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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Giorgio Sensale Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Ada Meterangelis consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1998/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, sez. XII, n. 2983/2020, pubblicata in data 24.4.2020,
TRA
in persona dell'amministratore delegato l.r.p.t., Parte_1
, con sede alla via Garibaldi 77, Orta di Atella, P. IVA Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Giannarini (C.F. P.IVA_1
) e Raffaele Agliata (C.F. ) e con gli C.F._1 C.F._2
stessi elettivamente domiciliato in Qualiano alla via Campana n. 246, giusta procura alle liti allegata in calce all'atto di appello
Appellante
E
classe 1947, fu (C.F.: Controparte_1 Per_1
), fu (C.F.: C.F._3 Controparte_2 Per_2
) e (C.F.: C.F._4 Controparte_3
1 , rapp.ti e difesi dall'avv. Pietro CE (C.F.: C.F._5
) giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo C.F._6
grado, elett.nte dom.ti presso il suo studio in Grumo Nevano, via Matteotti n. 32
Appellati
NONCHE'
cf: , quale erede di CP_4 C.F._7 [...]
- fu (classe 1948), cf: , deceduto in S. CP_1 Per_2 C.F._8
Arpino in data 23/06/2020, elett.te dom.ta in Frattamaggiore, alla via Giulio
Genoino n.80, presso lo studio dell'avv.to Filippo Chiacchio cf.
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura apposta C.F._9
in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
E
, cf. in persona del sindaco Controparte_5 P.IVA_2
p.t.
Appellato contumace
E
con sede legale in Bologna alla Via Controparte_6
Stalingrado n. 45 (C.F. ) già denominata quale P.IVA_3 Controparte_7
società incorporante di Controparte_8 Controparte_9
giusto atto di fusione per
[...] Controparte_10
incorporazione del 31.12.2013 del Notaio dott. in Bologna, Rep. Persona_3
53712, Racc. 34018, registrato in Imola il 2 gennaio 2014, in persona del legale rappresentante pro-tempore, giusta procura speciale Parte_3
per atto notaio in Bologna del 18.12.2019, rep. 93508, racc. Persona_4
2 10283, elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei Mille n. 40 presso lo studio dell'avv. Paolo Tortorano (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._10
in virtù di mandato su foglio allegato in calce alla comparsa di risposta.
Appellata
NONCHE'
con sede legale in Controparte_11
Verona, Lungadige Cangrande n°16, P. IVA , in persona del P.IVA_4
procuratore rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti Parte_4
apposta in calce all'atto di appello incidentale notificato, dall' avv.to Francesco
Napolitano, C.F. presso il cui studio, sito in Napoli al viale C.F._11
Augusto n. 162, elettivamente domicilia
Appellata
E
già Controparte_12 Controparte_13
P.IVA e C.F. con sede legale in Roma alla Via
[...] P.IVA_5
Guido D'Arezzo n. 14, in persona del suo legale rapp.te pro tempore
[...]
giusta procura speciale in data 30.12.2015 per Notaio in Roma, Per_5 Per_6
via G. Paisiello n. 49, rep. n. 5699, rogito n. 3012 elettivamente
[...]
domiciliata in San Giorgio a Cremano, alla via Pittore n. 127, presso lo studio dell'
avv. Armando Bello, C.F. , che lo rappresenta e difende per CodiceFiscale_12
mandato in calce alla comparsa di risposta
Appellata, appellante incidentale
Conclusioni
All'udienza del 21.11.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
3 Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) fu e Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Controparte_3
fu , citavano in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, Controparte_1 Per_2
sez. distaccata di Frattamaggiore, il , al fine di ottenere il Controparte_5
risarcimento per i danni subiti a seguito di una voragine venutasi a creare in data
5.3.2010, a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalle condutture comunali,
all'interno della quale l'impianto di distribuzione carburanti di loro proprietà
sprofondava, dando luogo al procedimento n. 85187/2012.
Si costituiva l'ente comunale resistendo alla domanda e chiedendo di chiamare in causa la Acquedotti Scap concessionaria del servizio idrico integrato per essere garantita in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata, si costituiva anche la Acquedotti Scap, resistendo alla domanda.
A.b.) La medesima Acquedotti Scap instaurava autonomo giudizio nei confronti di e Controparte_14 Controparte_13 [...]
, al fine di ottenere l'indennizzo assicurativo in Controparte_15
forza della polizza n. 7053101143192, dando vita al procedimento n. 7053/2015.
Costituitesi la e la che resistevano alla domanda, nella CP_13 CP_6
contumacia della , la causa veniva riunita al proc. n. 85187/2012. CP_11
A.b.) Il tribunale adito, all'esito dell'istruzione, in cui veniva disposta c.t.u,
diretta alla quantificazione dei danni, 1) accoglieva la domanda avanzata dai nei confronti del , condannandolo al pagamento CP_1 Controparte_5
della somma di euro 173.353,51, oltre interessi come da motivazione;
2) condannava l'ente comunale a rifondere le spese di lite in favore degli attori, come da
4 dispositivo, 3) ponendo a suo carico le spese di c.t.u.; 4) condannava la società
Acquedotti a tenere indenne il da quanto condannato a pagare in favore CP_5
degli attori, anche a titolo di spese di causa e di c.t.u.; 5) condannava la medesima
Acquedotti al pagamento delle spese di lite in favore del come da CP_5
dispositivo; 6) dichiarava il diritto della società Acquedotti ad ottenere l'indennizzo assicurativo e condannava conseguentemente le tre compagnie di assicurazioni convenute nel giudizio riunito, in proporzione delle rispettive quote, come indicate in dispositivo, trattandosi di coassicurazione, di quanto dovrà pagare agli attori detratto il 10%, nei limiti del massimale, anche a titolo di spese di causa e di c.t.u.;
7) rigettava ogni altra domanda avanzata dalla Acquedotti Scap, 8) condannando le compagnie assicurative, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute per citarle in giudizio in favore di Acquedotti, come da dispositivo.
Il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva alla luce delle questioni rimaste sub iudice, 1) dopo aver esposto che i fatti non contestati, sia da parte dei convenuti, che degli attori, dovevano considerarsi pacifici, 2) ed aver evidenziato che incontestato era il fatto storico, 3) circa le cause del crollo, richiamando il principio di unitarietà della giurisdizione e la utilizzabilità, da parte del giudice civile, anche come fonte esclusiva del suo convincimento, delle prove acquisite nel procedimento penale quale la perizia svolta su incarico del PM, nel caso in questione argomentata tecnicamente in maniera logica e coerente, 4) riportava le conclusioni cui era giunto il perito, secondo le quali
“…dall'erosione dei terreni piroclastici dovuta alla presenza di acqua nel sottosuolo proveniente verosimilmente dalla rete idrica e/o da quella di drenaggio delle acque meteoriche: la voragine è conseguenza della destabilizzazione globale del sistema “terreno-canna di pozzo -
“cavità” provocata dall'acqua, elemento che certamente ha innescato il fenomeno erosivo. La provenienza delle acque può essere ragionevolmente ricondotta alle perdite riscontrate sulla rete
5 di adduzione idrica pubblica (anche quelle già riparate in passato poiché il fenomeno non è certamente collocabile in un arco di tempo breve) ed al malfunzionamento del pozzetto a servizio della griglia di drenaggio delle acque meteoriche ubicata proprio nei pressi della stazione di servizio IP, sulla sede pubblica. Non possono escludersi, in linea di principio, ulteriori contributi idrici provenienti dagli impianti ubicati in sede privata.”.
