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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1835 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa da in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Ivan Maravigna
APPELLANTE
CONTRO
(ora in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio a Palermo, Via
Ammiraglio Gravina n. 2/F, presso lo studio dell'avv.to Francesco Surdi che la rappresenta e difende
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni per l'appellante: accogliere l'appello per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto introduttivo, e, per l'effetto in riforma della Sentenza n. 308/2017 emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione unica civile, giudice dott.ssa S. Capitano, nell'ambito del giudizio portante R.G. 2786/ 2015, pubblicata in data 21.02.2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano, con le modifiche relative al diverso saldo
1 rilevato dalla CTU disposta in Appello: “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto del conto corrente n.10137, determinati in violazione dell'art.1284 cod.civ. in quanto mai pattuiti contrattualmente e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art.1284 co.3 cod.civ. degli interessi al saggio legale per tempo vigente;
Ritenere e dichiarare illegittime e quindi non dovute, per violazione dell'art.1283 cod.civ. le somme a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla Parte_1
In conseguenza di quanto sopra, ritenere e dichiarare che il credito complessivo della
[...] Parte_1 ammonta complessivamente € 54.297,61 siccome rimodulato dalla C.T.U. nell'ipotesi di individuazione delle rimesse solutorie sulla base del saldo rettificato e, per l'effetto, condannare, previa ratifica del saldo contabile finale, la convenuta alla restituzione delle somme eccedenti il credito inferiore stabilito dalla Controparte_1 a danno dell'istante società pari ad € 54.297,61 quale ammontare risultante dalla differenza tra il saldo a credito per il correntista ed il credito stabilito dall'istituto di credito, siccome rimodulato a seguito di C.T.U., più interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
Accertare e dichiarare l'inosservanza da parte della banca convenuta dell'obbligo di correttezza e buona fede nella esecuzione del complessivo rapporto bancario intercorso con la società attrice, in relazione agli artt.1337,1338,1366,1376 cod. civ. e, per l'effetto, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni che si ritiene equo quantificare in euro 20.000,00 o, comunque, a quella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà equa all'esito dell'istruttoria o sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato: In via Preliminare, ritenere e dichiarare che il gravame promosso dagli appellanti è inammissibile ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. in considerazione della “non ragionevole probabilità di suo accoglimento” per le argomentazioni sopra esposte a fondamento della correttezza della statuizione del Giudice di primo grado. Nella denegata ma non temuta ipotesi in cui il gravame dovesse essere considerato ammissibile confermare la sentenza di primo grado, rigettando con ogni statuizione il gravame, ritenendolo inammissibile ex art. 345 c.p.c. e/o infondato. In subordine Nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento del gravame accogliere tutte le eccezioni e domande formulate dall'odierna appellante nel giudizio di prime cure e che vengono qui di seguito ritrascritte: “Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. - riferita al rapporto creditizio dedotto nel presente giudizio e riguardo a tutto l'arco temporale intercorso dall'accensione dello stesso e fino al decennio antecedente alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio o dalla diversa data che dovesse essere accertata in corso di causa - di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, con riguardo ai titoli e alle causali ex adverso dedotti, decorrente dalla data di ciascuna annotazione asseritamente indebita e/o da ciascun pagamento effettuato per mezzo di addebiti e/o versamenti e/o accrediti costituenti rimesse solutorie operate dalla nella loro integrità Parte_1
o per la parte di esse che verrà accertato nel presente giudizio rivestano natura solutoria, il tutto così come meglio descritto in narrativa;
Nel merito - ritenere e dichiarare inammissibili e, comunque, infondate e, conseguentemente, rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande, anche istruttorie, formulate dalla società nell'atto di cita-zione notificato il 28.09.2015; In via subordinata - Nella denegata ipotesi di Parte_1 accertamento nei singoli trimestri di riferimento contestati da parte attrice di sforamento (sopravvenuto) del tasso di usura, ritenere e dichiarare applicabili, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., i tassi soglia, tempo per tempo vigenti, applicabili ai diversi periodi in contesta-zione, condannando in ogni caso la società attrice al pagamento del saldo risultante dovuto in favore di - Nella denegata ipotesi di accertamento di mancata _1 corretta pattuizione della capitalizzazione degli interessi e/o degli interessi ultralegali in qualunque dei rapporti creditizi in contestazione, ritenere e dichiarare applicabili, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., il tasso legale di cui all'art. 117 comma 7 T.U.B., accertando in ogni caso il saldo passivo risultante dovuto in favore di _1
. Vinte le spese in conformità ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014.
[...]
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28 settembre 2015, la società conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Agrigento, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, deducendo la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 813/57/0010137 e della relativa linea di affidamento, per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) e/o per indeterminatezza delle clausole contrattuali. Chiedeva, conseguentemente, il ricalcolo del saldo del conto corrente, affermando che le operazioni bancarie erano viziate dall'applicazione di tassi usurari e ultralegali, nonché da illegittima capitalizzazione degli interessi, commissioni e spese elevate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 dicembre 2015, si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande attoree. Controparte_1
All'udienza del 9 febbraio 2016, le parti confermavano le rispettive difese e chiedevano i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., che il Giudice concedeva, fissando nuova udienza al
24 maggio 2016, poi rinviata d'ufficio al 6 giugno 2016.
