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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2156/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2156/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO BALDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO BERUTTO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze:
- riformare l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. Repert. n.2625/2021, pronunciata dal
Tribunale di Lucca nella causa n. R.G. 2922/2021 in data 19 novembre 2021 (e comunicata in pari data) per i motivi di fatto e di diritto esposti in atti e per l'effetto accertare la sussistenza della copertura assicurativa prestata dalla compagnia di assicurazioni appellata con riferimento all'evento dannoso per cui è causa;
1 -dichiarare quindi la soc. obbligata a manlevare e tenere Controparte_1 indenne la signora da ogni pretesa risarcitoria contro quest'ultima avanzata Parte_1 in conseguenza di detto sinistro;
-condannare la medesima compagnia di assicurazione a rimborsare all'appellante quanto dalla stessa corrisposto in forza della decisione qui impugnata e pari ad euro 7.299,10 oltre interessi legali dalla data del pagamento (29.12.2021) al saldo;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e con condanna della medesima convenuta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art.96 co.3 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte rigettare l'impugnazione promossa dalla Sig.ra perché Parte_1 infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di causa.”
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 19.11.2021 del
Tribunale di Lucca, in materia di rapporto assicurativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Lucca, aveva vocato Parte_1 in giudizio deducendo: Controparte_1
di essere proprietaria di un appartamento posto al primo piano del condominio di v. Galli Tassi 68, in Lucca;
che nella notte del 26.12.19 si era verificata una rottura del sistema di adduzione di acqua alla cassetta a servizio del w.c., che aveva provocato un allagamento dell'appartamento, che essa aveva scoperto la mattina successiva, e, di conseguenza, infiltrazioni nell'appartamento sottostante ed il bagnamento di un divano ivi presente;
che, a fronte di una richiesta di risarcimento da parte della proprietaria dell'appartamento sottostante di circa € 80.000,00, essa aveva denunciato il fatto sia alla propria compagnia di assicurazione, , sia alla Controparte_2 compagnia assicuratrice del Condominio, ma mentre Controparte_1 aveva messo a disposizione il massimale di polizza, pari ad € 25.000,00, CP_2 la convenuta aveva respinto la richiesta, ritenendo la garanzia non operante.
L'attrice aveva quindi chiesto la declaratoria del proprio diritto ad essere tenuta indenne dalle pretese risarcitorie conseguenti al suddetto fatto.
2 La convenuta, eccepita la propria carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva, e la carenza di interesse ad agire dell'attrice, aveva contestato l'operatività della copertura assicurativa, chiedendo quindi il rigetto della domanda. Successivamente, aveva contestato anche la legittimazione attiva della Pt_1
Il tribunale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 19.11.2021, ha affermato la sussistenza della legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire della e, però, ha Pt_1 respinto la domanda, escludendo la copertura assicurativa per l'evento azionato, ed ha condannato l'attrice alle spese di lite.
In particolare, ha rilevato che: “Premesso che la polizza ha ad oggetto unicamente l'incendio e la responsabilità civile (sezz. A e B delle condizioni generali di contratto) e non anche i danni da acqua condotta (sez. C delle medesime condizioni) e che (fuori questione l'incendio), per ciò che concerne la copertura della responsabilità civile risultano espressamente esclusi i danni determinati da spargimenti d'acqua (art. 4.10), l'unico appiglio a sostegno della tesi attorea è infatti rappresentato dall'art. 4.6, a mente del quale “a parziale deroga di quanto indicato al successivo art.
4.10 lettera a), si intendono compresi i danni a persone, cose ed animali determinati da spargimenti d'acqua”.
Tale previsione, letta nel più generale contesto dell'art. 4.6, deve però essere interpretata restrittivamente, quale riferita non a qualunque spargimento d'acqua, ma solo a quelli determinati da comportamenti umani, con esclusione quindi di quelli da rotture.
In tal senso depongono due considerazioni: - per un verso il fatto che l'art. 4.6 è rubricato “responsabilità civile da conduzione” e la lettura dell'articolo manifesta in modo evidente che in questione sono appunto i comportamenti umani;
- per altro verso il fatto che, adottando una diversa interpretazione, i danni da spargimenti d'acqua sarebbero sempre coperti e l'esclusione di cui all'art.
4.10 non opererebbe mai.”
