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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dr. Nicola Saracino Presidente Relatore
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dr. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1893 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(c.f. ), con domicilio Parte_1 P.IVA_1 in Roma, , presso lo studio dell'Avv. VALERIO ALBERTO (c.f.
, che ne cura rappresentanza e difesa C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliat in VIA Controparte_1 C.F._2
LUTEZIA, 5 00198 ROMA, presso lo studio dell'Avv. ROMEO RODOLFO (c.f.
), che la rappresenta e difende C.F._3
APPELLATA
E
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Roma del 19.01.2024 N.
1137/2024
FATTO E DIRITTO
Fatto riferimento agli atti introduttivi del presente giudizio va dato atto che il procuratore costituito di ha rinunciato Parte_1 all'impugnazione.
r.g. n. 1 Il procuratore costituito dell'appellata ha aderito alla rinuncia e convenuto la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo la trattazione scritta del 27/02/2025 senza termini per lo scambio di conclusionali e repliche.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.)
o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Ciò premesso, si osserva che nella presente causa all'udienza del 03/03/2025
ha rinunciato all'impugnazione, con Parte_1
accettazione della controparte anche in punto di compensazione delle spese di lite.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c..
.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ compensa le spese.
Così deciso in Roma il giorno 03/03/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
r.g. n. 2