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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1756/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 9 aprile 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1756/2020 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Musumeci presso il cui studio in è Parte_1
elettivamente domiciliato, in ENNA alla via Sant'Agata n.34 presso la sede provinciale ENASC;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo Presidente protempore, Controparte_1
in persona dell'Assessore Controparte_2
pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
Controparte_3
, in persona dell'Assessore pro-tempore
[...]
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
CP_1 Parte_2 [...]
, in persona del Dirigente Generale pro tempore, in Controparte_4
persona dell'Assessore pro-tempore,
resistenti
E nei confronti di:
, già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
61, elettivamente domiciliati in Catania, Via Francesco Crispi, n. 247, presso lo studio dell'Avv.
Graziana Morina che li rappresenta e difende;
Avente ad oggetto: diritto alla continuità lavorativa e risarcimento dei danni.
All'udienza odierna sulla base delle note preverbale depositate ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa con sentenza. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2020 il ricorrente indicato in epigrafe premesso:
che nel Febbraio 1986, presentava richiesta di iscrizione all'Albo Regionale della Formazione
Professionale ex L.R. n.24 del 6.3.1976 e s.m.i.;
che nel Marzo 1986 e decorrenza giuridica dall'01.04.1986, egli veniva assunto con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di Formatore Teorico-Pratico presso la oggi denominata CP_5
, già ;
[...] Controparte_8
che le diverse tipologie contrattuali, succedutesi nel tempo della sua prestazione professionale sino al
30.10.2016 (data del licenziamento);
che nel complessivo, aveva sempre effettuato un impegno contrattuale settimanale per 24 ore di docenza e 12 ore a disposizione, con inquadramento al V° Livello Retributivo CCNL 2011/ 2013
(applicato sino alla data del 30.10.2016) per n. 1696 settimane in n.33 anni che successivamente, in data 28.10.2016, con nota consegnata addì 30.10.2016, gli veniva comunicato preavviso di licenziamento ex lege 223/ 1991 con efficacia giuridica dall'01.11.2016.
Ciò posto, esponeva di aver presentato istanza di collocamento in mobilità e che la istanza rimaneva inevasa.
Lamentava l'illegittimità del modus procedendi della parte datoriale e dell'amministrazione regionale per la mancata attivazione delle procedure di legge dirette alla ricollocazione del personale (mobilità,
utilizzazione in altro ente pubblico, fondo di garanzia ecc..) e agiva per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla continuità lavorativa e al risarcimento del danno subito. Aveva pertanto, convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'
[...]
, nonché l' Controparte_9 Controparte_3
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare il suo diritto
[...]
all'iscrizione nelle liste di mobilità, condannare l' Controparte_9
ad adottare i provvedimenti necessari alla rimozione dei pregiudizi
[...]
derivanti dalla mancata iscrizione nelle liste di mobilità, condannare l'
[...]
al pagamento delle retribuzioni cui avrebbe avuto Controparte_3
diritto medio tempore ed al saldo del TFR, condannare l' Controparte_3
ad adottare i provvedimenti necessari alla rimozione dei pregiudizi
[...]
derivanti dal mancato percepimento della retribuzione mensile a carico del Fondo di Garanzia.
Si costituivano gli Assessorati resistenti e l'ente professionale che contestano il contenuto del ricorso chiedendone il rigetto.
*******
Con l'odierno ricorso, il agisce principalmente per ottenere il riconoscimento della pretesa Pt_1
garanzia di cui all'art. 2 L.R.25/93 con conseguente richiesta di adozione da parte dell'Amministrazione Regionale di provvedimenti volti ad assicurarne la continuità lavorativa,
retributiva e contributiva.
La questione posta all'attenzione del Giudicante attiene pertanto alla verifica circa la legittimità o meno della condotta di omessa applicazione delle garanzie occupazionali previste dalle leggi regionali e dal CCNL vigente, (id est: art. 2 comma 1 e 2 l.r. 25/93, e CCNL cd mobilità esterna) ed in particolare se sia legittima la condotta di omessa applicazione delle garanzie occupazionali,
esercitata nei riguardi del ricorrente, iscritto all'albo della formazione ex art. 14, l.r. 24/76 A fondamento della pretesa azionata in giudizio, tesa appunto ad ottenere la declaratoria del proprio diritto a fruire delle succitate garanzie occupazionali, parte ricorrente si appella al tenore dell'art 2
della L.R. Sicilia n. 25/93 che stabilisce:
“Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il
trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria”;
C Ancora, l'art 2 bis della medesima legge stabilisce che l'Assessore regionale per lavoro
[...]
migrazione e' autorizzato, per le finalità dell'art. Controparte_11
2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1993, ad utilizzare, tramite convenzioni, il personale
iscritto al relativo albo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato rimasto totalmente senza
incarico a seguito della contrazione delle attività concorsuali, presso enti pubblici, per finalità
proprie di questi ultimi e per mansioni corrispondenti per livello a quelle svolte negli enti di
appartenenza, mantenendo il trattamento giuridico ed economico già acquisito nel settore della
formazione.
