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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6165/2021 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Milano, Via P. Andreani 4, presso lo studio dell'avv. Francesco Locurcio c.f.
, che la rappresenta e difende in virtù della procura generale alle liti C.F._1
allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA/CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da udienza dell'8.10.2024 svoltasi in forma scritta e note scritte depositate in via telematica e, segnatamente: Piaccia all'Ill.mo
Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: nel merito, accertare e dichiarare , in qualità di responsabile in solido per l'incendio del Controparte_1
19.9.2017 della vettura Fiat Scudo tg. EM285RZ, tenuto al pagamento in favore di
[...]
, che agisce in via di surrogazione ex art. 1916 c.c., dell'importo di Euro Parte_1
pagina 1 di 8 8.050,00 corrispondente a quanto erogato all'assicurato proprietario Controparte_2
del veicolo suddetto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
in ogni caso col favore di spese di lite oltre rimborso forfettario e oneri fiscali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione evocava in giudizio il Parte_1 sig. al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo in Controparte_1
ordine a incendio doloso di autovettura e ottenere, in via di surroga ex art. 1916 c.p.c., il pagamento di € 8050,00 , oltre rivalutazione e interessi.
A supporto della propria domanda parte attrice deduceva che: in data 19.9.2017 si era verificato in Abbiategrasso via Alfieri l'incendio del veicolo Fiat Scudo targato
EM285RZ di proprietà del sig. questi aveva denunciato l'accaduto ai Controparte_2
C.C. e alla compagnia assicurativa presso cui il mezzo era Parte_1
assicurato con la polizza n. 1/004/013/0000109552 per RCA e il rischio incendio;
a seguito di apertura del sinistro, acquisizione della documentazione e redazione di perizia, la compagnia aveva corrisposto all'assicurato l'indennizzo, pari al valore commerciale del veicolo garantito nella misura di Euro 8.050,00; , con sentenza Controparte_1 dell'1.7.2020 del Tribunale di Pavia n. 335/2020, era stato condannato, in concorso con e , dal Tribunale di Pavia, per l'incendio doloso del veicolo del sig. CP_3 CP_4
in ragione delle risultanze probatorie acquisite nel corso delle indagini Controparte_2 ed esaminati anche in altri procedimenti nei confronti di ulteriori responsabili;
l'incendio costituiva fatto illecito;
sussistevano i presupposti per l'azione di surroga ex art. 1916 c.c.
Pur ritualmente evocato in giudizio, il sig. non si costituiva Controparte_1
restando contumace.
Il processo era sospeso su istanza di parte ex art. 295 e ss c.p.c. stante la pendenza di giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Milano sez. III pen. RG App. 572/2021 avente ad oggetto l'impugnazione della citata sentenza del Tribunale di Pavia
A seguito di riassunzione, erano assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la causa era istruita mediante documentazione di parte attrice pagina 2 di 8 All'udienza dell'8.10.2024, svoltasi in forma scritta, parte attrice precisava le proprie conclusioni mediante deposito di note e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La fattispecie concreta e la responsabilità dell'illecito in capo al sig.
Controparte_1
2.L'azione ex art. 1916 c.c. della compagnia assicurativa
3.La contumacia del convenuto, sig. Controparte_1
4.La conclusione
1.La fattispecie concreta e la responsabilità dell'illecito in capo al sig.
