Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5821 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 12782/21 riservata in decisione all'udienza del 06.03.2025 vertente TRA
n.q. di esercente la potestà genitoriale sul minore (C.F. Parte_1 Persona_1
) rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Massimo Bucciero, presso C.F._1 il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via Louis Armstrong n. 27/B;
APPELLATE e
n.q. di FGVS, (C.F. ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1 in virtù di mandato in atti dall'Avv. Aniello De Ruberto, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via S. Lucia 15;
APPELLATA OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
In data 16.03.2018 n.q. di esercente la potestà genitoriale sul minore citò Parte_1 Persona_1
quale Impresa designata per la Campania per il F.G.V.S., innanzi al Giudice di Parte_2
Pace di Napoli, riferendo che il figlio era stato investito in Napoli al Vico Santa Caterina a Formiello, in data 31.05.2017, da un motociclo pirata il cui conducente dopo l'investimento si allontanò senza che fosse possibile rilevare il numero di targa. In seguito all'incidente il minore si infortunava. Per tale motivo chiese la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, ai sensi dell'art. 283 lett. a) D. Lg. n. 209/05. La costituita n.q. di FGVS chiese il rigetto della domanda. Parte_2
Con la sentenza n. 9449/21, pubblicata in data 30.03.2021, il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava N.Q. DI FGVS, al risarcimento dei danni non patrimoniali, Controparte_1 quantificati in € 596,31, e patrimoniali, quantificati in € 2.800,00, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. Per quel che rileva, il GdP osservava che la quantificazione del danno fatta dal CT era da ritenersi congrua, precisando, tuttavia, che la dicitura ITT utilizzata dal CT era da intendersi come ITP, tenuto conto che la rottura di un dente non può provocare una invalidità totale ma solo parziale. La complessiva somma di € 596,31, era riconosciuta:
1) in € 106,85 per un ITP al 75% di gg. 3;
2) in € 407,14 per invalidità psico-fisica permanente del 0,5 % (cfr. perizia in atti);
3) in € 81,42 per danno esistenziale al 20%. Il GdP, inoltre, riconosceva all'attrice anche € 2.800,00 per spese mediche. Al contrario, rigettava la richiesta formulata dall'attrice di rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte redatta dal proprio CTP (€ 150,00), nonché per l'accompagnamento del minore presso lo studio del CT (altri € 150,00), in quanto la CTP è un mero indizio e non un mezzo di prova. Rigettava anche la richiesta di pagamento della somma di € 427,00 pagata al CT, perché in suo favore
Si è costituito .q. di FGVS che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel considerare il periodo di ITP nella misura di soli 3 giorni (come ritenuto dal CT), non motivando neppure sulla sua richiesta di aumentare il numero dei predetti giorni. L'appellante sostiene che il Gdp non avrebbe tenuto conto della documentazione medico legale depositata, consistente nel referto di Pronto Soccorso rilasciato dall'Ospedale Santobono di Napoli, in data 01.06.2017 N. 20170042003, e dei successivi certificati medici del 06.06.2017, 22.06.2017 e
11.07.2017, che prorogavano il periodo di riposo di ulteriori 30 giorni rispetto ai 3 giorni iniziali. A suo dire, il periodo complessivo di ITP sarebbe pari a 23 giorni, di cui 3 gg al 75%, 10 gg al 50% (€ 235,40) ed ulteriori 10 gg al 25% (€117,70), dovendo pertanto, essere liquidata la somma complessiva di € 353,00. Il motivo è infondato.
L'inabilità temporanea si riferisce a un periodo in cui la persona non è in grado di svolgere le proprie attività lavorative o quelle di routine a causa di un infortunio o malattia. Nella fattispecie di causa è documentato che il minore riportò una frattura all'incisivo superiore sx e, come ha ben spiegato il primo giudice, la rottura di un dente, di per sé, non comporta una inabilità assoluta.
Del resto, non è chiaro quali attività (e in che misura) restarono precluse al minore durante il maggior periodo di inabilità rivendicato dall'appellante. L'attrice non lo spiegò nella citazione di primo grado, né lo ha spiegato con l'atto di appello. Peraltro, il referto di PS richiamato non riconosce neppure un giorno di inabilità o, comunque, di cura. Invece, i certificati del 6 e 22 giugno 2017 (a firma del dott. , cioè dello stesso medico che Persona_2 ha svolto la funzione di CTP) prescrivono (il primo) 15 gg. di riposo e (di non meglio specificata) cura e
(il secondo) altri 15 gg. di riposo, senza dare atto di alcun profilo di inabilità. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel quantificare e liquidare il danno patrimoniale, e per non aver rimborsato l'intero costo di CT anticipato pari ad € 427,00. In particolare, il GdP avrebbe errato nel non riconoscere: A) la somma di € 150,00 per la redazione della consulenza medico legale di parte (documentata dalla fattura rilasciata dal dott. del 21.11.2018 n. 52); Per_2 B) la somma di € 150,00 per l'accompagnamento medico legale del minore infortunato Per_1 presso il CT in data 06.11.2020 (documentata dalla fattura rilasciata dal dott.