La ha impugnato tale ordinanza, facendo valere i seguenti motivi: Pt_1
I. il tribunale aveva erroneamente interpretato le clausole contrattuali, posto che, dalla lettura della sezione C delle CGA, emergeva che la copertura dei danni da acqua condotta sorgeva automaticamente con la sottoscrizione delle garanzie Incendio e Responsabilità civile;
II. inoltre, l'art.
4.6 estendeva espressamente la garanzia alla responsabilità per i danni da spargimento di acqua qualora fosse stata stipulata, come nel caso di specie, anche la garanzia “Responsabilità civile da conduzione”, senza che vi fosse alcun aggancio per affermare, come aveva fatto il primo giudice in contrasto con gli artt. 1366 e 1370 c.c., che ciò valesse solo per i danni causati da una condotta umana;
3 III. ad ogni modo, l'art. 4.10, che escludeva i danni determinati da spargimenti di acqua, si poneva, rispetto alla previsione del precedente art. 4.1, in un rapporto di eccezione alla regola, venendo dunque a porre una vera e propria limitazione di responsabilità, che avrebbe dovuto essere specificamente sottoscritta dal , e che in difetto di sottoscrizione era nulla. CP_3
L'appellata s'è costituita, preliminarmente riproponendo la propria eccezione secondo cui la non aveva un interesse concreto ed attuale ad agire fintanto che il danneggiato Pt_1 non avesse agito giudizialmente nei suoi confronti per il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
ha poi rilevato la correttezza dell'interpretazione del contratto inter partes offerta dal primo giudice e chiesto la conferma dell'ordinanza appellata, eccependo la tardività dell'eccezione proposta per la prima volta in appello relativa alla necessità di una sottoscrizione specifica della clausola 4.10 lettera A) di esclusione della garanzia da spargimento di acqua, ed in ogni caso la sua infondatezza, posto che tale esclusione non costituiva un'ipotesi di limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma, semplicemente, una clausola diretta a precisare l'oggetto del contratto.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta e poi rimessa sul ruolo per la prolungata malattia del Relatore, dott. E' stata dunque trattenuta nuovamente in Per_1 decisione con ordinanza in data 26.2.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. L'interesse ad agire della Pt_1
L'appellata, senza proporre impugnazione incidentale, ha riproposto la propria eccezione di difetto di interesse ad agire in capo all'assicurata.
Tuttavia, sul punto il tribunale aveva affermato:
“L'attrice ha altresì senz'altro interesse ad agire.
Nell'incertezza circa la sufficienza della somma messa a disposizione dall'altra compagnia assicuratrice a tacitare le richieste risarcitorie della proprietaria dell'appartamento sottostante, non c'è infatti dubbio che l'attrice abbia pieno titolo per vedere accertata la sussistenza o meno del proprio diritto ad essere indennizzata anche dalla convenuta”.
L'appellata, dunque, seppur integralmente vittoriosa nel merito, su tale eccezione pregiudiziale era rimasta soccombente e per sottoporre la suddetta questione a questa
Corte avrebbe dovuto proporre appello incidentale;
non avendolo fatto, tale questione è divenuta incontrovertibile.
Invero, come chiarito autorevolmente dalle Sezioni Unite (v. Cass. Sez.U. 12/05/2017 n.
11799), “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto
4 all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.” (nello stesso senso v. Cass. 27/09/2024 n. 25876).
Altrettanto è a dirsi per il caso in cui il convenuto abbia ottenuto il rigetto nel merito dell'avversa domanda, ma il giudice non si sia pronunciato (o, addirittura, come nel caso in esame, abbia espressamente respinto) la sua eccezione pregiudiziale di rito, che può essere devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modi dell'appello incidentale, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione in appello (v. Cass. 13/09/2022 n. 26850).
3. Il primo motivo d'appello.
Nella presente causa, è incontroverso che il danno in oggetto, causato dalla alla Pt_1 proprietà sottostante alla sua, rientri nella nozione di danno da spargimento di acqua
(nello specifico, discendente dalla rottura del sistema di adduzione dell'acqua alla cassetta esterna del wc).