Rileva altresì il disposto dell'allegato 12 del CCNL sulla formazione professionale 2012/2013
laddove è previsto che “Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali nell'ambito della
ristrutturazione e riqualificazione dell'attività di formazione professionale è previsto un secondo
livello di mobilità che si attua per il personale con contratto a tempo indeterminato rimasto
parzialmente o totalmente senza incarico a seguito di contrazione delle attività, di chiusura dei corsi
o delle sedi operative o di trasferimenti delle sedi operative stesse da una ad altra area territoriale o
di passaggio della sede operativa ad altro Ente.
a) Il personale in mobilità, la cui assunzione sia stata riconosciuta dalla regione, ha diritto ad essere
impiegato anche presso altre strutture, anche di enti diversi, privati e pubblici, con incarichi
compatibili con la propria professionalità; … d) in caso di chiusura dell'Ente di appartenenza il personale in mobilità ha diritto al passaggio
immediato alle dipendenze di altro Ente mediante accordi tra regione, OO.SS. e Ente convenzionato;
e) in caso di chiusura dell'Ente di appartenenza e di disponibilità presso strutture pubbliche della
regione o degli enti delegati, l'utilizzazione in dette strutture del personale in mobilità privo di
incarico, avverrà mediante accordi tra regioni o enti delegati, OO.SS., enti convenzionati;
f) qualora manchino le condizioni per il reinserimento, le parti attivano il confronto con la regione
al fine di individuare le condizioni di una nuova collocazione dei lavoratori in mobilità in altre
attività, anche all'esterno del settore della formazione professionale. I lavoratori in mobilità
conservano, per il periodo necessario a tale verifica, la retribuzione globale e i diritti acquisiti,
rimanendo formalmente collegati all'Ente di appartenenza e prestando comunque servizio per
l'intero orario di lavoro per cui sono stati assunti in attività formative o comunque compatibili con
la propria qualifica professionale”.
Dal quadro normativo sì delineato si trae come, tanto a livello nazionale di contrattazione collettiva,
che di legislazione regionale, sia stata avvertita la necessità che al personale impiegato nel settore della formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
D'altra parte non è configurabile un obbligo in capo all'amministrazione regionale, odierna convenuta di attivarsi per rendere effettive tali garanzie.
Appare utile a tal fine citare uno stralcio della sent. n. 127/1996 della Corte Costituzionale, che in merito all'art. 2 appena richiamato, ha così osservato: “La disposizione censurata, aggiungendo un
ulteriore comma a detto articolo, autorizza, con riguardo ai lavoratori testé menzionati, l'Assessore
regionale ad attuare i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo. Quest'ultimo, come
ricorda anche la difesa della contempla procedure di mobilità del personale che, anche ai CP_1
fini di salvaguardia dell'occupazione, ne prevedono, tra l'altro, l'impiego presso strutture pubbliche,
C attraverso apposite convenzioni, alle quali è interessata anche 6 CP_1 Ma il semplice richiamo che la disposizione impugnata effettua ai processi di mobilità previsti dal
contratto collettivo non sembra idoneo a conferire, al di là del richiamo stesso, autonoma portata
precettiva alla disposizione medesima, tale da comportare gli effetti che il Commissario dello Stato
paventa, nel senso, in particolare, della garanzia ad ogni costo della retribuzione, ovvero
dell'immissione, con un anomalo rapporto di servizio, di personale presso enti pubblici, in vista del
mantenimento dell'occupazione di una specifica categoria di lavoratori dipendenti da enti privati,
piuttosto che dell'interesse pubblico all'efficienza e funzionalità della pubblica amministrazione.