[...] Per_3
in data 06.11.2020 n. 21); Per_2 C) la somma di € 26,00 per l'acquisizione del referto di Pronto Soccorso e per l'effettuazione dell'esame strumentale ortopantomografia (documentate dalla fattura rilasciata dall'Ospedale Santobono in data 28.09.2017 n. 32349 e dalla fattura 5595 dell'11.10.2017 rilasciata dal Centro Diagnostico Trivellini srl); D) la somma di € 427,00, Iva inclusa, versata al CT (documentata dalla copia dell'assegno depositato agli atti, nonchè dalla successiva fattura rilasciata dal CT n. 3 del 10.09.2020) Con il terzo e quarto motivo di appello, l'appellante sostiene che il GdP avrebbe errato nel liquidare le spese di lite e il compenso professionale, omettendo di prendere in considerazione la nota spese depositata in data 22.02.2021, e non motivando la riduzione dell'importo dei compensi al disotto dei valori medi previsti dal DM 55/2014, per una causa di valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00. In particolare, l'appellante evidenzia che il Giudice di primo grado ha liquidato € 328,16 per spese vive, laddove nella nota spese depositata le medesime ammontavano ad almeno € 1.208,65 (costo per la spedizione di 2 raccomandate a.r./messe in mora - € 7,40 x 2; costo per la negoziazione assistita - € 5,00
-; costo per il rilascio del decreto di archiviazione in Procura e per la notifica dell'atto di citazione introduttivo - € 20,00 + € 11,08 -; costo per la formazione del fascicolo a Napoli - € 5,00 + € 3,00 –; costo del versamento del contributo unificato a Napoli - € 27,00 + € 237,00 –; costo per il rilascio di una copia conforme di tutti i verbali di udienza - € 5,77 -; costo forfettario per la partecipazione a 7 udienze
- € 20,00 –; costo complessivo CT - € 427,00 -; costo per la redazione di una CTP medico legale, nonché per l'effettuazione di una rx e per l'acquisizione del referto di Pronto Soccorso ed infine per l'accompagnamento medico legale del figlio minore dell'appellante presso il CT dott. Persona_4 in data 06.11.2020 - € 150,00 + € 26,00 + € 150,00; costo per la notifica ed il ritiro della notifica di 3 atti di citazione a testi - € 65,00, costo per la corrispondenza informativa e per la dattilo e collazione dei vari atti processuali redatti - € 50,00).
Viceversa, a titolo di compenso professionale, avrebbe dovuto liquidare per le varie fasi processuali, i seguenti importi:
- fase di studio € 337,50;
- fase introduttiva € 360,00;
- fase istruttoria € 670,00;
- fase decisoria € 607,50.
I motivi sono parzialmente fondati.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Sez. 3 - , Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024; Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013). Nella fattispecie, l'esborso di € 150,00 per la complessiva opera prestata dal CTP non appare né eccessiva, né superflua, tenuto conto della relazione redatta dal dott. e della fattura da lui emessa Per_2 per tale importo.
La somma in esame, però, non va riconosciuta come voce di danno patrimoniale ma, come detto, come spesa di lite, unitamente all'esborso sub C), in quanto documentato e non superfluo. Non può essere, invece, riconosciuta l'ulteriore somma di € 150,00 sub B), perché dal verbale delle operazioni peritali redatto dal CT in data 6.11.2020 si evince che il CTP, dott. , fu assente. Per_2 Neppure è dovuta la somma di € 427,00 versata al CT. Infatti, come ha ben osservato il GdP, all'ausiliare fu assegnato l'acconto di € 350,00 alla udienza del 24.7.2020 di conferimento dell'incarico. Successivamente non fu liquidato altro (a titolo di saldo) al CT, perché questi non presentò la relativa istanza.
Di conseguenza, con la sentenza appellata, il primo giudice ha correttamente posto le spese di CT a carico di con onere di rimborsare all'attrice la somma di € 350,00, oltre oneri fiscali e Pt_2 previdenziali, se dovuti, disposti all'udienza del 24.7.2020. Per questo motivo, la richiesta dell'appellante di vedersi riconosciuta la maggiore somma di € 427,00, in quanto documentata da ricevuta del 10.9.2020 rilasciata dal (CT) dott. , non può essere accolta, Per_3 perché la differenza tra 427,00 euro (pagati al CT) e 350,00 euro (liquidati in favore del CT) non risulta imputabile a oneri fiscali e previdenziali, posto che la ricevuta non menziona oneri in tal senso.
