Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 25/02/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00391/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2024, proposto da
EP NN e PA AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Bernardo Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto della Corte di Appello di Catanzaro cron. n. 3170/2022, pubblicato in data 5.12.2022 e notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e vista la memoria del difensore della parte ricorrente del 17.2.2025.
Rilevato che,
parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione da parte dell’Amministrazione intimata del decreto emesso ex art. 3 l. n. 89/2001 dalla Corte di Appello di Catanzaro cron. n. 3170/2022, pubblicato in data 5.12.2022 e notificato in pari data.
Considerato che,
con memoria del 17.2.2025 parte ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento delle relative spettanze, per cui chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere con il favore delle spese.
Ritenuto che,
la cessata materia del contendere di cui all'art. 34, comma 5, c.p.a. sussiste ogni qualvolta si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2.1.2024, n.8).
Rilevato che,
la necessità di sospendere il presente giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della l. n. 207/2024, c.d. legge di bilancio 2025, per i successivi due anni dall’entrata in vigore dell’indicata disposizione di legge (termine entro il quale non possono essere iniziati o proseguiti i giudizi di ottemperanza), ha la sua ratio nella razionalizzazione dei costi conseguenti alla violazione del termine di cui alla L. n. 89/2001 e che tale disposizione presuppone la sussistenza dell’interesse alla definizione della procedura liquidatoria di cui alla L. 89/2001, cosicché, una volta sopravvenuto il pagamento, la procedura è da ritenersi estinta, con conseguente inapplicabilità del richiamato art. 1, comma 817, della l. n. 207/2024.
Considerato che,
il pagamento delle spettanze di cui al titolo in epigrafe è avvenuta solo successivamente alla introduzione del presente giudizio in modo che l’amministrazione è tenuta al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che vengono liquidate in complessivi € 552,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione, e unitamente al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO