da giugno 2020 in avanti), con missiva del 27 novembre 2020
comunicava la volontà di risolvere il contratto, invitandola alla restituzione dei beni e al pagamento di quanto contrattualmente dovuto in dipendenza della intimata risoluzione. A fronte del mancato pagamento di quanto richiesto, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Milano l'emissione del decreto P_ ingiuntivo n. 12943/2021 (RG n. 26446/2021) (cfr. all. 11 - fascicolo primo grado) con il quale veniva ingiunto ad il pagamento della somma di € 53.175,52 oltre interessi, compensi e spese. Pt_1
A sostegno della propria opposizione, deduceva la “inutilizzabilità dei beni locati per fatto Pt_1
imprevedibile ed eccezionale determinato da provvedimenti legislativi e invocava la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 cc.) ovvero per impossibilità sopravvenuta della prestazione
(art. 1256 c.c.), “visto che la locazione e la manutenzione dei prodotto di cui trattasi concerne anche il software di collegamento con le biglietterie, le quali non possono emettere biglietti essendo inibiti per provvedimento normativo i voli”. In ultimo, affermava l'applicabilità, in via analogica, della facoltà di recesso prevista dagli artt. 4 e 37 (rectius, 27) della L. n. 392/1978 in materia di locazioni immobiliari,
stante il protrarsi (ad agosto 2021) delle restrizioni legali verosimilmente fino al 2022. Sulla scorta di tali argomenti, l'opponente concludeva affermando fosse escludersi la sussistenza di un colpevole inadempimento e, dunque, il perdurare dell'obbligo di pagamento dei canoni.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa pretesa e chiedendo, previa concessione Controparte_1 della provvisoria esecutività, la conferma del decreto opposto ed il rigetto delle domande avverse. In subordine, accertato l'inadempimento dell'opponente alle obbligazioni di pagamento dei canoni periodici previsti dal contratto di locazione, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Nella comparsa conclusionale l'opponente, per la prima volta, eccepiva la mancanza di prova della legittimazione attiva della creditrice opposta, la quale non avrebbe documentato la cessione del contratto di locazione e manutenzione, posto a fondamento della domanda monitoria, originariamente stipulato con
Econom International s.p.a.. In particolare, sosteneva che si sarebbe trattato di una mera cessione del credito e che, pertanto, la parte opposta non sarebbe stata legittimata a contraddire in merito al contratto, non essendone parte.
Previa precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con sentenza n. 8583/2023, pubblicata il 3.11.2023, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 12943/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
ha pagina 3 di 11 altresì rigettato le domande riconvenzionali svolte dall'opponente; infine ha condannato quest'ultima alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
In particolare, quanto alla dedotta impossibilità sopravvenuta della prestazione, il Tribunale ha dapprima ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se
temporanea), dev'essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e
deve consistere non in una mera difficoltà ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto”.
Sulla scorta di tali principi, con riferimento al caso di specie, il giudice ha così escluso che sia la prestazione del locatore, sia l'utilizzabilità di essa da parte dell'opponente, sia, infine, l'obbligazione pecuniaria gravante sull'opponente, fossero divenute oggettivamente impossibili a causa dei provvedimenti limitativi della circolazione emessi dalle Autorità pubbliche per contenere la diffusione del Covid-19. Ed invero, secondo il primo giudice, “solo indirettamente le restrizioni autoritative possono aver avuto ripercussioni sulle prestazioni negoziali, comportando in concreto la mancata utilizzazione dei beni locati in assenza di
traffico aereo, ma ciò è una questione di fatto irrilevante giuridicamente, giacché, come detto,
l'impossibilità assoluta deve concernere l'esecuzione della prestazione negoziale (i.e. consegna e godimento dei beni mobili, che nel caso in esame sono pacificamente avvenuti) e non lo svolgimento dell'attività imprenditoriale cui essa è strumentale”.
