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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2296/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2296/2018 R.G. vertente tra
GA. (P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Carmine Pellegrino;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_3 C.F._1 dall'Avv. Daniela Lampasi;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 404/2018 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 05.10.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata A) accertare e dichiarare l'inadempimento del
Sig. nel pagamento della residua somma dovuta in relazione al CP_3
contratto di compravendita intercorso B) accertare e dichiarare che il credito
1 vantato dall'appellante nei confronti del Sig. ammonta ad €. 6.700,00 CP_3
oltre accessori dalla maturazione al saldo C) condannare il Sig. al CP_3 pagamento della somma di €. 6.700,00 oltre accessori nei confronti dell'appellante dalla maturazione al saldo D) condannare il Sig. al pagamento dei CP_3 compensi dei due gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “Voglia il giudice adito contrariis rejectis In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello per come proposto per violazione dei precetti di cui all'art. 342 c.p.c. per come novellato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, - dichiarare, comunque inammissibile l'appello per irragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c. per come introdotto dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, Nel Merito: -Respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi suesposti e per l'effetto rigettare l'appello proposto, con conseguente conferma della sentenza impugnata In ogni caso con condanna alle spese, e competenze del presente procedimento anche ai sensi del combinato disposto fra gli artt. 88 e 92 c.p.c.”
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 30 dicembre 2009, citava in giudizio dinanzi al CP_3
Tribunale Civile di Vibo Valentia, la per Controparte_4
sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 432/2009 emesso in favore della predetta società, dell'importo di €6.700,00 a titolo di saldo residuo per la vendita di una unità immobiliare sita in Vibo Valentia.
A fondamento della spiegata opposizione, deduceva la mancanza, agli atti CP_3
del giudizio monitorio, della procura alle liti rilasciata al procuratore costituito dal legale rappresentante della società ricorrente, nonché l'avvenuto pagamento della somma ingiunta e, lamentando la sussistenza di vizi nell'opera consegnata, spiegava in via riconvenzionale richiesta di condanna dell'opposta al completamento dei lavori ed al risarcimento del danno.
Costituitasi in giudizio, l'opposta invocava, preliminarmente, la declaratoria di improcedibilità dell'azione di cognizione avviata con l'opposizione essendosi l'opponente costituito oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 645 c.p.c.;
2 contestava, poi, la decadenza dalla possibilità di far valere i vizi dell'opera considerata la decorrenza dei termini di cui all'art. 1667 c.c..
Istruita la causa mediante la escussione dei testimoni indicati dalle parti e l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, con sentenza n. 404/2018 il
Tribunale così statuiva: “
1. Dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 432/2009 per difetto di procura alle liti.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente per le ragioni esposte in parte motiva.
3. Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio, ponendo definitivamente a carico dell'attore
l'acconto già versato al Consulente Tecnico d'Ufficio.
4. Dichiara, ai sensi dell'art.
71, comma 2, d.P.R. 115/2002, il Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. Ing.
[...]