Controparte_1
In via generale e in punto di diritto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. . “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”
Secondo il preferibile e maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità , inoltre, “ogniqualvolta un medesimo fatto integra al contempo un illecito civile ed un illecito penale, il giudice civile è legittimamente chiamato a compiere un autonomo accertamento dei fatti costitutivi rilevanti ai fini della domanda civile, proprio perché diversi da quelli rilevanti ai fini della condanna penale (v., di recente, Cass. n. 21402 del
2022)” (in termini con giurisprudenza citata Cass. 03.10.2023, n.27901)
Tanto premesso in punto di diritto, nel presente giudizio, la parte attrice ha pagina 3 di 8 puntualmente dedotto e comprovato che il sig. era condannato con Controparte_1
sentenza n. 335/2020 emessa in data 1.7.2020 e pubblicata il 23.9.2020 dal Tribunale di
Pavia, per il reato ex artt. 110 e 423 c.p. in quanto , in concorso con e Controparte_5
, in data 19.9.2017 in Abbiategrasso via Alfieri, cagionava l'incendio del Controparte_6
veicolo Fiat Scudo targato EM285RZ di proprietà del sig. (cfr. doc. 15) Controparte_2
Parimenti dedotto e comprovato che la citata sentenza era confermata dalla Corte
d'Appello III pen. n. 6883/2022 emessa in data 26.10.2022 e , infine, che, sensi dell'art. 75 co. 3 cpp, il citato giudizio penale era definito con sentenza della Cassazione sez. I penale n. 45537/2023 pubblicata il 13.11.2023, con cui era dichiarato inammissibile il ricorso (cfr. doc. 1 e 3 ricorso in riassunzione)
Conseguentemente, stante il carattere definitivo della sentenza di condanna del
Tribunale di Pavia, questa assume efficacia di giudicato in ordine sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato, odierno convenuto, sig.
lo ha commesso. Controparte_1
In relazione ai profili strictu sensu civilistici afferenti alla sfera del danno e rilevanti ex art. 2043 c.c. , si precisa come, dal contenuto motivazionale della sentenza, emerge con evidenza il nesso di causalità tra il fatto illecito posto in essere dal sig. e il Controparte_1
danno subito dal sig. . Controparte_2
Segnatamente, anzitutto, la partecipazione dell' all'evento delittuoso è CP_1
riconosciuta dal Tribunale sulla base di univoci filmati e intercettazioni, puntualmente riportati in motivazione, nonché dell'assenza di alibi forniti dall'imputato stesso;
il medesimo Giudicante ha rinviato per relationem alla significativa e rilevante informativa dei Carabinieri depositata anche nel presente giudizio (cfr doc. 7) ; inoltre, il medesimo
Giudice ha accertato come il medesimo avesse quantomeno accettato l'eventualità che le fiamme assumessero “fisionomia e dimensioni di un incendio”.
A quest'ultimo proposito, è stato accertato , in punto di fatto, lo sprigionarsi di incendio e la completa distruzione del veicolo : sul punto, è stato dedotta e comprovata la distruzione del veicolo, mediante idonea certificazione (cfr. doc. 5)
Conseguentemente, è stato accertato il nesso di causalità tra la distruzione della pagina 4 di 8 vettura Fiat Scudo e l'azione delittuosa del convenuto .
Parimenti, alcun concorso di colpa ex art. 1227 c.c. è, invero, astrattamente configurabile in capo al proprietario della vettura fiat Scudo, sia in quanto quest'ultima si trovava regolarmente chiusa e parcheggiata , sia in ragione del carattere doloso dell'azione.
Infine, risulta accertato il danno economico subito dal sig. : tale Controparte_2
elemento, stante l'integrale distruzione del mezzo, viene riconosciuto pari a€14.000 , sulla base della perizia di stima redatta dalla stessa compagnia assicurativa, basata sul valore a nuovo del mezzo, debitamente decurtato secondo un indice e parametro esplicati (cfr doc.
3)
2.L'azione ex art. 1916 c.c. della compagnia assicurativa
In via generale, la domanda di surroga da parte di promossa nel presente Pt_1
giudizio trova fondamento giuridico anzitutto nell'art. 1916 c.c. che, regolando il diritto di surrogazione, al primo comma stabilisce “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”: tale fattispecie, secondo l'orientamento preferibile, configura una sorta di surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 c.c., che si realizza quando l'ente porta a conoscenza del terzo, responsabile del sinistro-infortunio, la propria volontà di subentrare, per quanto di spettanza, nei diritti vantati dal danneggiato.
Come evidenziato in sede giurisprudenziale infatti “la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, ai sensi dell'articolo
1916 c.c., e fino a concorrenza dell'indennita' pagata, comporta, entro tale limite,
l'estromissione dal rapporto dell'assicurato ed il trasferimento della legittimazione attiva…” (Cass. Sez. Unite, 13.3.1987, n. 2639).
