TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/11/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 9 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3022 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...], Controparte_1
Stato del Paraiba, in Brasile, il 27.08.1944;
2. , nata ad [...]- Controparte_2 da, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 25.09.1988;
3. , nata a [...], Stato del Controparte_3
Pernambuco, in Brasile, il 19.02.1967;
4. , nato a [...]- Controparte_4 fe, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 25.06.1991;
5. , nata a [...], Stato del Controparte_5
Pernambuco, in Brasile, il 03.11.1970;
6. , nato a [...]- Controparte_6 cife, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 02.11.2003;
7. , nato a CP_7 Controparte_6
Recife, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 19.11.1991, che agisce per sé e – unitamente a Controparte_8
nata a [...], Stato del Pernambuco, in Brasile, il
[...]
14.08.1991 – quale legale rappresentante ed esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore:
8. , Controparte_9 nata a [...], Stato del Pernambuco, in Brasile, il
16.01.2022;
Pag. 2 di 9 tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Marco Pepe ed elet- tivamente domiciliati presso il suo studio, sito in alla Via CP_6
Tuscolana n. 4, in virtù di procure alle liti in atti;
-parti ricorrenti-
nei confronti del , in persona del Controparte_10
Ministro p.t.;
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_10 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. Persona_1
, nato a [...] il [...], il quale
[...] emigrava in Brasile e non si sarebbe mai naturalizzato cittadino brasiliano. A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apo- stillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_10 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centot- tantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
Pag. 3 di 9 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come pa- rametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della ma- dre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istitui- to le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che il loro avo era nato a [...],
Comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di
Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tri- bunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di im- migrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cit- tadini dell'Unione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla docu- mentazione versata in atti, non si registrano eventi interruttivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costi- tuzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unica- mente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un citta- dino straniero. E poiché il riconoscimento dello status civitatis in- combe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto li- Controparte_10 mitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino ita- liano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice
Pag. 4 di 9 ordinario. Tuttavia, gli odierni ricorrenti hanno dato prova della dimostrata difficoltà ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministrativa, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari, avendo dedotto di aver vanamente tentato di adire l'Amministrazione resistente e di avviato, presso il
[...]
a San Paolo e il a Reci- CP_11 Controparte_12 fe (Brasile), il procedimento per il riconoscimento amministrativo della cittadinanza italiana. La documentazione prodotta consente di apprezzare come l'attuale sistema di prenotazione sia struttu- rato in maniera tale da rendere, in concreto, sostanzialmente im- possibile l'esame delle relative istanze in tempi ragionevolmente congrui.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdiziona- le;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, os- sia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo
l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richie- sto al giudice per porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della
Legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Ammini- strazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 pre- scrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni.
Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del ter- mine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espres- sa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, propo- nibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato
Pag. 5 di 9 compimento di un atto espressamente configurato come necessa- rio nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, atte- se le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello sta- tus civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso tem- porale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano in- vero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emi- grati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la citta- dinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato
Pag. 6 di 9 dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debi- tamente tradotta e apostillata. Risulta, infatti, che l'avo cittadino italiano degli odierni ricorrenti era emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione e dal Certificato del Tribunale Su- periore Elettorale, depositati in atti, sicché, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti
è stata puntualmente documentata attraverso certificazioni ana- grafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di di- scendenza che conduce all'avo italiano non contempla eventi in- terruttivi nella trasmissione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via materna in epoca precostituzio- nale.
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzio- nalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdi- ta della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con citta- dino straniero. A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituziona- le, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino
Pag. 7 di 9 per nascita anche il figlio di madre cittadina. Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a priva- re la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accogli- mento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_10 dei provvedimenti conseguenti.
5. – In ragione della peculiarità della materia e della, noto- ria, notevolissima consistenza numerica delle istanze di cittadi- nanza iure sanguinis presso il competente Ufficio Consolare, con la conseguente sostanziale impossibilità per la P.A. di esaminarle tutte compiutamente e adeguatamente in tempi congrui, tenuto anche conto della mancata costituzione delle parti resistenti, sus- sistono i motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_10
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata a [...], Controparte_1
Stato del Paraiba, in Brasile, il 27.08.1944;
2. , nata ad [...]- Controparte_2 da, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 25.09.1988;
3. , nata a [...], Stato del Controparte_3
Pernambuco, in Brasile, il 19.02.1967;
4. , nato a [...]- Controparte_4 fe, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 25.06.1991;
5. , nata a [...], Stato del Controparte_5
Pernambuco, in Brasile, il 03.11.1970;
6. , nato a [...]- Controparte_6 cife, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 02.11.2003;
7. , nato a Controparte_13
Recife, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 19.11.1991;
Pag. 8 di 9 8. , Controparte_9 nata a [...], Stato del Pernambuco, in Brasile, il
16.01.2022; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_10 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Viggianello (PZ), ov- vero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizio- ni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della citta- dinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comu- nicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 28.11.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 9 di 9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 9 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3022 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...], Controparte_1
Stato del Paraiba, in Brasile, il 27.08.1944;
2. , nata ad [...]- Controparte_2 da, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 25.09.1988;
3. , nata a [...], Stato del Controparte_3
Pernambuco, in Brasile, il 19.02.1967;
4. , nato a [...]- Controparte_4 fe, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 25.06.1991;
5. , nata a [...], Stato del Controparte_5
Pernambuco, in Brasile, il 03.11.1970;
6. , nato a [...]- Controparte_6 cife, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 02.11.2003;
7. , nato a CP_7 Controparte_6
Recife, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 19.11.1991, che agisce per sé e – unitamente a Controparte_8
nata a [...], Stato del Pernambuco, in Brasile, il
[...]