, decaduto dal diritto di presentare istanza di liquidazione per le spettanze Per_1 maturate nel corso del giudizio”.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione sollevata da parte opponente in punto di mancata sussistenza, in sede di procedimento monitorio,
della procura alle liti rilasciata al procuratore costituito dal legale rappresentante della società creditrice e dichiarava pertanto nullo il decreto ingiuntivo. Respinta l'eccezione sollevata dall'opposta circa la tardiva costituzione dell'opponente, riteneva infondata nel merito la domanda azionata dalla rilevando che in atti vi era Controparte_4 quietanza di pagamento sottoscritta da , per importo imputato a terzo Controparte_2 acconto e saldo “laddove il terzo acconto è propriamente la causale della somma oggetto del decreto ingiuntivo, richiesto per la somma di cui all'art. 3 del contratto di compravendita che a pag. 5, ha diviso il pagamento in tre acconti di €6.000, €67.300 e
€6.700”, sicchè il credito doveva ritenersi estinto.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, il Tribunale dichiarava innanzitutto tardiva l'eccezione di decadenza ex artt. 1667 c.c. e 1669 c.c. sollevata dall'opposta. Nel merito riteneva la domanda infondata in quanto contraddittoria e non certa nei limiti della sua estensione.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
18.12.2018, la lamentandone l'illegittimità per “Erronea Controparte_4
Supposizione di Fatto - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 2697
c.c.”. Deduceva l'appellante che il debito del Sig. , contrariamente a quanto CP_3
riportato nella motivazione della sentenza gravata, non risultava estinto né la documentazione allegata forniva prova in tal senso;
agli atti, infatti, erano stati allegati n. 2 fotocopie di assegni ma i predetti non avevano come beneficiaria la
3 GA. creditrice dell'appellato, bensì il Sig. la Controparte_1 Controparte_2
sottoscrizione della quietanza di pagamento non era del legale rappresentante della ma del Sig. (in proprio), visto che gli Pt_1 CP_1 Controparte_2
assegni indicavano lui come beneficiario;
contrariamente a quanto affermato in sentenza, nel ricorso per decreto ingiuntivo si richiamava il mancato pagamento della somma di €. 6.700,00 che rappresentava il saldo del dovuto in relazione alla compravendita dell'immobile, quindi, non esisteva alcun "acconto e saldo" da corrispondere ma solo "il saldo" ed inoltre nell'art. 3 richiamato si faceva riferimento ad una somma totale e ad una tempistica di pagamento che esplicitava in due e non in tre rate: un acconto entro il 18/11/2005 ed il saldo entro il 28/2/2006 (id est
l'importo chiesto in monitorio); l'importo portato dagli assegni allegati (€. 8.700,00) risultava diverso dal dovuto (€. 6.700). Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di: A) accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. nel CP_3
pagamento della residua somma dovuta in relazione al contratto di compravendita intercorso B) accertare e dichiarare che il credito vantato dall'appellante nei confronti del Sig. ammonta ad €. 6.700,00 oltre accessori dalla maturazione al CP_3 saldo C) condannare il Sig. al pagamento della somma di €. 6.700,00 CP_3
oltre accessori nei confronti dell'appellante dalla maturazione al saldo D) condannare il Sig. al pagamento dei compensi dei due gradi di giudizio. CP_3
Con comparsa depositata in data 02.04.2019 si costituiva il quale CP_3 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c.. Nel merito rilevava che il sig. era sempre stato il legale Controparte_2 rappresentante della e che ai sensi dell'art.1188 c.c. “il pagamento deve CP_4 essere fatto al creditore o al suo rappresentante” nella specie appunto il sig.
[...]
, sicchè con l'avvenuta dazione di pagamenti rateali a mani di CP_5 CP_2 Par
individuato quale rappresentante della esso appellato aveva
[...] CP_1 pienamente assolto l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione oggetto del giudizio;
che analogo effetto liberatorio era da rinvenirsi nel caso di pagamento al creditore apparente, ovverosia a colui che appare legittimato a ricevere la solutio in base a circostanze univoche e nella specie il sig. si trovava in una situazione Controparte_2 di fatto e di diritto (essendo legale rappresentante ed amministratore della società appellante) implicante esercizio effettivo del diritto, tale da suscitare nel sig. CP_3
affidamento di una reale appartenenza del diritto stesso;
che oltretutto anche il pagamento della complessiva somma di € 69.992,00 riportato nell'atto pubblico di
4 compravendita era avvenuto a mezzo bonifico bancario emesso in data 8.11.2005 in
Par favore di quale amministratore legale rappresentante della e Controparte_2 CP_1
non già alla società medesima. Sulla scorta di tali deduzioni chiedeva in via preliminare di dichiarare l'appello inammissibile;
nel merito il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Dopo la prima udienza del 28.05.2019 la causa subiva alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento
5 dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'art. 1188 c.c. individua i soggetti (il creditore, il suo rappresentante, la persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice) ai quali deve essere fatto il pagamento perché il debitore sia liberato della sua obbligazione.