5) Aggiungeva che il perito, relativamente ai profili di responsabilità, aveva rimarcato che la rete idrica di distribuzione dell'acqua nonché quella di drenaggio delle acque reflue era stata gestita in proprio dal comune fino al 1° giugno 2008, e poi ceduta, da tale data, in concessione del servizio idrico integrato alla Acquedotti
Scap, come da contratto del 18.7.2007; 6) che, in presenza di più fattori causali,
coevi o succedutisi nel tempo “a tutti deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno se abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato;
mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili, o quando inserendosi questo quale causa sopravvenuta nella serie causale,
spezzi il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti , ovvero, quando, esaurendo fin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti di concause e li releghi al rango di occasioni.”; 7) che nel caso in esame era indubbio che ogni fattore causale individuato dal perito – perdite dalle condotte idriche, pozzetto di raccolta dell'acqua, etc. – a tutti andava riconosciuta efficacia causativa del danno,
fondandosi la certezza processuale circa l'esistenza del nesso eziologico su regole probabilistiche, sicché andava affermata la responsabilità dell'ente comunale “e, poi
… per esso dell'Acquedotti scap quale concessionaria trentennale del servizio idrico integrato per il e, quindi, comodataria a titolo gratuito, e, Controparte_5
pertanto, custode, del servizio idrico integrato e degli impianti idrici e fognari di proprietà comunale”, 8) né avendo l'ente convenuto o la terza chiamata provato,
stante il loro dovere di custodia ex art. 2051 c.c., l'esimente del caso fortuito.
9) Circa la quantificazione dei danni, faceva proprie le conclusioni del c.t.u.
6 nominato in corso di causa, che aveva determinato il danno, all'attualità, nella somma di euro 173.353,51, ponendo in risalto che, in ossequio al principio del contraddittorio, era stato dato ampissimo spazio al deposito di osservazioni, alle quali il consulente d'ufficio aveva dato compiuta risposta, somma al cui pagamento andava condannato il comune, oltre interessi come da parte motiva in adesione a
Cass. n. 1712/1995; 10) mentre relativamente alla posizione della Acquedotti,
considerato il contratto del 18.7.2007 di affidamento del servizio idrico integrato e di comodato degli impianti idrici e fognari, in forza dell'art. 2 “La Società si
impegna(va) ad assumere a proprio carico, per tutta la durata della convenzione, l'onere della
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà del concedente … a
sollevare l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni che potessero
derivare a terzi in conseguenza dello svolgimento e delle attività previste dalla presente
convenzione” e dell'art. 5 per cui “Per tutta la durata della concessione la società è
responsabile sia civilmente che penalmente per eventuali danni prodotti a terzi per
perdite idriche, cattivo funzionamento dell'acquedotto, mancata manutenzione nella
rete, ecc. La Società è obbligata ad eseguire periodicamente verifiche ed
accertamenti sulle reti idriche e fognarie per evidenziare eventuali anomalie che
possono compromettere il normale funzionamento del servizio ovvero causare danni
a terzi”, in ogni caso sollevando il concedente da ogni e qualsiasi danno derivante dall'attuazione della concessione, la Acquedotti scap era tenuta a manlevare il da quanto chiamato a pagare agli attori, giacché era emerso che i danni CP_5
erano conseguenti alla rottura e perdita della rete idrica e al malfunzionamento del pozzetto di drenaggio delle acque meteoriche, la cui manutenzione era affidata alla concessionaria, in virtù di concessione traslativa per cui essa era da stimare responsabile in via esclusiva dei danni a terzi, nulla avendo contestato sul punto, se
7 non tardivamente in comparsa conclusionale che la concessione non sarebbe afferente alle acque reflue urbane, comunque non mutando la conclusione in base a quanto evidenziato.
11) Accoglieva, poi, la domanda di garanzia svolta da Acquedotti nell'autonomo giudizio, rigettando le eccezioni di prescrizione, di violazione dell'obbligo di salvataggio, etc., sollevate dalle compagnie, salvo che per quella ex art. 7 del contratto relativa allo scoperto del 10%, rigettando la domanda per mala gestio avanzata dall'assicurata.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la società Acquedotti, gravame da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, sulla base dei seguenti motivi:
“Error in procedendo, error in iudicando, errata applicazione degli artt. 2043,
2051, 2697 c.c. – difetto di motivazione, errata valutazione del thema probandum,
errata valutazione del thema decidendum”, con cui lamenta, in estrema sintesi, che la prova del nesso causale restava sempre a carico degli attori asseritamente danneggiati, e dalla stessa perizia svolta in sede di procedimento penale,
diversamente da quanto affermato dal tribunale, era rimasta incerta la causa dello smottamento, come evidenziato anche dal gip nel provvedimento di archiviazione;
Errata quantificazione del danno, mancando ogni prova in ordine ai danni subiti dagli istanti, visto che la consulenza d'ufficio in corso di causa era stata effettuata quando l'impianto era stato ricostruito, per “analogia” con impianti di distribuzione di carburanti similari, senza accertamenti riferiti a quello oggetto di causa e senza che fosse stato offerto nessun elemento documentale riguardo alla spesa effettivamente sostenuta, oltretutto avendo il c.t.u. acquisito la documentazione
8 necessaria presso enti pubblici, d'ufficio, produzione cui avrebbero dovuto provvedere gli attori, ponendo addirittura a carico dei convenuti le spese di compensi professionali del tecnico incaricato di seguire la pratica di esecuzione dei lavori in assenza di ogni documentazione;
Erronea attribuzione della responsabilità in capo ad essa concessionaria, non essendo emerse perdite alla rete idrica esistenti al momento del fatto, mentre incerta era la datazione di quelle riparate in precedenza, avendo essa assunto la consegna della rete e degli impianti solo dal giugno 2008, mentre il tribunale non aveva tenuto in conto che la concessione riguardava le acque reflue e non quelle di raccolta delle acque meteoriche, di tal che ad essa Acquedotti non era stata demandata la manutenzione e pulizia delle caditoie e feritoie stradali, che restava di competenza comunale, nè essendo stata mai notiziata di guasti, perdite o avvallamenti della sede stradale o di possibili accumuli d'acqua provenienti da condutture pubbliche;
In via subordinata distribuirsi in percentuale le responsabilità nella misura del
33%., essendo emersi diversi fattori causali.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“IN VIA PRINCIPALE
la domanda attorea infondata stante la mancata prova della sussistenza del nesso eziologico tra dichiari la domanda attorea infondata stante la mancata prova della sussistenza del nesso causale tra l'evento i danni e la condotta colposa imputabile ai convenuti.
dichiari la domanda attorea infondata stante la mancata prova in ordine ai danni asseritamente subiti dichiarando altresì la nullità della perizia redata dal dott. Per_7
rigetti la domanda di manleva proposta dal atteso che Controparte_5 non essendo stato possibile affermare e provare che le cause dell'evento siano successive alla sottoscrizione della convenzione tra il ed il Controparte_5
concessionario e comunque rigetti la domanda di manleva in ordine Parte_1
al danno derivante dalla mancata pulizia delle caditoie stradali di raccolta delle acque
9 che non rientra tra le attribuzioni oggetto di concessione
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riduca il risarcimento nella misura del 33% imputabile agli istanti o comunque a condutture private non di pertinenza dei convenuti e ripartisca in parti uguali tra il e l'Acquedotti il CP_5
restante risarcimento dovuto, con obbligo delle compagnie di assicurazione citate in giudizio di tenere indenne e manlevata la società appellante in virtù della polizza stipulata.”.