E' poi documentale che l'assicurazione della responsabilità civile, di cui alla sez. B delle condizioni generali di contratto, non copra i danni provocati a terzi a seguito di spargimenti di acqua:
5 Col primo motivo d'appello, la ha censurato l'affermazione del primo giudice Pt_1 secondo cui la polizza azionata aveva ad oggetto unicamente l'incendio e la responsabilità civile (sezz. A e B delle condizioni generali di contratto) e non anche i danni da acqua condotta (sez. C delle medesime condizioni), sostenendo che la garanzia
“Danni da acqua condotta” sorgerebbe automaticamente con la sottoscrizione (ed il pagamento dei relativi premi) delle garanzie “Incendio” e “Responsabilità civile”.
Essa desume tale automatica estensione dal fatto che la sezione C si apre con la seguente premessa:
5 - Sezione C Danni da acqua condotta
Le garanzie prestate nella presente Sezione si intendono operanti solo se risultano sottoscritte le Sezioni A - Incendio e b - Responsabilità Civile, e corrisposti i rispettivi premi.
Tuttavia, tale assunto stride in modo evidente col tenore letterale della previsione, che non afferma affatto che le garanzie della Sezione C operano per il solo fatto che siano sottoscritte le Sezioni A e B, ma che intanto possono operare in quanto operino anche le precedenti. La sottoscrizione delle Sezioni A e B - e il pagamento dei rispettivi premi - insomma, è la condizione necessaria, ma non anche sufficiente, affinché operi la garanzia dei danni da acqua condotta. Per l'effettiva operatività occorre, dunque, anche la manifestazione di una volontà contrattuale ad hoc, che comporta, ovviamente, con l'aumentare del rischio, l'aumento del premio complessivo.
Oltre al tenore letterale della clausola, depone in tale senso pure la collocazione grafica di tale garanzia, distinta ed ulteriore rispetto alle precedenti (ché altrimenti essa sarebbe stata conglobata nella medesima sezione), e la massima d'esperienza secondo la quale, a fronte dell'espressa esclusione del rischio connesso alla responsabilità civile per i danni da spargimenti d'acqua, di cui all'art. 4.10, l'inclusione di tale rischio non può che conseguire ad una contropartita, ovvero al pagamento di un maggior premio.
Del resto, di ciò si ha conferma nella clausola 4.6 (che si andrà ad esaminare sub 3), che estende la copertura alla r.c. per danni da spargimenti d'acqua qualora sia stata espressamente selezionata in polizza (in aggiunta alla garanzia rct di cui al punto 4.1) la
“Responsabilità civile da conduzione” e sia stato corrisposto il relativo premio.
Peraltro, la ratio della previsione è chiara: poiché l'evento dannoso statisticamente più frequente in ambito condominiale è la rottura idrica, ed il conseguente sversamento d'acqua, mentre il caso d'incendio e la responsabilità civile per cause diverse dallo spargimento di acqua sono assai meno probabili, la compagnia assicuratrice non
6 consente alla stipula della sola garanzia di cui alla sezione C, per lei più onerosa, e pretende di compensare tale rischio con quelli più contenuti delle sezioni A e B.
Dunque la non avendo sottoscritto (e pagato) la garanzia prevista dalla clausola Pt_1
5.1 della Sezione C, non può beneficiare della medesima.
3. Il secondo motivo d'appello.
Col secondo motivo d'appello, la sostiene che, comunque nel caso in esame Pt_1 opererebbe in suo favore una garanzia particolare, discendente dalle seguenti clausole:
7 Come anticipato, il primo giudice ha disatteso tale ricostruzione, affermando che la clausola in esame andava riferita non a qualunque spargimento d'acqua, ma solo a quelli determinati da comportamenti umani, con esclusione quindi di quelli da rotture, per un duplice motivo: per un verso, perché l'art.
4.6 era rubricato “responsabilità civile da conduzione”, e la lettura dell'articolo manifestava in modo evidente che si riferiva a comportamenti umani;
per altro verso, perché, adottando una diversa interpretazione, i danni da spargimenti d'acqua sarebbero sempre coperti e l'esclusione di cui all'art.
4.10 non opererebbe mai.
Tale secondo argomento non pare probante, posto che le parti ben avrebbero potuto convenire che optando (e pagando) per l'ulteriore garanzia connessa alla conduzione dell'appartamento ogni danno da spargimento d'acqua fosse compreso, senza per questo privare di ogni effetto l'art. 4.10, che avrebbe continuato ad applicarsi a quei contraenti che non avessero optato per la garanzia supplementare.
Il primo argomento, però, è sostanzialmente corretto, anche se va meglio circostanziato.