In tale udienza, i procuratori insistevano sulle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., opponendosi a quelle avverse. Il Giudice si riservava.
Con provvedimento del 19 luglio 2016, sciogliendo la riserva, il Tribunale rigettava le istanze istruttorie di parte attrice, ritenendo superfluo l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. e la consulenza tecnica richiesta.
All'udienza del 21 febbraio 2017, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza emessa contestualmente. Il Tribunale rigettava integralmente la domanda attorea, condannando alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta. Parte_1
3 Avverso detta sentenza, proponeva appello con atto notificato il 20 luglio Parte_1
2017, convenendo in giudizio, dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo, la _1
per ottenere l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.
[...]
Si costituiva l'appellata in data 15 dicembre 2017, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 21 dicembre 2017, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 4 ottobre 2019 e poi veniva rinviata d'ufficio.
Con ordinanza del 28 aprile 2023, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
La Corte, con ordinanza del 19 ottobre 2023, disponeva la rimessione della causa sul ruolo e nominava consulente tecnico d'ufficio, incaricato di verificare la fondatezza delle censure attoree relative alla mancata pattuizione degli interessi ultralegali, alla capitalizzazione degli interessi e all'illegittimo esercizio dello ius variandi. Ordinava inoltre alla l'esibizione _1 della documentazione indicata a pag. 25 dell'atto di appello.
Il CTU depositava la propria relazione, procedendo al ricalcolo del saldo e alla rettifica delle competenze irripetibili attraverso l'eliminazione delle rimesse solutorie. La CTU forniva due esiti alternativi: adottando il criterio del “saldo banca”, il saldo risultava positivo per €
46.218,59; adottando il “saldo rettificato”, il saldo era a credito per per € Parte_1
54.297,61.
Alla luce di ciò, con udienza del 17 maggio 2024 la causa veniva nuovamente rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., secondo l'art. 127-ter c.p.c.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'errata valutazione del primo giudice in ordine all'inadempimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. relativo alla produzione del contratto di conto corrente. La sentenza impugnata ha infatti escluso la rilevanza della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., omettendo di considerare che l'appellante aveva provveduto a richiedere alla Banca la documentazione contrattuale ex art. 119 T.U.B.
4 L'eccezione della circa la mancata ricezione della richiesta è priva di pregio, atteso che _1
l'art. 1335 c.c. stabilisce la presunzione di conoscenza al momento della ricezione.
A tal proposito, giova richiamare l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la produzione della raccomandata con ricevuta di spedizione costituisce prova della spedizione stessa e, in mancanza di prova contraria, fa presumere la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Cass. 13 aprile 2006, n. 8649; Cass. 25 settembre 2006, n.
20784; Cass. 3 giugno 2011, n. 13488). Pertanto, la ricevuta di spedizione è idonea a provare la presunzione di conoscenza dell'atto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la società aveva avanzato richiesta stragiudiziale per ottenere copia del contratto, sia tramite raccomandata A/R in data 20.09.2012 sia in sede di mediazione obbligatoria.
Ne consegue che l'ordine di esibizione richiesto avrebbe dovuto essere accolto.
Nel merito, è emersa la mancata produzione da parte della del contratto di conto _1 corrente, non risultando la prova che il contratto abbia rivestito la forma scritta, circostanza che legittima il ricorso alla ricostruzione contabile mediante CTU.
La Corte, aderendo all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 9141/2020; Cass. n. 37099/2022; Cass. n. 7721/2023; Cass. n. 5428/2024), adotta il criterio del “saldo rettificato”, ritenendo fondate le censure attoree in ordine a:
Mancata pattuizione dei tassi ultralegali;
Anatocismo in assenza di pattuizione espressa;
Applicazione di spese e commissioni non previste contrattualmente;
Esercizio dello ius variandi in difformità dalle previsioni di legge.
La CTU ha escluso ogni onere illegittimamente addebitato, applicando il tasso legale sino al
5 ottobre 2008 e i tassi contrattuali da quella data in poi, senza tener conto di variazioni unilaterali non pattuite.
5 A seguito della ricostruzione, il saldo del conto corrente n. 10137 risulta a credito per
[...] per € 54.297,61,su cui applicare interessi legali dalla citazione in primo grado Parte_1 fino al soddisfo.
Le spese anche di CTU seguono la soccombenza e si pongono a carico della banca appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 308/2017 del 21.02.2017, Parte_1 così provvede:
1. Accoglie l'appello;
2. Condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 54.297,61, oltre interessi legali dalla data della citazione in primo grado fino al soddisfo;
3. Condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 7.050,00 per il primo grado e in € 10.464,55 per il secondo, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. Pone definitamente a carico della banca appellata le spese di CTU.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, in data 27 marzo 2025.
Il Consigliere relatore
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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