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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte d'Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 570/2023, promossa
DA
(C.F. ), domiciliato per la lite in Fog- Parte_1 C.F._1 gia, Via Lustro n.29, presso l'Avv. Andrea Ruocco (C.F. ) (pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta procura Email_1 alle liti in calce al ricorso ex art.702 bis cpc introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
CONTRO
con sede in , Piazza Sa- Controparte_1 CP_1 limbeni 3 – C.F. , in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Paolo Panzieri (C.F. ), presso il cui studio in , Via del Capi- CodiceFiscale_3 CP_1 tano 4 – 53100, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata telematica- mente alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza n.378/2023 di repertorio del Tribunale di Siena pubblicata il 28-2-
2023.
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per la parte appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le motivazioni di cui in premessa, respingere l'appello presentato dal Signor Parte_1
poiché infondato in fatto ed in diritto e con integrale conferma della stessa. Vit-
[...] toria di spese e competenze di causa”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1.- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 9.11.2022, Parte_1 esponeva di avere ottenuto da ad aprile 2006, Controparte_1 una linea di credito con carta c.d. revolving rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo;
lamentava che il contratto di finanziamento non era stato stipulato in forma scritta, per come ammesso dallo stesso istituto bancario che, a seguito della notifica di decreto ingiuntivo chiesto per la consegna dei documenti relativi al rapporto bancario, aveva trasmesso soltanto gli estratti conto e dichiarato di non essere in pos- sesso di copia del contratto;
sosteneva, quindi, che il contratto era nullo per violazione dell'art.117, commi 1 e 3 TUB, e che ciò comportava le conseguenze di cui all'art. 125- bis, comma 9 TUB, ovvero dell'art. 124 TUB, applicabile ratione temporis, e di cui all'art. 2033 c.c.; tanto esposto e dedotto, riservata l'azione di indebito oggettivo a separata sede, chiedeva al Tribunale di Siena d'accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente ap- plicazione delle disposizioni di cui all'art. 125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
2.- costituitasi in giudizio, eccepiva preli- Controparte_1 minarmente il difetto di interesse ad agire, l'ingiustificato aggravamento della posizione
2 del debitore, la nullità della procura ad litem e chiedeva il risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. E così concludeva: “Piaccia al Tribunale di Siena
Ecc.mo, contrariis rejectis, per le causali ed i motivi sopra esposti respingere le domande attrici perché inammissibili, improponibili, improcedibili, irricevibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Vittoria di spese e competenze di causa e condanna ex art. 96 ultimo comma c.p.c. per la proposizione di lite temeraria”.
3.- Il Tribunale di Siena, con l'ordinanza sopra richiamata, dichiarava inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire e condannava il ricorrente a pagare le spese di lite alla resistente.
In sintesi, respinta l'eccezione di nullità della procura alle liti, il tribunale senese ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di interesse ad agire sul presupposto che l'ine- sistenza (materiale) del contratto di finanziamento era pacifica e il ricorrente non avrebbe ottenuto alcuna utilità pratica dall'accertamento della normativa applicabile alla fattispecie.
Ha argomentato che “l'interesse ad agire si ricollega al principio di economia pro- cessuale, appunto perché serve ad evitare attività processuali correlate a domande fon- date ma inutili, in cui l'accoglimento della domanda, in concreto, non servirebbe a nulla, non apporterebbe alcun beneficio al soggetto che l'ha proposta” e che “nel caso di specie,
[era] pacifico, in quanto riconosciuto da entrambe le parti, che, dopo la notifica del de- creto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna del contratto e degli estratti conto, la ha consegnato al ricorrente solo questi ultimi (doc. 1 fasc.ricorrente) ed ha CP_1 espressamente ammesso di avere smarrito il contratto, allegando anche la relativa de- nuncia di smarrimento (doc. 2 fasc.ricorrente; docc. 3, 4 e 5 fasc.resistente). A fronte di ciò, il ricorrente ha tuttavia evidenziato che il proprio interesse ad agire deriverebbe dal fatto che dalla nullità del contratto per mancanza della forma scritta discendono effetti economici, in particolare quelli restitutori previsti dall'art. 125-bis TUB ovvero dall'art. 124 TUB applicabile ratione temporis e dall'art. 2033 c.c.”.