Il pagamento a soggetti diversi ha lo stesso effetto liberatorio solo nel caso in cui il creditore lo abbia ratificato o ne abbia comunque approfittato. L'effetto liberatorio si verifica anche nelle ipotesi disciplinate dall'art. 1189 c.c. e cioè quando il debitore esegue il pagamento in buona fede, in favore "di chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche". La norma tutela le situazioni in cui il debitore ha agito in base ad uno stato di fatto apparente non corrispondente alla situazione di diritto.
L'ordinamento riconosce tutela a dette situazioni solo quando il debitore abbia agito nella convinzione, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto corrispondesse alla situazione di diritto. L'errore è scusabile quando non deriva da negligenza per avere omesso di verificare, osservando regole di normale prudenza e diligenza, quale fosse la situazione, affidandosi il debitore alla mera apparenza. La giurisprudenza ha distinto la ipotesi di pagamento al creditore apparente, da quella di pagamento al rappresentante apparente, affermando che anche quest'ultimo libera il debitore in buona fede "a condizione che il debitore che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens" (così Cass. sent. n. 9758/2018).
Nella fattispecie, a prova del pagamento della somma di €6.700,00 richiesta con il decreto ingiuntivo a titolo di saldo del prezzo di compravendita l'opponente ha
6 offerto una quietanza attestante la consegna a in data 21.10.2005 Controparte_2
(due giorni dopo la stipula del rogito) di due assegni al predetto intestati dell'importo rispettivamente di €4.700,00 con scadenza 03.03.2006 e di €4.000,00 con scadenza
30.06.2006. Tale documento reca la dicitura “X RICEVUTA III ACCONTO + SALDO” seguita dalla firma di . Risulta ex actis che i predetti titoli sono stati Controparte_2
regolarmente incassati.
Orbene, è pacifico in causa che era ed è tutt'ora il legale Controparte_2
rappresentante della società odierna appellante, sicchè il pagamento nelle sue mani ha senza dubbio efficacia liberatoria, quanto meno ai sensi dell'art. 1189 c.c..
D'altra parte è documentalmente provato che il pagamento dell'importo di
€67.300 oltre iva, corrispondente alla seconda tranche del prezzo di vendita, è avvenuto mediante bonifico in favore del predetto non della società CP_2 CP_4
e sulla validità di detto pagamento nessuna contestazione è stata mai sollevata dalla società. Tale circostanza dimostra come l'adempimento nelle mani del fosse CP_2
stato accettato dal creditore nel corso del rapporto. La medesima efficacia estintiva va, dunque, riconosciuta al pagamento mediante gli assegni intestati a
[...]
. CP_2
Quanto all'ulteriore rilievo dell'appellante secondo cui l'importo portato dagli assegni è superiore a quello dovuto a titolo di saldo richiesto con il decreto ingiuntivo e non vi è prova della imputazione della somma eccedente, è assorbente osservare che il nel riceversi gli assegni, ha dichiarato di imputare il pagamento a “III CP_2
ACCONTO + SALDO”.
Ora, l'espressa imputazione, nel documento di quietanza, del pagamento ricevuto al “saldo” (che di fatto, come indicato nella sentenza impugnata, costituiva il terzo acconto, dal momento che il prezzo era stato diviso in tre rate) rende irrilevante accertare il diverso debito cui riferire l'eccedenza, risultando comunque soddisfatto l'onus probandi gravante sul debitore opponente circa l'avvenuto pagamento del credito azionato dalla titolo di saldo del prezzo di vendita. CP_4
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellato come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
7 Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte
in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Controparte_1
con citazione notificata il 18.12.2018, nei confronti di Controparte_2 CP_3
, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 404/2018 pubblicata
[...]