Se poi si trattasse dei predetti oneri, la sentenza appellata già prevede che debbano essere rimborsati (cfr. capo 5 del dispositivo).
***** Con riferimento alle spese vive rivendicate dall'appellante, nella misura di € 1.208,65, va evidenziato che il primo giudice ha liquidato complessivi € 328,16, di cui: I) € 264,00, per CU;
II) € 53,08, per spese postali di intimazione a testi;
III) € 11,08, per notifica citazione. Le liquidazioni sub I) e III) sono corrette. Quella sub II) è errata, perché sono documentate spese postali di € 14,80 (due racc. A/R del 28.10.17 di
€ 7,40 l'una) per atto di messa in mora, ed € 58,50 [nove racc. A/R di € 6,50 l'una, del 10.12.18 (4), del 2.4.19 (2) e del 29.10.19 (3)], per un totale di € 73,30. Per quanto riguarda l'ulteriore differenza tra quanto chiesto e quanto liquidato, va aggiunto che, in virtù di quanto già innanzi argomentato, all'appellante vanno riconosciuti gli ulteriori esborsi di: A) € 150,00, per costo CTP;
B) € 26,00, per rimborso esborso rx e referto di Pronto Soccorso. Non sono invece dovute le somme di: C) € 427,00, per costo complessivo CT;
D) € 150,00 per l'accompagnamento medico legale. In definitiva, a titolo di spese vive documentate, va liquidato l'importo di € 524,38 (€ 264,00 per CU +
€ 11,08 per notifica citazione + € 73,30 per spese postali per messa in mora e intimazioni testi + € 150,00 per costo CT + € 26,00 per rimborso esborso rx e referto di Pronto Soccorso). Null'altro è dovuto, perché gli ulteriori esborsi inseriti e richiesti nella nota spese in atti non trovano riscontro probatorio.
***** Passando all'esame dei compensi professionali, va evidenziato che, nella nota spese, l'appellante ha richiesto i seguenti importi:
- fase di studio € 337,50;
- fase introduttiva € 360,00;
- fase istruttoria € 670,00;
- fase decisoria € 607,50. ottenuti con aumento del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e (aumento) del 100% per la fase istruttoria, dei compensi previsti dal D.M. n. 55/2014, per cause di valore ricomprese nello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00. Il predetto D.M. prevede i seguenti compensi medi:
- fase di studio € 225,00;
- fase introduttiva € 240,00;
- fase istruttoria € 335,00;
- fase decisoria € 405,00; per un totale di € 1.205,00. Tanto premesso, va innanzitutto osservato che il primo giudice, nel liquidare i compensi nella misura di
€ 650,00, non è andato al di sotto del minimo, perché l'art. 4 del D.M. 55/14 cit. stabilisce che, in applicazione dei parametri generali, i valori medi possono essere diminuiti fino al 50%, o anche fino al
70%, per la fase istruttoria. Tuttavia, considerata la natura e l'oggetto della causa, della sua durata, del fatto che la fase istruttoria si è articolata nell'assunzione di prova testimoniale e di CT medico legale, non si ravvisano i presupposti per liquidare i compensi minimi anche se, per la semplicità delle questioni fattuali e giuridiche esaminate, non si ravvisano neppure i presupposti per l'aumento rivendicato dal difensore. Pertanto, facendo applicazione del D.M. n. 55/14, nel testo vigente al momento, vanno liquidati i seguenti compensi:
- fase di studio € 236,00;
- fase introduttiva € 252,00;
- fase istruttoria € 352,00; - fase decisoria € 425,00; per un totale di € 1.265,00.
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, quale impresa designata per il FGVS, va condannata al pagamento della somma di Controparte_1
€ 1.265,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre le spese liquidate in € 524,38. I predetti importi sostituiscono integralmente quello di € 978,16 liquidato dal GdP a titolo di spese e compensi professionali del primo grado.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa (calcolato in € 811,22, per differenza tra la somma liquidata dal GdP e quella liquidata nel presente grado), facendo applicazione dei compensi minimi previsti dal D.M. 20 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate e dell'accoglimento solo parziale dell'appello).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli di Napoli - Sezione decima civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello proposto da n.q. di esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Per_1 e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 9449/21
[...] pubblicata in data 30.03.2021, condanna quale impresa designata per il FGVS, al Controparte_1 pagamento, per il primo grado del giudizio, della somma di € 1.265,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre le spese liquidate in € 524,38, con attribuzione all'Avv. Massimo Bucciero dichiaratosi anticipatario;
-conferma per il resto la sentenza appellata;
-condanna quale impresa designata per il FGVS al pagamento delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio in € 91,50 per spese ed € 231,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Massimo Bucciero dichiaratosi anticipatario.
Napoli, lì 11.6.2025. Il Giudice
Francesco Pastore