Quanto, invece, all'eccessiva onerosità sopravvenuta del canone di locazione dedotta dall'opponente, il giudice, ha in primo luogo, precisato che tale eccezione deve essere valutata in rapporto al valore locativo dei beni goduti e dei servizi accessori, rimanendo invece esclusa qualunque valutazione circa la convenienza economica della prosecuzione del rapporto. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c. in quanto “nel caso in esame non emerge, dalle risultanze processuali, che il valore locativo dei beni e servizi manutentivi abbiano subito variazioni nel periodo in contestazione, sicché non vi è prova che l'equilibrio tra le reciproche prestazioni contrattuali si sia alterato. Nessun elemento, in tal senso, è stato fornito e, ancor prima, specificamente e concretamente allegato dall'opponente.”
Il Tribunale ha altresì ritenuto illegittimo il recesso esercitato da in quanto non contemplato dal Pt_1
contratto stipulato dalle parti. Sul punto, inoltre, il Tribunale ha ritenuto non potersi nemmeno operare un'interpretazione analogica della normativa in tema di locazioni immobiliari che disciplina il recesso per gravi motivi in quanto, per il contratto oggetto della controversia, id est un contratto misto di locazione mobiliare e prestazione di servizi, non risulta esservi alcuna lacuna normativa.
pagina 4 di 11 In ultimo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione sollevata da circa l'asserita carenza di Pt_1
legittimazione attiva della creditrice opposta ritenendola circostanza incontroversa, oltre che P_
suffragata documentalmente dalla fattura di vendita dei beni e dalla comunicazione della cessione all'opponente. Più in particolare, il giudice di primo grado ha rilevato come sia stata la stessa opponente ad allegare nel proprio atto di citazione che il contratto di cui è causa era stato ceduto da parte di
[...]
a . Inoltre, il giudice ha rilevato che era stata sempre la stessa opponente a tenere CP_2 P_
“una condotta concludente avente il significato univoco di riconoscimento dell'opposta quale controparte contrattuale, atteso che ha ad essa inviato le plurime comunicazioni di recesso e restituito i beni per cui è causa”.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione notificato l'11.12.2023, ha proposto appello affidato Pt_1
a quattro motivi.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza ove riconosce la legittimazione processuale di P_
asserendo che tra quest'ultima e la precedente società locatrice fosse
[...] Controparte_2 intervenuta una cessione riguardante non l'intero rapporto contrattuale, bensì solamente il credito derivante dalla locazione, rimanendo, invece, in capo ad il servizio di manutenzione e di gestione tecnica CP_2 del compendio informatico. Pertanto, essendo subentrata solo parzialmente, sarebbe stata “priva P_ di legittimazione ad interloquire sul recesso anticipato dal contratto di locazione-manutenzione”. Secondo la prospettazione di parte appellante, la decisione del giudice di rigettare l'eccezione di legittimazione sarebbe scorretta poiché basata sulla ritenuta tardività dell'eccezione stessa (proposta in sede di comparsa conclusionale) e in quanto ritenuta dimostrata solamente per facta concludentia. Secondo l'appellante, infatti, quella in questione sarebbe una eccezione rilevabile d'ufficio poiché, pur non essendo specificatamente provato l'oggetto della cessione, questo sarebbe comunque desumibile dagli atti in cui risulta che la assistenza tecnica rimaneva in capo ad . CP_2
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che i provvedimenti normativi limitativi della circolazione “non hanno riguardato le prestazioni contrattuali e, specificamente, quella del locatore di consegnare e consentire il godimento dei beni locati per l'uso negoziale e di provvedere ai servizi di manutenzione pattuiti” giungendo a negare la configurabilità dell'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta delle prestazioni. Sul punto, l'appellante osserva che gli artt.