Il concetto di “conduzione” dell'appartamento evoca in modo univoca la relazione che si stabilisce tra l'unità immobiliare e chi ci vive.
Di ciò si ha peraltro chiara conferma nella previsione (su riportata) che il danno coperto dalla polizza è quello accidentalmente causato a terzi nello svolgimento di attività inerenti alla vita privata.
E' vero che, come rilevato dall'appellante, tale clausola prevede espressamente che siano compresi nella copertura assicurativa i danni conseguenti a esplosione di gas, scoppio degli apparecchi a vapore, degli impianti di termosifone e del tubo a raggi catodici dell'apparecchio televisivo, ma sempre nel presupposto, dichiarato all'inizio, che tali eventi conseguano allo svolgimento di attività umane, dunque all'interazione tra chi abita l'immobile e l'impianto e, quindi, in definitiva, al fatto che il bene si riveli fonte di danno nel corso del suo utilizzo da parte dell'uomo.
Nel caso in esame, lo spargimento di acqua non è dovuto all'utilizzo dell'impianto sanitario;
esso si è determinato per la rottura del sistema di adduzione dell'acqua alla cassetta a servizio del w.c, durante la notte. Quindi, la rottura prescinde totalmente dall'utilizzo del bene fonte di danno da parte dell'utilizzatore dell'immobile, e non può essere compreso nella deroga all'esclusione.
4. Il terzo motivo d'appello.
8 Infine, col terzo motivo d'appello la più che censurare la decisione di primo grado Pt_1 per aver disatteso le sue deduzioni, eccepisce per la prima volta la nullità della clausola
4.10, che esclude la garanzia per la r.c. derivante da spargimento di acqua, per difetto di sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità di tale eccezione perché tardiva, ma a ben vedere si tratta di eccezione ritualmente proposta, posto che si fonda su documento ritualmente prodotto in giudizio, e che la nullità può essere eccepita in ogni stato e grado del processo.
Tuttavia, tale eccezione è infondata, perché è infondato il suo presupposto, ovvero che l'art.
4.10 ponga una limitazione di responsabilità in senso tecnico: tale clausola, infatti, riguarda i limiti della garanzia e quindi specifica il rischio garantito, ovvero l'oggetto contrattuale.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 8824/24, anche per la ricognizione della giurisprudenza precedente), “Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
15598/2019; Cass. n. 1261/2024) sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono, invece, all'oggetto del contratto – e non sono perciò assoggettate al regime previsto dal secondo comma del citato art. 1341 – le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e che, dunque, specificano il rischio garantito (Cass. n. 23741/2009; Cass. n. 395/2007). Con l'ulteriore precisazione che le limitazioni alle conseguenze della colpa o dell'inadempimento non vanno riferite alla responsabilità civile dell'assicurato (rischio assicurato), atteso che nell'enunciare il principio di diritto, questa Corte non ha avuto a riferimento esclusivamente il contratto assicurativo della responsabilità civile, ex art. 1917, comma primo, c.c., ma ha espresso un principio valevole per qualsiasi tipo di contratto assicurativo, riferendosi, pertanto, alla limitazione delle conseguenze derivanti da inadempimento per colpa (lieve: art. 1229
c.c.) delle prestazioni, derivanti dal contratto assicurativo, poste a carico dell'assicuratore
(obblighi informativi, intervento di salvataggio, pagamento dell'indennizzo, ecc.).
Occorre, altresì, evidenziare come una “limitazione di responsabilità” dell'assicuratore sia ipotizzabile soltanto nel caso in cui la clausola realizzi un'indebita eliminazione in toto del rischio contrattuale (Cass. n. 8235/2010; Cass. n. 17783/2014), risolvendosi nel vizio di nullità del contratto assicurativo per difetto assoluto dell'elemento essenziale richiesto dall'art. 1895 c.c., e non anche, invece, nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale, venga pattiziamente “delimitata”, attraverso
9 la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi (Cass. n.
15598/2019)”
Ebbene, è evidente che nel caso di specie la clausola attua una delimitazione, e non una soppressione, del rischio, riconoscendo la copertura per talune ipotesi e non per altre;
dunque, essa è valida.
5. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellata dall'appellante.