Ha aggiunto che “Tale considerazione, pur in sé corretta, non appare tuttavia suf- ficiente a ritenere sussistente l'interesse ad agire, in quanto, nel caso di specie, il ricor- rente si è limitato a chiedere al Giudice il mero accertamento della nullità e non la resti- tuzione di somme illegittimamente acquisite dall'istituto bancario. Come evidenziato in giurisprudenza, il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 23 dicembre 2009, n. 27151);
3 e nel caso di specie, come detto, l'accertamento delle conseguenze in diritto della man- canza del contratto e della disciplina eventualmente applicabile avrebbe un'utilità con- creta per il ricorrente solo in presenza di una domanda restitutoria, che, invece, nel caso di specie, non è stata proposta. Addirittura, il ricorrente non ha neanche richiesto l'ac- certamento e la quantificazione del proprio credito restitutorio. D'altro canto, lo stesso ricorrente non ha neanche allegato la richiesta di rientro dal finanziamento avanzata da parte della Banca, rispetto alla quale avrebbe potuto avere un'utilità l'accertamento della nullità del contratto, finalizzata a bloccare, in anticipo ed ancor prima della sua proposi- zione, una domanda giudiziale di pagamento da parte della Banca. In questo contesto, anzi, dovendosi ipotizzare la successiva proposizione, da parte del ricorrente, di un'ulte- riore domanda di restituzione somme, potrebbe anche porsi un profilo di abuso del di- ritto, derivante dalla instaurazione nei confronti della medesima convenuta di una plu- ralità di giudizi, fondati su domande che avrebbero potuto essere proposte contestual- mente, in assenza di uno specifico interesse della parte a proporle separatamente. In conclusione, quindi, la domanda, così come proposta, deve essere dichiarata inammis- sibile per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.”.
L'appello.
ha proposto tempestivo appello articolando questi motivi: Parte_1
1) Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 100 cpc, 1421 e
2697 cc, nonché degli artt.115 e 116 cpc e art. 117 TUB.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure ha errato nel dichiarare inammissi- bile la domanda di nullità del contratto di carta revolving sul presupposto del difetto di interesse ad agire in quanto dall'accoglimento dell'azione proposta sarebbero scaturiti
“effetti economici” per lui favorevoli: sarebbe stato tenuto a restituire alla le CP_1 somme mutuategli maggiorate degli interessi legali e non di quelli applicati nel corso del rapporto.
Ha aggiunto che “nessuna prescrizione è maturata e, quindi, avrebbe diritto di ripetere dalla tutti i pagamenti a titolo di interessi, spese e commissioni pagati in CP_1 eccesso” e che “per la natura del contratto, accostabile al conto corrente affidato, tutti i pagamenti hanno natura ripristinatoria e non sono decorsi 10 anni dall'estinzione del rapporto”.
Ha aggiunto, ancora, che il giudice di prime cure aveva “ignorato la conseguente domanda legata alla declaratoria di nullità, ossia il diritto dell'appellante di restituire le
4 somme mutuategli secondo le disposizioni di cui all'art. 2033 cc, essendo il rapporto nato prima del DLgs n. 141/2010”.
2) Errata statuizione su connotati abusivi della domanda.
L'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che l'azione di nullità, come proposta, possa assumere profili che configurano un abuso del diritto, non avendo egli spiegato nel medesimo giudizio anche l'azione di ripetizione di somme.
Secondo l'appellante tale assunto è errato, in quanto la proposizione dell'azione di nullità non costituisce un frazionamento illegittimo rispetto alla dipendente azione di indebito oggettivo. In ogni caso, tale vizio, secondo l'appellante, non potrebbe essere accertato in via preventiva e presuntiva. A ciò si aggiunga – secondo l'appellante - che
è sicuramente rimessa alla parte che agisce la scelta processuale di limitare la domanda al mero accertamento di un credito senza richiedere anche la condanna al relativo pa- gamento. Tanto più se l'accertamento consegue ad un'azione di nullità del contratto, nullità che egli ha sicuramente interesse ad accertare, posto che l'art. 1421 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di far valere la nullità delle disposizioni contrattuali e che tale azione è imprescrittibile e il vizio rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1422 cc, giusto l'insegnamento di Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26243.
Infine, secondo l'appellante, il mero accertamento del diritto non implica di per sé una duplicazione delle spese processuali, considerato che la statuizione sul punto già pone le parti nella condizione di adempiere l'obbligazione in conformità a quanto accer- tato, senza dover necessariamente attendere o richiedere un'esplicita pronuncia di con- danna.
Le difese dell'appellata.
