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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNIATA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.sa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1535 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Gragnano alla Via Parte_1
Starza n.51, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Esposito, che lo rappresenta e difende in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n.
53, presso lo studio dell'avv. Paolo Vitiello che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE' Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta dell'udienza cartolare del 20/01/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione, citava in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, la in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., in qualità di compagnia assicuratrice dell'autoveicolo Daewoo, targato DE 324KJ, nonché Controparte_2
, in qualità di proprietaria del predetto veicolo, al fine di
[...]
ottenere il risarcimento delle lesioni subite in seguito all'incidente stradale asseritamente verificatosi il giorno 18 dicembre 2020, alle ore
17:15 circa, in Sorrento, alla via Rota.
All'uopo, l'attore deduceva che, mentre, alla guida del motoveicolo
Honda SH 300 di proprietà di percorreva la via Rota, Controparte_3
con direzione Sorrento centro, a velocità moderata e mantenendo la destra, veniva urtato alla parte laterale destra dalla parte posteriore dell'autoveicolo Daewoo, condotto da il quale eseguiva Controparte_4
una manovra in retromarcia per uscire dal civico n. 16. Asseriva inoltre che, a seguito dello scontro, rovinava al suolo unitamente al motoveicolo, riportando gravi lesioni che rendevano necessario il suo trasporto a mezzo ambulanza all'ospedale di Sorrento.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la solo compagnia che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione e,
nel merito, contestava la domanda chiedendo il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Seppure ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la convenuta per cui, all'udienza del 30 giugno 2023, Controparte_2
se ne dichiarava la contumacia.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, all'udienza del
20.01.2025, la causa passava in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda, procedibile ai sensi di legge, si palesa infondata e non merita accoglimento.
In generale, il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss. L. 990/69, il responsabile civile e la relativa Compagnia
di Assicurazione, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, laddove, come nel caso in esame, la stessa veridicità del sinistro è contestata dalla convenuta assicurazione (per
tutte, Cassazione civile, sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609).
Ora, tale prova non è stata adeguatamente raggiunta nel presente giudizio.
Come è noto, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti valutandole secondo il suo prudente apprezzamento
(artt. 115 e 116 cp.c.); ebbene, nel caso di specie la prova offerta dall'attore è incapace a supportarne la domanda come emerge alla luce delle osservazioni critiche di seguito esplicitate ed alla puntuale difesa dell'ente assicuratore che mettono sostanzialmente in discussione la cinematica di base e l'esistenza stessa del fatto.
Ed invero, come testimone del fatto è stato escusso Testimone_1 del quale, in prima battuta, non v'è alcun accenno in sede di citazione.
Se, da un lato, parte attrice non è tenuta a indicare ab origine il nome del teste, per quanto il nr. 5) dell'art. 163, co.3, cpc precisi che l'atto di citazione deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intenda valersi, dall'altro, tale manchevolezza può ben essere valutata dal giudice in base alla semplice considerazione
“se tizio e erano presenti, perché non riferirlo subito?”, tanto Per_1
più se uno dei due è anche il marito della teste la Testimone_2
cui testimonianza è stata resa per iscritto ed allegata al punto 4)
della denuncia di sinistro (cfr. doc. allegato 9 del fascicolo della
convenuta).
Né tantomeno risulta allegata, né dimostrata da parte del danneggiato,
alcuna circostanza valevole a dimostrare le ragioni dell'impossibilità
di comunicare il nominativo del predetto teste , anche ai fini Tes_1
di una più celere definizione stragiudiziale della lite, e ciò benché
dall'istruttoria espletata sia emerso come lo stesso fosse individuabile sin dal giorno dell'evento dedotto in giudizio atteso che il medesimo testimone, dopo aver riferito di aver assistito all'impatto, dichiarava di aver comunicato le proprie generalità e quelle di sua moglie
[...]
) alla moglie del conducente la moto (cfr. verbale di udienza Tes_2
del 19.01.2024).
