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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
ai sensi dell'art. 648 cpc nel proc. N. 6154/2024 – 1 tra con l'avv. Federico Rosellini Parte_1
- opponente - contro con l'avv. Silvia Maggini Controparte_1
- opposta -
Il Giudice, dott. Silvia Orani, sciogliendo la riserva che precede, sentite le parti, letti gli atti, i documenti,
[...]
Società attiva nel settore della produzione e Parte_2
commercio di calzature, ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Firenze n. n. 1017/2024 del 02/04/2024, con il quale le è stato intimato il pagamento a favore di esercente attività di prestazione di servizi informatici, della somma di Controparte_1
€ 65.367,72, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di corrispettivo dovuto in forza dei tre contratti di appalto di servizi (docc. 2, 3, 5 allegati alla citazione in opposizione, recanti rispettivamente: contratto di gestione di sito web e social network;
creazione di sito web;
gestione di hosting e domini), sollevando le eccezioni di difetto di prova del titolo da parte dell'opposta e di inadempimento di quest'ultima per avere:
- inserito prodotti sulla vetrina on line della committente con descrizioni errate;
- omesso di predisporre idonee procedure di pagamento delle vendite on line e spedizione dei prodotti, essendosi rivelate quelle realizzate malfunzionanti;
- progettato campagne di marketing prive dei risultati positivi sperati;
1 - omesso di procurare l'incremento delle visite sul sito della committente, migliorarne aspetto,
grafica, modalità di consultazione;
- omesso l'adeguata gestione dei canali social e la realizzazione di efficace campagna pubblicitaria di marketing digitale.
In ragione delle deduzioni ed eccezioni spiegate, l'opponente ha chiesto: il rigetto dell'istanza avversaria di concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito, la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, la condanna dell'opposta alla restituzione dei prodotti alla stessa consegnati per la prestazione dei servizi ed al risarcimento dei danni;
in via subordinata, la riduzione del corrispettivo in ragione delle prestazioni non eseguite dall'opposta e delle “somme non impiegate come budget pubblicitario”; in ogni caso, la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio col deposito di comparsa di costituzione e risposta e documenti, l'opposta ha sollevato l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per mancata esposizione dei fatti ex art. 164 comma 4 c.p.c. e, nel merito, ha contestato le deduzioni ed eccezioni dell'opponente, affermato il proprio esatto adempimento e chiesto, previa anticipazione dell'udienza di discussione in ordine alla propria istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, l'accoglimento di detta richiesta ai sensi dell'art. 648 cpc e, a definizione del giudizio, il rigetto dell'opposizione e delle domande dell'opponente, con condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza fissata per la discussione, nel contraddittorio delle parti, dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, le parti hanno insistito come da rispettivi atti introduttivi.
*
In limine litis, l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta sul presupposto dell'incertezza in ordine ai fatti che costituiscono le ragioni della domanda, appare infondata, dovendosi richiamare l'interpretazione costantemente invalsa nella giurisprudenza di legittimità e di merito quanto al disposto di cui all'art. 164 cpc che – per quanto qui di rilievo – è nel senso che sussiste nullità per difetto dell'editio actionis laddove ricorra omissione o totale incertezza del petitum e/o della causa petendi, non colmabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, da eseguirsi sulla base tanto delle conclusioni che della parte espositiva, nonché dei documenti ad esso allegati.
In particolare, la valutazione della sufficiente determinatezza degli elementi essenziali della domanda deve essere condotta tenuto conto della ratio delle prescrizioni di cui agli artt. 163 e 164
2 c.p.c., consistente nel consentire al convenuto di apprestare adeguate e puntuali difese nell'osservanza dei termini di decadenza previsti dal codice di rito (cfr ex multis Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11751 del 15/05/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 23180 del 27/10/2006).
Ebbene, nel caso di specie, dall'esposizione di cui all'atto di citazione e dalla congiunta disamina dei documenti ad esso allegati, emerge che l'opposizione si fonda principalmente sull'eccezione di inadempimento – come sopra ricostruita – e, dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta, si ricava che l'opposta ha predisposto un'ampia e conferente difesa, il che dimostra la compiuta comprensione, da parte sua, dell'eccezione attorea, non pregiudicata dall'incerta esposizione dei fatti contenuta in citazione.
Venendo al merito dell'istanza dell'opposta, l'art. 648 c.p.c. prevede che il giudice può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo se l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e deve, invece, concederla limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.
Ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, occorre altresì verificare che sussista un ragionevole fumus del credito, operando una valutazione sull'esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto.
Nel caso di specie, le deduzioni ed eccezioni dell'opponente impongono il richiamo al principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.; cfr ex multis Cass.
S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II,
Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Tale principio e il conseguente criterio di riparto dell'onere della prova trovano applicazione anche nel caso in cui il debitore richiesto di adempiere si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con la conseguenza che in questa ipotesi risultano invertiti i ruoli delle parti in lite e quindi il debitore potrà limitarsi ad eccepire l'altrui inadempimento, mentre spetta al creditore
3 dimostrare il proprio adempimento (cfr tra tutte Cass. n. 7553/1999; n. 16569/11; n. 3373/10; n.
8376/14).
E' tuttavia necessario, ai fini dell'operatività del descritto fenomeno di inversione degli oneri processuali, che l'exceptio inadimpleti contractus – quantunque la sua proposizione non debba essere preceduta né da diffide né da contestazione di alcun tipo dell'inadempimento altrui (Cass. n.