Si costituivano i nonché separatamente quale Pt_5 CP_1 CP_4
erede di i quali resistevano all'impugnazione, concludendo per Controparte_1
la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c., e,
comunque, per il su rigetto, con conferma della sentenza di primo grado, spese vinte;
in subordine, in caso di modifica della “configurazione” della responsabilità da 2051
a 2043 c.c., ammettere le richieste istruttorie avanzate in primo grado,
pronunciandosi sulla domanda di lucro cessante ( per il solo rigetto). CP_16
B.c.) Si costituiva già Controparte_12 Controparte_13
la quale formulava appello incidentale adesivo a quello
[...]
principale così concludendo:
- previamente in rito, dichiarare il proposto appello del tutto procedibile ed ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.;
- nel merito, ritenere del tutto fondate, in fatto ed in diritto, le motivazioni addotte con il gravame principale, che per l'effetto va integralmente accolto, in uno al proposto appello incidentale adesivo, vinte, in ogni caso, le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio;
- procedersi, per quanto di interesse e ragione, ad esito di accoglimento del gravame, all'eventuale esame delle riproposte, ex art. 346 c.p.c., medesime eccezioni in rito e di merito formulate nel giudizio prime cure, ed in ogni caso ridurre, se del caso, il risarcimento dovuto in capo ad in misura del 33% secondo quanto Parte_1
richiesto dalla medesima appellante, confermando le rispettive quote cui sono tenute le società coassicuratrici in epigrafe, e l'applicazione di scoperti o franchigie
10 contrattualmente previste.”.
B.d.) Si costituiva la quale così concludeva: Controparte_11
“• Accertare e dichiarare il proposto appello del tutto procedibile ed ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.;
• nel merito, ritenere del tutto fondate, in fatto ed in diritto, le motivazioni addotte con il gravame principale, con vittoria di spese, diritti ed onorari, con conseguente ripetizione delle somme versate dalla deducente compagnia.”.
B.e) Si costituiva la quale, resistendo anch'essa Controparte_14
all'impugnazione, così concludeva:
“1) Accogliersi lo spiegato gravame ad istanza di e per l'effetto in Parte_1
riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 2983/2020 del 24.4.2020, rigettare integralmente la domanda risarcitoria dei sigg. fu Controparte_1 Per_1
fu , e fu Controparte_2 Per_2 Parte_6 Controparte_1
in relazione ai fatti di causa, ovvero in via subordinata, sempre in riforma della Per_2
predetta sentenza del Tribunale di Napoli, rigettare la domanda di manleva avanzata dal in danno di Acquedotti, in entrambi i casi condannando i Controparte_5
sigg. fu fu , Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_2 Parte_6
e fu e, comunque, le parti soccombenti nel giudizio
[...] Controparte_1 Per_2
di appello, a restituire alla comparente società le somme da Controparte_6 quest'ultima pagate sia per sorta capitale che per spese legali in esecuzione della impugnata sentenza pronunciata nel primo grado di giudizio;
2) Ancora in via subordinata, riformarsi, in ogni caso, la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2983/2020 del 24.04.2020, comunque, riducendo il risarcimento del danno in capo ad nella misura del solo 33% di quanto accertato e liquidato nel Parte_1
primo grado di giudizio, ripartendo le restanti quote di responsabilità e relativa condanna in capo agli istanti originari nella misura di 1/3 e del Controparte_5
nella restante quota sempre di 1/3. Conseguentemente, anche in tale ipotesi,
[...]
condannarsi i sigg. fu fu , Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_2 [...]
e fu e, comunque, le parti Parte_6 Controparte_1 Per_2
soccombenti nel giudizio di appello, a restituire pro quota alla comparente società
le somme da quest'ultima pagate sia per sorta capitale che per Controparte_14
spese legali in esecuzione della impugnata sentenza del Tribunale di Napoli;
11 3) Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.”.
B.f.) Il non si costituiva, dovendo essere dichiarata la Controparte_5
sua contumacia.
B.g.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Innanzi tutto si evidenzia, visto comunque l'esito della presente decisione che si andrà ad esporre, che le società assicuratrici non formulano specifici motivi di impugnazione riguardo ai punti della sentenza di primo grado in virtù dei quali è
stata accolta la domanda di garanzia avanzata nei loro confronti dalla Acquedotti
scap, rigettando le eccezioni sollevate dalle compagnie, né è possibile fare riferimento all'art. 346 c.p.c. in presenza di argomentazioni espresse del giudice di primo grado rispetto alle quali esse erano soccombenti, con l'onere, pertanto, di proporre necessaria impugnazione incidentale.
Si avverte, inoltre, che, alla posizione dell'ente comunale, rimasto contumace in questa sede, dovrà essere dedicato uno specifico paragrafo all'esito dell'esame dei motivi di appello proposti dalla società Parte_7
Tanto premesso, per completezze, considerato che essi finiscono per essere
[...]
assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo di impugnazione, ma, comunque al fine di valutare nel complesso la vicenda oggetto della controversia, non foss'altro per le ricadute che possono esservi in relazione al governo delle spese di lite, deve stimarsi infondato il primo motivo di impugnazione.
Le valutazioni che l'appellante svolge riguardo alla interpretazione da dare alla perizia effettuata in sede di procedimento penale, sostanzialmente aderendo alle
12 considerazioni sviluppate dal gip per giungere alla archiviazione in quella sede,
tanto da averne riportato per intero la motivazione, non possono essere condivise.
Come obiettano gli appellati, le regole di giudizio nei due ambiti sono diverse,
essendo fondata l'affermazione di responsabilità in sede penale su un giudizio di certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, mentre nel giudizio civile vige la regola cd. della “preponderanza dell'evidenza”, secondo la quale un evento è da ritenere causato da un dato comportamento, sia esso commissivo o omissivo, quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento, è più probabile che non il contrario.
Inoltre, quando sussistono più concause, imputabili a soggetti diversi, capaci di influire eziologicamente su un determinato accadimento, a tutte deve essere riconosciuta efficacia causativa del danno, affermazioni entrambe che il tribunale svolge condivisibilmente, in sostanza, sul finire di pag. 8 della sentenza gravata,
dovendo aggiungersi che, alla luce dell'art. 2055 c.c., in assenza di specifica richiesta di attribuzione delle responsabilità in proporzione delle rispettive colpe –
valutazione che il giudice, per giurisprudenza unanime, non può compiere ex officio
– le stesse si presumono uguali e, comunque, tutti sono responsabili in solido nei confronti del danneggiato, rispetto al quale, inoltre, è irrilevante la diseguale efficienza causale delle condotte dei corresponsabili.
