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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/07/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5240/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 5240/2018 e 5241/2018/ r.g. promosse da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Pietro Latino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in
Pozzallo nella Via Mazzini n. 30;
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente nella Via Sanremo snc, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Marco
Sudano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Pozzallo nella Via Mazzini n. 30;
ATTORI
contro
P. IVA ), e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
(P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 7 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti RAFFAELE ZURLO e ANDREA ORNATI, giusta procura in atti.
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
spiegando opposizione avverso il D.I. n. 1994/2018 reso dal Tribunale Controparte_2
di Ragusa in data 18.10.2018 nel procedimento monitorio iscritto al N. R.G. 3729/2018, su ricorso della società opposta, per l'importo di €. 5.332,37 oltre interessi convenzionali, spese e i compensi della fase monitoria, nei confronti dell'opponente e di suo Controparte_1
garante.
Esponeva l'attore che dall'analisi della documentazione allegata al fascicolo monitorio emergeva la carenza di legittimazione attiva in capo alla poiché il contratto Controparte_2
prodotto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, stipulato dall'opponente con la società (del gruppo , non rientrava tra quelli oggetto Parte_2 Parte_3
dell'operazione di cessione in blocco richiamata nel medesimo ricorso monitorio dalla opposta e che le avrebbe dato titolo per agire in giudizio. Deduceva altresì la carenza di legittimazione
passiva in capo a , che non interveniva nella stipula del contratto allegato, e la Controparte_1
carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito in ragione delle incongruenze riscontrabili tra la fonte contrattuale allegata e l'estratto conto prodotto a sostegno della domanda di ingiunzione.
Concludeva pertanto chiedendo:” Voglia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda eccezione e deduzione,
- preliminarmente dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva della per i motivi ampiamente spiegati in narrativa;
CP_2 pagina 2 di 7 - sempre preliminarmente dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione passiva del sig. per i motivi meglio sopra dedotti;
Controparte_1
- nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori preliminari eccezioni accogliere la presente opposizione ritenere e dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 1994/2018 perché carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per le ragioni ampiamente spiegate in atti;
- e per lo effetto revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Salvo ogni diritto.”
Costituitasi in giudizio, a mezzo della sua mandataria, chiedeva il rigetto CP_2
delle avverse domande, precisando di essere incorsa in errore nella produzione della documentazione e provvedendo a depositare il contratto di finanziamento n. 35184875 stipulato in data 03.03.2011 da e sottoscritto da in qualità di garante, Parte_1 Controparte_1
con la società ; precisava altresì che il credito scaturente da detto rapporto era Parte_4
stato successivamente da quest'ultima ceduto a , poi a ed infine ad CP_4 CP_5
Insisteva pertanto nella regolarità delle cessioni e nella titolarità del credito. CP_2
Chiedeva la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. R.G. 5241/2018 di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, introdotto da nel quale Controparte_1
venivano spesi i medesimi motivi di opposizione, e proposte le medesime domande giudiziali.
Chiedeva quindi il rigetto delle opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 09.04.2019 i due giudizi venivano dunque riuniti per procedere alla contestuale trattazione e decisione.
Con ordinanza del G.I. del 23.05.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini per provvedere al tentativo di mediazione, che tuttavia non produceva esito favorevole.
pagina 3 di 7 La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 marzo 2025, e posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e di replica.
****
Tanto premesso, entrambe le opposizioni riunite sono infondate e non meritevoli di accoglimento.
Va anzitutto rilevato che il credito vantato da trae origine da una Controparte_2
cessione in blocco di crediti pecuniari, operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge n. 130/1999 (artt. 1 e 4). Come noto, i crediti oggetto di detta operazione costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione.
Tanto premesso, deve vagliarsi la fondatezza della domanda introdotta in sede monitoria. Ciò
in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Dalla superiore premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito,
mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Da ciò consegue che il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare pagina 4 di 7 il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
In particolare, il fatto che il contratto di finanziamento sia stato prodotto nella fase di merito e non nella fase monitoria non si ripercuote sulla validità del provvedimento opposto, poiché,
come precisa la Corte di legittimità ( Cass. civ., Sez. III, n. 32959 del 17/12/2024): “Il
procedimento monitorio è un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere
eventuale e differito del contraddittorio, il quale si instaura soltanto nella fase
dell'opposizione, ma deve essere rapportato al momento iniziale dell'intero procedimento
costituito dalla presentazione del ricorso, sicché il potere cognitivo del giudice
dell'opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti
richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò
sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in
giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso
creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla
valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio
dell'altra parte;
a tal fine non è necessario che la parte richiedente l'ingiunzione formuli una
specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria
pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda
conferma del decreto opposto: v. Cass., 28/05/2019, n. 14486).