L'appellata ha contrastato l'appello, chiedendone il rigetto.
Il passaggio in decisione.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 31-3-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5 1.- Il collegio osserva che l'ordinanza impugnata nel richiedere, ai fini dell'afferma- zione della sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, una correlazione necessaria tra azione di nullità del contratto intercorso tra le parti relativo a carta revolving - azione fondata sull'assunto della mancata conclusione del contratto per iscritto - e la dipendente azione di indebito oggettivo che la parte si è riservata di proporre in altra sede e nel prospettare che tale riserva d'azione potrebbe integrare un possibile abuso di diritto, incorre nel vizio denunciato dall'appellante e si pone come distonica finanche rispetto agli stessi precedenti della corte di legittimità richiamati nella motivazione della deci- sione.
In un caso quale quello in esame si sarebbe potuto affermare l'assenza dell'inte- resse ad agire del ricorrente soltanto se la banca avesse riconosciuto la sussistenza della dedotta nullità contrattuale.
Ma il comportamento stragiudiziale e giudiziale della banca non è in questo senso.
Nella lettera inviata a mezzo pec in data 14.10.2022 al difensore del ricorrente, prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, la banca scriveva: “Ci riferiamo alla
Vostra comunicazione di cui in oggetto, con la quale contestate la mancata forma scritta del contratto e la mancata consegna al comune cliente. Al riguardo, rappresentiamo che il contratto è stato stipulato in forma scritta ed una copia dello stesso è stata consegnata al sig. . Successivamente esso è stato smarrito, come peraltro già a conoscenza Parte_1 del sig. che, tramite altro Procuratore, ha promosso decreto ingiuntivo nei Parte_1 confronti della Banca, riguardo al medesimo argomento. All'esito di tale iniziativa, al cliente è stata consegnata copia della denuncia effettuata dalla Pertanto la CP_1 CP_1 aveva già dichiarato in quella sede l'avvenuta stipulazione in forma scritta del contratto”.
In altre parole, nella fase stragiudiziale la banca contestava che il contratto non fosse stato concluso per iscritto e che, quindi, ne fosse predicabile la nullità.
Nel corso del giudizio (v., da ultimo gli scritti conclusionali depositati nel giudizio d'appello e, in particolare, la memoria di replica) la banca ha continuato nella propria linea difensiva, assumendo: (i) che si può ritenere provata l'avvenuta pattuizione in forma scritta del contratto stesso, quando l'Istituto di Credito provveda ad inviare al correntista la denunzia di smarrimento di tale contratto;
(ii) che, in ogni caso, l'onere probatorio circa la violazione dell'obbligo di stipulazione in forma scritta del contratto bancario grava sulla parte che ne richieda l'accertamento.
6 In sostanza, sussisteva prima del giudizio (ed è rimasta tale nel corso del giudizio) una situazione di incertezza tra le parti sul fatto che il contratto fosse stato concluso per iscritto e che, in difetto di ciò, il contratto fosse nullo.
Era interesse, quindi, del ricorrente rimuovere tale stato di incertezza attraverso l'azione proposta.
D'altro canto, in termini più generali, la Corte di Cassazione ha affermato, anche di recente, che “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità” (cfr. Cass. civ. 2670-2020).
Né la riserva di agire in separato giudizio con l'azione di indebito oggettivo, qualora la banca non avesse spontaneamente provveduto a ricalcolare il saldo del rapporto e a restituire l'eventuale indebito al ricorrente, integra abuso di diritto, non vertendosi nella
(diversa) fattispecie del frazionamento del credito, in relazione alla quale si è formato l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di primo grado, peraltro oggetto di recente revisione da parte delle Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 7299-2025).
Pertanto, ha ragione l'appellante a dire che l'azione di nullità contrattuale è am- missibile.
2.- L'azione di nullità è tuttavia infondata nel merito.
Al riguardo va premesso che tra le parti è incontestata la conclusione nell'anno
2006 di un contratto di credito al consumo mediante utilizzo di c.d. carta revolving
(n.00100003 133132).
Agli atti del giudizio è presente quale documento prodotto dal ricorrente, acquisito a seguito di decreto ingiuntivo, l'estratto conto del rapporto relativo al periodo dal mese di maggio 2006 al mese di agosto 2021 (data di chiusura del rapporto).
E' contestata, invece, la forma in cui fu concluso tale contratto. Il ricorrente ha contestato che fu concluso per iscritto. L'appellata assume il contrario.