Nel caso in esame la responsabilità del comune è difficilmente contestabile, sia per avere colposamente omesso di prestare il dovuto monitoraggio della situazione,
più che conosciuta, relativa alla conformazione del terreno sul quale è stato allocato il distributore, se si vede quanto diffusamente argomentato dal perito nel procedimento penale in cui è svolto l'excursus riguardante la documentazione esaminata ed in cui si dà conto della sottovalutazione o della mancata
13 rappresentazione della accertata situazione esistente (cavità sotterranea, esistenza di pozzi verticali di areazione, che hanno ceduto in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua; persino gli stessi lo erano, visto che analogo evento era già CP_1
accaduto rispetto ad un loro fabbricato e che già vi erano stati avvallamenti del
terreno nei pressi della stazione di servizio); sia per avere provveduto ad una inadeguata manutenzione delle caditoie e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, che, chiaramente, in base alla perizia a firma dell'ing. , sono Per_8
condotte che hanno contribuito alla causazione dello smottamento.
Pur concordandosi con la contestazione della proprie responsabilità in relazione alla manutenzione dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche – infatti, alla
Acquedotti era stato dato in concessione il servizio idrico integrato delle reti idriche e fognarie relativo alle acque potabili e alle acque “reflue”, le quali ultime attengono alle acque utilizzate nelle attività umane, domestiche, industriali, commerciali o agricole, contenenti sostanze organiche o inorganiche, mentre i pozzetti di raccolta servono al convogliamento delle acque meteoriche o zenitali, la cui manutenzione non può essere compresa nella concessione, restando in capo al comune – è un dato espressamente accertato che in prossimità dell'impianto e, in particolare, anche di punti della condotta idrica in cui erano già state eseguite riparazioni, vi erano tre fori da cui zampillava copiosa fuoriuscita di acqua, che, proprio perché situati in corrispondenza con altri già oggetto di precedenti rotture, è più che ragionevole ritenere fossero causa del dilavamento del terreno che ha provocato l'evento e non,
come vorrebbe l'appellante, causati dallo smottamento, del resto, non avendo in nessun punto della relazione il perito del PM ipotizzato tale ultima eventualità, ma anzi lasciando chiaramente intendere che ad essi dovesse farsi riferimento circa le concause di perdite provenienti dalla condotta idrica pubblica.
14 Sotto altro profilo, una volta assunta la posizione di concessionaria del servizio,
era onere della Acquedotti tenersi aggiornata sulle criticità presenti lungo la rete,
come quella conosciuta come esistente in via Matteotti, luogo in cui si è aperta la voragine, dovendo, altresì, considerarsi che la sua responsabilità non va misurata soltanto in base all'art. 2051 c.c., in virtù del quale, come affermato dal tribunale,
era suo onere offrire la stringente prova liberatoria dell'esistenza del caso fortuito,
avendo preso in consegna come comodataria gli impianti idrici e fognari, ma anche,
in relazione al rapporto instauratosi con il – che è poi ciò Controparte_5
che ha originato la sua chiamata in causa – in base all'art. 1218 c.c., avendo, del resto, il tribunale espressamente basato la decisione anche su tale aspetto, giacché la concessionaria si era impegnata alla manutenzione sia ordinaria, che straordinaria,
sollevando da ogni responsabilità l'amministrazione, come previsto dai su riportati artt. 2, 5 e 10 della convenzionale stipulata il 18.7.2007, dando così ulteriore forza all'obbligo di cui si è appena dato conto di assumere ogni notizia utile rispetto ad eventuali problematiche esistenti ed essendo, pertanto, onerata dal dimostrare di avere correttamente adempiuto, dimostrazione che, in definitiva, non è stata neppure tentata (argomentazione appena spesa che varrebbe pure per fondare il rigetto del terzo motivo di appello).
C.c.) Come si è anticipato, però, ad assorbire ogni questione soccorre la fondatezza del secondo motivo di appello.
C.c.i.) Non coglierebbero nel segno, di per sé sole, le argomentazioni relative alla eccepita nullità della consulenza a firma dell'ing. con la quale è stato Per_7
'determinato' il danno asseritamente subito dagli attori, per avere acquisito documentazione che toccava agli attori produrre entro i termini previsti in tema di preclusioni assertive ed istruttorie, in quanto occorre considerare che, diversamente
15 dai precedenti citati dall'appellante, più di recente le Sezioni Unite della Cassazione
hanno avuto modo di precisare che:
< nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.>>,
dovendo, altresì, considerarsi che
<l'accertamento di fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, o
l'acquisizione di documenti in violazione del contraddittorio, è fonte di nullità relativa;
inoltre, le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti non si applicano all'attività del consulente tecnico, il quale può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti e dopo lo spirare dei termini.>>,
(corsivo aggiunto, così Cass. Sez. Un n. 3086/2022; Cass. 6500/2022).
Nel caso in esame la documentazione acquisita dal c.t.u., al di là della verifica circa la rilevanza o meno dei risultati che ne ha tratto il consulente, innanzi tutto non ha visto in sede di operazioni di consulenza nessuna obiezione ad opera delle parti,
16 ivi compresi il comune, la terza chiamata e le compagnie assicuratrici (addirittura la citata Cass. 3086/2022 sposterebbe l'onere di sollevare l'eccezione di
'inutilizzabilità' dei documenti acquisiti proprio nel corso delle operazioni), né
l'eccezione è stata proposta nella prima difese utile dopo il deposito, tanto che è la stessa Acquedotti ad evidenziare di averla sollevata in sede di precisazione delle conclusioni.
C.c.ii.) Ma ad essere fondate sono funditus le obiezioni che la società appellante muove in radice alla stessa possibilità che potesse giungersi alla determinazione del danno asseritamente subito attraverso, per così dire, il 'metodo' utilizzato dal consulente, al di fuori di ogni documentazione prodotta a cura della parte onerata della relativa dimostrazione.
Per comprendere la questione e ribaltando l'ordine del ragionamento, non appare superfluo ricordare che, anche quanto sia possibile dare ingresso alla valutazione del danno in base all'art. 2056 c.c., in ossequio alla pacifica giurisprudenza di legittimità, questa corte ha avuto più volte modo di evidenziare che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'art.1226 c.c.,
laddove non sia stato possibile offrire la prova del quantum, ovvero quando questa si presenti particolarmente difficoltosa, gravando comunque sul danneggiato l'onere di
fornire tutti gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine di una
quantificazione quanto più rispondente al danno effettivamente subito.
Ciò, soprattutto perché va limitata la possibilità che venga adottata una
pronuncia basata su criteri arbitrari, sottratta, perciò, a qualsiasi controllo,
dovendo il giudice, almeno sommariamente, indicare i criteri da lui seguiti per
determinate l'entità del danno che si ritiene realmente sussistente.
Sicché, anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta essere
17 particolarmente gravosa, chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice di verificarne in primis l'esistenza e, successivamente, di determinarne l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati.