14.08.1991 – quale legale rappresentante ed esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore:
8. , Controparte_9 nata a [...], Stato del Pernambuco, in Brasile, il
16.01.2022;
Pag. 2 di 9 tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Marco Pepe ed elet- tivamente domiciliati presso il suo studio, sito in alla Via CP_6
Tuscolana n. 4, in virtù di procure alle liti in atti;
-parti ricorrenti-
nei confronti del , in persona del Controparte_10
Ministro p.t.;
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_10 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. Persona_1
, nato a [...] il [...], il quale
[...] emigrava in Brasile e non si sarebbe mai naturalizzato cittadino brasiliano. A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apo- stillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_10 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centot- tantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
Pag. 3 di 9 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come pa- rametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della ma- dre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istitui- to le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che il loro avo era nato a [...],
Comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di
Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tri- bunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di im- migrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cit- tadini dell'Unione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla docu- mentazione versata in atti, non si registrano eventi interruttivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costi- tuzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unica- mente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un citta- dino straniero. E poiché il riconoscimento dello status civitatis in- combe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto li- Controparte_10 mitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino ita- liano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice
Pag. 4 di 9 ordinario. Tuttavia, gli odierni ricorrenti hanno dato prova della dimostrata difficoltà ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministrativa, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari, avendo dedotto di aver vanamente tentato di adire l'Amministrazione resistente e di avviato, presso il
[...]
a San Paolo e il a Reci- CP_11 Controparte_12 fe (Brasile), il procedimento per il riconoscimento amministrativo della cittadinanza italiana. La documentazione prodotta consente di apprezzare come l'attuale sistema di prenotazione sia struttu- rato in maniera tale da rendere, in concreto, sostanzialmente im- possibile l'esame delle relative istanze in tempi ragionevolmente congrui.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdiziona- le;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, os- sia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo
l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richie- sto al giudice per porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della
Legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Ammini- strazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 pre- scrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni.
Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del ter- mine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espres- sa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, propo- nibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato
Pag. 5 di 9 compimento di un atto espressamente configurato come necessa- rio nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, atte- se le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello sta- tus civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso tem- porale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano in- vero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emi- grati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la citta- dinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato
Pag. 6 di 9 dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debi- tamente tradotta e apostillata. Risulta, infatti, che l'avo cittadino italiano degli odierni ricorrenti era emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione e dal Certificato del Tribunale Su- periore Elettorale, depositati in atti, sicché, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti
è stata puntualmente documentata attraverso certificazioni ana- grafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di di- scendenza che conduce all'avo italiano non contempla eventi in- terruttivi nella trasmissione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via materna in epoca precostituzio- nale.
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzio- nalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdi- ta della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con citta- dino straniero. A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituziona- le, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino
Pag. 7 di 9 per nascita anche il figlio di madre cittadina. Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a priva- re la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accogli- mento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_10 dei provvedimenti conseguenti.
5. – In ragione della peculiarità della materia e della, noto- ria, notevolissima consistenza numerica delle istanze di cittadi- nanza iure sanguinis presso il competente Ufficio Consolare, con la conseguente sostanziale impossibilità per la P.A. di esaminarle tutte compiutamente e adeguatamente in tempi congrui, tenuto anche conto della mancata costituzione delle parti resistenti, sus- sistono i motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_10
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata a [...], Controparte_1
Stato del Paraiba, in Brasile, il 27.08.1944;
2. , nata ad [...]- Controparte_2 da, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 25.09.1988;
3. , nata a [...], Stato del Controparte_3
Pernambuco, in Brasile, il 19.02.1967;
4. , nato a [...]- Controparte_4 fe, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 25.06.1991;
5. , nata a [...], Stato del Controparte_5
Pernambuco, in Brasile, il 03.11.1970;
6. , nato a [...]- Controparte_6 cife, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 02.11.2003;
7. , nato a Controparte_13
Recife, Stato del Pernambuco, in Brasile, il 19.11.1991;
Pag. 8 di 9 8. , Controparte_9 nata a [...], Stato del Pernambuco, in Brasile, il
16.01.2022; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_10 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Viggianello (PZ), ov- vero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizio- ni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della citta- dinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comu- nicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 28.11.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 9 di 9