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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2379/2024 promossa da:
Parte_1 C.F._1 Parte_2
e
C.F. ) Parte_3 C.F._2 Parte_2
Rappresentati e difesi per procura speciale ex art. 10 D.P.R. n. 123/2001 allegata al ricorso, dall'avv.
(C.F. ) nel cui studio in Sondrio, Via Caimi n. 35, Parte_2 CodiceFiscale_3
eleggono domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta – sentenza non definitiva
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno – che hanno lasciato la casa familiare condotta in locazione - vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) provvederà a versare alla moglie, quale contributo al suo mantenimento, mediante Parte_3 bonifico sul suo c/c, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 - rivalutabile annualmente come da indici ISTAT - a titolo di contributo al proprio mantenimento”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato il 19/12/2024 e Parte_1 [...] proponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio civile contratto in Parte_3 data 8 dicembre 2009 a Montagna in Valtellina (SO) da cui non sono nati figli, allegando che tra i coniugi erano emersi problemi che rendevano impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Chiedevano quindi pronunciarsi a separazione personale alle condizioni sopra trascritte, chiedendo, altresì, che di seguito, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il Tribunale di Sondrio voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Con decreto del 20/12/2024 il Presidente nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 12/2/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Montagna in Valtellina (doc. 4);
- in secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 20/12/2024;
- rilevato che le condizioni concordate non contengono profili di contrarietà all'ordine pubblico;
pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale e quali hanno Parte_1 Parte_3 contratto matrimonio civile in data 8 dicembre 2009 a Montagna in Valtellina (SO) iscrito nei
Registri dello stato civile di detto Comune al n. 13, Serie C Parte II anno 2009;
2) provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) spese di lite al definitivo,
5) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
6) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montagna in
Valtellina, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 5/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2379/2024 promossa da:
Parte_1 C.F._1 Parte_2
e
C.F. ) Parte_3 C.F._2 Parte_2
Rappresentati e difesi per procura speciale ex art. 10 D.P.R. n. 123/2001 allegata al ricorso, dall'avv.
(C.F. ) nel cui studio in Sondrio, Via Caimi n. 35, Parte_2 CodiceFiscale_3
eleggono domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta – sentenza non definitiva
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno – che hanno lasciato la casa familiare condotta in locazione - vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) provvederà a versare alla moglie, quale contributo al suo mantenimento, mediante Parte_3 bonifico sul suo c/c, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 - rivalutabile annualmente come da indici ISTAT - a titolo di contributo al proprio mantenimento”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato il 19/12/2024 e Parte_1 [...] proponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio civile contratto in Parte_3 data 8 dicembre 2009 a Montagna in Valtellina (SO) da cui non sono nati figli, allegando che tra i coniugi erano emersi problemi che rendevano impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Chiedevano quindi pronunciarsi a separazione personale alle condizioni sopra trascritte, chiedendo, altresì, che di seguito, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il Tribunale di Sondrio voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Con decreto del 20/12/2024 il Presidente nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 12/2/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Montagna in Valtellina (doc. 4);
- in secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 20/12/2024;
- rilevato che le condizioni concordate non contengono profili di contrarietà all'ordine pubblico;
pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale e quali hanno Parte_1 Parte_3 contratto matrimonio civile in data 8 dicembre 2009 a Montagna in Valtellina (SO) iscrito nei
Registri dello stato civile di detto Comune al n. 13, Serie C Parte II anno 2009;
2) provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) spese di lite al definitivo,
5) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
6) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montagna in
Valtellina, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 5/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 3 di 3