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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
promossa:
DA
nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera N°453/2019 del
COA di Siracusa
con l'Avv. Daniela Seminara
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
in persona dl suo legale rapp.te pr.tempore con gli Avv.ti Luca Brandino
e Daniele Failla
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
“Piaccia” dichiarare e ritenere che la responsabilità dei fatti di causa
è da addebitare esclusivamente al . Controparte_1
Conseguentemente condannare il medesimo al risarcimento dei danni quantificati in euro 14.1567,99. Vinte le spese. PARTE CONVENUTA
“Piaccia” rigettare la domanda perché integralmente infondata in fatto e in diritto.
In caso di accertata responsabilità limitare il risarcimento al quantum emerso in istruttoria.
Vinte la spese.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prove orali all'esito delle quali, ritenuta la causa sufficientemente istruita, all'udienza dell'11.02.2025 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc ed evasa allo scadere degli stessi maturati in data 5.05.2025.
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Assume parte attrice che il 19.07.2016 alle ore 9 circa si trovava a percorrere piedi, il corridoio contraddistinto con la lettera E, posto al terzo piano dell'edificio all'interno dell'area cimiteriale, per fare visita alla tomba del defunto coniuge.
Accadeva che cadeva malamente a terra a causa di una guaina che posta a terra per congiungere due diversi pavimenti, improvvisamente cedeva sotto il suo peso. A causa della caduta riportava la Parte_1 frattura del calcagno del piede destro.
Oggi è causa al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici riportati e quantificati in euro 14.157,99.
Tanto premesso.
L'attrice agisce contro il quale custode. CP_1
Dunque, la norma di riferimento è l'art. 2051 c.c. che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Occorre ricordare che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una
“insidia” quale che sia e la responsabilità del custode.
Sul punto gli Ermellini hanno evidenziato che a prescindere dal caso concreto il danneggiato è in ogni caso tenuto ad un dovere di ragionevole cautela, che impone l'adozione di «condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile».
In particolare, la Cassazione ha statuito che “quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno”.
Secondo la Cassazione, in parole povere, la presenza di una buca stradale e/o tombino , o disconnessione, che sia, non può sempre condurre ad un risarcimento in favore del danneggiato, soprattutto nell'ipotesi in cui la situazione di potenziale pericolo sia prevedibile e preventivabile da parte di quest'ultimo (ad esempio perché l'incidente è avvenuto durante le ore diurne, o comunque in presenza di condizioni di visibilità favorevoli).
Peraltro, con riguardo alle c.d. cose inerti (come è una buca o un tombino o come in questo caso di guaina ), è onere del danneggiato dimostrare la pericolosità della cosa da cui ha subito il danno.
Nel caso in esame, è rimasto provato che l'incidente è avvenuto alle ore
9:00 circa del mattino del mese di luglio quindi -alle nostre latitudini- con una luminosità più che ottimale anche in ragione dell'ora legale vigente.
Inoltre, dal compendio fotografico della danneggiata, si può chiaramente rilevare che la guaina che “unisce” i due pavimenti, è di colore scuro rispetto al colore chiaro del pavimento;
inoltre tale guaina di congiunzione si snoda lungo tutto il corridoio rendendola perfettamente visibile anche da lontano ed evitabile atteso che l'ampiezza del corridoio stesso avrebbe permesso di scansarla senza necessità di camminarci sopra;
senza tacere poi della conoscenza dei luoghi abitualmente frequentati dalla danneggiata.
Tuttavia, anche a volere ragionare diversamente, neppure la prova orale è stata conducente.
Infatti, il teste (cfr. di parte attrice escusso sul Testimone_1 punto ebbe a dichiarare che si trovava nello stesso corridoio ma a percorrerlo in senso inverso rispetto alla danneggiata, il che fa presumere con certezza che il sito non era interdetto e dunque si poteva circolare liberamente.
Inoltre, la stessa teste ebbe a dichiarare di aver accompagnato la sig.ra alla macchina perché zoppicava pur avendo dichiarato in precedenza di aver visto la danneggiata camminare al braccio di una ragazza;
dunque, non era sola.
Dunque, l'attendibilità del teste appare assai incerta.
Ritenuto pertanto che non è stata raggiunta la prova certa e rigorosa del nesso di causalità richiesto quale onere probatorio ex art. 2051 c.c. a carico di parte attrice, la domanda va rigettata perché infondata.
In ordine alle spese di lite esse seguono la soccombenza e liquidate in applicazione del DM55/14 Valore minimo per tutte le fasi, in euro
2.540,00 oltre spese generali in misura del 15%,IVA e CPA
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P. Fugallo, reictis adversisi
Definitivamente pronunciando,
Rigetta la domanda
Condanna alle spese di lite a favore del convenuto Parte_1
che si liquidano come in parte motiva in euro 2.540,00 oltre CP_1 spese generali in misura del 15%,IVA e CPA
Così deciso
Siracusa 23.05. 2025.
Il Giudice onorario.