Orbene, tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame, la compagnia ha puntualmente dedotto e comprovato di aver concluso atto di transazione con il danneggiato, sig. , per la misura di €8050,00 (doc.14); parimenti Controparte_2 attestato l'effettivo pagamento dell'importo, come da quietanza rilasciata dal danneggiato, sig. . Controparte_2
Ai sensi dell'art. 1916 c.c., pertanto, in relazione a tale importo (che ,
pagina 5 di 8 incidentalmente, si sottolinea essere come significativamente inferiore alla stima del danno subito e quindi, secondo valutazione incidentale ma rilevante sul piano motivazionale, congruo a fini indennitari) la compagnia risulta surrogata nei confronti del responsabile accertato in . Controparte_1
3.La contumacia del convenuto, sig. Controparte_1
A fronte di tale puntuale ricostruzione delle circostanze, il sig. pur Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio non si è costituito restando contumace
Il preferibile orientamento, in giurisprudenza e dottrina, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2).” (Cass. 29.03.2007, n.
7739 n. 7739; Cass. 20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n.
4301)”. Nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293)
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice , allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017,
n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28/05/2016, n. 10898 Trib. Genova
20.1.2016 n. 209 Tribunale Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275)
Tale orientamento rileva a fortiori nella fattispecie in esame sia in quanto la documentazione su cui si basava la domanda dell'attrice era prevalentemente di formazione pagina 6 di 8 pubblica (a fortiori giudiziaria) , sia in quanto, il sig. era stato invitato al CP_1
procedimento di negoziazione assistita e aveva comunque partecipato al processo penale.
In ragione di quanto esposto, la contumacia dell' rafforza ulteriormente le CP_1
emergenze probatorie emerse in ordine alla sussistenza dei presupposti per la configurabilità di responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo a quest'ultimo in relazione all'incendio e conseguentemente
4.La conclusione
In definitiva, , in ragione di quanto esposto, risulta fondata la domanda di parte attrice e il sig. è obbligato al pagamento della somma già corrisposta a titolo di CP_1
indennità dalla compagnia al proprio assicurato, danneggiato dal fatto illecito dell e CP_1
pari al €8050.
A quest'ultimo proposito, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,” la surrogazione dell'assicuratore, di cui all'art. 1916 c.c., costituisce una successione a titolo particolare nel diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile, e ne mutua la natura: sicché, così come il credito di quest'ultimo ha natura di obbligazione di valore, la medesima natura avrà il credito surrogatorio dell'assicuratore, e su esso matureranno interessi compensativi, secondo i criteri stabiliti dalla ricordata sentenza 17.2.195 n. 1712,
a far data dall'esborso (così già Sez. U, Sentenza n. 2639 del 13/03/1987; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 5594 del 20/03/2015, Rv. 634691 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 1336 del 20/01/2009, Rv. 606338 - 01). (in termini con giurisprudenza citata Cass.
05.07.2022, n.21218)
Conseguentemente, assumendo quale dies a quo il 25.10.2019 (data della quietanza contenuta in transazione) e adottando i criteri di rivalutazione e computo di interessi anno per anno, l'importo oggi dovuto, ad oggi, a carico di risulta pari a € Controparte_1
10.260,71 ; su tale somma sono dovuti interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
4.Le spese
Le spese del presente giudizio sono addebitate su parte convenuta in quanto CP_1
soccombente ex art. 91 c.p.c.
pagina 7 di 8 I compensi si liquidano ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €5200 e €26000 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria (limitata al deposito di memorie e documentale ) e minimo per la decisionale (prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate e stante la contumacia del convenuto) risultando quindi pari a € 3387,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca (€27) , contributo (€237) e per notifiche (€31,42) da rifondere interamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di
[...]
(c.f. ) e, per l'effetto, condanna il sig. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(c.f. ) al pagamento di € 10.260,71 nei confronti di C.F._2 [...]
oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della Parte_1
sentenza al soddisfo;
- II)condanna altresì a rimborsare alla parte attrice Controparte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 295,42 per spese ed € 3.387,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché
i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6165/2021 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Milano, Via P. Andreani 4, presso lo studio dell'avv. Francesco Locurcio c.f.
