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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9403 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letti gli art. 127 ter e 281 decies cpc;
visto il decreto del 7.4.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3219 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
(codice fiscale ), del Parte_1 C.F._1
Foro di Velletri, dello Studio Parte_2 Controparte_1
con studio in Anzio, Viale G. Marconi nr. 100, in qualità di procuratore e difensore di sé stesso in virtù dell'art. 86 c.p.c., dom.to presso il suo studio in Anzio, Viale Marconi n.100.
sentenza proc. n. 3219/25 r.g. pag. 1 RICORRENTE
E
CONDOMINIO VIA PASCAL 28 (Codice fiscale , sito P.IVA_1
in Via Pascal 28 – 80145 Napoli (NA), in persona dell'amm.re pro tempore Sig.ra (c.f. ). Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso che:
vanta nei confronti del resistente un credito derivante dal CP_3
decreto Ingiuntivo n. 10450/2024 emesso dal Giudice di Pace di
Napoli in data 02.07.2024 con il quale veniva ingiunto al Condominio
Via Pascal 28 il pagamento della somma di € 3.302,82 a titolo di credito professionale;
detto titolo veniva notificato unitamente alla richiesta di comunicazione completa dei dati dei condomini morosi e relativi millesimi al Condominio Via Pascal 28;
deduceva che nonostante tale richiesta non vi è stata alcuna comunicazione;
chiedeva quindi ordinarsi al resistente di comunicare all'Avv.
[...]
i nominativi dei condomini morosi, condannandosi ai sensi Parte_1
dell'art 614 bis c.p.c. il a versare all'Avv. CP_3 Pt_1
sentenza proc. n. 3219/25 r.g. pag. 2 la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo Parte_1
nell'esecuzione del provvedimento nonché al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'Avvocato con vittoria di Parte_1
spese.
Il resistente non si costituiva e ne viene dichiarata la contumacia.
Tanto premesso si osserva che, ai sensi dell'art. 63 disp.att. c.p.c.,
l'amministratore del Condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
La comunicazione richiesta, pertanto, è un obbligo legale ed il resistente non ha addotto alcuna giustificazione per il suo comportamento omissivo.
Il credito vanto dal ricorrente è documentalmente provato.
La domanda, pertanto, va accolta.
Il termine per l'esecuzione è fissato in 15 gg. dalla notifica del presente provvedimento.
Ai sensi dell'art 614 bis c.p.c. il resistente va condannato a versare all'Avv. la somma di euro 50,00 per ogni giorno di Parte_1
ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
sentenza proc. n. 3219/25 r.g. pag. 3 La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti del condominio sito in Via Parte_1
Pascal 28 – 80145 Napoli con ricorso depositato il 13.2.25, così provvede:
1. ordina al resistente di comunicare al ricorrente i nominativi dei condomini morosi nel termine di 15 gg. dalla notifica del presente provvedimento;
2. condanna il resistente a versare al ricorrente la somma di euro
50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
3. condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.702 per onorario ed euro 125 per spese oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 20.10.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 3219/25 r.g. pag. 4