In forza delle previsioni degli artt.124, co.1, e 117, co.1 e 3 TUB, simile contratto va concluso per iscritto a pena di nullità (c.d. forma scritta ad substantiam). Trattasi, com'è noto, di nullità di protezione che può essere fatta valere soltanto dal cliente
(art.127 TUB). In caso di violazione dell'art.124 TUB e, quindi, della mancata conclu- sione per iscritto, il contratto è nullo giusto il rinvio all'art.117, co.3 TUB.
7 Ciò premesso, deve convenirsi con l'assunto dell'appellata, secondo cui, in rela- zione all'azione di nullità del contratto per difetto di forma scritta, l'onere della prova della mancata conclusione del contratto per iscritto compete alla parte che agisce in giudizio e tale prova non è stata offerta nel caso di specie.
Sul punto va ricordato che già in precedenti decisioni sull'argomento questa Corte
d'Appello ha avuto modo di affermare che nei rapporti cui è applicabile l'art.119 TUB e in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità (v., fra le altre, da ultimo
Cass. civ. 32210-24, in cui ampi richiami ai precedenti conformi) l'onere della prova grava sul cliente che agisce in giudizio.
In detti precedenti questa corte ha osservato che “In caso rapporti iniziati nel de- cennio anteriore il correntista ha certamente diritto di ottenere copia dei contratti sotto- scritti;
la mancata consegna, esibizione o comunque produzione in giudizio di documen- tazione contrattuale riferita al decennio anteriore sarà di per sé idonea, in via presuntiva,
a ritenere provata la eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex 117 TUB;
b) in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previ- sioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi una istanza ex 119 TUB oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conser- vare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale pre- visto dal legislatore e conseguentemente “non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”; il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente ed in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso.
Una diversa conclusione che, a fronte della pura e semplice allegazione di mancato rispetto della forma scritta da parte del cliente attore in ripetizione, imponesse nella sostanza alla banca convenuta un correlativo obbligo di produzione di documentazione contrattuale senza alcuna limitazione temporale, ben oltre il termine ex 119 TUB, pena
l'automatica raggiunta prova dell'assenza della causa debendi sarebbe irragionevole, in
8 contrasto con i principi basilari dell'onere della prova, con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto (legittimando condotte anche obbiettivamente scorrette del correntista), con l'assetto ed il bilanciamento degli interessi specificata- mente delineato dal legislatore nel settore (diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione entro un congruo lasso temporale;
assenza di un obbligo per la banca di conservare la documentazione, pur a suo tempo legittimamente formata, anche oltre
10 anni, sine die), con il principio generale della certezza dei rapporti giuridici”.
Ora, nella fattispecie in esame, come già sopra esposto, l'istanza ex 119 TUB è stata proposta ad oltre dieci anni dall'inizio del rapporto;
parte attrice si è limitata pura- mente e semplicemente ad allegare la mancata pattuizione scritta, senza fornire alcuna prova se non pretendendo nella sostanza che spettasse alla banca convenuta di produrre in giudizio il contratto, sebbene si trattasse, pacificamente, di documentazione mai ri- chiesta dal cliente nei termini di legge e per la quale non sussisteva un obbligo di con- servazione ed esibizione.
Vero è che la Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni non (ancora) mas- simate (v. Cass. civ. 16521-24; Cass. 30391-24; 2714-25), che hanno richiamato un precedente specifico anch'esso non massimato (Cass. civ. 6480-2021), ha affermato il seguente, diverso e opposto, principio di diritto: “[…] Deve aggiungersi, per comple- tezza, che tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possi- bile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clau- sole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di mas- simo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfeziona- mento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”.
Tuttavia, in attesa che tale orientamento si consolidi e che l'eventuale contrasto insorto tra le sezioni semplici possa trovare ricomposizione con un intervento delle Se- zioni Unite, il Collegio ritiene di dare continuità al proprio orientamento, che è in linea con il diverso indirizzo esegetico espresso dal giudice di legittimità sopra menzionato per primo.
9 3.- In conclusione, l'azione di nullità è ammissibile, ma va respinta nel merito per difetto di prova dei fatti assunti a fondamento delle domande, in tesi e in ipotesi, formu- late.