Se ciò è vero persino quando è ammessa la liquidazione ai sensi dell'art. 1226
c.c., a più forte ragione chi invochi il risarcimento del danno è tenuto a dare prova puntuale del pregiudizio subito laddove non vi siano ostacoli alla sua relativa dimostrazione.
Nel caso in esame il tribunale ha quantificato il danno in virtù dei costi occorrenti per il ripristino dell'impianto.
E' la stessa c.t.u. svolta dall'ing. a rappresentare, anche sulla base delle Per_7
acquisizioni effettuate su input del consulente, che l'impianto di distribuzione è stato ripristinato in virtù di richiesta fatta nel giugno del 2011 e i lavori sono stati svolti nell'anno 2012, di tal che non vi era nessuna necessità di fare ricorso ad una quantificazione “per analogica” con impianti similari, visto che il costo dei lavori cui gli attori erano andati incontro era certamente documentabile, ivi compresi gli oneri tecnici per prestazioni professionali di cui non vi è alcuna traccia del pagamento ai professionisti.
La causa è stata introdotta nel febbraio di quello stesso anno, mentre le preclusioni istruttorie sono maturate nel successivo inizio febbraio del 2013, ed in ogni caso, anche laddove fosse residuata la formazione successiva di documentazione occorrente per documentare i lavori posti in essere ed i relativi costi, ciò avrebbe consentito alla parte di produrla, trattandosi di documenti sopravvenuti – la consulenza è addirittura stata disposta nel 2018 – senza
18 considerare che già 'a monte' ben si sarebbe potuto fare ricorso ad un accertamento tecnico preventivo diretto a determinate i costi effettivi delle opere da eseguire.
Sotto altro profilo, è sempre il c.t.u. ad aver rimarcato che “con riferimento agli impianti meccanici ed elettrici … la stima effettuata risulti essere comunque una stima sommaria non avendo a disposizione particolari elementi di dettaglio.”, per analogia, appunto, con impianti similari.
E', altresì, emerso (vds. perizia penale) che la stazione di distribuzione era stata oggetto di rifacimento pochi anni prima (collaudata nel giugno del 2006) ed analogamente non è stata fornita nessuna prova del costo delle opere effettuate.
In sostanza, la somma 'individuata' dal c.t.u. non può che considerarsi meramente ipotetica e non consente la verifica del valore dell'impianto ante sinistro o dell'importo effettivamente corrisposto dagli attori per il suo ripristino in conformità
a quello precedentemente esistente, né in difetto, né, soprattutto, in eccesso,
impedendo proprio quel giudizio cui è tenuto il giudice teso a non accordare una somma superiore rispetto al danno reale, scongiurando effetti locupletativi in favore di chi domandi il risarcimento.
Significativo del resto è il fatto che gli appellati, sul punto, si diffondono in argomentazioni riferite alla “ampissima” possibilità concessa alle parti di formulare osservazioni tecniche all'elaborato, rispetto ad accertamenti definiti dall'appellante
“per analogia”, ma non all'effettivo motivo di censura diretto a contestare l'assolvimento 'a monte' dell'onere di fornire compiuta prova dell'effettiva entità
del danno subito o dei costi sostenuti.
C.c.iii.) Va, infine, rilevato che gli appellati hanno invocato, nelle conclusioni, la liquidazione del danno da lucro cessante, domanda che il tribunale non avrebbe esaminato.
19 Ora, premesso che ciò avrebbe richiesto la proposizione di uno specifico motivo di appello incidentale diretto a censurare la decisione di primo grado per vizio di omessa pronuncia, deve osservarsi che anche a voler interpretare la comparsa di risposta quale gravame incidentale (almeno i CE si sono costituiti nel termine di venti giorni prima, mentre la costituitasi nell'imminenza dell'udienza di CP_4
trattazione, non ha avanzato richiesta in tal senso), difetta nella specie qualsiasi deduzione nella parte narrativa, ivi compresa la compiuta allegazione degli elementi di prova che dovrebbero consentire a questa corte di determinare tale posta di danno,
non potendo che discenderne, comunque, il rigetto dell'appello.
Dall'accoglimento del secondo motivo di appello della Acquedotti deriva,
pertanto, il rigetto della domanda proposta dai (proseguita anche dalla CP_1
. CP_4
D) La reiezione della domanda nei riguardi della società Acquedotti assorbe,
evidentemente, anche la domanda di manleva che questa aveva proposto nei confronti delle compagnie assicurative, che hanno tutte aderito al gravame principale
(una di esse proponendo anche espresso appello incidentale adesivo), essendo venuta meno la statuizione di condanna della società garantita.
Ma ciò non è privo di effetti neppure riguardo alla posizione dell'ente comunale rimasto contumace.
Infatti, il chiamava in giudizio la società Acquedotti Controparte_5
per sentirsi manlevato di quanto tenuto eventualmente a pagare in caso di accoglimento della domanda dei CP_1
Sul punto relativo agli effetti che vengono a determinarsi in detta eventualità, cioè
quando un soggetto intende rivalersi sul terzo rispetto alla domanda principale proposta nei propri confronti dal preteso danneggiato, con valutazioni di principio
20 sono intervenute le Sezioni Unite le quali hanno statuito, con pronuncia (Cass.
24707/2015) così massimata che:
< civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno,
sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32,108 e 331 c.p.c.,
dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione.>>.
Successivamente, in ipotesi in buona parte assimilabile a quella in esame – non si dimentichi che nella specie il comune ha agito in forza delle previsioni contenute nel contratto del 18.7.2007 – sempre il giudice di legittimità (Cass. 21098/2017) ha affermato che
< per oggetto il rapporto principale giova anche al soggetto garantito, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, dovendosi ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto di estendere nei confronti del terzo chiamato l'efficacia soggettiva dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia chiesto, nell'effettuare la chiamata,
l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia e l'attribuzione della relativa prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva
ritenuto coperta dal giudicato la condanna di un Comune al risarcimento del danno
21 subìto da un motociclista per la caduta causata dal manto stradale dissestato, in quanto l'ente non aveva proposto appello incidentale a seguito dell'appello principale della ditta appaltatrice, chiamata in garanzia, osservando che la
sentenza della corte di merito, che aveva accolto l'impugnazione principale della terza chiamata, avrebbe dovuto estendere i relativi effetti anche nei confronti dell'amministrazione comunale, senza necessità di impugnazione incidentale).>>
(corsivo aggiunto).
Inoltre, sempre le Sezioni Unite, nella pronuncia del 2015, dopo avere evidenziato che nel giudizio di impugnazione potrebbe, comunque, verificarsi acquiescenza del “garantito” laddove accetti espressamente la decisione che lo ha visto soccombente nel rapporto principale, sicché l'esito favorevole del gravame gioverebbe solo al “garante”, riguardo alla posizione del “garantito” rimasto contumace nel giudizio di appello, hanno affermato:
<
abbia riguardato il rapporto principale riguardo al quale era stato dichiarato soccombente il garantito, costui rimanga contumace, l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere. L'accoglimento dell'impugnazione del garante gioverà, dunque, anche in tal caso al garantito contumace.>>.