il 05.10.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2296/2018 R.G. vertente tra
GA. (P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Carmine Pellegrino;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_3 C.F._1 dall'Avv. Daniela Lampasi;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 404/2018 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 05.10.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata A) accertare e dichiarare l'inadempimento del
Sig. nel pagamento della residua somma dovuta in relazione al CP_3
contratto di compravendita intercorso B) accertare e dichiarare che il credito
1 vantato dall'appellante nei confronti del Sig. ammonta ad €. 6.700,00 CP_3
oltre accessori dalla maturazione al saldo C) condannare il Sig. al CP_3 pagamento della somma di €. 6.700,00 oltre accessori nei confronti dell'appellante dalla maturazione al saldo D) condannare il Sig. al pagamento dei CP_3 compensi dei due gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “Voglia il giudice adito contrariis rejectis In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello per come proposto per violazione dei precetti di cui all'art. 342 c.p.c. per come novellato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, - dichiarare, comunque inammissibile l'appello per irragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c. per come introdotto dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, Nel Merito: -Respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi suesposti e per l'effetto rigettare l'appello proposto, con conseguente conferma della sentenza impugnata In ogni caso con condanna alle spese, e competenze del presente procedimento anche ai sensi del combinato disposto fra gli artt. 88 e 92 c.p.c.”
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 30 dicembre 2009, citava in giudizio dinanzi al CP_3
Tribunale Civile di Vibo Valentia, la per Controparte_4
sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 432/2009 emesso in favore della predetta società, dell'importo di €6.700,00 a titolo di saldo residuo per la vendita di una unità immobiliare sita in Vibo Valentia.
A fondamento della spiegata opposizione, deduceva la mancanza, agli atti CP_3
del giudizio monitorio, della procura alle liti rilasciata al procuratore costituito dal legale rappresentante della società ricorrente, nonché l'avvenuto pagamento della somma ingiunta e, lamentando la sussistenza di vizi nell'opera consegnata, spiegava in via riconvenzionale richiesta di condanna dell'opposta al completamento dei lavori ed al risarcimento del danno.
Costituitasi in giudizio, l'opposta invocava, preliminarmente, la declaratoria di improcedibilità dell'azione di cognizione avviata con l'opposizione essendosi l'opponente costituito oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 645 c.p.c.;
2 contestava, poi, la decadenza dalla possibilità di far valere i vizi dell'opera considerata la decorrenza dei termini di cui all'art. 1667 c.c..
Istruita la causa mediante la escussione dei testimoni indicati dalle parti e l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, con sentenza n. 404/2018 il
Tribunale così statuiva: “
1. Dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 432/2009 per difetto di procura alle liti.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente per le ragioni esposte in parte motiva.
3. Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio, ponendo definitivamente a carico dell'attore
l'acconto già versato al Consulente Tecnico d'Ufficio.
4. Dichiara, ai sensi dell'art.
71, comma 2, d.P.R. 115/2002, il Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. Ing.
[...]
