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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 01/07/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 983/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto EL BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. R.G. 983/2025 avente per oggetto la separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 (Cf. nata a [...] il [...] e residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Francia n. 52, presso lo studio dell'avv. Marinella Maria Ruffatto (Cf. ) che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti Parte Ricorrente Contro
Controparte_1 (Cf. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] Cust e difeso, disgiuntamente e congiuntamente tra loro, dagli avvocati Giovanni Cerchio (Cf. ) e (Cf. ) del Foro di C.F._4 Parte_2 C.F._5 Torino ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, Via G. Garibaldi n. 5, giusta procura in atti Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio del 26.6.2025 Conclusioni Congiunte delle Parti Depositate in pct in data 4.6.2025 e confermate all'udienza del 9.6.2025
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, Pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
- Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra on gli arredi ed il mobilio ivi presenti;
Pt_1
- Dare atto che il Sig. ilascerà l'immobile, già casa coniugale, al più presto e, comunque, entro e non oltre CP_1 il 15.09.25;
- Affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente, residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
- Disporre che il padre possa incontrare i figli minori alle seguenti condizioni: a) week end alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle 19.00 (prima di cena); b) nella settimana in cui non li avrà con sè nel week end, il mercoledì ed il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle 21.00, già cenati;
c) nella settimana in cui li avrà con sè nel week end, il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle 21.00, già cenati;
d) Vacanze Natalizie: ad anni alterni dalla fine della scuola sino al 30/12 e dal 31/12 sino al rientro a scuola a gennaio;
e) il giorno di Pasqua/ Pasquetta ad anni alterni;
f) Ponti e compleanni dei minori ad anni alterni;
pagina 1 di 2 g) Vacanze estive: tre settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 di maggio di ogni anno;
h) in ogni altra occasione i minori lo desiderino, previo accordo con la madre.
- Disporre che il Sig. ontribuisca al mantenimento dei figli minori, sino a che gli stessi non diverranno CP_1 economicamente autosufficienti, versando alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_1 bancario, la somma di € 360,00 (€ 180,00 per ciascuno), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate e/o necessitate e comunque documentate, secondo i criteri di cui al Protocollo di Intesa sulle spese per i figli del Tribunale di Ivrea;
- Dare atto che i coniugi concordano che l'assegno unico per i minori venga percepito dalla madre nella misura del 100%;
- Spese integralmente compensate”. Per il PM: Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 10/06/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio civile a MO SAEL Parte_1 Controparte_1 (FG) in data 18/07/2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto n. 12, Parte II, Serie C, Anno 2011). Dal matrimonio sono nati due figli: (12/01/2014) Per_1 ed (08/03/2016). Ha agito parte ricorrente chiedendo pronunciarsi la separazione. Si è Per_2 costituita parte resistente. Il Servizio Sociale incaricato dal Tribunale ha depositato relazione in pct in data 28.5.2025 dalla quale emerge il superamento degli elementi di criticità, rendendosi disponibile ad attivare interventi di sostegno per il nucleo ove necessario. Durante l'udienza del 9/6/2025 le Parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate in PCT non intendendo riconciliarsi e avendo rappresentato che la situazione di criticità era rientrata sottoscrivendo il relativo verbale. Ad avviso del Collegio, possono per l'effetto accogliersi tali conclusioni congiunte consensualizzate delle Parti come sopra rappresentate, avendo anche il PM richiestone l'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta consensualizzata, Letti e applicati gli artt. 473 bis.21-22-51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MO SAEL (FG) di provvedere alle incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione consensualizzate indicate dalle Parti sopra riportate disponendo in conformità. Dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e dei minori da parte del Servizio Sociale già incaricato per sostegno e supporto ove si renda necessario. Dichiara le spese di lite compensate tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 26.6.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto EL BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto EL BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. R.G. 983/2025 avente per oggetto la separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 (Cf. nata a [...] il [...] e residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Francia n. 52, presso lo studio dell'avv. Marinella Maria Ruffatto (Cf. ) che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti Parte Ricorrente Contro
Controparte_1 (Cf. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] Cust e difeso, disgiuntamente e congiuntamente tra loro, dagli avvocati Giovanni Cerchio (Cf. ) e (Cf. ) del Foro di C.F._4 Parte_2 C.F._5 Torino ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, Via G. Garibaldi n. 5, giusta procura in atti Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio del 26.6.2025 Conclusioni Congiunte delle Parti Depositate in pct in data 4.6.2025 e confermate all'udienza del 9.6.2025
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, Pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
- Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra on gli arredi ed il mobilio ivi presenti;
Pt_1
- Dare atto che il Sig. ilascerà l'immobile, già casa coniugale, al più presto e, comunque, entro e non oltre CP_1 il 15.09.25;
- Affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente, residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
- Disporre che il padre possa incontrare i figli minori alle seguenti condizioni: a) week end alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle 19.00 (prima di cena); b) nella settimana in cui non li avrà con sè nel week end, il mercoledì ed il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle 21.00, già cenati;
c) nella settimana in cui li avrà con sè nel week end, il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle 21.00, già cenati;
d) Vacanze Natalizie: ad anni alterni dalla fine della scuola sino al 30/12 e dal 31/12 sino al rientro a scuola a gennaio;
e) il giorno di Pasqua/ Pasquetta ad anni alterni;
f) Ponti e compleanni dei minori ad anni alterni;
pagina 1 di 2 g) Vacanze estive: tre settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 di maggio di ogni anno;
h) in ogni altra occasione i minori lo desiderino, previo accordo con la madre.
- Disporre che il Sig. ontribuisca al mantenimento dei figli minori, sino a che gli stessi non diverranno CP_1 economicamente autosufficienti, versando alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_1 bancario, la somma di € 360,00 (€ 180,00 per ciascuno), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate e/o necessitate e comunque documentate, secondo i criteri di cui al Protocollo di Intesa sulle spese per i figli del Tribunale di Ivrea;
- Dare atto che i coniugi concordano che l'assegno unico per i minori venga percepito dalla madre nella misura del 100%;
- Spese integralmente compensate”. Per il PM: Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 10/06/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio civile a MO SAEL Parte_1 Controparte_1 (FG) in data 18/07/2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto n. 12, Parte II, Serie C, Anno 2011). Dal matrimonio sono nati due figli: (12/01/2014) Per_1 ed (08/03/2016). Ha agito parte ricorrente chiedendo pronunciarsi la separazione. Si è Per_2 costituita parte resistente. Il Servizio Sociale incaricato dal Tribunale ha depositato relazione in pct in data 28.5.2025 dalla quale emerge il superamento degli elementi di criticità, rendendosi disponibile ad attivare interventi di sostegno per il nucleo ove necessario. Durante l'udienza del 9/6/2025 le Parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate in PCT non intendendo riconciliarsi e avendo rappresentato che la situazione di criticità era rientrata sottoscrivendo il relativo verbale. Ad avviso del Collegio, possono per l'effetto accogliersi tali conclusioni congiunte consensualizzate delle Parti come sopra rappresentate, avendo anche il PM richiestone l'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta consensualizzata, Letti e applicati gli artt. 473 bis.21-22-51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MO SAEL (FG) di provvedere alle incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione consensualizzate indicate dalle Parti sopra riportate disponendo in conformità. Dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e dei minori da parte del Servizio Sociale già incaricato per sostegno e supporto ove si renda necessario. Dichiara le spese di lite compensate tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 26.6.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto EL BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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