Sicché l'effetto della riforma, nel caso in esame, non può che essere il rigetto, nel complesso, della domanda proposta in primo grado dagli attori.
E – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese di lite, che vanno evidentemente rivalutate alla luce del complessivo esito del giudizio, deve osservarsi che l'affermazione della responsabilità in capo all'ente convenuto e alla stessa
Acquedotti scap, valutata unitamente al fatto che non può dubitarsi dell'esistenza del
22 danno, di cui gli appellati hanno solo omesso di dare prova della Parte_8
sua effettiva entità, impedendo per questo il relativo giudizio circa l'effettivo
quantum risarcitorio, costituiscono ragioni gravi ed eccezionali, dovendo pure la pronuncia sulle spese rispondere sempre a ragioni di equità, alla luce anche delle considerazioni svolte d'ufficio e della infondatezza di parte dell'impugnazione, per compensare integralmente le spese dell'intero giudizio tra il e gli attori, ma CP_5
anche tra l'ente locale e la Acquedotti, essendosi, oltrettutto, il comune giovato dell'impugnazione proposta dalla terza chiamata, valutazioni che valgono nel complesso, anche nei riguardi delle società assicuratrici rispetto al rapporto processuale comunque venutosi a creare con gli attori, dovendo solo essere confermata la statuizione sub 7) del dispositivo della sentenza gravata, relativa al giudizio di primo grado che ha condannato le imprese di assicurazione a rifondere le spese in favore di Acquedotti scap, rimaste soccombenti in relazione al rapporto di garanzia, stante il rigetto delle eccezioni sollevate e l'affermazione dell'operatività
della garanzia, non attinta da motivi di impugnazione incidentale, né essendo sufficiente allo scopo il mero richiamo ex art. 346 c.p.c. alla difese di primo grado,
in presenza di espresse argomentazioni svolte dal tribunale, non sottoposte a confutazione (nulla va disposto riguardo alle spese di secondo grado rispetto a tale rapporto, in assenza, come detto di impugnazione ed avendo assunto nel giudizio di appello posizioni coincidenti).
Si ritiene, invece, che le spese di c.t.u. debbano gravare in capo agli attori, che le hanno originate.
e hanno anche genericamente domandato la CP_6 Controparte_15
restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado,
senza neppure precisare la somma effettivamente pagata.
23 Per quanto è dato capire, la seconda impresa dovrebbe averle corrisposte al comune, parlando di “appellato” al singolare e, per quelle legali, al suo procuratore antistatario;
mentre la prima rivolge la richiesta sia nei confronti degli attori, che del comune, sia per sorta, che per spese legali.
Sul punto non è stata depositata nessuna documentazione e, oltretutto, per quel che concerne la posizione del comune, neppure potrebbe farsi riferimento alla non contestazione della circostanza, stante la sua contumacia.
In ogni caso, la richiesta, per come formulata, senza la relativa documentazione e senza nessun riferimento alla somma effettivamente pagata, peraltro a soggetti distinti, deve ritenersi, per questo, radicalmente inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altra domanda dichiarata inammissibile
come da motivazione, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_5
b) accoglie l'appello, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado – fatta eccezione per la statuizione contenuta sub 7)
del dispositivo di primo grado – rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti del restando conseguentemente assorbite le Controparte_5
statuizioni sub 4) e sub 6) nella parte in cui condanna le imprese assicuratrici a tenere indenne Acquedotti Scap di quanto tenuta a pagare agli attori;
c) compensa le spese di lite dell'intero giudizio tra gli attori/appellati, la terza chiamata/appellante, il e le società assicuratrici, nei Controparte_5
rispettivi rapporti processuali, fatta eccezione per quel che concerne il rapporto tra la
Acquedotti Scap e le compagnie di assicurazione relativo al giudizio di primo grado,
24 che resta regolato dal capo 7) della sentenza impugnata;
d) pone a carico degli attori le spese della c.t.u. svolta in primo grado.
Napoli, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente dott. Giorgio Sensale
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Giorgio Sensale Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Ada Meterangelis consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1998/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, sez. XII, n. 2983/2020, pubblicata in data 24.4.2020,
TRA
in persona dell'amministratore delegato l.r.p.t., Parte_1
, con sede alla via Garibaldi 77, Orta di Atella, P. IVA Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Giannarini (C.F. P.IVA_1
) e Raffaele Agliata (C.F. ) e con gli C.F._1 C.F._2
stessi elettivamente domiciliato in Qualiano alla via Campana n. 246, giusta procura alle liti allegata in calce all'atto di appello
Appellante
E
classe 1947, fu (C.F.: Controparte_1 Per_1
), fu (C.F.: C.F._3 Controparte_2 Per_2
) e (C.F.: C.F._4 Controparte_3
1 , rapp.ti e difesi dall'avv. Pietro CE (C.F.: C.F._5
) giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo C.F._6
grado, elett.nte dom.ti presso il suo studio in Grumo Nevano, via Matteotti n. 32
Appellati
NONCHE'
cf: , quale erede di CP_4 C.F._7 [...]
- fu (classe 1948), cf: , deceduto in S. CP_1 Per_2 C.F._8
Arpino in data 23/06/2020, elett.te dom.ta in Frattamaggiore, alla via Giulio
Genoino n.80, presso lo studio dell'avv.to Filippo Chiacchio cf.
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura apposta C.F._9
in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
E
, cf. in persona del sindaco Controparte_5 P.IVA_2
p.t.
Appellato contumace
E
con sede legale in Bologna alla Via Controparte_6
Stalingrado n. 45 (C.F. ) già denominata quale P.IVA_3 Controparte_7
società incorporante di Controparte_8 Controparte_9
giusto atto di fusione per
[...] Controparte_10
incorporazione del 31.12.2013 del Notaio dott. in Bologna, Rep. Persona_3
53712, Racc. 34018, registrato in Imola il 2 gennaio 2014, in persona del legale rappresentante pro-tempore, giusta procura speciale Parte_3
per atto notaio in Bologna del 18.12.2019, rep. 93508, racc. Persona_4
2 10283, elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei Mille n. 40 presso lo studio dell'avv. Paolo Tortorano (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._10
in virtù di mandato su foglio allegato in calce alla comparsa di risposta.
Appellata
NONCHE'
con sede legale in Controparte_11
Verona, Lungadige Cangrande n°16, P. IVA , in persona del P.IVA_4
procuratore rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti Parte_4
apposta in calce all'atto di appello incidentale notificato, dall' avv.to Francesco
Napolitano, C.F. presso il cui studio, sito in Napoli al viale C.F._11
Augusto n. 162, elettivamente domicilia
Appellata
E
già Controparte_12 Controparte_13
P.IVA e C.F. con sede legale in Roma alla Via
[...] P.IVA_5
Guido D'Arezzo n. 14, in persona del suo legale rapp.te pro tempore
[...]
giusta procura speciale in data 30.12.2015 per Notaio in Roma, Per_5 Per_6
via G. Paisiello n. 49, rep. n. 5699, rogito n. 3012 elettivamente
[...]
domiciliata in San Giorgio a Cremano, alla via Pittore n. 127, presso lo studio dell'
avv. Armando Bello, C.F. , che lo rappresenta e difende per CodiceFiscale_12
mandato in calce alla comparsa di risposta
Appellata, appellante incidentale
Conclusioni
All'udienza del 21.11.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
3 Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) fu e Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Controparte_3
fu , citavano in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, Controparte_1 Per_2
sez. distaccata di Frattamaggiore, il , al fine di ottenere il Controparte_5
risarcimento per i danni subiti a seguito di una voragine venutasi a creare in data
5.3.2010, a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalle condutture comunali,
all'interno della quale l'impianto di distribuzione carburanti di loro proprietà
sprofondava, dando luogo al procedimento n. 85187/2012.