A ben vedere, la disposizione censurata, nella sua genericità, non investe l'Assessore regionale di
competenze e di responsabilità, in tema di mobilità, maggiori di quelle che possano essere desunte,
di per sé, dal citato contratto collettivo di lavoro, nel quadro delle sopra richiamate norme legislative
regionali. Così intesa, la stessa più che risultare, secondo quanto sostenuto dalla difesa della regione,
funzionale all'attuazione dell'art. 27 del contratto collettivo di lavoro, appare addirittura tautologica
e perciò superflua, in quanto volta a ribadire ciò che già è dato evincere aliunde. È certo che essa,
proprio per la sua indeterminatezza, non è in grado di aggiungere alcunchè alle previsioni del
contratto collettivo, genericamente richiamato, né tantomeno di conferire al medesimo l'idoneità a
porsi quale fonte di disciplina di rapporti e situazioni al di là dei limiti che allo stesso afferiscono in
via di principio, superando, tra l'altro, i vincoli già messi in evidenza nelle precedenti sentenze di
questa Corte”.
Tali principi ( natura meramente programmatica e non precettiva della disposizione in commento)
sono stati sostanzialmente confermati dalla Corte d'Appello di Palermo che con la sent. n. 265/2019,
con condivisibile argomentare, ha precisato che “il sistema di garanzie para-pubblicistiche definito
dalla legislazione regionale e dalle fonti collettive a salvaguardia delle situazioni di crisi
occupazionale… è il risultato di un complesso e stratificato impianto di cui la norma primaria è
costituita dall'art. 2, comma 2, bis della l.r. n. 25/1993 (…) essa sancisce una facoltà in capo
all'Assessore regionale (…). A sua volta la contrattazione collettiva tratteggia un percorso
progressivo di ammortizzatori sociali che passano attraverso un secondo livello di mobilità (…). Ciò rappresenta come è evidente un percorso strutturato, finalizzato al riassorbimento e/o alla
fuoriuscita del personale in esubero, dal quale tuttavia non è dato desumere al di là delle espressioni
lessicali utilizzate nessun diritto giuridicamente azionabile nei confronti dell'Amministrazione
regionale. Quest'ultima invero non ha preso parte, se non nella veste di coordinatrice alle intese
raggiunte tra le parti sociali sicchè non rientrando tra le parti stipulanti non è destinataria di alcun
obbligo giuridico derivante dal citato accordo collettivo (…) In ciò riposa il significato della
disposizione legislativa che affida all'assessorato competente il compito (è autorizzato) di attivare i
processi di mobilità pur sempre nell'esercizio di incoercibili potestà pubblicistiche che devono
anzitutto rispondere agli obiettivi di efficienza, imparzialità ed equilibrio finanziario sanzionati
dall'art. 97 Cost. Non configurandosi pertanto alcun diritto soggettivo azionabile da parte dei
lavoratori nei confronti della ”. Controparte_1
Alla stregua dei suddetti arresti, cui non vi è motivo per discostarsi, non risulta pertanto possibile affermare e sostenere la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto dei lavoratori impiegati nel settore in oggetto iscritti nell'apposito albo, com'è nel caso del ricorrente, alla conservazione del posto di lavoro.
Né il comportamento delle amministrazioni resistenti appare censurabile sotto diverso profilo della paventata disparità di trattamento.
Deduce infatti il ricorrente che con Delibera ARS del 26.02.2016 e Decreto del 28.07.2016
l'Assessorato Regionale al ha approvato l'elenco dei 439 lavoratori dell'Ente di Formazione CP_9
IAL Sicilia, licenziati dall' “Azienda IAL Sicilia in fallimento” ai sensi dell'articolo 6 della L.
223/ 1991, con cui la Commissione Regionale per l'impiego, dopo avere approvato le relative liste,
ha così statuito, a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista
di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego.
Il assume che tale determinazione avrebbe attuato una disparità di trattamento ai suoi danni. Pt_1
Di contro si osserva come l'assenza di un diritto soggettivo alla continuità del rapporto di lavoro in capo al ricorrente ed in genere in capo a chi si trova nelle stesse condizioni del cui fa da Pt_1 contraltare, come si è visto, non un obbligo giuridico, ma per l'appunto una mera facoltà espressione di un potere discrezionale in capo all'Assessorato, impedisce di configurare una discriminazione rispetto a situazioni che per quanto analoghe, sono state trattate diversamente in ragione degli intervenuti finanziamenti o del maturare delle condizioni che hanno consentito di attivare le garanzie invocate dal ricorrente.
