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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1008/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli) PAte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1 Controparte_2
- convenuti contumaci–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 2.4.2025, alle ore
13.20, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice PAte_1
del lavoro e per sentire accogliere le Controparte_1 CP_2
seguenti domande “accertata e dichiarata la sussistenza di una codatorialità da parte di e Controparte_1
di nei confronti della SI. e/o la sussistenza fra di esse di un unico Controparte_1 PAte_1
centro di imputazione, ed accertato altresì che l'effettivo datore di lavoro è il SI. in proprio, CP_2
condannare le parti convenute , in solido fra di loro ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento della
somma che risulterà di giustizia per i titoli di cui al ricorso;
il tutto oltre interessi moratori ex art.1284 c.c. ed
rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo”.
Ha esposto che è stata assunta dalla il 14.02.2005 con la qualifica PAte_2
di impiegata;
che il rapporto si è interrotto fittiziamente il 31 maggio 2007, onde consentire l'immediata riassunzione dal successivo giorno 1 giugno 2007 con la qualifica di “impiegato agricolo”;
pagina 1 di 5 che a far data dal 1 marzo 2012 il rapporto proseguiva di fatto senza alcuna soluzione con la
[...]
di cui il SI. è Amministratore Unico e socio di stragrande maggioranza ed CP_1 CP_2
alla quale nel frattempo erano stati trasferiti tutti gli assets societari della che in PAte_2
particolare, anche a seguito del formale cambiamento di datore di lavoro essa ricorrente ha continuato a prestare il proprio lavoro negli stessi uffici siti in Perugia, Via del Tempo libero n.1, utilizzando i medesimi beni strumentali e rispondendo sempre al SI. che, nel corso del rapporto, CP_2
essa ricorrente ha svolto indifferentemente la sua prestazione di lavoro sia per la (sia CP_1
Co Sas che che per la altra società sempre riconducibile al SI. che Controparte_1 PAte_3
la è stata costituita in data 17 dicembre 2015 ed ha, da subito, operato in regime di Controparte_1
totale commistione con la sotto l'effettiva personale direzione del SI. Controparte_1 [...]
che non ha mai ricevuto il pagamento delle retribuzioni mensili con puntualità e, nel tempo, CP_2
l'esposizione debitoria delle resistenti, da ritenere solidalmente responsabili in quanto costituenti un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici ed in quanto l'impresa è unica e riconducibile al sig.
è notevolmente aumentata giungendo, alla data del deposito del ricorso, alla somma CP_2
di €32.681,44. La ricorrente ha dedotto che l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti
PA Co giuridici può desumersi dalle seguenti circostanze: “a) (sia la precedente che la e CP_1
hanno la medesima sede in Perugia, Via del Tempo Libero n.1 e condividono i medesimi Controparte_1
locali e la stessa struttura organizzativa;
b) il SI. è legale rappresentante di entrambe le società e CP_2
socio di maggioranza delle medesime, oltre ad essere stato socio accomandatario della;
c)la PAte_2
SI.ra ha sempre lavorato assieme ai dipendenti della d)la SI.ra ha PAte_1 Controparte_1 PAte_1
svolto le proprie mansioni attinenti la contabilità per entrambe le suddette società; e)come risulta dalla
documentazione allegata, gli stipendi venivano pagati principalmente dalla mediante Controparte_1
assegni tratti dal proprio conto corrente e con bonifici effettuati sempre dal proprio conto;
in particolare dal
luglio _2017 gli stipendi, pur con il lamentato ritardo, sono stati corrisposti sempre e solo dalla Controparte_1
.
[...]
I convenuti, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei confronti della e della mentre Controparte_1 Controparte_1
non può essere accolta nei confronti di CP_2
pagina 2 di 5 In relazione a quest'ultimo la parte ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che avrebbe abusato delle forme societarie coiscchè dovrebbe ritenersi l'imprenditore individuale cui riferire tutti i rapporti giuridici formalmente facenti capo alle società.
Gli elementi fattuali addotti dalla parte ricorrente e dai quali desumere tale abuso, tuttavia, non appaiono decisivi.
Invero, il possesso di quote sociali anche di significativa maggioranza di una o più società di capitali e la concorrente titolarità della carica di amministratore integrano inevitabilmente, in capo al soggetto che cumuli carica e quote, i poteri decisionali e gestori relativi alle imprese senza, tuttavia, che da tale realtà fattuale e giuridica, possa inferirsi un abuso dell'uso delle forme societarie.