4.- Proprio in ragione del contrasto di recente insorto nella giurisprudenza del giu- dice di legittimità, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara ammissibili le azioni proposte da
, respingendo tuttavia le domande per difetto di prova;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10-4-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte d'Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 570/2023, promossa
DA
(C.F. ), domiciliato per la lite in Fog- Parte_1 C.F._1 gia, Via Lustro n.29, presso l'Avv. Andrea Ruocco (C.F. ) (pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta procura Email_1 alle liti in calce al ricorso ex art.702 bis cpc introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
CONTRO
con sede in , Piazza Sa- Controparte_1 CP_1 limbeni 3 – C.F. , in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Paolo Panzieri (C.F. ), presso il cui studio in , Via del Capi- CodiceFiscale_3 CP_1 tano 4 – 53100, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata telematica- mente alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza n.378/2023 di repertorio del Tribunale di Siena pubblicata il 28-2-
2023.
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per la parte appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le motivazioni di cui in premessa, respingere l'appello presentato dal Signor Parte_1
poiché infondato in fatto ed in diritto e con integrale conferma della stessa. Vit-
[...] toria di spese e competenze di causa”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1.- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 9.11.2022, Parte_1 esponeva di avere ottenuto da ad aprile 2006, Controparte_1 una linea di credito con carta c.d. revolving rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo;
lamentava che il contratto di finanziamento non era stato stipulato in forma scritta, per come ammesso dallo stesso istituto bancario che, a seguito della notifica di decreto ingiuntivo chiesto per la consegna dei documenti relativi al rapporto bancario, aveva trasmesso soltanto gli estratti conto e dichiarato di non essere in pos- sesso di copia del contratto;
sosteneva, quindi, che il contratto era nullo per violazione dell'art.117, commi 1 e 3 TUB, e che ciò comportava le conseguenze di cui all'art. 125- bis, comma 9 TUB, ovvero dell'art. 124 TUB, applicabile ratione temporis, e di cui all'art. 2033 c.c.; tanto esposto e dedotto, riservata l'azione di indebito oggettivo a separata sede, chiedeva al Tribunale di Siena d'accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente ap- plicazione delle disposizioni di cui all'art. 125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
2.- costituitasi in giudizio, eccepiva preli- Controparte_1 minarmente il difetto di interesse ad agire, l'ingiustificato aggravamento della posizione
2 del debitore, la nullità della procura ad litem e chiedeva il risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. E così concludeva: “Piaccia al Tribunale di Siena
Ecc.mo, contrariis rejectis, per le causali ed i motivi sopra esposti respingere le domande attrici perché inammissibili, improponibili, improcedibili, irricevibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Vittoria di spese e competenze di causa e condanna ex art. 96 ultimo comma c.p.c. per la proposizione di lite temeraria”.
3.- Il Tribunale di Siena, con l'ordinanza sopra richiamata, dichiarava inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire e condannava il ricorrente a pagare le spese di lite alla resistente.
In sintesi, respinta l'eccezione di nullità della procura alle liti, il tribunale senese ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di interesse ad agire sul presupposto che l'ine- sistenza (materiale) del contratto di finanziamento era pacifica e il ricorrente non avrebbe ottenuto alcuna utilità pratica dall'accertamento della normativa applicabile alla fattispecie.
Ha argomentato che “l'interesse ad agire si ricollega al principio di economia pro- cessuale, appunto perché serve ad evitare attività processuali correlate a domande fon- date ma inutili, in cui l'accoglimento della domanda, in concreto, non servirebbe a nulla, non apporterebbe alcun beneficio al soggetto che l'ha proposta” e che “nel caso di specie,
[era] pacifico, in quanto riconosciuto da entrambe le parti, che, dopo la notifica del de- creto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna del contratto e degli estratti conto, la ha consegnato al ricorrente solo questi ultimi (doc. 1 fasc.ricorrente) ed ha CP_1 espressamente ammesso di avere smarrito il contratto, allegando anche la relativa de- nuncia di smarrimento (doc. 2 fasc.ricorrente; docc. 3, 4 e 5 fasc.resistente). A fronte di ciò, il ricorrente ha tuttavia evidenziato che il proprio interesse ad agire deriverebbe dal fatto che dalla nullità del contratto per mancanza della forma scritta discendono effetti economici, in particolare quelli restitutori previsti dall'art. 125-bis TUB ovvero dall'art. 124 TUB applicabile ratione temporis e dall'art. 2033 c.c.”.
