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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1287/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PANDETTA LUCA RAFFAELE e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. PANDETTA LUCA RAFFAELE
ATTORE
contro
:
CAV. (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. STARVAGGI NUNZIATINA e elettivamente domiciliato P.IVA_2 in VIA CAMPIDOGLIO 70 S.AGATA MILITELLO presso lo studio dell'avv. STARVAGGI
NUNZIATINA
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 12 maggio 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, Controparte_3
. e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_2
4575/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 15.12.2023 con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della complessiva somma di € 52.825,42 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, giusto contratto di assegnazione del budget 2020 concluso tra le parti.
Eccepiva parte opponente l'infondatezza della pretesa avversaria e, segnatamente, l'incertezza- inesigibilità del credito ingiunto.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “In via preliminare, dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso per non aver parte opposta impugnato tempestivamente e nella opportuna sede i provvedimenti amministrativi relativi al procedimento finalizzato al recupero delle somme versate a titolo di indennità di funzione, avviato con la diffida inviata a parte opposta in data 17.04.2023 (atti indicati in narrativa – deliberazioni e determinazioni); Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del debito cui al ricorso per decreto di ingiunzione come risulta dal cedolino di conguaglio 2020 e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e dunque revocare, o con qualunque formula annullare, il decreto ingiuntivo opposto per l'inesistenza del credito vantato da controparte e, conseguentemente, per la mancanza dei requisiti richiesti dal codice di rito per il procedimento monitorio, in particolare per la mancanza della certezza ed esigibilità del credito azionato;
In subordine, accertare e dichiarare
l'avvenuta compensazione parziale tra il saldo del conguaglio prestazioni del 2020 e il rateo per Cont restituzione indennità di funzione, con residuo avere in favore dell' come da cedolino di Cont conguaglio 2020 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall' alla
[...]
. per le causali cui al ricorso per d.i.; Controparte_3 Controparte_2
In ulteriore subordine operare la compensazione tra il saldo del conguaglio prestazioni del 2020 e il Cont rateo per restituzione indennità di funzione, con residuo avere in favore dell' come da cedolino di conguaglio 2020 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla parte opposta;
Condannare parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore dell'
[...]
, delle spese ed onorari del giudizio, secondo i valori di cui al DM n. Parte_1
55/2014 come novellato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014”.
Si costituiva in giudizio . Controparte_3 Controparte_2 eccependo la legittimità della pretesa creditoria azionata e l'infondatezza
[...]
pagina 2 di 7 dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “Preliminarmente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, stante che l'opposizione non è fondata su prova scritta idonea e non può considerarsi di pronta soluzione dichiarare l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, rigettare l'opposizione, poiché inammissibile, improcedibile e comunque del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio. In via di cognizione, per il caso di revoca del d.i. opposto, condannare l'opponente al pagamento del credito ingiunto oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 a partire dalla scadenza e sino all'effettivo soddisfo e condannare quest'ultima al pagamento delle spese della fase monitoria, oltre accessori come dovuti per legge e le spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore dei difensori che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito i compensi. In via di cognizione accertare e dichiarare che Con l' ha illegittimamente trattenuto le somme dovute alla società opposta e maturate al titolo di conguaglio 2020 e 2021 e pertanto, condannare l' al pagamento in favore della Parte_2
Creditrice opposta dell'ulteriore somme di € 33.404,86 (conguaglio 2021) dalla scadenza e sino all'effettivo soddisfo, con riserva di richiedere il maggior danno e risarcimento danni, in separato giudizio, oltre accessori come dovuti per legge e le spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore dei difensori che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito i compensi”.
Con decreto del 26.03.2024 questo G.I. fissava una nuova udienza di comparizione, ai sensi del terzo comma dell'art. 171 bis c.p.c. e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 10.07.2024 denegava la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 12.05.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
Indi, all'udienza del 12.05.2025, sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti, la causa veniva rimessa in decisione.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
La società è titolare Controparte_3 Controparte_2 di un centro di fisiokinesiterapia, legato al SSN da un rapporto di accreditamento per la branca di FKT, che, con riguardo all'anno di riferimento (2020) ha reso prestazioni per conto del S.S.R.