In ogni caso, le dichiarazioni rese dal teste escusso Testimone_3
all'udienza del 19.01.2024, sono risultate palesemente contrastanti con quelle riportate da sua moglie . Testimone_2
In particolare, il teste escusso all'udienza del Testimone_3
19.01.2024, ha dichiarato: “… mi trovavo a percorrere, alla guida del
mio motociclo modello Honda SH e sul quale viaggiava come trasportata mia moglie ……. in quel frangente mi precedeva di circa 10/15 metri un
motociclo, modello Honda SH di colore grigio …. tra il mio motociclo e
quello dello non vi erano altri veicoli …. Ricordo che mi sono Pt_1
avvicinato, unitamente a mia moglie …. sul posto è arrivata anche la
moglie del conducente la moto alla quale ho rilasciato le mie generalità
e quelle di mia moglie”.
Nella testimonianza scritta di si legge invece: “… Testimone_2
mentre mi trovavo in Sorrento, a bordo del mio motoveicolo ….
L'incidente è avvenuto proprio davanti a me. Arrestai subito la marcia
del mio motoveicolo e mi avvicinai. … Infine, venne anche una donna alla
quale, prima di allontanarmi, lasciai i miei dati ……”.
Ora, dalla semplice lettura di tale testimonianza emerge che la Tes_2
era alla guida del proprio motoveicolo e, dunque, non viaggiava come trasportata sul motorino di proprietà del marito, come invece affermato da quest'ultimo, dal momento che è stata la medesima ad arrestare la marcia, ad avvicinarsi ed a rilasciare le proprie generalità, senza alcun riferimento alla presenza del marito.
Le contraddizioni testé evidenziate portano a sconfessare l'assunto di parte attrice, giacché l'unico teste escusso nel presente giudizio non appare credibile.
A ciò si aggiunge il fatto che dalle ricerche espletate dalla convenuta a mezzo del casellario IVASS la cui scheda di sintesi è stata depositata, emerge la plurisinistrosità dell'attore e della proprietaria del veicolo danneggiato, mentre la convenuta risulta coinvolta in ben 14
sinistri stradali dal 2018 al 2021.
E' appena il caso di osservare, in ordine alla anomala sinistrosità
delle parti coinvolte nell'incidente per cui è processo, e quindi anche in ordine all'attendibilità della stessa domanda, che la normativa in materia, dettata al fine della prevenzione e del contrasto dei fenomeni fraudolenti in materia assicurativa, e contenuta nell'art. 148 al comma secondo-bis, ha codificato un sistema normativo che prevede l'istituzione di alcuni parametri c.d. di significatività, rectius
indici di anomalia definiti dall'IVASS, il superamento dei quali consente alle compagnie di assicurazione di non formulare le offerte di risarcimento, a condizione che le stesse presentino, ove possibile,
querela ai sensi dell'art. 124 c.p..
In tale contesto, e per quello che qui ci occupa, appare evidente che la normativa in esame abbia inteso creare delle presunzioni semplici di non veridicità dei sinistri su base statistica (cfr. art. 135 D. Lgs.
209/2005 - IVASS dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e
anagrafe danneggiati), presunzioni che devono quindi apprezzarsi in base agli artt. 2727 c.c. e segg. e che ben possono essere apprezzate dal giudice del processo nel quale vengano acquisite ai sensi dell'art. 116
c.p.c. e cioè come elementi indiretti, dai quali desumere argomenti di prova dell'inattendibilità complessiva della stessa domanda.
Ne consegue pertanto che, in mancanza di altri riscontri probatori,
tutto l'impianto assertivo dedotto dall'attore appare poco convincente,
giustificando il rigetto della domanda.
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi di cui al decreto del Ministero di
Grazia e Giustizia n. 55/2014 (in relazione allo scaglione indeterminabile – non avendo la parte quantificato il risarcimento del danno).
Parimenti, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_2
così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1
spese del presente giudizio che liquida in euro 3.809,00, per compensi,
oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, se dovute;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attore soccombente.