Se a ciò si aggiunge che, tanto alla data della delibera, che del decreto, il era ancora alle Pt_1
dipendenze dell'ente di formazione ( essendo intervenuto il licenziamento in data 31.10.2016) non si vede come lo stesso possa invocare l'estensione in proprio favore degli effetti di provvedimenti antecedenti alla cessazione del proprio rapporto di lavoro.
Dalla ravvisata assenza di un diritto soggettivo in capo al ricorrente e specularmente di un corrispondente e corrispettivo obbligo di attivazione in capo alle amministrazioni resistenti e dunque in assenza di un inadempimento, da omessa attivazione delle procedure dirette a consentire la ricollocazione del personale rimasto senza incarico, o comunque da omessa inclusione del ricorrente nell'ambito operativo del citato decreto assessoriale del 28.07.2016 ( per come anche chiarito)
scaturisce la non configurabilità di un danno risarcibile difettando appunto il nucleo fondante il supposto illecito, dato dall'inadempimento.
Va pertanto rigettata la domanda diretta ad ottenere la condanna al risarcimento del danno.
Vanno altresì rigettate le domande azionate nei confronti dell'ente di formazione.
Per quanto riguarda le richieste avanzate verso l'ente datore di lavoro il ricorrente deduce laconicamente che: “All'atto del licenziamento -con decorrenza giuridica dall'01.11.2016 non aveva
ancora percepito ben più di dodici mesi di stipendio (cfr. documenti n.120-136, produzione di parte),
alla media di Euro 1.951,20 lordo in busta mensile, oggi gravati di interessi maturandi che con
l'introduzione della odierna azione si ricalcolano ex art. 1284 co.4 c.c., così come non aveva
percepito il saldo del proprio TFR già parzialmente liquidato …”. Per parte sua, l'ente resistente ha allegato e provato di aver liquidato al ricorrente tutte le spettanze retributive nonché il saldo del Tfr. A riprova produce durc, da cui si desume la regolarità con i pagamenti dei dipendenti.
Con particolare riferimento poi all'anno 2016 ( che sembrerebbe oggetto di rivendicazione), con riferimento specifico alle spettanze economiche (non quantificate e non specificate) asseritamente dovute al ricorrente, allega e documenta l'ente, che dal mese di gennaio al mese di giugno 2016, tutto il personale IRIPA è stato posto in FIS (Fondo di integrazione salariale), mentre nei successivi mesi di luglio, agosto e settembre 2016 in cassa integrazione ( cfr all. n. 3 e 4 fasc. ente). Il dato non è stato contestato dal ricorrente nella prima difesa utile, dovendosi escludere che sia dovuto alcunchè al a titolo retributivo per il periodo dei 12 mesi antecedenti il licenziamento tanto più che la Pt_1
domanda appare generica ed è priva di adeguata prospettazione in punto di allegazione prima ancora che di prova ( quali sarebbero con esattezza le mensilità dovute non è dato comprendere essendosi limitato il ricorrente a fare rinvio alla alluvionale e non meglio esplicata documentazione allegata).
Per quanto riguarda l'eventuale responsabilità dell'ente di formazione resistente il ricorso risulta carente sia sul piano della descrizione degli elementi di fatto fondanti le pretese azionate, che sotto il profilo in diritto, giacchè non si specificano le norme giuridiche si assumerebbero violate dall'ente datore di lavoro, né si descrive tampoco di qualifica in alcun modo il tipo di responsabilità in cui sarebbe incorso il predetto ente.
A tali dirimenti rilievi che sarebbero da soli sufficienti ad escludere l'accoglibilità delle domande (
genericamente) azionate nei confronti dell'ente di formazione, si aggiunga al fine di escludere in via definitiva qualunque responsabilità del suddetto ente in relazione al periodo successivo al licenziamento, che quest'ultimo ha versato in atti documentazione comprovante la inerzia del ricorrente a fronte di iniziative volte a consentirne il reimpiego
Così, ad esempio, si produce nota di rinuncia prot. n. 184 del 2019, con la quale l'odierno ricorrente ha comunicato all'Ente di non poter assumere l'incarico come formatore del corso “Assistenza
all'autonomia e alla comunicazione dei disabili”, per il quale aveva manifestato la propria disponibilità, poiché impegnato in altra attività lavorativa in altro corso di formazione ( cfr all. n. 5
fascicolo ente).
Il ricorso merita pertanto integrale rigetto.
La complessità della questione induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e compensa le spese tra tutte le parti in causa.
Enna, 9 aprile 2025.