Secondo la versione dei fatti fornita dalla società opposta, nell'anno 2020, alla Struttura di FKT
(rimasta chiusa per alcuni mesi a causa dell'emergenza Covid) veniva corrisposta - per le prestazioni rese per conto del SSR - la cifra di € 484.308.65, rispetto alla maggiore produzione di € 536.914,76, risultando, quindi, ancora dovuta la somma di € 52.825,42 a titolo di conguaglio.
pagina 3 di 7 Rivelatisi infruttuosi i tentativi volti a recuperare quanto ad essa spettante, la predetta società si determinava ad adire l'Autorità Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni creditorie e incoava il procedimento n.13139/2023 R.G. innanzi al Tribunale di Catania, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Con atto di opposizione notificato in data 29.01.2024, l' chiedeva la revoca di tale d.i., Parte_2 contestando integralmente la debenza della somma ingiunta, in considerazione di una compensazione operata su tale somma rispetto ad un proprio – presunto – credito. Cont Tale compensazione sarebbe stata effettuata in virtù di un procedimento avviato dall' ex L.241/90
a cui – a detta dell'odierna opponente - la creditrice opposta avrebbe prestato acquiescenza.
Secondo la difesa attorea, infatti, la società convenuta era tenuta a restituire somme, a suo tempo pagate, a titolo di indennità di funzione (Covid19) ex art. 5 comma 15° della L. R. n. 9/2010 del 15 maggio 2020.
CENTRO MEDICO FISIOTERAPICO ORIS CAV. eccepita CP_2 Controparte_2
l'illegittimità della compensazione operata e l'irragionevolezza del mancato pagamento della somma ingiunta, in ragione di quanto dedotto dall' (ossia di avere trattenuto la complessiva Parte_2 somma di € 86.230,28 di cui € 52.825,42 a titolo di conguaglio 2020 e l'ulteriore importo di €
33.404,86 sul conguaglio 2021) formulava domanda riconvenzionale per il pagamento dell'ulteriore importo trattenuto sul conguaglio 2021.
Fatte queste premesse, giova innanzitutto delimitare l'oggetto dell'odierno giudizio.
La causa de quo riguarda il – presunto - mancato pagamento, da parte della
[...]
, del c.d. “conguaglio 2020”. Parte_1
Sul punto, deve riconoscersi valore probatorio dirimente al cedolino di conguaglio 2020 versato in atti Cont a cura dell' (cfr. all. 03 della produzione documentale di parte opponente) da cui emerge chiaramente che - contrariamente a quanto esposto nel ricorso per d.i. - il saldo dovuto è pari a zero.
A tal riguardo, si rende necessarie una concisa digressione.
Successivamente all'entrata in vigore della L.R. 9/2020 (il cui art. 5 co. 15 ha introdotto l'indennità di funzione), seguita dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (che ha previsto anch'esso l'indennità di funzione Cont e i cd. ristori), le su indicazione dei competenti Assessorati regionali, hanno quantificato ed effettivamente versato in favore delle strutture convenzionate la cd. indennità di funzione.
In particolare, nel caso che ci occupa, il calcolo definitivo dell'indennità di funzione spettante e corrisposta alla ricorrente per d.i. (odierna opposta) riporta un totale di € 115.979,30 (cfr. all. 04 della produzione documentale di parte opponente).
pagina 4 di 7 Da quanto suesposto discende che il credito azionato con il ricorso per d.i. non sussiste, non rilevandosi alcun saldo attivo in favore di parte opposta, nel conguaglio 2020.
Orbene, nel ricorso per decreto di ingiunzione, parte opposta si limita a dichiarare che il credito è
“certo, liquido ed esigibile” offrendo, a supporto delle proprie pretese, i singoli cedolini relativi alle prestazioni mensili, corredati un ulteriore documento consistente in un “esempio di fattura”.