Quindi, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione “indeterminabile complessità bassa”, secondo i valori medi, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 6.946,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data Parte_1
19.11.2021 del Tribunale di Lucca, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2156/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO BALDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO BERUTTO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze:
- riformare l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. Repert. n.2625/2021, pronunciata dal
Tribunale di Lucca nella causa n. R.G. 2922/2021 in data 19 novembre 2021 (e comunicata in pari data) per i motivi di fatto e di diritto esposti in atti e per l'effetto accertare la sussistenza della copertura assicurativa prestata dalla compagnia di assicurazioni appellata con riferimento all'evento dannoso per cui è causa;
1 -dichiarare quindi la soc. obbligata a manlevare e tenere Controparte_1 indenne la signora da ogni pretesa risarcitoria contro quest'ultima avanzata Parte_1 in conseguenza di detto sinistro;
-condannare la medesima compagnia di assicurazione a rimborsare all'appellante quanto dalla stessa corrisposto in forza della decisione qui impugnata e pari ad euro 7.299,10 oltre interessi legali dalla data del pagamento (29.12.2021) al saldo;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e con condanna della medesima convenuta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art.96 co.3 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte rigettare l'impugnazione promossa dalla Sig.ra perché Parte_1 infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di causa.”
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 19.11.2021 del
Tribunale di Lucca, in materia di rapporto assicurativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Lucca, aveva vocato Parte_1 in giudizio deducendo: Controparte_1
di essere proprietaria di un appartamento posto al primo piano del condominio di v. Galli Tassi 68, in Lucca;
che nella notte del 26.12.19 si era verificata una rottura del sistema di adduzione di acqua alla cassetta a servizio del w.c., che aveva provocato un allagamento dell'appartamento, che essa aveva scoperto la mattina successiva, e, di conseguenza, infiltrazioni nell'appartamento sottostante ed il bagnamento di un divano ivi presente;
che, a fronte di una richiesta di risarcimento da parte della proprietaria dell'appartamento sottostante di circa € 80.000,00, essa aveva denunciato il fatto sia alla propria compagnia di assicurazione, , sia alla Controparte_2 compagnia assicuratrice del Condominio, ma mentre Controparte_1 aveva messo a disposizione il massimale di polizza, pari ad € 25.000,00, CP_2 la convenuta aveva respinto la richiesta, ritenendo la garanzia non operante.
L'attrice aveva quindi chiesto la declaratoria del proprio diritto ad essere tenuta indenne dalle pretese risarcitorie conseguenti al suddetto fatto.
2 La convenuta, eccepita la propria carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva, e la carenza di interesse ad agire dell'attrice, aveva contestato l'operatività della copertura assicurativa, chiedendo quindi il rigetto della domanda. Successivamente, aveva contestato anche la legittimazione attiva della Pt_1
Il tribunale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 19.11.2021, ha affermato la sussistenza della legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire della e, però, ha Pt_1 respinto la domanda, escludendo la copertura assicurativa per l'evento azionato, ed ha condannato l'attrice alle spese di lite.
In particolare, ha rilevato che: “Premesso che la polizza ha ad oggetto unicamente l'incendio e la responsabilità civile (sezz. A e B delle condizioni generali di contratto) e non anche i danni da acqua condotta (sez. C delle medesime condizioni) e che (fuori questione l'incendio), per ciò che concerne la copertura della responsabilità civile risultano espressamente esclusi i danni determinati da spargimenti d'acqua (art. 4.10), l'unico appiglio a sostegno della tesi attorea è infatti rappresentato dall'art. 4.6, a mente del quale “a parziale deroga di quanto indicato al successivo art.
4.10 lettera a), si intendono compresi i danni a persone, cose ed animali determinati da spargimenti d'acqua”.
Tale previsione, letta nel più generale contesto dell'art. 4.6, deve però essere interpretata restrittivamente, quale riferita non a qualunque spargimento d'acqua, ma solo a quelli determinati da comportamenti umani, con esclusione quindi di quelli da rotture.
In tal senso depongono due considerazioni: - per un verso il fatto che l'art. 4.6 è rubricato “responsabilità civile da conduzione” e la lettura dell'articolo manifesta in modo evidente che in questione sono appunto i comportamenti umani;
- per altro verso il fatto che, adottando una diversa interpretazione, i danni da spargimenti d'acqua sarebbero sempre coperti e l'esclusione di cui all'art.
4.10 non opererebbe mai.”