, che la rappresenta e difende in virtù della procura generale alle liti C.F._1
allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA/CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da udienza dell'8.10.2024 svoltasi in forma scritta e note scritte depositate in via telematica e, segnatamente: Piaccia all'Ill.mo
Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: nel merito, accertare e dichiarare , in qualità di responsabile in solido per l'incendio del Controparte_1
19.9.2017 della vettura Fiat Scudo tg. EM285RZ, tenuto al pagamento in favore di
[...]
, che agisce in via di surrogazione ex art. 1916 c.c., dell'importo di Euro Parte_1
pagina 1 di 8 8.050,00 corrispondente a quanto erogato all'assicurato proprietario Controparte_2
del veicolo suddetto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
in ogni caso col favore di spese di lite oltre rimborso forfettario e oneri fiscali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione evocava in giudizio il Parte_1 sig. al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo in Controparte_1
ordine a incendio doloso di autovettura e ottenere, in via di surroga ex art. 1916 c.p.c., il pagamento di € 8050,00 , oltre rivalutazione e interessi.
A supporto della propria domanda parte attrice deduceva che: in data 19.9.2017 si era verificato in Abbiategrasso via Alfieri l'incendio del veicolo Fiat Scudo targato
EM285RZ di proprietà del sig. questi aveva denunciato l'accaduto ai Controparte_2
C.C. e alla compagnia assicurativa presso cui il mezzo era Parte_1
assicurato con la polizza n. 1/004/013/0000109552 per RCA e il rischio incendio;
a seguito di apertura del sinistro, acquisizione della documentazione e redazione di perizia, la compagnia aveva corrisposto all'assicurato l'indennizzo, pari al valore commerciale del veicolo garantito nella misura di Euro 8.050,00; , con sentenza Controparte_1 dell'1.7.2020 del Tribunale di Pavia n. 335/2020, era stato condannato, in concorso con e , dal Tribunale di Pavia, per l'incendio doloso del veicolo del sig. CP_3 CP_4
in ragione delle risultanze probatorie acquisite nel corso delle indagini Controparte_2 ed esaminati anche in altri procedimenti nei confronti di ulteriori responsabili;
l'incendio costituiva fatto illecito;
sussistevano i presupposti per l'azione di surroga ex art. 1916 c.c.
Pur ritualmente evocato in giudizio, il sig. non si costituiva Controparte_1
restando contumace.
Il processo era sospeso su istanza di parte ex art. 295 e ss c.p.c. stante la pendenza di giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Milano sez. III pen. RG App. 572/2021 avente ad oggetto l'impugnazione della citata sentenza del Tribunale di Pavia
A seguito di riassunzione, erano assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la causa era istruita mediante documentazione di parte attrice pagina 2 di 8 All'udienza dell'8.10.2024, svoltasi in forma scritta, parte attrice precisava le proprie conclusioni mediante deposito di note e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La fattispecie concreta e la responsabilità dell'illecito in capo al sig.
Controparte_1
2.L'azione ex art. 1916 c.c. della compagnia assicurativa
3.La contumacia del convenuto, sig. Controparte_1
4.La conclusione
1.La fattispecie concreta e la responsabilità dell'illecito in capo al sig.