Ha aggiunto che “Tale considerazione, pur in sé corretta, non appare tuttavia suf- ficiente a ritenere sussistente l'interesse ad agire, in quanto, nel caso di specie, il ricor- rente si è limitato a chiedere al Giudice il mero accertamento della nullità e non la resti- tuzione di somme illegittimamente acquisite dall'istituto bancario. Come evidenziato in giurisprudenza, il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 23 dicembre 2009, n. 27151);
3 e nel caso di specie, come detto, l'accertamento delle conseguenze in diritto della man- canza del contratto e della disciplina eventualmente applicabile avrebbe un'utilità con- creta per il ricorrente solo in presenza di una domanda restitutoria, che, invece, nel caso di specie, non è stata proposta. Addirittura, il ricorrente non ha neanche richiesto l'ac- certamento e la quantificazione del proprio credito restitutorio. D'altro canto, lo stesso ricorrente non ha neanche allegato la richiesta di rientro dal finanziamento avanzata da parte della Banca, rispetto alla quale avrebbe potuto avere un'utilità l'accertamento della nullità del contratto, finalizzata a bloccare, in anticipo ed ancor prima della sua proposi- zione, una domanda giudiziale di pagamento da parte della Banca. In questo contesto, anzi, dovendosi ipotizzare la successiva proposizione, da parte del ricorrente, di un'ulte- riore domanda di restituzione somme, potrebbe anche porsi un profilo di abuso del di- ritto, derivante dalla instaurazione nei confronti della medesima convenuta di una plu- ralità di giudizi, fondati su domande che avrebbero potuto essere proposte contestual- mente, in assenza di uno specifico interesse della parte a proporle separatamente. In conclusione, quindi, la domanda, così come proposta, deve essere dichiarata inammis- sibile per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.”.
L'appello.
ha proposto tempestivo appello articolando questi motivi: Parte_1
1) Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 100 cpc, 1421 e
2697 cc, nonché degli artt.115 e 116 cpc e art. 117 TUB.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure ha errato nel dichiarare inammissi- bile la domanda di nullità del contratto di carta revolving sul presupposto del difetto di interesse ad agire in quanto dall'accoglimento dell'azione proposta sarebbero scaturiti
“effetti economici” per lui favorevoli: sarebbe stato tenuto a restituire alla le CP_1 somme mutuategli maggiorate degli interessi legali e non di quelli applicati nel corso del rapporto.
Ha aggiunto che “nessuna prescrizione è maturata e, quindi, avrebbe diritto di ripetere dalla tutti i pagamenti a titolo di interessi, spese e commissioni pagati in CP_1 eccesso” e che “per la natura del contratto, accostabile al conto corrente affidato, tutti i pagamenti hanno natura ripristinatoria e non sono decorsi 10 anni dall'estinzione del rapporto”.
Ha aggiunto, ancora, che il giudice di prime cure aveva “ignorato la conseguente domanda legata alla declaratoria di nullità, ossia il diritto dell'appellante di restituire le
4 somme mutuategli secondo le disposizioni di cui all'art. 2033 cc, essendo il rapporto nato prima del DLgs n. 141/2010”.
2) Errata statuizione su connotati abusivi della domanda.
L'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che l'azione di nullità, come proposta, possa assumere profili che configurano un abuso del diritto, non avendo egli spiegato nel medesimo giudizio anche l'azione di ripetizione di somme.
Secondo l'appellante tale assunto è errato, in quanto la proposizione dell'azione di nullità non costituisce un frazionamento illegittimo rispetto alla dipendente azione di indebito oggettivo. In ogni caso, tale vizio, secondo l'appellante, non potrebbe essere accertato in via preventiva e presuntiva. A ciò si aggiunga – secondo l'appellante - che
è sicuramente rimessa alla parte che agisce la scelta processuale di limitare la domanda al mero accertamento di un credito senza richiedere anche la condanna al relativo pa- gamento. Tanto più se l'accertamento consegue ad un'azione di nullità del contratto, nullità che egli ha sicuramente interesse ad accertare, posto che l'art. 1421 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di far valere la nullità delle disposizioni contrattuali e che tale azione è imprescrittibile e il vizio rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1422 cc, giusto l'insegnamento di Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26243.
Infine, secondo l'appellante, il mero accertamento del diritto non implica di per sé una duplicazione delle spese processuali, considerato che la statuizione sul punto già pone le parti nella condizione di adempiere l'obbligazione in conformità a quanto accer- tato, senza dover necessariamente attendere o richiedere un'esplicita pronuncia di con- danna.
Le difese dell'appellata.