Ciò in quanto la prova scritta richiesta per l'emissione di un decreto ingiuntivo risponde a caratteristiche diverse rispetto a quella dell'ordinario processo di cognizione (ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, infatti, è sufficiente qualsiasi documento, proveniente dal debitore o dal terzo, idoneo a dimostrare il diritto di credito, anche se privo di efficacia probatoria assoluta).
Tale corredo probatorio, tuttavia, è inidoneo ad esplicare efficacia alcuna nel giudizio di cognizione
(fase a cognizione piena) in cui il compendio probatorio deve essere arricchito, e il creditore può comunque fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n. 13429).
Ciò, tuttavia, non avveniva nel caso de quo, in cui è, invece, riconducibile a parte opponente la produzione del documento principale e necessario a fondare i rispettivi crediti e controcrediti, ovvero il cedolino conguaglio 2020 (ALL. 03), in cui si riporta un saldo negativo.
In virtù di tale documento - essenziale a riepilogare la situazione contabile - è possibile escludere che la Cont società opposta sia creditrice nei confronti dell'
Ne consegue che, nel caso di specie, debba trovare accoglimento l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine all'inesistenza del credito vantato dalla controparte.
Quest'ultima, fondata ed assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, preclude e priva di rilevanza l'esame delle ulteriori questioni attinenti al merito, prospettate dalle parti (in particolare, quelle Cont concernenti la natura dell'indennità di funzione e il diritto/dovere dell' di recuperare le somme precedentemente erogate a titolo di indennità di funzione).
Alla luce di quanto detto, l'opposizione proposta deve essere accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opposta e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1287/2024 RG, così provvede: pagina 5 di 7 accoglie l'opposizione avverso il d.i. n. 4575/2023 e per l'effetto lo revoca;
condanna al Controparte_3 Controparte_2 pagamento delle spese processuali in favore dell' Parte_1
, che liquida in € 406,50 per spese e € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
[...] come per legge.
Catania, addì 4.7.2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
pagina 6 di 7 Svolgimento del processo
Motivi della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12, 5%.
Così deciso in data 04/07/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. il Giudice
Dott. Vera Marletta
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1287/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PANDETTA LUCA RAFFAELE e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. PANDETTA LUCA RAFFAELE
ATTORE
contro
:
CAV. (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. STARVAGGI NUNZIATINA e elettivamente domiciliato P.IVA_2 in VIA CAMPIDOGLIO 70 S.AGATA MILITELLO presso lo studio dell'avv. STARVAGGI
NUNZIATINA
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 12 maggio 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, Controparte_3
. e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_2
4575/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 15.12.2023 con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della complessiva somma di € 52.825,42 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, giusto contratto di assegnazione del budget 2020 concluso tra le parti.
Eccepiva parte opponente l'infondatezza della pretesa avversaria e, segnatamente, l'incertezza- inesigibilità del credito ingiunto.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “In via preliminare, dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso per non aver parte opposta impugnato tempestivamente e nella opportuna sede i provvedimenti amministrativi relativi al procedimento finalizzato al recupero delle somme versate a titolo di indennità di funzione, avviato con la diffida inviata a parte opposta in data 17.04.2023 (atti indicati in narrativa – deliberazioni e determinazioni); Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del debito cui al ricorso per decreto di ingiunzione come risulta dal cedolino di conguaglio 2020 e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e dunque revocare, o con qualunque formula annullare, il decreto ingiuntivo opposto per l'inesistenza del credito vantato da controparte e, conseguentemente, per la mancanza dei requisiti richiesti dal codice di rito per il procedimento monitorio, in particolare per la mancanza della certezza ed esigibilità del credito azionato;
In subordine, accertare e dichiarare
l'avvenuta compensazione parziale tra il saldo del conguaglio prestazioni del 2020 e il rateo per Cont restituzione indennità di funzione, con residuo avere in favore dell' come da cedolino di Cont conguaglio 2020 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall' alla
[...]
. per le causali cui al ricorso per d.i.; Controparte_3 Controparte_2
In ulteriore subordine operare la compensazione tra il saldo del conguaglio prestazioni del 2020 e il Cont rateo per restituzione indennità di funzione, con residuo avere in favore dell' come da cedolino di conguaglio 2020 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla parte opposta;
Condannare parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore dell'
[...]