1372 e 1373 c.c., ove impongono che la facoltà di recesso deve essere attribuita dal contratto, non escludono che questo possa essere esercitato in caso di impossibilità sopravvenuta delle reciproche prestazioni nei contratti di durata. Ebbene, secondo l'appellante, il ragionamento del giudice sarebbe
“fuorviante” in quanto si sarebbe focalizzato sull'impossibilità di utilizzo dei computers singolarmente considerati, non già delle reciproche prestazioni globalmente considerate. Nel caso in esame, invece, pagina 5 di 11 sarebbe stato corretto pervenire alla risoluzione del contratto “giacché il caso in esame l'impossibilità conseguente a provvedimenti legislativo concerne la totalità delle reciproche prestazioni nella loro
oggettività, con azzeramento del sinallagma contrattuale, sia per l'impossibilità di utilizzo della struttura informatica consegnata che non può emettere biglietti, sia impossibilità della sua manutenzione e di tenuta in funzione in assenza di attività”. Inoltre, vi sarebbe da considerare che “il fine unico del contratto è proprio la tenuta in costante efficienza degli stessi e delle loro funzioni, per cui, venendo a mancare totalmente la funzione loro assegnata e l'impossibilità di efficientamento (collegamento telematico con i booking e la biglietterie) l'astratta possibilità di utilizzo per altri fini è del tutto irrilevante ai fini della sopravvivenza del contratto”.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta il capo della sentenza laddove esclude la configurabilità di un'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta ritenendo nel caso di specie che “la misura del corrispettivo è stata, fin dall'origine, correlata dai contraenti al valore locativo dei beni e del servizio di manutenzione ed è indifferente alle sorti dell'attività imprenditoriale ivi svolta ed ai suoi risultati economici.”
Secondo l'appellante, l'assunto del giudice sarebbe erroneo poiché fondato sull'erronea qualificazione del contratto in essere tra le parti come una mera locazione di beni. Il giudice avrebbe trascurato di considerare la finalità precipua del medesimo contratto, cioè quella ben più ampia di fornire “servizi manutentivi accessori” a tutta la struttura informatica. Inoltre, a sostegno della configurabilità di un'eccessiva onerosità sopravvenuta, l'appellante rileva che la chiusura delle sedi operative aveva reso del tutto inutile e
“insensatamente onerosa” ogni spesa relativa ai computer inutilizzati. Quest'ultima circostanza, per l'appellante, avrebbe determinato “la sopravvenienza di quella sproporzione di valori che rende una prestazione non più sufficientemente remunerata dall'altra rispetto all'epoca di stipulazione del contratto,
e la controprestazione di valore inferiore”.
Con il quarto motivo, infine, l'appellante contesta la sentenza ove ha negato l'applicabilità in via analogica della normativa dettata per le locazioni immobiliari. In particolare, per l'appellante, la decisione del giudice sarebbe “del tutto inconferente e non si confronta con la prospettazione fatta in primo grado che non era consistita in una pretesa di applicazione analogica della disciplina delle locazioni di immobili urbani, ma nella più semplice rappresentazione del principio dell'inesigibilità in essa esplicitata con la previsione della facoltà legale di recesso anticipato”.
Si è ritualmente costituita in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della P_ sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. In particolare, afferma l'appellata che l'eccezione circa la carenza di legittimazione sollevata dall'appellante sarebbe inammissibile in quanto tardivamente sollevata, oltre che infondata in quanto risulta documentalmente pagina 6 di 11 provato che era stata informata della cessione contrattuale, con legittimazione ad agire in sede Pt_1
monitoria e a resistere nella successiva fase oppositiva. Quanto, invece alle successive contestazioni,
l'appellata sottolinea come nel caso in esame – che non configura un'ipotesi di contratto ad esecuzione protratta nel tempo in cui non sia stata predeterminata la durata del rapporto - debba escludersi il diritto di recedere, non essendo tale facoltà prevista dal contratto per cui è causa. Inoltre, l'appellata osserva come l'appellante non abbia nemmeno indicato in quali termini le condizioni del contratto sarebbero mutate così da renderlo eccessivamente oneroso, avendo “solo genericamente lamentato il fatto che la durata del contratto si sarebbe posta in contrasto con le norme adottate dai Governi in tema di “limitazione della mobilità internazionale”. Infine, quanto alla lamentata non applicazione in via analogica della legge n.