In altre parole, la scelta di svolgere attività di impresa mediante società di capitali anche in funzione della limitazione della responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali non appare in alcun modo abusiva essendo, al contrario, quella della limitazione della responsabilità personale dei soci,
una conseguenza diretta della forma societaria ed essendo, la società di capitali, una delle forme tipiche per l'esercizio di attività di impresa.
Né, dall'eventuale commistione tra le attività della e quelle della Controparte_1 Controparte_1
potrebbe desumersi l'esistenza di un'impresa individuale da ricondurre a
[...] CP_2
potendosene, invece, eventualmente, inferire solo l'unicità del centro di imputazione dei rapporti giuridici così come in effetti richiesto dalla stessa parte ricorrente.
A tale ultimo riguardo, dalla documentazione prodotta in atti nonché dalla istruttoria svolta emerge che e costituiscono essenzialmente una unica realtà Controparte_1 Controparte_1
d'impresa dovendosi, dunque, ritenere un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici, per cui le stesse devono rispondere in solido per il credito vantato, nel presente giudizio, dalla SI.ra
. PAte_1
PA Co
(sia la precedente che la e hanno, infatti, la medesima sede CP_1 Controparte_1
in Perugia, Via del Tempo Libero n.1 e condividono i medesimi locali e la stessa struttura organizzativa;
il SI. è legale rappresentante di entrambe le società e socio di CP_2
maggioranza delle medesime, oltre ad essere stato socio accomandatario della;
la PAte_2
SI.ra ha sempre lavorato assieme ai dipendenti della svolgendo le PAte_1 Controparte_1
proprie mansioni attinenti la contabilità per entrambe le suddette società; come risulta dalla documentazione in atti, gli stipendi venivano pagati principalmente dalla Controparte_1
mediante assegni tratti dal proprio conto corrente e con bonifici effettuati sempre dal proprio conto;
in pagina 3 di 5 particolare dal luglio _2017 gli stipendi, pur con il lamentato ritardo, sono stati corrisposti sempre e solo dalla Controparte_1
Il teste sentito all'udienza del 7.3.2025, ha confermato che: “tutti i dipendenti di Tes_1 Controparte_1
e di operavano nella stessa struttura a Perugia in via del tempo libero n.
1. Anche la
[...] Controparte_1
ricorrente lavorava in questa struttura insieme ai dipendenti della ; “la Controparte_1 Controparte_1
e la hanno un unico centralino telefonico”; “è vero che la ricorrente svolgeva le sue
[...] Controparte_1
mansioni relative alla contabilità in favore di e . CP_1 CP_1
Tanto evidenziato, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, è configurabile l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b)
integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d)
utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. Cass. 31/07/2017, n. 19023; Cass. 31/05/2017, n. 13809, Cass. 20/12/2016,
n. 26346; Cass. 12/02/2013, n. 3482).
Ad avviso di questo giudicante, nel caso di specie, risultano integrati i presupposti al ricorrere dei quali la Suprema Corte ha ravvisato la ricorrenza di un centro unico di imputazione dei rapporti giuridici cosicchà dei crediti retributivi di dovranno rispondere solidalmente la PAte_1
e la Controparte_1 Controparte_1
Quanto ai suddetti crediti, essi risultano documentalmente dai prospetti paga prodotti in giudizio e dal conteggio effettuato che risulta di agevole lettura essendo state inserite, in una colonna, tutte le retribuzioni nette maturate risultanti dai predetti prospetti e, in altra colonna, i pagamenti effettuati con l'aggiornamento mensile del complessivo credito residuo.