, decaduto dal diritto di presentare istanza di liquidazione per le spettanze Per_1 maturate nel corso del giudizio”.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione sollevata da parte opponente in punto di mancata sussistenza, in sede di procedimento monitorio,
della procura alle liti rilasciata al procuratore costituito dal legale rappresentante della società creditrice e dichiarava pertanto nullo il decreto ingiuntivo. Respinta l'eccezione sollevata dall'opposta circa la tardiva costituzione dell'opponente, riteneva infondata nel merito la domanda azionata dalla rilevando che in atti vi era Controparte_4 quietanza di pagamento sottoscritta da , per importo imputato a terzo Controparte_2 acconto e saldo “laddove il terzo acconto è propriamente la causale della somma oggetto del decreto ingiuntivo, richiesto per la somma di cui all'art. 3 del contratto di compravendita che a pag. 5, ha diviso il pagamento in tre acconti di €6.000, €67.300 e
€6.700”, sicchè il credito doveva ritenersi estinto.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, il Tribunale dichiarava innanzitutto tardiva l'eccezione di decadenza ex artt. 1667 c.c. e 1669 c.c. sollevata dall'opposta. Nel merito riteneva la domanda infondata in quanto contraddittoria e non certa nei limiti della sua estensione.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
18.12.2018, la lamentandone l'illegittimità per “Erronea Controparte_4
Supposizione di Fatto - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 2697
c.c.”. Deduceva l'appellante che il debito del Sig. , contrariamente a quanto CP_3
riportato nella motivazione della sentenza gravata, non risultava estinto né la documentazione allegata forniva prova in tal senso;
agli atti, infatti, erano stati allegati n. 2 fotocopie di assegni ma i predetti non avevano come beneficiaria la
3 GA. creditrice dell'appellato, bensì il Sig. la Controparte_1 Controparte_2
sottoscrizione della quietanza di pagamento non era del legale rappresentante della ma del Sig. (in proprio), visto che gli Pt_1 CP_1 Controparte_2
assegni indicavano lui come beneficiario;
contrariamente a quanto affermato in sentenza, nel ricorso per decreto ingiuntivo si richiamava il mancato pagamento della somma di €. 6.700,00 che rappresentava il saldo del dovuto in relazione alla compravendita dell'immobile, quindi, non esisteva alcun "acconto e saldo" da corrispondere ma solo "il saldo" ed inoltre nell'art. 3 richiamato si faceva riferimento ad una somma totale e ad una tempistica di pagamento che esplicitava in due e non in tre rate: un acconto entro il 18/11/2005 ed il saldo entro il 28/2/2006 (id est
l'importo chiesto in monitorio); l'importo portato dagli assegni allegati (€. 8.700,00) risultava diverso dal dovuto (€. 6.700). Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di: A) accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. nel CP_3
pagamento della residua somma dovuta in relazione al contratto di compravendita intercorso B) accertare e dichiarare che il credito vantato dall'appellante nei confronti del Sig. ammonta ad €. 6.700,00 oltre accessori dalla maturazione al CP_3 saldo C) condannare il Sig. al pagamento della somma di €. 6.700,00 CP_3
oltre accessori nei confronti dell'appellante dalla maturazione al saldo D) condannare il Sig. al pagamento dei compensi dei due gradi di giudizio. CP_3
Con comparsa depositata in data 02.04.2019 si costituiva il quale CP_3 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c.. Nel merito rilevava che il sig. era sempre stato il legale Controparte_2 rappresentante della e che ai sensi dell'art.1188 c.c. “il pagamento deve CP_4 essere fatto al creditore o al suo rappresentante” nella specie appunto il sig.
[...]
, sicchè con l'avvenuta dazione di pagamenti rateali a mani di CP_5 CP_2 Par
individuato quale rappresentante della esso appellato aveva
[...] CP_1 pienamente assolto l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione oggetto del giudizio;
che analogo effetto liberatorio era da rinvenirsi nel caso di pagamento al creditore apparente, ovverosia a colui che appare legittimato a ricevere la solutio in base a circostanze univoche e nella specie il sig. si trovava in una situazione Controparte_2 di fatto e di diritto (essendo legale rappresentante ed amministratore della società appellante) implicante esercizio effettivo del diritto, tale da suscitare nel sig. CP_3
affidamento di una reale appartenenza del diritto stesso;
che oltretutto anche il pagamento della complessiva somma di € 69.992,00 riportato nell'atto pubblico di
4 compravendita era avvenuto a mezzo bonifico bancario emesso in data 8.11.2005 in
Par favore di quale amministratore legale rappresentante della e Controparte_2 CP_1
non già alla società medesima. Sulla scorta di tali deduzioni chiedeva in via preliminare di dichiarare l'appello inammissibile;
nel merito il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Dopo la prima udienza del 28.05.2019 la causa subiva alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento
5 dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'art. 1188 c.c. individua i soggetti (il creditore, il suo rappresentante, la persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice) ai quali deve essere fatto il pagamento perché il debitore sia liberato della sua obbligazione.