Così deciso in Torre Annunziata, 7 luglio 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.sa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1535 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Gragnano alla Via Parte_1
Starza n.51, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Esposito, che lo rappresenta e difende in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n.
53, presso lo studio dell'avv. Paolo Vitiello che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE' Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta dell'udienza cartolare del 20/01/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione, citava in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, la in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., in qualità di compagnia assicuratrice dell'autoveicolo Daewoo, targato DE 324KJ, nonché Controparte_2
, in qualità di proprietaria del predetto veicolo, al fine di
[...]
ottenere il risarcimento delle lesioni subite in seguito all'incidente stradale asseritamente verificatosi il giorno 18 dicembre 2020, alle ore
17:15 circa, in Sorrento, alla via Rota.
All'uopo, l'attore deduceva che, mentre, alla guida del motoveicolo
Honda SH 300 di proprietà di percorreva la via Rota, Controparte_3
con direzione Sorrento centro, a velocità moderata e mantenendo la destra, veniva urtato alla parte laterale destra dalla parte posteriore dell'autoveicolo Daewoo, condotto da il quale eseguiva Controparte_4
una manovra in retromarcia per uscire dal civico n. 16. Asseriva inoltre che, a seguito dello scontro, rovinava al suolo unitamente al motoveicolo, riportando gravi lesioni che rendevano necessario il suo trasporto a mezzo ambulanza all'ospedale di Sorrento.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la solo compagnia che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione e,
nel merito, contestava la domanda chiedendo il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Seppure ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la convenuta per cui, all'udienza del 30 giugno 2023, Controparte_2
se ne dichiarava la contumacia.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, all'udienza del
20.01.2025, la causa passava in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda, procedibile ai sensi di legge, si palesa infondata e non merita accoglimento.
In generale, il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss. L. 990/69, il responsabile civile e la relativa Compagnia
di Assicurazione, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, laddove, come nel caso in esame, la stessa veridicità del sinistro è contestata dalla convenuta assicurazione (per
tutte, Cassazione civile, sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609).
Ora, tale prova non è stata adeguatamente raggiunta nel presente giudizio.
Come è noto, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti valutandole secondo il suo prudente apprezzamento
(artt. 115 e 116 cp.c.); ebbene, nel caso di specie la prova offerta dall'attore è incapace a supportarne la domanda come emerge alla luce delle osservazioni critiche di seguito esplicitate ed alla puntuale difesa dell'ente assicuratore che mettono sostanzialmente in discussione la cinematica di base e l'esistenza stessa del fatto.
Ed invero, come testimone del fatto è stato escusso Testimone_1 del quale, in prima battuta, non v'è alcun accenno in sede di citazione.
Se, da un lato, parte attrice non è tenuta a indicare ab origine il nome del teste, per quanto il nr. 5) dell'art. 163, co.3, cpc precisi che l'atto di citazione deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intenda valersi, dall'altro, tale manchevolezza può ben essere valutata dal giudice in base alla semplice considerazione
“se tizio e erano presenti, perché non riferirlo subito?”, tanto Per_1
più se uno dei due è anche il marito della teste la Testimone_2
cui testimonianza è stata resa per iscritto ed allegata al punto 4)
della denuncia di sinistro (cfr. doc. allegato 9 del fascicolo della
convenuta).
Né tantomeno risulta allegata, né dimostrata da parte del danneggiato,
alcuna circostanza valevole a dimostrare le ragioni dell'impossibilità
di comunicare il nominativo del predetto teste , anche ai fini Tes_1
di una più celere definizione stragiudiziale della lite, e ciò benché
dall'istruttoria espletata sia emerso come lo stesso fosse individuabile sin dal giorno dell'evento dedotto in giudizio atteso che il medesimo testimone, dopo aver riferito di aver assistito all'impatto, dichiarava di aver comunicato le proprie generalità e quelle di sua moglie
[...]
) alla moglie del conducente la moto (cfr. verbale di udienza Tes_2
del 19.01.2024).