La ha impugnato tale ordinanza, facendo valere i seguenti motivi: Pt_1
I. il tribunale aveva erroneamente interpretato le clausole contrattuali, posto che, dalla lettura della sezione C delle CGA, emergeva che la copertura dei danni da acqua condotta sorgeva automaticamente con la sottoscrizione delle garanzie Incendio e Responsabilità civile;
II. inoltre, l'art.
4.6 estendeva espressamente la garanzia alla responsabilità per i danni da spargimento di acqua qualora fosse stata stipulata, come nel caso di specie, anche la garanzia “Responsabilità civile da conduzione”, senza che vi fosse alcun aggancio per affermare, come aveva fatto il primo giudice in contrasto con gli artt. 1366 e 1370 c.c., che ciò valesse solo per i danni causati da una condotta umana;
3 III. ad ogni modo, l'art. 4.10, che escludeva i danni determinati da spargimenti di acqua, si poneva, rispetto alla previsione del precedente art. 4.1, in un rapporto di eccezione alla regola, venendo dunque a porre una vera e propria limitazione di responsabilità, che avrebbe dovuto essere specificamente sottoscritta dal , e che in difetto di sottoscrizione era nulla. CP_3
L'appellata s'è costituita, preliminarmente riproponendo la propria eccezione secondo cui la non aveva un interesse concreto ed attuale ad agire fintanto che il danneggiato Pt_1 non avesse agito giudizialmente nei suoi confronti per il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
ha poi rilevato la correttezza dell'interpretazione del contratto inter partes offerta dal primo giudice e chiesto la conferma dell'ordinanza appellata, eccependo la tardività dell'eccezione proposta per la prima volta in appello relativa alla necessità di una sottoscrizione specifica della clausola 4.10 lettera A) di esclusione della garanzia da spargimento di acqua, ed in ogni caso la sua infondatezza, posto che tale esclusione non costituiva un'ipotesi di limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma, semplicemente, una clausola diretta a precisare l'oggetto del contratto.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta e poi rimessa sul ruolo per la prolungata malattia del Relatore, dott. E' stata dunque trattenuta nuovamente in Per_1 decisione con ordinanza in data 26.2.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. L'interesse ad agire della Pt_1
L'appellata, senza proporre impugnazione incidentale, ha riproposto la propria eccezione di difetto di interesse ad agire in capo all'assicurata.
Tuttavia, sul punto il tribunale aveva affermato:
“L'attrice ha altresì senz'altro interesse ad agire.
Nell'incertezza circa la sufficienza della somma messa a disposizione dall'altra compagnia assicuratrice a tacitare le richieste risarcitorie della proprietaria dell'appartamento sottostante, non c'è infatti dubbio che l'attrice abbia pieno titolo per vedere accertata la sussistenza o meno del proprio diritto ad essere indennizzata anche dalla convenuta”.
L'appellata, dunque, seppur integralmente vittoriosa nel merito, su tale eccezione pregiudiziale era rimasta soccombente e per sottoporre la suddetta questione a questa
Corte avrebbe dovuto proporre appello incidentale;
non avendolo fatto, tale questione è divenuta incontrovertibile.
Invero, come chiarito autorevolmente dalle Sezioni Unite (v. Cass. Sez.U. 12/05/2017 n.
11799), “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto
4 all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.” (nello stesso senso v. Cass. 27/09/2024 n. 25876).
Altrettanto è a dirsi per il caso in cui il convenuto abbia ottenuto il rigetto nel merito dell'avversa domanda, ma il giudice non si sia pronunciato (o, addirittura, come nel caso in esame, abbia espressamente respinto) la sua eccezione pregiudiziale di rito, che può essere devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modi dell'appello incidentale, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione in appello (v. Cass. 13/09/2022 n. 26850).
3. Il primo motivo d'appello.
Nella presente causa, è incontroverso che il danno in oggetto, causato dalla alla Pt_1 proprietà sottostante alla sua, rientri nella nozione di danno da spargimento di acqua
(nello specifico, discendente dalla rottura del sistema di adduzione dell'acqua alla cassetta esterna del wc).