Il pagamento a soggetti diversi ha lo stesso effetto liberatorio solo nel caso in cui il creditore lo abbia ratificato o ne abbia comunque approfittato. L'effetto liberatorio si verifica anche nelle ipotesi disciplinate dall'art. 1189 c.c. e cioè quando il debitore esegue il pagamento in buona fede, in favore "di chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche". La norma tutela le situazioni in cui il debitore ha agito in base ad uno stato di fatto apparente non corrispondente alla situazione di diritto.
L'ordinamento riconosce tutela a dette situazioni solo quando il debitore abbia agito nella convinzione, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto corrispondesse alla situazione di diritto. L'errore è scusabile quando non deriva da negligenza per avere omesso di verificare, osservando regole di normale prudenza e diligenza, quale fosse la situazione, affidandosi il debitore alla mera apparenza. La giurisprudenza ha distinto la ipotesi di pagamento al creditore apparente, da quella di pagamento al rappresentante apparente, affermando che anche quest'ultimo libera il debitore in buona fede "a condizione che il debitore che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens" (così Cass. sent. n. 9758/2018).
Nella fattispecie, a prova del pagamento della somma di €6.700,00 richiesta con il decreto ingiuntivo a titolo di saldo del prezzo di compravendita l'opponente ha
6 offerto una quietanza attestante la consegna a in data 21.10.2005 Controparte_2
(due giorni dopo la stipula del rogito) di due assegni al predetto intestati dell'importo rispettivamente di €4.700,00 con scadenza 03.03.2006 e di €4.000,00 con scadenza
30.06.2006. Tale documento reca la dicitura “X RICEVUTA III ACCONTO + SALDO” seguita dalla firma di . Risulta ex actis che i predetti titoli sono stati Controparte_2
regolarmente incassati.
Orbene, è pacifico in causa che era ed è tutt'ora il legale Controparte_2
rappresentante della società odierna appellante, sicchè il pagamento nelle sue mani ha senza dubbio efficacia liberatoria, quanto meno ai sensi dell'art. 1189 c.c..
D'altra parte è documentalmente provato che il pagamento dell'importo di
€67.300 oltre iva, corrispondente alla seconda tranche del prezzo di vendita, è avvenuto mediante bonifico in favore del predetto non della società CP_2 CP_4
e sulla validità di detto pagamento nessuna contestazione è stata mai sollevata dalla società. Tale circostanza dimostra come l'adempimento nelle mani del fosse CP_2
stato accettato dal creditore nel corso del rapporto. La medesima efficacia estintiva va, dunque, riconosciuta al pagamento mediante gli assegni intestati a
[...]
. CP_2
Quanto all'ulteriore rilievo dell'appellante secondo cui l'importo portato dagli assegni è superiore a quello dovuto a titolo di saldo richiesto con il decreto ingiuntivo e non vi è prova della imputazione della somma eccedente, è assorbente osservare che il nel riceversi gli assegni, ha dichiarato di imputare il pagamento a “III CP_2
ACCONTO + SALDO”.
Ora, l'espressa imputazione, nel documento di quietanza, del pagamento ricevuto al “saldo” (che di fatto, come indicato nella sentenza impugnata, costituiva il terzo acconto, dal momento che il prezzo era stato diviso in tre rate) rende irrilevante accertare il diverso debito cui riferire l'eccedenza, risultando comunque soddisfatto l'onus probandi gravante sul debitore opponente circa l'avvenuto pagamento del credito azionato dalla titolo di saldo del prezzo di vendita. CP_4
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellato come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
7 Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte
in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Controparte_1
con citazione notificata il 18.12.2018, nei confronti di Controparte_2 CP_3
, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 404/2018 pubblicata
[...]
il 05.10.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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