A tale stregua, la piena cognitio caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia
retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, dovendo il giudice del merito procedere
all'autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della
pagina 5 di 7 propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (v. Cass. 28/05/2019, n.
14473).".
Nella specie, ha prodotto a sostegno del proprio credito, integrando entro i Controparte_2
termini di decadenza la documentazione erroneamente depositata nella fase sommaria, il contratto di finanziamento posto a base del credito e l'estratto conto relativo alla fase esecutiva del rapporto, quantificando l'importo residuo ancora dovuto dai debitori, così assolvendo l'onere probatorio posto a suo carico.
Gli opponenti, dal canto loro, non hanno smentito la sottoscrizione del contratto, né negato l'erogazione della somma;
non hanno altresì allegato alcun fatto modificativo o estintivo del credito, al fine di contrastare la domanda di condanna avanzata in fase monitoria da controparte, conseguentemente l'opposizione proposta non può essere accolta.
Ne consegue l'integrale rigetto dei motivi di opposizione, e la conferma del D.I. opposto.
******
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 (tariffa minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività
difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di ciascuno degli opponenti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5240/2018 R.G., cui è stat riunita quella iscritta al n. 5241/2018 R.G.;
1. rigetta le opposizioni proposte da e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma nei loro confronti il D.I. n. 1994/2018 reso il 18.10.2018 dal Tribunale di pagina 6 di 7 Ragusa nel procedimento monitorio iscritto al n. 3729/2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali in favore di e per essa quale mandataria Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in €.2.540,00 per compensi
[...]
professionali a carico di ciascuno degli opponenti, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Ragusa, 29.7.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 5240/2018 e 5241/2018/ r.g. promosse da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Pietro Latino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in
Pozzallo nella Via Mazzini n. 30;
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente nella Via Sanremo snc, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Marco
Sudano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Pozzallo nella Via Mazzini n. 30;
ATTORI
contro
P. IVA ), e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
(P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 7 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti RAFFAELE ZURLO e ANDREA ORNATI, giusta procura in atti.
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
spiegando opposizione avverso il D.I. n. 1994/2018 reso dal Tribunale Controparte_2
di Ragusa in data 18.10.2018 nel procedimento monitorio iscritto al N. R.G. 3729/2018, su ricorso della società opposta, per l'importo di €. 5.332,37 oltre interessi convenzionali, spese e i compensi della fase monitoria, nei confronti dell'opponente e di suo Controparte_1
garante.
Esponeva l'attore che dall'analisi della documentazione allegata al fascicolo monitorio emergeva la carenza di legittimazione attiva in capo alla poiché il contratto Controparte_2
prodotto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, stipulato dall'opponente con la società (del gruppo , non rientrava tra quelli oggetto Parte_2 Parte_3
dell'operazione di cessione in blocco richiamata nel medesimo ricorso monitorio dalla opposta e che le avrebbe dato titolo per agire in giudizio. Deduceva altresì la carenza di legittimazione
passiva in capo a , che non interveniva nella stipula del contratto allegato, e la Controparte_1
carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito in ragione delle incongruenze riscontrabili tra la fonte contrattuale allegata e l'estratto conto prodotto a sostegno della domanda di ingiunzione.
Concludeva pertanto chiedendo:” Voglia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda eccezione e deduzione,
- preliminarmente dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva della per i motivi ampiamente spiegati in narrativa;
CP_2 pagina 2 di 7 - sempre preliminarmente dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione passiva del sig. per i motivi meglio sopra dedotti;
Controparte_1
- nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori preliminari eccezioni accogliere la presente opposizione ritenere e dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 1994/2018 perché carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per le ragioni ampiamente spiegate in atti;
- e per lo effetto revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Salvo ogni diritto.”