Ne risulta, alla data del deposito del ricorso, un credito, della parte ricorrente, pari a €32.681,44 del quale dovranno rispondere in solido la e Controparte_1 Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : PAte_1
condanna in solido e al pagamento a favore di Controparte_1 Controparte_1 Pt_1 pagina 4 di 5 , della somma di €32.681,44, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei crediti al PAte_1
soddisfo; respinge il ricorso nei confronti di condanna in via solidale CP_2 Controparte_1
e al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_1 PAte_1
liquidandole nella misura di €3.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 2.4.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1008/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli) PAte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1 Controparte_2
- convenuti contumaci–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 2.4.2025, alle ore
13.20, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice PAte_1
del lavoro e per sentire accogliere le Controparte_1 CP_2
seguenti domande “accertata e dichiarata la sussistenza di una codatorialità da parte di e Controparte_1
di nei confronti della SI. e/o la sussistenza fra di esse di un unico Controparte_1 PAte_1
centro di imputazione, ed accertato altresì che l'effettivo datore di lavoro è il SI. in proprio, CP_2
condannare le parti convenute , in solido fra di loro ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento della
somma che risulterà di giustizia per i titoli di cui al ricorso;
il tutto oltre interessi moratori ex art.1284 c.c. ed
rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo”.
Ha esposto che è stata assunta dalla il 14.02.2005 con la qualifica PAte_2
di impiegata;
che il rapporto si è interrotto fittiziamente il 31 maggio 2007, onde consentire l'immediata riassunzione dal successivo giorno 1 giugno 2007 con la qualifica di “impiegato agricolo”;
pagina 1 di 5 che a far data dal 1 marzo 2012 il rapporto proseguiva di fatto senza alcuna soluzione con la
[...]
di cui il SI. è Amministratore Unico e socio di stragrande maggioranza ed CP_1 CP_2
alla quale nel frattempo erano stati trasferiti tutti gli assets societari della che in PAte_2
particolare, anche a seguito del formale cambiamento di datore di lavoro essa ricorrente ha continuato a prestare il proprio lavoro negli stessi uffici siti in Perugia, Via del Tempo libero n.1, utilizzando i medesimi beni strumentali e rispondendo sempre al SI. che, nel corso del rapporto, CP_2
essa ricorrente ha svolto indifferentemente la sua prestazione di lavoro sia per la (sia CP_1
Co Sas che che per la altra società sempre riconducibile al SI. che Controparte_1 PAte_3
la è stata costituita in data 17 dicembre 2015 ed ha, da subito, operato in regime di Controparte_1
totale commistione con la sotto l'effettiva personale direzione del SI. Controparte_1 [...]
che non ha mai ricevuto il pagamento delle retribuzioni mensili con puntualità e, nel tempo, CP_2
l'esposizione debitoria delle resistenti, da ritenere solidalmente responsabili in quanto costituenti un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici ed in quanto l'impresa è unica e riconducibile al sig.
è notevolmente aumentata giungendo, alla data del deposito del ricorso, alla somma CP_2
di €32.681,44. La ricorrente ha dedotto che l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti
PA Co giuridici può desumersi dalle seguenti circostanze: “a) (sia la precedente che la e CP_1
hanno la medesima sede in Perugia, Via del Tempo Libero n.1 e condividono i medesimi Controparte_1
locali e la stessa struttura organizzativa;
b) il SI. è legale rappresentante di entrambe le società e CP_2
socio di maggioranza delle medesime, oltre ad essere stato socio accomandatario della;
c)la PAte_2
SI.ra ha sempre lavorato assieme ai dipendenti della d)la SI.ra ha PAte_1 Controparte_1 PAte_1
svolto le proprie mansioni attinenti la contabilità per entrambe le suddette società; e)come risulta dalla
documentazione allegata, gli stipendi venivano pagati principalmente dalla mediante Controparte_1
assegni tratti dal proprio conto corrente e con bonifici effettuati sempre dal proprio conto;
in particolare dal
luglio _2017 gli stipendi, pur con il lamentato ritardo, sono stati corrisposti sempre e solo dalla Controparte_1
.
[...]
I convenuti, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei confronti della e della mentre Controparte_1 Controparte_1
non può essere accolta nei confronti di CP_2
pagina 2 di 5 In relazione a quest'ultimo la parte ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che avrebbe abusato delle forme societarie coiscchè dovrebbe ritenersi l'imprenditore individuale cui riferire tutti i rapporti giuridici formalmente facenti capo alle società.
Gli elementi fattuali addotti dalla parte ricorrente e dai quali desumere tale abuso, tuttavia, non appaiono decisivi.
Invero, il possesso di quote sociali anche di significativa maggioranza di una o più società di capitali e la concorrente titolarità della carica di amministratore integrano inevitabilmente, in capo al soggetto che cumuli carica e quote, i poteri decisionali e gestori relativi alle imprese senza, tuttavia, che da tale realtà fattuale e giuridica, possa inferirsi un abuso dell'uso delle forme societarie.