E' poi documentale che l'assicurazione della responsabilità civile, di cui alla sez. B delle condizioni generali di contratto, non copra i danni provocati a terzi a seguito di spargimenti di acqua:
5 Col primo motivo d'appello, la ha censurato l'affermazione del primo giudice Pt_1 secondo cui la polizza azionata aveva ad oggetto unicamente l'incendio e la responsabilità civile (sezz. A e B delle condizioni generali di contratto) e non anche i danni da acqua condotta (sez. C delle medesime condizioni), sostenendo che la garanzia
“Danni da acqua condotta” sorgerebbe automaticamente con la sottoscrizione (ed il pagamento dei relativi premi) delle garanzie “Incendio” e “Responsabilità civile”.
Essa desume tale automatica estensione dal fatto che la sezione C si apre con la seguente premessa:
5 - Sezione C Danni da acqua condotta
Le garanzie prestate nella presente Sezione si intendono operanti solo se risultano sottoscritte le Sezioni A - Incendio e b - Responsabilità Civile, e corrisposti i rispettivi premi.
Tuttavia, tale assunto stride in modo evidente col tenore letterale della previsione, che non afferma affatto che le garanzie della Sezione C operano per il solo fatto che siano sottoscritte le Sezioni A e B, ma che intanto possono operare in quanto operino anche le precedenti. La sottoscrizione delle Sezioni A e B - e il pagamento dei rispettivi premi - insomma, è la condizione necessaria, ma non anche sufficiente, affinché operi la garanzia dei danni da acqua condotta. Per l'effettiva operatività occorre, dunque, anche la manifestazione di una volontà contrattuale ad hoc, che comporta, ovviamente, con l'aumentare del rischio, l'aumento del premio complessivo.
Oltre al tenore letterale della clausola, depone in tale senso pure la collocazione grafica di tale garanzia, distinta ed ulteriore rispetto alle precedenti (ché altrimenti essa sarebbe stata conglobata nella medesima sezione), e la massima d'esperienza secondo la quale, a fronte dell'espressa esclusione del rischio connesso alla responsabilità civile per i danni da spargimenti d'acqua, di cui all'art. 4.10, l'inclusione di tale rischio non può che conseguire ad una contropartita, ovvero al pagamento di un maggior premio.
Del resto, di ciò si ha conferma nella clausola 4.6 (che si andrà ad esaminare sub 3), che estende la copertura alla r.c. per danni da spargimenti d'acqua qualora sia stata espressamente selezionata in polizza (in aggiunta alla garanzia rct di cui al punto 4.1) la
“Responsabilità civile da conduzione” e sia stato corrisposto il relativo premio.
Peraltro, la ratio della previsione è chiara: poiché l'evento dannoso statisticamente più frequente in ambito condominiale è la rottura idrica, ed il conseguente sversamento d'acqua, mentre il caso d'incendio e la responsabilità civile per cause diverse dallo spargimento di acqua sono assai meno probabili, la compagnia assicuratrice non
6 consente alla stipula della sola garanzia di cui alla sezione C, per lei più onerosa, e pretende di compensare tale rischio con quelli più contenuti delle sezioni A e B.
Dunque la non avendo sottoscritto (e pagato) la garanzia prevista dalla clausola Pt_1
5.1 della Sezione C, non può beneficiare della medesima.
3. Il secondo motivo d'appello.
Col secondo motivo d'appello, la sostiene che, comunque nel caso in esame Pt_1 opererebbe in suo favore una garanzia particolare, discendente dalle seguenti clausole:
7 Come anticipato, il primo giudice ha disatteso tale ricostruzione, affermando che la clausola in esame andava riferita non a qualunque spargimento d'acqua, ma solo a quelli determinati da comportamenti umani, con esclusione quindi di quelli da rotture, per un duplice motivo: per un verso, perché l'art.
4.6 era rubricato “responsabilità civile da conduzione”, e la lettura dell'articolo manifestava in modo evidente che si riferiva a comportamenti umani;
per altro verso, perché, adottando una diversa interpretazione, i danni da spargimenti d'acqua sarebbero sempre coperti e l'esclusione di cui all'art.
4.10 non opererebbe mai.
Tale secondo argomento non pare probante, posto che le parti ben avrebbero potuto convenire che optando (e pagando) per l'ulteriore garanzia connessa alla conduzione dell'appartamento ogni danno da spargimento d'acqua fosse compreso, senza per questo privare di ogni effetto l'art. 4.10, che avrebbe continuato ad applicarsi a quei contraenti che non avessero optato per la garanzia supplementare.
Il primo argomento, però, è sostanzialmente corretto, anche se va meglio circostanziato.