In ogni caso, le dichiarazioni rese dal teste escusso Testimone_3
all'udienza del 19.01.2024, sono risultate palesemente contrastanti con quelle riportate da sua moglie . Testimone_2
In particolare, il teste escusso all'udienza del Testimone_3
19.01.2024, ha dichiarato: “… mi trovavo a percorrere, alla guida del
mio motociclo modello Honda SH e sul quale viaggiava come trasportata mia moglie ……. in quel frangente mi precedeva di circa 10/15 metri un
motociclo, modello Honda SH di colore grigio …. tra il mio motociclo e
quello dello non vi erano altri veicoli …. Ricordo che mi sono Pt_1
avvicinato, unitamente a mia moglie …. sul posto è arrivata anche la
moglie del conducente la moto alla quale ho rilasciato le mie generalità
e quelle di mia moglie”.
Nella testimonianza scritta di si legge invece: “… Testimone_2
mentre mi trovavo in Sorrento, a bordo del mio motoveicolo ….
L'incidente è avvenuto proprio davanti a me. Arrestai subito la marcia
del mio motoveicolo e mi avvicinai. … Infine, venne anche una donna alla
quale, prima di allontanarmi, lasciai i miei dati ……”.
Ora, dalla semplice lettura di tale testimonianza emerge che la Tes_2
era alla guida del proprio motoveicolo e, dunque, non viaggiava come trasportata sul motorino di proprietà del marito, come invece affermato da quest'ultimo, dal momento che è stata la medesima ad arrestare la marcia, ad avvicinarsi ed a rilasciare le proprie generalità, senza alcun riferimento alla presenza del marito.
Le contraddizioni testé evidenziate portano a sconfessare l'assunto di parte attrice, giacché l'unico teste escusso nel presente giudizio non appare credibile.
A ciò si aggiunge il fatto che dalle ricerche espletate dalla convenuta a mezzo del casellario IVASS la cui scheda di sintesi è stata depositata, emerge la plurisinistrosità dell'attore e della proprietaria del veicolo danneggiato, mentre la convenuta risulta coinvolta in ben 14
sinistri stradali dal 2018 al 2021.
E' appena il caso di osservare, in ordine alla anomala sinistrosità
delle parti coinvolte nell'incidente per cui è processo, e quindi anche in ordine all'attendibilità della stessa domanda, che la normativa in materia, dettata al fine della prevenzione e del contrasto dei fenomeni fraudolenti in materia assicurativa, e contenuta nell'art. 148 al comma secondo-bis, ha codificato un sistema normativo che prevede l'istituzione di alcuni parametri c.d. di significatività, rectius
indici di anomalia definiti dall'IVASS, il superamento dei quali consente alle compagnie di assicurazione di non formulare le offerte di risarcimento, a condizione che le stesse presentino, ove possibile,
querela ai sensi dell'art. 124 c.p..
In tale contesto, e per quello che qui ci occupa, appare evidente che la normativa in esame abbia inteso creare delle presunzioni semplici di non veridicità dei sinistri su base statistica (cfr. art. 135 D. Lgs.
209/2005 - IVASS dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e
anagrafe danneggiati), presunzioni che devono quindi apprezzarsi in base agli artt. 2727 c.c. e segg. e che ben possono essere apprezzate dal giudice del processo nel quale vengano acquisite ai sensi dell'art. 116
c.p.c. e cioè come elementi indiretti, dai quali desumere argomenti di prova dell'inattendibilità complessiva della stessa domanda.
Ne consegue pertanto che, in mancanza di altri riscontri probatori,
tutto l'impianto assertivo dedotto dall'attore appare poco convincente,
giustificando il rigetto della domanda.
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi di cui al decreto del Ministero di
Grazia e Giustizia n. 55/2014 (in relazione allo scaglione indeterminabile – non avendo la parte quantificato il risarcimento del danno).
Parimenti, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_2
così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1
spese del presente giudizio che liquida in euro 3.809,00, per compensi,
oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, se dovute;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attore soccombente.
Così deciso in Torre Annunziata, 7 luglio 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)