In altre parole, la scelta di svolgere attività di impresa mediante società di capitali anche in funzione della limitazione della responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali non appare in alcun modo abusiva essendo, al contrario, quella della limitazione della responsabilità personale dei soci,
una conseguenza diretta della forma societaria ed essendo, la società di capitali, una delle forme tipiche per l'esercizio di attività di impresa.
Né, dall'eventuale commistione tra le attività della e quelle della Controparte_1 Controparte_1
potrebbe desumersi l'esistenza di un'impresa individuale da ricondurre a
[...] CP_2
potendosene, invece, eventualmente, inferire solo l'unicità del centro di imputazione dei rapporti giuridici così come in effetti richiesto dalla stessa parte ricorrente.
A tale ultimo riguardo, dalla documentazione prodotta in atti nonché dalla istruttoria svolta emerge che e costituiscono essenzialmente una unica realtà Controparte_1 Controparte_1
d'impresa dovendosi, dunque, ritenere un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici, per cui le stesse devono rispondere in solido per il credito vantato, nel presente giudizio, dalla SI.ra
. PAte_1
PA Co
(sia la precedente che la e hanno, infatti, la medesima sede CP_1 Controparte_1
in Perugia, Via del Tempo Libero n.1 e condividono i medesimi locali e la stessa struttura organizzativa;
il SI. è legale rappresentante di entrambe le società e socio di CP_2
maggioranza delle medesime, oltre ad essere stato socio accomandatario della;
la PAte_2
SI.ra ha sempre lavorato assieme ai dipendenti della svolgendo le PAte_1 Controparte_1
proprie mansioni attinenti la contabilità per entrambe le suddette società; come risulta dalla documentazione in atti, gli stipendi venivano pagati principalmente dalla Controparte_1
mediante assegni tratti dal proprio conto corrente e con bonifici effettuati sempre dal proprio conto;
in pagina 3 di 5 particolare dal luglio _2017 gli stipendi, pur con il lamentato ritardo, sono stati corrisposti sempre e solo dalla Controparte_1
Il teste sentito all'udienza del 7.3.2025, ha confermato che: “tutti i dipendenti di Tes_1 Controparte_1
e di operavano nella stessa struttura a Perugia in via del tempo libero n.
1. Anche la
[...] Controparte_1
ricorrente lavorava in questa struttura insieme ai dipendenti della ; “la Controparte_1 Controparte_1
e la hanno un unico centralino telefonico”; “è vero che la ricorrente svolgeva le sue
[...] Controparte_1
mansioni relative alla contabilità in favore di e . CP_1 CP_1
Tanto evidenziato, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, è configurabile l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b)
integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d)
utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. Cass. 31/07/2017, n. 19023; Cass. 31/05/2017, n. 13809, Cass. 20/12/2016,
n. 26346; Cass. 12/02/2013, n. 3482).
Ad avviso di questo giudicante, nel caso di specie, risultano integrati i presupposti al ricorrere dei quali la Suprema Corte ha ravvisato la ricorrenza di un centro unico di imputazione dei rapporti giuridici cosicchà dei crediti retributivi di dovranno rispondere solidalmente la PAte_1
e la Controparte_1 Controparte_1
Quanto ai suddetti crediti, essi risultano documentalmente dai prospetti paga prodotti in giudizio e dal conteggio effettuato che risulta di agevole lettura essendo state inserite, in una colonna, tutte le retribuzioni nette maturate risultanti dai predetti prospetti e, in altra colonna, i pagamenti effettuati con l'aggiornamento mensile del complessivo credito residuo.
Ne risulta, alla data del deposito del ricorso, un credito, della parte ricorrente, pari a €32.681,44 del quale dovranno rispondere in solido la e Controparte_1 Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : PAte_1
condanna in solido e al pagamento a favore di Controparte_1 Controparte_1 Pt_1 pagina 4 di 5 , della somma di €32.681,44, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei crediti al PAte_1
soddisfo; respinge il ricorso nei confronti di condanna in via solidale CP_2 Controparte_1
e al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_1 PAte_1
liquidandole nella misura di €3.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 2.4.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 5 di 5