Cass. civ., sez. II, sentenza 11/11/1974, n. 3525
CASS
Sentenza 11 novembre 1974

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Le clausole contenute nei regolamenti condominiali, le quali limitano il diritto sui beni comuni o sulle cose di proprieta esclusiva, integrano veri e propri oneri reali o servitu Prediali, ed in tanto sono opponibili ai terzi acquirenti a titolo particolare, in quanto siano specificamente trascritte. A tale fine, perche si producano gli effetti della trascrizione, e necessaria la completezza della nota, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo, nel senso che la stessa deve indicare il contenuto essenziale del titolo di cui si chiede la trascrizione, e menzionare con chiarezza i negozi giuridici cui si vuole dare pubblicita, di guisa che, dall'esame del tenore della nota, sia possibile accertare con sicurezza a favore e a carico di chi la trascrizione debba conseguire i suoi effetti e, trattandosi di servitu, quale ne sia la natura e quale il fondo servente su cui essa grava. ( V 882'70, mass n 346263; 1091'68, mass n 332551; ( V 1976'67, mass n 328979; 4067'57).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/11/1974, n. 3525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3525
    Data del deposito : 11 novembre 1974

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