L'appellata ha contrastato l'appello, chiedendone il rigetto.
Il passaggio in decisione.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 31-3-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5 1.- Il collegio osserva che l'ordinanza impugnata nel richiedere, ai fini dell'afferma- zione della sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, una correlazione necessaria tra azione di nullità del contratto intercorso tra le parti relativo a carta revolving - azione fondata sull'assunto della mancata conclusione del contratto per iscritto - e la dipendente azione di indebito oggettivo che la parte si è riservata di proporre in altra sede e nel prospettare che tale riserva d'azione potrebbe integrare un possibile abuso di diritto, incorre nel vizio denunciato dall'appellante e si pone come distonica finanche rispetto agli stessi precedenti della corte di legittimità richiamati nella motivazione della deci- sione.
In un caso quale quello in esame si sarebbe potuto affermare l'assenza dell'inte- resse ad agire del ricorrente soltanto se la banca avesse riconosciuto la sussistenza della dedotta nullità contrattuale.
Ma il comportamento stragiudiziale e giudiziale della banca non è in questo senso.
Nella lettera inviata a mezzo pec in data 14.10.2022 al difensore del ricorrente, prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, la banca scriveva: “Ci riferiamo alla
Vostra comunicazione di cui in oggetto, con la quale contestate la mancata forma scritta del contratto e la mancata consegna al comune cliente. Al riguardo, rappresentiamo che il contratto è stato stipulato in forma scritta ed una copia dello stesso è stata consegnata al sig. . Successivamente esso è stato smarrito, come peraltro già a conoscenza Parte_1 del sig. che, tramite altro Procuratore, ha promosso decreto ingiuntivo nei Parte_1 confronti della Banca, riguardo al medesimo argomento. All'esito di tale iniziativa, al cliente è stata consegnata copia della denuncia effettuata dalla Pertanto la CP_1 CP_1 aveva già dichiarato in quella sede l'avvenuta stipulazione in forma scritta del contratto”.
In altre parole, nella fase stragiudiziale la banca contestava che il contratto non fosse stato concluso per iscritto e che, quindi, ne fosse predicabile la nullità.
Nel corso del giudizio (v., da ultimo gli scritti conclusionali depositati nel giudizio d'appello e, in particolare, la memoria di replica) la banca ha continuato nella propria linea difensiva, assumendo: (i) che si può ritenere provata l'avvenuta pattuizione in forma scritta del contratto stesso, quando l'Istituto di Credito provveda ad inviare al correntista la denunzia di smarrimento di tale contratto;
(ii) che, in ogni caso, l'onere probatorio circa la violazione dell'obbligo di stipulazione in forma scritta del contratto bancario grava sulla parte che ne richieda l'accertamento.
6 In sostanza, sussisteva prima del giudizio (ed è rimasta tale nel corso del giudizio) una situazione di incertezza tra le parti sul fatto che il contratto fosse stato concluso per iscritto e che, in difetto di ciò, il contratto fosse nullo.
Era interesse, quindi, del ricorrente rimuovere tale stato di incertezza attraverso l'azione proposta.
D'altro canto, in termini più generali, la Corte di Cassazione ha affermato, anche di recente, che “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità” (cfr. Cass. civ. 2670-2020).
Né la riserva di agire in separato giudizio con l'azione di indebito oggettivo, qualora la banca non avesse spontaneamente provveduto a ricalcolare il saldo del rapporto e a restituire l'eventuale indebito al ricorrente, integra abuso di diritto, non vertendosi nella
(diversa) fattispecie del frazionamento del credito, in relazione alla quale si è formato l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di primo grado, peraltro oggetto di recente revisione da parte delle Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 7299-2025).
Pertanto, ha ragione l'appellante a dire che l'azione di nullità contrattuale è am- missibile.
2.- L'azione di nullità è tuttavia infondata nel merito.
Al riguardo va premesso che tra le parti è incontestata la conclusione nell'anno
2006 di un contratto di credito al consumo mediante utilizzo di c.d. carta revolving
(n.00100003 133132).
Agli atti del giudizio è presente quale documento prodotto dal ricorrente, acquisito a seguito di decreto ingiuntivo, l'estratto conto del rapporto relativo al periodo dal mese di maggio 2006 al mese di agosto 2021 (data di chiusura del rapporto).
E' contestata, invece, la forma in cui fu concluso tale contratto. Il ricorrente ha contestato che fu concluso per iscritto. L'appellata assume il contrario.