Si costituiva l'ente comunale resistendo alla domanda e chiedendo di chiamare in causa la Acquedotti Scap concessionaria del servizio idrico integrato per essere garantita in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata, si costituiva anche la Acquedotti Scap, resistendo alla domanda.
A.b.) La medesima Acquedotti Scap instaurava autonomo giudizio nei confronti di e Controparte_14 Controparte_13 [...]
, al fine di ottenere l'indennizzo assicurativo in Controparte_15
forza della polizza n. 7053101143192, dando vita al procedimento n. 7053/2015.
Costituitesi la e la che resistevano alla domanda, nella CP_13 CP_6
contumacia della , la causa veniva riunita al proc. n. 85187/2012. CP_11
A.b.) Il tribunale adito, all'esito dell'istruzione, in cui veniva disposta c.t.u,
diretta alla quantificazione dei danni, 1) accoglieva la domanda avanzata dai nei confronti del , condannandolo al pagamento CP_1 Controparte_5
della somma di euro 173.353,51, oltre interessi come da motivazione;
2) condannava l'ente comunale a rifondere le spese di lite in favore degli attori, come da
4 dispositivo, 3) ponendo a suo carico le spese di c.t.u.; 4) condannava la società
Acquedotti a tenere indenne il da quanto condannato a pagare in favore CP_5
degli attori, anche a titolo di spese di causa e di c.t.u.; 5) condannava la medesima
Acquedotti al pagamento delle spese di lite in favore del come da CP_5
dispositivo; 6) dichiarava il diritto della società Acquedotti ad ottenere l'indennizzo assicurativo e condannava conseguentemente le tre compagnie di assicurazioni convenute nel giudizio riunito, in proporzione delle rispettive quote, come indicate in dispositivo, trattandosi di coassicurazione, di quanto dovrà pagare agli attori detratto il 10%, nei limiti del massimale, anche a titolo di spese di causa e di c.t.u.;
7) rigettava ogni altra domanda avanzata dalla Acquedotti Scap, 8) condannando le compagnie assicurative, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute per citarle in giudizio in favore di Acquedotti, come da dispositivo.
Il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva alla luce delle questioni rimaste sub iudice, 1) dopo aver esposto che i fatti non contestati, sia da parte dei convenuti, che degli attori, dovevano considerarsi pacifici, 2) ed aver evidenziato che incontestato era il fatto storico, 3) circa le cause del crollo, richiamando il principio di unitarietà della giurisdizione e la utilizzabilità, da parte del giudice civile, anche come fonte esclusiva del suo convincimento, delle prove acquisite nel procedimento penale quale la perizia svolta su incarico del PM, nel caso in questione argomentata tecnicamente in maniera logica e coerente, 4) riportava le conclusioni cui era giunto il perito, secondo le quali
“…dall'erosione dei terreni piroclastici dovuta alla presenza di acqua nel sottosuolo proveniente verosimilmente dalla rete idrica e/o da quella di drenaggio delle acque meteoriche: la voragine è conseguenza della destabilizzazione globale del sistema “terreno-canna di pozzo -
“cavità” provocata dall'acqua, elemento che certamente ha innescato il fenomeno erosivo. La provenienza delle acque può essere ragionevolmente ricondotta alle perdite riscontrate sulla rete
5 di adduzione idrica pubblica (anche quelle già riparate in passato poiché il fenomeno non è certamente collocabile in un arco di tempo breve) ed al malfunzionamento del pozzetto a servizio della griglia di drenaggio delle acque meteoriche ubicata proprio nei pressi della stazione di servizio IP, sulla sede pubblica. Non possono escludersi, in linea di principio, ulteriori contributi idrici provenienti dagli impianti ubicati in sede privata.”.
5) Aggiungeva che il perito, relativamente ai profili di responsabilità, aveva rimarcato che la rete idrica di distribuzione dell'acqua nonché quella di drenaggio delle acque reflue era stata gestita in proprio dal comune fino al 1° giugno 2008, e poi ceduta, da tale data, in concessione del servizio idrico integrato alla Acquedotti
Scap, come da contratto del 18.7.2007; 6) che, in presenza di più fattori causali,
coevi o succedutisi nel tempo “a tutti deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno se abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato;
mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili, o quando inserendosi questo quale causa sopravvenuta nella serie causale,
spezzi il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti , ovvero, quando, esaurendo fin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti di concause e li releghi al rango di occasioni.”; 7) che nel caso in esame era indubbio che ogni fattore causale individuato dal perito – perdite dalle condotte idriche, pozzetto di raccolta dell'acqua, etc. – a tutti andava riconosciuta efficacia causativa del danno,
fondandosi la certezza processuale circa l'esistenza del nesso eziologico su regole probabilistiche, sicché andava affermata la responsabilità dell'ente comunale “e, poi
… per esso dell'Acquedotti scap quale concessionaria trentennale del servizio idrico integrato per il e, quindi, comodataria a titolo gratuito, e, Controparte_5
pertanto, custode, del servizio idrico integrato e degli impianti idrici e fognari di proprietà comunale”, 8) né avendo l'ente convenuto o la terza chiamata provato,
stante il loro dovere di custodia ex art. 2051 c.c., l'esimente del caso fortuito.
9) Circa la quantificazione dei danni, faceva proprie le conclusioni del c.t.u.
6 nominato in corso di causa, che aveva determinato il danno, all'attualità, nella somma di euro 173.353,51, ponendo in risalto che, in ossequio al principio del contraddittorio, era stato dato ampissimo spazio al deposito di osservazioni, alle quali il consulente d'ufficio aveva dato compiuta risposta, somma al cui pagamento andava condannato il comune, oltre interessi come da parte motiva in adesione a
Cass. n. 1712/1995; 10) mentre relativamente alla posizione della Acquedotti,
considerato il contratto del 18.7.2007 di affidamento del servizio idrico integrato e di comodato degli impianti idrici e fognari, in forza dell'art. 2 “La Società si
impegna(va) ad assumere a proprio carico, per tutta la durata della convenzione, l'onere della
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà del concedente … a
sollevare l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni che potessero
derivare a terzi in conseguenza dello svolgimento e delle attività previste dalla presente
convenzione” e dell'art. 5 per cui “Per tutta la durata della concessione la società è
responsabile sia civilmente che penalmente per eventuali danni prodotti a terzi per
perdite idriche, cattivo funzionamento dell'acquedotto, mancata manutenzione nella
rete, ecc. La Società è obbligata ad eseguire periodicamente verifiche ed
accertamenti sulle reti idriche e fognarie per evidenziare eventuali anomalie che
possono compromettere il normale funzionamento del servizio ovvero causare danni
a terzi”, in ogni caso sollevando il concedente da ogni e qualsiasi danno derivante dall'attuazione della concessione, la Acquedotti scap era tenuta a manlevare il da quanto chiamato a pagare agli attori, giacché era emerso che i danni CP_5
erano conseguenti alla rottura e perdita della rete idrica e al malfunzionamento del pozzetto di drenaggio delle acque meteoriche, la cui manutenzione era affidata alla concessionaria, in virtù di concessione traslativa per cui essa era da stimare responsabile in via esclusiva dei danni a terzi, nulla avendo contestato sul punto, se
7 non tardivamente in comparsa conclusionale che la concessione non sarebbe afferente alle acque reflue urbane, comunque non mutando la conclusione in base a quanto evidenziato.