392/1978, l'appellata evidenzia come il contratto oggetto di controversia trovi la propria compiuta disciplina nello stesso regolamento contrattuale e rileva che proprio le norme richiamate dall'appellante rimettono alla libera determinazione delle parti la possibilità di prevedere l'attribuzione la facoltà di recedere dal negozio, circostanza non riscontrabile nel caso di specie.
Il Consigliere Istruttore, con ordinanza dell'11.02.2025, lette le note scritte depositate dalle parti a norma dell'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio nella composizione di cui in epigrafe e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18.02.2025.
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L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Il primo motivo di appello attiene alla dedotta carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta:
Sul punto nulla vi è da aggiungere rispetto a quanto già affermato dal Tribunale nella sentenza qui impugnata: l'eccezione – qui riproposta quale primo motivo di appello – risulta formulata dalla parte solo in comparsa conclusionale di primo grado e dunque è da ritenersi tardiva.
Il motivo va quindi dichiarato inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Né la questione rientra tra quelle rilevabili d'ufficio (sul punto si richiama Cassazione Civile, Sezioni
Unite, 16 febbraio 2016, n. 2951): nel caso di specie il temine “legittimazione ad agire” è utilizzato impropriamente, in quanto il problema attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: in realtà si tratta di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Essendo la titolarità del diritto fatto valere in giudizio un elemento costitutivo della domanda è necessario fare riferimento alla citata pronunzia: ha affermato di essere parte attiva del P_
giudizio e cioè di essere creditrice di Pt_1
pagina 7 di 11 Nella citata sentenza le Sezioni Unite hanno chiarito che le “difese” del convenuto possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore.
Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (“mere difese”), oppure nella contrapposizione di altri fatti
(“eccezioni”) che privano di efficacia i fatti costitutivi della domanda, o modificano o estinguono il diritto (ex art. 2697, II c, c.c.). All'interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle “eccezioni in senso stretto”, che presenta un regime giuridico particolare soggetto a decadenza (ex artt. art. 112 e 167, II c, c.p.c.). Soltanto le eventuali questioni che non si risolvano in un'eccezione in senso stretto possono essere poste dal convenuto anche oltre i termini decadenziali e possono essere sollevate d'ufficio dal giudice, oltre a costituire essere motivo d'appello ex art. 345
c.p.c.
La posizione assunta dal convenuto assume pertanto rilievo, perché, nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, diviene superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Non è peraltro consentito al convenuto
(tanto meno in appello) proporre successivamente una nuova esposizione dei fatti compatibile con la negazione della titolarità del diritto.
Venendo al caso di specie è di tutta evidenza come abbia articolato sin dal primo atto Pt_1
difensivo una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo del diritto
CP azionato da avendo affermato e comprovato di aver comunicato ad in data 14.5.2020 P_
l'anticipato recesso dal rapporto contrattuale, recesso poi ribadito con successive comunicazioni del CP 27.5.20, 9.6.20 e 30.6.20, ha proceduto alla restituzione (tardiva) dei beni ad , con ciò riconoscendo in capo all'odierna appellata la piena legittimazione al contraddittorio.
Non solo ma negli scritti di primo grado (depositati prima della comparsa conclusionale) ha Pt_1 poi incentrato la propria difesa sulla ricorrenza di fattori quali l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'eccessiva onerosità, l'applicabilità della facoltà di recesso prevista dagli artt. 4 e 27 della
L. 392/78 in materia di locazioni immobiliari, allegando da ultimo di aver proceduto alla restituzione dei beni a con estinzione dell'obbligazione di pagamento. P_
CP Di talché, ne consegue che il rilevo in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo ad non può che ritenersi, nella presente sede, inammissibile.
pagina 8 di 11 Venendo agli ulteriori motivi di appello, ritiene la Corte che non può che essere condivisa la motivazione del Tribunale.
È pacifico che si sia resa morosa nel pagamento dei canoni relativi al contratto di locazione Pt_1 operativa di computers ed apparecchi informatici (oltre a servizi di manutenzione) di cui all'all. 1 del contratto oggetto di causa: nessuna contestazione è stata sollevata in merito all'ammontare dei canoni insoluti e ciò integra certamente un inadempimento di non scarsa importanza oltre a costituire nella specie giusta causa di risoluzione contrattuale.