In forza delle previsioni degli artt.124, co.1, e 117, co.1 e 3 TUB, simile contratto va concluso per iscritto a pena di nullità (c.d. forma scritta ad substantiam). Trattasi, com'è noto, di nullità di protezione che può essere fatta valere soltanto dal cliente
(art.127 TUB). In caso di violazione dell'art.124 TUB e, quindi, della mancata conclu- sione per iscritto, il contratto è nullo giusto il rinvio all'art.117, co.3 TUB.
7 Ciò premesso, deve convenirsi con l'assunto dell'appellata, secondo cui, in rela- zione all'azione di nullità del contratto per difetto di forma scritta, l'onere della prova della mancata conclusione del contratto per iscritto compete alla parte che agisce in giudizio e tale prova non è stata offerta nel caso di specie.
Sul punto va ricordato che già in precedenti decisioni sull'argomento questa Corte
d'Appello ha avuto modo di affermare che nei rapporti cui è applicabile l'art.119 TUB e in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità (v., fra le altre, da ultimo
Cass. civ. 32210-24, in cui ampi richiami ai precedenti conformi) l'onere della prova grava sul cliente che agisce in giudizio.
In detti precedenti questa corte ha osservato che “In caso rapporti iniziati nel de- cennio anteriore il correntista ha certamente diritto di ottenere copia dei contratti sotto- scritti;
la mancata consegna, esibizione o comunque produzione in giudizio di documen- tazione contrattuale riferita al decennio anteriore sarà di per sé idonea, in via presuntiva,
a ritenere provata la eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex 117 TUB;
b) in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previ- sioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi una istanza ex 119 TUB oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conser- vare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale pre- visto dal legislatore e conseguentemente “non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”; il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente ed in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso.
Una diversa conclusione che, a fronte della pura e semplice allegazione di mancato rispetto della forma scritta da parte del cliente attore in ripetizione, imponesse nella sostanza alla banca convenuta un correlativo obbligo di produzione di documentazione contrattuale senza alcuna limitazione temporale, ben oltre il termine ex 119 TUB, pena
l'automatica raggiunta prova dell'assenza della causa debendi sarebbe irragionevole, in
8 contrasto con i principi basilari dell'onere della prova, con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto (legittimando condotte anche obbiettivamente scorrette del correntista), con l'assetto ed il bilanciamento degli interessi specificata- mente delineato dal legislatore nel settore (diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione entro un congruo lasso temporale;
assenza di un obbligo per la banca di conservare la documentazione, pur a suo tempo legittimamente formata, anche oltre
10 anni, sine die), con il principio generale della certezza dei rapporti giuridici”.
Ora, nella fattispecie in esame, come già sopra esposto, l'istanza ex 119 TUB è stata proposta ad oltre dieci anni dall'inizio del rapporto;
parte attrice si è limitata pura- mente e semplicemente ad allegare la mancata pattuizione scritta, senza fornire alcuna prova se non pretendendo nella sostanza che spettasse alla banca convenuta di produrre in giudizio il contratto, sebbene si trattasse, pacificamente, di documentazione mai ri- chiesta dal cliente nei termini di legge e per la quale non sussisteva un obbligo di con- servazione ed esibizione.
Vero è che la Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni non (ancora) mas- simate (v. Cass. civ. 16521-24; Cass. 30391-24; 2714-25), che hanno richiamato un precedente specifico anch'esso non massimato (Cass. civ. 6480-2021), ha affermato il seguente, diverso e opposto, principio di diritto: “[…] Deve aggiungersi, per comple- tezza, che tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possi- bile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clau- sole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di mas- simo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfeziona- mento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”.
Tuttavia, in attesa che tale orientamento si consolidi e che l'eventuale contrasto insorto tra le sezioni semplici possa trovare ricomposizione con un intervento delle Se- zioni Unite, il Collegio ritiene di dare continuità al proprio orientamento, che è in linea con il diverso indirizzo esegetico espresso dal giudice di legittimità sopra menzionato per primo.
9 3.- In conclusione, l'azione di nullità è ammissibile, ma va respinta nel merito per difetto di prova dei fatti assunti a fondamento delle domande, in tesi e in ipotesi, formu- late.
4.- Proprio in ragione del contrasto di recente insorto nella giurisprudenza del giu- dice di legittimità, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara ammissibili le azioni proposte da
, respingendo tuttavia le domande per difetto di prova;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10-4-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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