Il concetto di “conduzione” dell'appartamento evoca in modo univoca la relazione che si stabilisce tra l'unità immobiliare e chi ci vive.
Di ciò si ha peraltro chiara conferma nella previsione (su riportata) che il danno coperto dalla polizza è quello accidentalmente causato a terzi nello svolgimento di attività inerenti alla vita privata.
E' vero che, come rilevato dall'appellante, tale clausola prevede espressamente che siano compresi nella copertura assicurativa i danni conseguenti a esplosione di gas, scoppio degli apparecchi a vapore, degli impianti di termosifone e del tubo a raggi catodici dell'apparecchio televisivo, ma sempre nel presupposto, dichiarato all'inizio, che tali eventi conseguano allo svolgimento di attività umane, dunque all'interazione tra chi abita l'immobile e l'impianto e, quindi, in definitiva, al fatto che il bene si riveli fonte di danno nel corso del suo utilizzo da parte dell'uomo.
Nel caso in esame, lo spargimento di acqua non è dovuto all'utilizzo dell'impianto sanitario;
esso si è determinato per la rottura del sistema di adduzione dell'acqua alla cassetta a servizio del w.c, durante la notte. Quindi, la rottura prescinde totalmente dall'utilizzo del bene fonte di danno da parte dell'utilizzatore dell'immobile, e non può essere compreso nella deroga all'esclusione.
4. Il terzo motivo d'appello.
8 Infine, col terzo motivo d'appello la più che censurare la decisione di primo grado Pt_1 per aver disatteso le sue deduzioni, eccepisce per la prima volta la nullità della clausola
4.10, che esclude la garanzia per la r.c. derivante da spargimento di acqua, per difetto di sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità di tale eccezione perché tardiva, ma a ben vedere si tratta di eccezione ritualmente proposta, posto che si fonda su documento ritualmente prodotto in giudizio, e che la nullità può essere eccepita in ogni stato e grado del processo.
Tuttavia, tale eccezione è infondata, perché è infondato il suo presupposto, ovvero che l'art.
4.10 ponga una limitazione di responsabilità in senso tecnico: tale clausola, infatti, riguarda i limiti della garanzia e quindi specifica il rischio garantito, ovvero l'oggetto contrattuale.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 8824/24, anche per la ricognizione della giurisprudenza precedente), “Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
15598/2019; Cass. n. 1261/2024) sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono, invece, all'oggetto del contratto – e non sono perciò assoggettate al regime previsto dal secondo comma del citato art. 1341 – le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e che, dunque, specificano il rischio garantito (Cass. n. 23741/2009; Cass. n. 395/2007). Con l'ulteriore precisazione che le limitazioni alle conseguenze della colpa o dell'inadempimento non vanno riferite alla responsabilità civile dell'assicurato (rischio assicurato), atteso che nell'enunciare il principio di diritto, questa Corte non ha avuto a riferimento esclusivamente il contratto assicurativo della responsabilità civile, ex art. 1917, comma primo, c.c., ma ha espresso un principio valevole per qualsiasi tipo di contratto assicurativo, riferendosi, pertanto, alla limitazione delle conseguenze derivanti da inadempimento per colpa (lieve: art. 1229
c.c.) delle prestazioni, derivanti dal contratto assicurativo, poste a carico dell'assicuratore
(obblighi informativi, intervento di salvataggio, pagamento dell'indennizzo, ecc.).
Occorre, altresì, evidenziare come una “limitazione di responsabilità” dell'assicuratore sia ipotizzabile soltanto nel caso in cui la clausola realizzi un'indebita eliminazione in toto del rischio contrattuale (Cass. n. 8235/2010; Cass. n. 17783/2014), risolvendosi nel vizio di nullità del contratto assicurativo per difetto assoluto dell'elemento essenziale richiesto dall'art. 1895 c.c., e non anche, invece, nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale, venga pattiziamente “delimitata”, attraverso
9 la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi (Cass. n.
15598/2019)”
Ebbene, è evidente che nel caso di specie la clausola attua una delimitazione, e non una soppressione, del rischio, riconoscendo la copertura per talune ipotesi e non per altre;
dunque, essa è valida.
5. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellata dall'appellante.
Quindi, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione “indeterminabile complessità bassa”, secondo i valori medi, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 6.946,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data Parte_1
19.11.2021 del Tribunale di Lucca, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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