Costituitasi in giudizio, a mezzo della sua mandataria, chiedeva il rigetto CP_2
delle avverse domande, precisando di essere incorsa in errore nella produzione della documentazione e provvedendo a depositare il contratto di finanziamento n. 35184875 stipulato in data 03.03.2011 da e sottoscritto da in qualità di garante, Parte_1 Controparte_1
con la società ; precisava altresì che il credito scaturente da detto rapporto era Parte_4
stato successivamente da quest'ultima ceduto a , poi a ed infine ad CP_4 CP_5
Insisteva pertanto nella regolarità delle cessioni e nella titolarità del credito. CP_2
Chiedeva la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. R.G. 5241/2018 di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, introdotto da nel quale Controparte_1
venivano spesi i medesimi motivi di opposizione, e proposte le medesime domande giudiziali.
Chiedeva quindi il rigetto delle opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 09.04.2019 i due giudizi venivano dunque riuniti per procedere alla contestuale trattazione e decisione.
Con ordinanza del G.I. del 23.05.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini per provvedere al tentativo di mediazione, che tuttavia non produceva esito favorevole.
pagina 3 di 7 La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 marzo 2025, e posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e di replica.
****
Tanto premesso, entrambe le opposizioni riunite sono infondate e non meritevoli di accoglimento.
Va anzitutto rilevato che il credito vantato da trae origine da una Controparte_2
cessione in blocco di crediti pecuniari, operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge n. 130/1999 (artt. 1 e 4). Come noto, i crediti oggetto di detta operazione costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione.
Tanto premesso, deve vagliarsi la fondatezza della domanda introdotta in sede monitoria. Ciò
in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Dalla superiore premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito,
mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Da ciò consegue che il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare pagina 4 di 7 il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
In particolare, il fatto che il contratto di finanziamento sia stato prodotto nella fase di merito e non nella fase monitoria non si ripercuote sulla validità del provvedimento opposto, poiché,
come precisa la Corte di legittimità ( Cass. civ., Sez. III, n. 32959 del 17/12/2024): “Il
procedimento monitorio è un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere
eventuale e differito del contraddittorio, il quale si instaura soltanto nella fase
dell'opposizione, ma deve essere rapportato al momento iniziale dell'intero procedimento
costituito dalla presentazione del ricorso, sicché il potere cognitivo del giudice
dell'opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti
richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò
sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in
giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso
creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla
valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio
dell'altra parte;
a tal fine non è necessario che la parte richiedente l'ingiunzione formuli una
specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria
pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda
conferma del decreto opposto: v. Cass., 28/05/2019, n. 14486).
A tale stregua, la piena cognitio caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia
retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, dovendo il giudice del merito procedere
all'autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della
pagina 5 di 7 propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (v. Cass. 28/05/2019, n.
14473).".
Nella specie, ha prodotto a sostegno del proprio credito, integrando entro i Controparte_2
termini di decadenza la documentazione erroneamente depositata nella fase sommaria, il contratto di finanziamento posto a base del credito e l'estratto conto relativo alla fase esecutiva del rapporto, quantificando l'importo residuo ancora dovuto dai debitori, così assolvendo l'onere probatorio posto a suo carico.
Gli opponenti, dal canto loro, non hanno smentito la sottoscrizione del contratto, né negato l'erogazione della somma;
non hanno altresì allegato alcun fatto modificativo o estintivo del credito, al fine di contrastare la domanda di condanna avanzata in fase monitoria da controparte, conseguentemente l'opposizione proposta non può essere accolta.
Ne consegue l'integrale rigetto dei motivi di opposizione, e la conferma del D.I. opposto.
******
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 (tariffa minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività
difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di ciascuno degli opponenti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5240/2018 R.G., cui è stat riunita quella iscritta al n. 5241/2018 R.G.;
1. rigetta le opposizioni proposte da e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma nei loro confronti il D.I. n. 1994/2018 reso il 18.10.2018 dal Tribunale di pagina 6 di 7 Ragusa nel procedimento monitorio iscritto al n. 3729/2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali in favore di e per essa quale mandataria Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in €.2.540,00 per compensi
[...]
professionali a carico di ciascuno degli opponenti, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Ragusa, 29.7.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Emanuela A. Favara
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