Il Tribunale ha infatti bene evidenziato gli elementi caratterizzanti la vicenda che qui occupa:
- il contratto (che non configura un'ipotesi di contratto ad esecuzione protratta nel tempo in cui non sia stata predeterminata la durata del rapporto) non prevedeva a favore di la facoltà di Pt_1
recesso, con applicabilità del combinato disposto degli artt. 1372 e 1373 cpc;
- non risulta applicabile alla fattispecie concernente la locazione operativa di beni mobili la normativa sulla facoltà di recesso di cui alla L.392/78;
- le sedi di Venezia, Napoli e Bologna di – quantomeno al momento della pronunzia Pt_1
della sentenza qui impugnata – risultavano operative e non corrisponde (va) al vero la circostanza allegata in base alla quale l'attività imprenditoriale di risultava Pt_1
compromessa dalla normativa emergenziale per Covid – 19;
- l'utilizzo dei beni locati non risulta essere stato impedito o diminuito dalla citata normativa, tant'è vero che i beni sono rimasti nella disponibilità di Pt_1
- non ha allegato elementi di carattere oggettivo a sostegno della dedotta impossibilità Pt_1 sopravvenuta o dell'eccessiva onerosità.
Chiarito quanto sopra, come è noto la normativa emergenziale ha inciso sul traffico aereo, ma non ha impedito l'utilizzazione dei beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale esercitata da dovendosi dunque escludere in radice che la prestazione di e cioè il pagamento del Pt_1 Pt_1
canone fosse divenuta impossibile per ragioni di natura oggettiva.
Parimenti l'eccessiva onerosità invocata non può risolversi in termini di mera convenienza economica: come correttamente evidenziato dal Tribunale non è comprovato che il valore locativo dei beni e delle prestazioni di servizi abbiano subito variazioni nel periodo in questione.
Da ultimo, non va pretermesso che anche un'interpretazione più ampia delle restrizioni poste dalla normativa emergenziale invocata da atta a valorizzare l'effettivo impatto della sospensione Pt_1 forzata dell'attività a causa della pandemia Covid-19 e l'intento di mantenere l'equilibrio fra le pagina 9 di 11 prestazioni dedotte in contratto, richiede comunque la prova della concreta situazione in cui si è venuta trovare l'impresa, tale da costituire i presupposti per ritenere giustificato l'inadempimento al pagamento del canone: nella specie, viceversa, si è limitata a richiamare la nota legislazione Pt_1
emergenziale, senza nemmeno dar conto della totale impossibilità di godere dei beni mobili locati secondo la loro destinazione.
Né può avere alcun rilievo la questione inerente allo scoppio della guerra in Ucraina, che, appare, del tutto pretestuosa.
Il buon ritenere del primo Giudice non può dunque ritenersi inficiato dai motivi di appello di merito che andranno disattesi.
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 a favore dell'appellata, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensionale effettivamente svolta (priva di attività istruttoria e con riduzione al minimo del compenso per la fase di trattazione svoltasi in un'unica udienza), il tutto avuto riguardo ai parametri medi per cause di media complessità. Il difensore di parte appellata ha invocato il D.M. n. 55/2014 art. 4, al c.
1-bis, norma secondo la quale: "il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto". Non ritiene la
Corte di accedere alla richiesta dovendosi rilevare che, attesa la media complessità della questione, i riferimenti ipertestuali non sono stati di particolare ausilio. Va, infine, accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso da
, nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Milano n. 8593/2023, pubblicata il 3.11.2023, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
pagina 10 di 11 1. dichiara inammissibile il primo dei motivi di impugnazione;
2. rigetta nel resto l'appello;
3. condanna l'appellante, alla rifusione delle spese processuali a favore della parte appellata, che si liquidano in ragione della complessiva somma di € 12.154,00 oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
4. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
Così deciso in Milano il 18.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Carla Rossi Roberto Aponte
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