Controparte_1
In via generale e in punto di diritto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. . “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”
Secondo il preferibile e maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità , inoltre, “ogniqualvolta un medesimo fatto integra al contempo un illecito civile ed un illecito penale, il giudice civile è legittimamente chiamato a compiere un autonomo accertamento dei fatti costitutivi rilevanti ai fini della domanda civile, proprio perché diversi da quelli rilevanti ai fini della condanna penale (v., di recente, Cass. n. 21402 del
2022)” (in termini con giurisprudenza citata Cass. 03.10.2023, n.27901)
Tanto premesso in punto di diritto, nel presente giudizio, la parte attrice ha pagina 3 di 8 puntualmente dedotto e comprovato che il sig. era condannato con Controparte_1
sentenza n. 335/2020 emessa in data 1.7.2020 e pubblicata il 23.9.2020 dal Tribunale di
Pavia, per il reato ex artt. 110 e 423 c.p. in quanto , in concorso con e Controparte_5
, in data 19.9.2017 in Abbiategrasso via Alfieri, cagionava l'incendio del Controparte_6
veicolo Fiat Scudo targato EM285RZ di proprietà del sig. (cfr. doc. 15) Controparte_2
Parimenti dedotto e comprovato che la citata sentenza era confermata dalla Corte
d'Appello III pen. n. 6883/2022 emessa in data 26.10.2022 e , infine, che, sensi dell'art. 75 co. 3 cpp, il citato giudizio penale era definito con sentenza della Cassazione sez. I penale n. 45537/2023 pubblicata il 13.11.2023, con cui era dichiarato inammissibile il ricorso (cfr. doc. 1 e 3 ricorso in riassunzione)
Conseguentemente, stante il carattere definitivo della sentenza di condanna del
Tribunale di Pavia, questa assume efficacia di giudicato in ordine sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato, odierno convenuto, sig.
lo ha commesso. Controparte_1
In relazione ai profili strictu sensu civilistici afferenti alla sfera del danno e rilevanti ex art. 2043 c.c. , si precisa come, dal contenuto motivazionale della sentenza, emerge con evidenza il nesso di causalità tra il fatto illecito posto in essere dal sig. e il Controparte_1
danno subito dal sig. . Controparte_2
Segnatamente, anzitutto, la partecipazione dell' all'evento delittuoso è CP_1
riconosciuta dal Tribunale sulla base di univoci filmati e intercettazioni, puntualmente riportati in motivazione, nonché dell'assenza di alibi forniti dall'imputato stesso;
il medesimo Giudicante ha rinviato per relationem alla significativa e rilevante informativa dei Carabinieri depositata anche nel presente giudizio (cfr doc. 7) ; inoltre, il medesimo
Giudice ha accertato come il medesimo avesse quantomeno accettato l'eventualità che le fiamme assumessero “fisionomia e dimensioni di un incendio”.
A quest'ultimo proposito, è stato accertato , in punto di fatto, lo sprigionarsi di incendio e la completa distruzione del veicolo : sul punto, è stato dedotta e comprovata la distruzione del veicolo, mediante idonea certificazione (cfr. doc. 5)
Conseguentemente, è stato accertato il nesso di causalità tra la distruzione della pagina 4 di 8 vettura Fiat Scudo e l'azione delittuosa del convenuto .
Parimenti, alcun concorso di colpa ex art. 1227 c.c. è, invero, astrattamente configurabile in capo al proprietario della vettura fiat Scudo, sia in quanto quest'ultima si trovava regolarmente chiusa e parcheggiata , sia in ragione del carattere doloso dell'azione.
Infine, risulta accertato il danno economico subito dal sig. : tale Controparte_2
elemento, stante l'integrale distruzione del mezzo, viene riconosciuto pari a€14.000 , sulla base della perizia di stima redatta dalla stessa compagnia assicurativa, basata sul valore a nuovo del mezzo, debitamente decurtato secondo un indice e parametro esplicati (cfr doc.
3)
2.L'azione ex art. 1916 c.c. della compagnia assicurativa
In via generale, la domanda di surroga da parte di promossa nel presente Pt_1
giudizio trova fondamento giuridico anzitutto nell'art. 1916 c.c. che, regolando il diritto di surrogazione, al primo comma stabilisce “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”: tale fattispecie, secondo l'orientamento preferibile, configura una sorta di surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 c.c., che si realizza quando l'ente porta a conoscenza del terzo, responsabile del sinistro-infortunio, la propria volontà di subentrare, per quanto di spettanza, nei diritti vantati dal danneggiato.
Come evidenziato in sede giurisprudenziale infatti “la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, ai sensi dell'articolo
1916 c.c., e fino a concorrenza dell'indennita' pagata, comporta, entro tale limite,
l'estromissione dal rapporto dell'assicurato ed il trasferimento della legittimazione attiva…” (Cass. Sez. Unite, 13.3.1987, n. 2639).