, delle spese ed onorari del giudizio, secondo i valori di cui al DM n. Parte_1
55/2014 come novellato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014”.
Si costituiva in giudizio . Controparte_3 Controparte_2 eccependo la legittimità della pretesa creditoria azionata e l'infondatezza
[...]
pagina 2 di 7 dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “Preliminarmente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, stante che l'opposizione non è fondata su prova scritta idonea e non può considerarsi di pronta soluzione dichiarare l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, rigettare l'opposizione, poiché inammissibile, improcedibile e comunque del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio. In via di cognizione, per il caso di revoca del d.i. opposto, condannare l'opponente al pagamento del credito ingiunto oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 a partire dalla scadenza e sino all'effettivo soddisfo e condannare quest'ultima al pagamento delle spese della fase monitoria, oltre accessori come dovuti per legge e le spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore dei difensori che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito i compensi. In via di cognizione accertare e dichiarare che Con l' ha illegittimamente trattenuto le somme dovute alla società opposta e maturate al titolo di conguaglio 2020 e 2021 e pertanto, condannare l' al pagamento in favore della Parte_2
Creditrice opposta dell'ulteriore somme di € 33.404,86 (conguaglio 2021) dalla scadenza e sino all'effettivo soddisfo, con riserva di richiedere il maggior danno e risarcimento danni, in separato giudizio, oltre accessori come dovuti per legge e le spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore dei difensori che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito i compensi”.
Con decreto del 26.03.2024 questo G.I. fissava una nuova udienza di comparizione, ai sensi del terzo comma dell'art. 171 bis c.p.c. e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 10.07.2024 denegava la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 12.05.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
Indi, all'udienza del 12.05.2025, sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti, la causa veniva rimessa in decisione.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
La società è titolare Controparte_3 Controparte_2 di un centro di fisiokinesiterapia, legato al SSN da un rapporto di accreditamento per la branca di FKT, che, con riguardo all'anno di riferimento (2020) ha reso prestazioni per conto del S.S.R.
Secondo la versione dei fatti fornita dalla società opposta, nell'anno 2020, alla Struttura di FKT
(rimasta chiusa per alcuni mesi a causa dell'emergenza Covid) veniva corrisposta - per le prestazioni rese per conto del SSR - la cifra di € 484.308.65, rispetto alla maggiore produzione di € 536.914,76, risultando, quindi, ancora dovuta la somma di € 52.825,42 a titolo di conguaglio.
pagina 3 di 7 Rivelatisi infruttuosi i tentativi volti a recuperare quanto ad essa spettante, la predetta società si determinava ad adire l'Autorità Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni creditorie e incoava il procedimento n.13139/2023 R.G. innanzi al Tribunale di Catania, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Con atto di opposizione notificato in data 29.01.2024, l' chiedeva la revoca di tale d.i., Parte_2 contestando integralmente la debenza della somma ingiunta, in considerazione di una compensazione operata su tale somma rispetto ad un proprio – presunto – credito. Cont Tale compensazione sarebbe stata effettuata in virtù di un procedimento avviato dall' ex L.241/90
a cui – a detta dell'odierna opponente - la creditrice opposta avrebbe prestato acquiescenza.
Secondo la difesa attorea, infatti, la società convenuta era tenuta a restituire somme, a suo tempo pagate, a titolo di indennità di funzione (Covid19) ex art. 5 comma 15° della L. R. n. 9/2010 del 15 maggio 2020.
CENTRO MEDICO FISIOTERAPICO ORIS CAV. eccepita CP_2 Controparte_2
l'illegittimità della compensazione operata e l'irragionevolezza del mancato pagamento della somma ingiunta, in ragione di quanto dedotto dall' (ossia di avere trattenuto la complessiva Parte_2 somma di € 86.230,28 di cui € 52.825,42 a titolo di conguaglio 2020 e l'ulteriore importo di €
33.404,86 sul conguaglio 2021) formulava domanda riconvenzionale per il pagamento dell'ulteriore importo trattenuto sul conguaglio 2021.