8314/2003) e, al pari di quella di ogni altra eccezione, non richieda l'adozione di forme speciali o formule sacramentali (cfr Cass. n. 11728/2002; n. 10764/1999) - sia sollevata in maniera circostanziata e non generica: ciò in quanto la parte che eccepisce l'eccezione di inadempimento ha un onere di allegazione del fatto costitutivo dell'eccezione (art. 2697 c.c.) che non può risolversi nella generica deduzione dell'inesatta attuazione da parte del debitore del programma contrattuale, dovendo la controparte essere in grado di individuare, onde poter spiegare le proprie difese, quali prestazioni non siano state esattamente adempiute.
Invero, come chiarito dalla SC, “non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccipiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza.
E' necessaria dunque quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento” (Cass. n. 890/13 in motivazione).
Nel caso di specie, occorre dare in primo luogo atto della pacifica conclusione tra le parti di tre contratti di appalto di servizi (docc. 2, 3, 5 dell'opponente) e, così qualificato il rapporto fatto valere in giudizio, deve evidenziarsi l'applicabilità della disciplina generale sull'inadempimento del contratto alla fattispecie dell'appalto, in via integrativa rispetto a quella ricavabile dagli artt. 1667
c.c. (così Cass. n. 1701/25 in motivazione: “…laddove il committente – convenuto per il pagamento del compenso – opponga, a titolo di mera eccezione, le difformità e i vizi dell'opera al fine di paralizzare la pretesa avversaria, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come richiamato dall'art. 1667, ultimo comma, secondo periodo, c.c., senza che sia proposta in via riconvenzionale la domanda di garanzia (o quando essa sia prescritta), si applicheranno i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni (e il conseguente regime probatorio), posto che, anche in tema di inadempimento del contratto d'appalto, le disposizioni speciali di cui
4 agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano, senza escluderne l'applicazione, detti principi generali”).
Ebbene, l'eccezione di inadempimento dell'opponente non appare sufficientemente dettagliata, in quanto carente di indicazioni in ordine alle singole prestazioni rimaste inadempiute e ai tempi dell'inadempimento. Né detta genericità sul piano assertivo è colmata dalle risultanze dei documenti agli atti, ovvero – per quanto rileva rispetto alla decisione sull'istanza ex art. 648 cpc dell'opposta – dalla corrispondenza prodotta in copia in allegato all'atto di citazione in opposizione
Con a atteso che:
- le e mail di cui al doc. 6 sono solo in parte riferibili all'opponente (lo sono quelle del
27.5.2022 e del 19.12.2022, non lo sembrano le altre, riconducibili a diverse committenti, con tutta probabilità Società collegate all'odierna ingiunta) e da esse si desume l'esposizione di questioni attinenti alla gestione del sito e delle vendite online di
[...]
del tutto compatibili con un fisiologico scambio di Parte_1
informazioni rispetto alla prestazione di servizi internet (la committente elabora richieste e chiede la soluzione di problemi tecnici, dialettica di per sé non indicativa dell'esistenza di difetti integranti grave inadempimento);
- la PEC di cui al doc. 8 è stata inviata dal Difensore dell'opponente a ridosso della notifica del DI e con essa si espongono generiche doglianze sull'inadempimento dell'appaltatrice.
Deriva dalle osservazioni che precedono sulla genericità dell'eccezione dell'opponente, che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, a norma dell'art. 648 cpc.
Ad abundantiam, si osserva che:
- l'opposta ha fornito prova (allo stato) sufficiente del proprio esatto adempimento, depositando in atti documenti (7,8,9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) da cui si evince l'avvenuta risposta in tempi rapidi e la soluzione dei problemi segnalati dall'opponente con le e mail da questa prodotte quale allegato n. 4 alla citazione, e si ricava altresì l'inoltro a quest'ultima di molteplici richieste di collaborazione al fine del proficuo utilizzo dei servizi forniti e di solleciti di pagamento (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), la cui mancata evasione sembra aver condotto all'interruzione del servizio da parte dell'appaltatrice ed al deposito del ricorso monitorio;
- in ogni caso, l'eventuale soluzione omessa o parziale delle segnalate problematiche è priva di importanza tale da legittimare il mancato pagamento a norma dell'art. 1460 comma 2 cc
5 ad opera della committente, com'è peraltro dimostrato dal tempo intercorso dalle e mail di cui al doc. 4 dell'opponente, dopo le quali il rapporto negoziale è proseguito, circostanza incompatibile con lo squilibrio del sinallagma negoziale che sarebbe derivato dal grave inadempimento dell'appaltatrice qui eccepito;
- i contratti tra le parti non prevedono, quanto alla gestione di sito web, social network, assistenza all'e commerce, il conseguimento di risultati, non potendosi pertanto addebitare all'appaltatrice il mancato raggiungimento di obbiettivi sperati dalla committente e non esplicitati negli accordi con la controparte;
- in ogni caso, nessun calo delle vendite, né la perdita di occasioni di guadagno o maggiori spese sono state con precisione dedotte dall'opponente né tantomeno provate e, dai report depositati dall'opposta, non specificamente contestati dalla controparte, si evince un aumento delle vendite on line dalla data di stipula dei contratti di appalto per cui è causa.
sussistono per tutto quanto esposto, i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto, con adozione dei provvedimenti in ordine al tentativo di conciliazione ed all'istruttoria della causa rimessa alla celebrazione della prima udienza nel procedimento principale
PQM
CONCEDE la provvisoria esecuzione del DI opposto (N. 1017/2024 del Tribunale di Firenze).
Si comunichi.
Firenze, 20.3.2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. . Persona_1
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