Orbene, tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame, la compagnia ha puntualmente dedotto e comprovato di aver concluso atto di transazione con il danneggiato, sig. , per la misura di €8050,00 (doc.14); parimenti Controparte_2 attestato l'effettivo pagamento dell'importo, come da quietanza rilasciata dal danneggiato, sig. . Controparte_2
Ai sensi dell'art. 1916 c.c., pertanto, in relazione a tale importo (che ,
pagina 5 di 8 incidentalmente, si sottolinea essere come significativamente inferiore alla stima del danno subito e quindi, secondo valutazione incidentale ma rilevante sul piano motivazionale, congruo a fini indennitari) la compagnia risulta surrogata nei confronti del responsabile accertato in . Controparte_1
3.La contumacia del convenuto, sig. Controparte_1
A fronte di tale puntuale ricostruzione delle circostanze, il sig. pur Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio non si è costituito restando contumace
Il preferibile orientamento, in giurisprudenza e dottrina, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2).” (Cass. 29.03.2007, n.
7739 n. 7739; Cass. 20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n.
4301)”. Nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293)
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice , allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017,
n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28/05/2016, n. 10898 Trib. Genova
20.1.2016 n. 209 Tribunale Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275)
Tale orientamento rileva a fortiori nella fattispecie in esame sia in quanto la documentazione su cui si basava la domanda dell'attrice era prevalentemente di formazione pagina 6 di 8 pubblica (a fortiori giudiziaria) , sia in quanto, il sig. era stato invitato al CP_1
procedimento di negoziazione assistita e aveva comunque partecipato al processo penale.
In ragione di quanto esposto, la contumacia dell' rafforza ulteriormente le CP_1
emergenze probatorie emerse in ordine alla sussistenza dei presupposti per la configurabilità di responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo a quest'ultimo in relazione all'incendio e conseguentemente
4.La conclusione
In definitiva, , in ragione di quanto esposto, risulta fondata la domanda di parte attrice e il sig. è obbligato al pagamento della somma già corrisposta a titolo di CP_1
indennità dalla compagnia al proprio assicurato, danneggiato dal fatto illecito dell e CP_1
pari al €8050.
A quest'ultimo proposito, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,” la surrogazione dell'assicuratore, di cui all'art. 1916 c.c., costituisce una successione a titolo particolare nel diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile, e ne mutua la natura: sicché, così come il credito di quest'ultimo ha natura di obbligazione di valore, la medesima natura avrà il credito surrogatorio dell'assicuratore, e su esso matureranno interessi compensativi, secondo i criteri stabiliti dalla ricordata sentenza 17.2.195 n. 1712,
a far data dall'esborso (così già Sez. U, Sentenza n. 2639 del 13/03/1987; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 5594 del 20/03/2015, Rv. 634691 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 1336 del 20/01/2009, Rv. 606338 - 01). (in termini con giurisprudenza citata Cass.
05.07.2022, n.21218)
Conseguentemente, assumendo quale dies a quo il 25.10.2019 (data della quietanza contenuta in transazione) e adottando i criteri di rivalutazione e computo di interessi anno per anno, l'importo oggi dovuto, ad oggi, a carico di risulta pari a € Controparte_1
10.260,71 ; su tale somma sono dovuti interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
4.Le spese
Le spese del presente giudizio sono addebitate su parte convenuta in quanto CP_1
soccombente ex art. 91 c.p.c.
pagina 7 di 8 I compensi si liquidano ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €5200 e €26000 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria (limitata al deposito di memorie e documentale ) e minimo per la decisionale (prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate e stante la contumacia del convenuto) risultando quindi pari a € 3387,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca (€27) , contributo (€237) e per notifiche (€31,42) da rifondere interamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di
[...]
(c.f. ) e, per l'effetto, condanna il sig. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(c.f. ) al pagamento di € 10.260,71 nei confronti di C.F._2 [...]
oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della Parte_1
sentenza al soddisfo;
- II)condanna altresì a rimborsare alla parte attrice Controparte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 295,42 per spese ed € 3.387,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché
i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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