Fatte queste premesse, giova innanzitutto delimitare l'oggetto dell'odierno giudizio.
La causa de quo riguarda il – presunto - mancato pagamento, da parte della
[...]
, del c.d. “conguaglio 2020”. Parte_1
Sul punto, deve riconoscersi valore probatorio dirimente al cedolino di conguaglio 2020 versato in atti Cont a cura dell' (cfr. all. 03 della produzione documentale di parte opponente) da cui emerge chiaramente che - contrariamente a quanto esposto nel ricorso per d.i. - il saldo dovuto è pari a zero.
A tal riguardo, si rende necessarie una concisa digressione.
Successivamente all'entrata in vigore della L.R. 9/2020 (il cui art. 5 co. 15 ha introdotto l'indennità di funzione), seguita dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (che ha previsto anch'esso l'indennità di funzione Cont e i cd. ristori), le su indicazione dei competenti Assessorati regionali, hanno quantificato ed effettivamente versato in favore delle strutture convenzionate la cd. indennità di funzione.
In particolare, nel caso che ci occupa, il calcolo definitivo dell'indennità di funzione spettante e corrisposta alla ricorrente per d.i. (odierna opposta) riporta un totale di € 115.979,30 (cfr. all. 04 della produzione documentale di parte opponente).
pagina 4 di 7 Da quanto suesposto discende che il credito azionato con il ricorso per d.i. non sussiste, non rilevandosi alcun saldo attivo in favore di parte opposta, nel conguaglio 2020.
Orbene, nel ricorso per decreto di ingiunzione, parte opposta si limita a dichiarare che il credito è
“certo, liquido ed esigibile” offrendo, a supporto delle proprie pretese, i singoli cedolini relativi alle prestazioni mensili, corredati un ulteriore documento consistente in un “esempio di fattura”.
Ciò in quanto la prova scritta richiesta per l'emissione di un decreto ingiuntivo risponde a caratteristiche diverse rispetto a quella dell'ordinario processo di cognizione (ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, infatti, è sufficiente qualsiasi documento, proveniente dal debitore o dal terzo, idoneo a dimostrare il diritto di credito, anche se privo di efficacia probatoria assoluta).
Tale corredo probatorio, tuttavia, è inidoneo ad esplicare efficacia alcuna nel giudizio di cognizione
(fase a cognizione piena) in cui il compendio probatorio deve essere arricchito, e il creditore può comunque fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n. 13429).
Ciò, tuttavia, non avveniva nel caso de quo, in cui è, invece, riconducibile a parte opponente la produzione del documento principale e necessario a fondare i rispettivi crediti e controcrediti, ovvero il cedolino conguaglio 2020 (ALL. 03), in cui si riporta un saldo negativo.
In virtù di tale documento - essenziale a riepilogare la situazione contabile - è possibile escludere che la Cont società opposta sia creditrice nei confronti dell'
Ne consegue che, nel caso di specie, debba trovare accoglimento l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine all'inesistenza del credito vantato dalla controparte.
Quest'ultima, fondata ed assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, preclude e priva di rilevanza l'esame delle ulteriori questioni attinenti al merito, prospettate dalle parti (in particolare, quelle Cont concernenti la natura dell'indennità di funzione e il diritto/dovere dell' di recuperare le somme precedentemente erogate a titolo di indennità di funzione).
Alla luce di quanto detto, l'opposizione proposta deve essere accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opposta e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1287/2024 RG, così provvede: pagina 5 di 7 accoglie l'opposizione avverso il d.i. n. 4575/2023 e per l'effetto lo revoca;
condanna al Controparte_3 Controparte_2 pagamento delle spese processuali in favore dell' Parte_1
, che liquida in € 406,50 per spese e € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
[...] come per legge.
Catania, addì 4.7.2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
pagina 6 di 7 Svolgimento del processo
Motivi della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12, 5%.
Così deciso in data 04/07/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. il Giudice
Dott. Vera Marletta
pagina 7 di 7