Dr.ssa P. Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
promossa:
DA
nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera N°453/2019 del
COA di Siracusa
con l'Avv. Daniela Seminara
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
in persona dl suo legale rapp.te pr.tempore con gli Avv.ti Luca Brandino
e Daniele Failla
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
“Piaccia” dichiarare e ritenere che la responsabilità dei fatti di causa
è da addebitare esclusivamente al . Controparte_1
Conseguentemente condannare il medesimo al risarcimento dei danni quantificati in euro 14.1567,99. Vinte le spese. PARTE CONVENUTA
“Piaccia” rigettare la domanda perché integralmente infondata in fatto e in diritto.
In caso di accertata responsabilità limitare il risarcimento al quantum emerso in istruttoria.
Vinte la spese.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prove orali all'esito delle quali, ritenuta la causa sufficientemente istruita, all'udienza dell'11.02.2025 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc ed evasa allo scadere degli stessi maturati in data 5.05.2025.
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Assume parte attrice che il 19.07.2016 alle ore 9 circa si trovava a percorrere piedi, il corridoio contraddistinto con la lettera E, posto al terzo piano dell'edificio all'interno dell'area cimiteriale, per fare visita alla tomba del defunto coniuge.
Accadeva che cadeva malamente a terra a causa di una guaina che posta a terra per congiungere due diversi pavimenti, improvvisamente cedeva sotto il suo peso. A causa della caduta riportava la Parte_1 frattura del calcagno del piede destro.
Oggi è causa al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici riportati e quantificati in euro 14.157,99.
Tanto premesso.
L'attrice agisce contro il quale custode. CP_1
Dunque, la norma di riferimento è l'art. 2051 c.c. che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Occorre ricordare che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una
“insidia” quale che sia e la responsabilità del custode.
Sul punto gli Ermellini hanno evidenziato che a prescindere dal caso concreto il danneggiato è in ogni caso tenuto ad un dovere di ragionevole cautela, che impone l'adozione di «condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile».
In particolare, la Cassazione ha statuito che “quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno”.
Secondo la Cassazione, in parole povere, la presenza di una buca stradale e/o tombino , o disconnessione, che sia, non può sempre condurre ad un risarcimento in favore del danneggiato, soprattutto nell'ipotesi in cui la situazione di potenziale pericolo sia prevedibile e preventivabile da parte di quest'ultimo (ad esempio perché l'incidente è avvenuto durante le ore diurne, o comunque in presenza di condizioni di visibilità favorevoli).
Peraltro, con riguardo alle c.d. cose inerti (come è una buca o un tombino o come in questo caso di guaina ), è onere del danneggiato dimostrare la pericolosità della cosa da cui ha subito il danno.
Nel caso in esame, è rimasto provato che l'incidente è avvenuto alle ore
9:00 circa del mattino del mese di luglio quindi -alle nostre latitudini- con una luminosità più che ottimale anche in ragione dell'ora legale vigente.
Inoltre, dal compendio fotografico della danneggiata, si può chiaramente rilevare che la guaina che “unisce” i due pavimenti, è di colore scuro rispetto al colore chiaro del pavimento;
inoltre tale guaina di congiunzione si snoda lungo tutto il corridoio rendendola perfettamente visibile anche da lontano ed evitabile atteso che l'ampiezza del corridoio stesso avrebbe permesso di scansarla senza necessità di camminarci sopra;
senza tacere poi della conoscenza dei luoghi abitualmente frequentati dalla danneggiata.
Tuttavia, anche a volere ragionare diversamente, neppure la prova orale è stata conducente.
Infatti, il teste (cfr. di parte attrice escusso sul Testimone_1 punto ebbe a dichiarare che si trovava nello stesso corridoio ma a percorrerlo in senso inverso rispetto alla danneggiata, il che fa presumere con certezza che il sito non era interdetto e dunque si poteva circolare liberamente.
Inoltre, la stessa teste ebbe a dichiarare di aver accompagnato la sig.ra alla macchina perché zoppicava pur avendo dichiarato in precedenza di aver visto la danneggiata camminare al braccio di una ragazza;
dunque, non era sola.
Dunque, l'attendibilità del teste appare assai incerta.
Ritenuto pertanto che non è stata raggiunta la prova certa e rigorosa del nesso di causalità richiesto quale onere probatorio ex art. 2051 c.c. a carico di parte attrice, la domanda va rigettata perché infondata.
In ordine alle spese di lite esse seguono la soccombenza e liquidate in applicazione del DM55/14 Valore minimo per tutte le fasi, in euro
2.540,00 oltre spese generali in misura del 15%,IVA e CPA
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P. Fugallo, reictis adversisi
Definitivamente pronunciando,
Rigetta la domanda
Condanna alle spese di lite a favore del convenuto Parte_1
che si liquidano come in parte motiva in euro 2.540,00 oltre CP_1 spese generali in misura del 15%,IVA e CPA
Così deciso
Siracusa 23.05. 2025.
Il Giudice onorario.
Dr.ssa P. Fugallo