11) Accoglieva, poi, la domanda di garanzia svolta da Acquedotti nell'autonomo giudizio, rigettando le eccezioni di prescrizione, di violazione dell'obbligo di salvataggio, etc., sollevate dalle compagnie, salvo che per quella ex art. 7 del contratto relativa allo scoperto del 10%, rigettando la domanda per mala gestio avanzata dall'assicurata.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la società Acquedotti, gravame da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, sulla base dei seguenti motivi:
“Error in procedendo, error in iudicando, errata applicazione degli artt. 2043,
2051, 2697 c.c. – difetto di motivazione, errata valutazione del thema probandum,
errata valutazione del thema decidendum”, con cui lamenta, in estrema sintesi, che la prova del nesso causale restava sempre a carico degli attori asseritamente danneggiati, e dalla stessa perizia svolta in sede di procedimento penale,
diversamente da quanto affermato dal tribunale, era rimasta incerta la causa dello smottamento, come evidenziato anche dal gip nel provvedimento di archiviazione;
Errata quantificazione del danno, mancando ogni prova in ordine ai danni subiti dagli istanti, visto che la consulenza d'ufficio in corso di causa era stata effettuata quando l'impianto era stato ricostruito, per “analogia” con impianti di distribuzione di carburanti similari, senza accertamenti riferiti a quello oggetto di causa e senza che fosse stato offerto nessun elemento documentale riguardo alla spesa effettivamente sostenuta, oltretutto avendo il c.t.u. acquisito la documentazione
8 necessaria presso enti pubblici, d'ufficio, produzione cui avrebbero dovuto provvedere gli attori, ponendo addirittura a carico dei convenuti le spese di compensi professionali del tecnico incaricato di seguire la pratica di esecuzione dei lavori in assenza di ogni documentazione;
Erronea attribuzione della responsabilità in capo ad essa concessionaria, non essendo emerse perdite alla rete idrica esistenti al momento del fatto, mentre incerta era la datazione di quelle riparate in precedenza, avendo essa assunto la consegna della rete e degli impianti solo dal giugno 2008, mentre il tribunale non aveva tenuto in conto che la concessione riguardava le acque reflue e non quelle di raccolta delle acque meteoriche, di tal che ad essa Acquedotti non era stata demandata la manutenzione e pulizia delle caditoie e feritoie stradali, che restava di competenza comunale, nè essendo stata mai notiziata di guasti, perdite o avvallamenti della sede stradale o di possibili accumuli d'acqua provenienti da condutture pubbliche;
In via subordinata distribuirsi in percentuale le responsabilità nella misura del
33%., essendo emersi diversi fattori causali.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“IN VIA PRINCIPALE
la domanda attorea infondata stante la mancata prova della sussistenza del nesso eziologico tra dichiari la domanda attorea infondata stante la mancata prova della sussistenza del nesso causale tra l'evento i danni e la condotta colposa imputabile ai convenuti.
dichiari la domanda attorea infondata stante la mancata prova in ordine ai danni asseritamente subiti dichiarando altresì la nullità della perizia redata dal dott. Per_7
rigetti la domanda di manleva proposta dal atteso che Controparte_5 non essendo stato possibile affermare e provare che le cause dell'evento siano successive alla sottoscrizione della convenzione tra il ed il Controparte_5
concessionario e comunque rigetti la domanda di manleva in ordine Parte_1
al danno derivante dalla mancata pulizia delle caditoie stradali di raccolta delle acque
9 che non rientra tra le attribuzioni oggetto di concessione
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riduca il risarcimento nella misura del 33% imputabile agli istanti o comunque a condutture private non di pertinenza dei convenuti e ripartisca in parti uguali tra il e l'Acquedotti il CP_5
restante risarcimento dovuto, con obbligo delle compagnie di assicurazione citate in giudizio di tenere indenne e manlevata la società appellante in virtù della polizza stipulata.”.
Si costituivano i nonché separatamente quale Pt_5 CP_1 CP_4
erede di i quali resistevano all'impugnazione, concludendo per Controparte_1
la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c., e,
comunque, per il su rigetto, con conferma della sentenza di primo grado, spese vinte;
in subordine, in caso di modifica della “configurazione” della responsabilità da 2051
a 2043 c.c., ammettere le richieste istruttorie avanzate in primo grado,
pronunciandosi sulla domanda di lucro cessante ( per il solo rigetto). CP_16
B.c.) Si costituiva già Controparte_12 Controparte_13
la quale formulava appello incidentale adesivo a quello
[...]
principale così concludendo:
- previamente in rito, dichiarare il proposto appello del tutto procedibile ed ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.;
- nel merito, ritenere del tutto fondate, in fatto ed in diritto, le motivazioni addotte con il gravame principale, che per l'effetto va integralmente accolto, in uno al proposto appello incidentale adesivo, vinte, in ogni caso, le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio;
- procedersi, per quanto di interesse e ragione, ad esito di accoglimento del gravame, all'eventuale esame delle riproposte, ex art. 346 c.p.c., medesime eccezioni in rito e di merito formulate nel giudizio prime cure, ed in ogni caso ridurre, se del caso, il risarcimento dovuto in capo ad in misura del 33% secondo quanto Parte_1
richiesto dalla medesima appellante, confermando le rispettive quote cui sono tenute le società coassicuratrici in epigrafe, e l'applicazione di scoperti o franchigie
10 contrattualmente previste.”.
B.d.) Si costituiva la quale così concludeva: Controparte_11
“• Accertare e dichiarare il proposto appello del tutto procedibile ed ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.;
• nel merito, ritenere del tutto fondate, in fatto ed in diritto, le motivazioni addotte con il gravame principale, con vittoria di spese, diritti ed onorari, con conseguente ripetizione delle somme versate dalla deducente compagnia.”.
B.e) Si costituiva la quale, resistendo anch'essa Controparte_14
all'impugnazione, così concludeva:
“1) Accogliersi lo spiegato gravame ad istanza di e per l'effetto in Parte_1
riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 2983/2020 del 24.4.2020, rigettare integralmente la domanda risarcitoria dei sigg. fu Controparte_1 Per_1
fu , e fu Controparte_2 Per_2 Parte_6 Controparte_1
in relazione ai fatti di causa, ovvero in via subordinata, sempre in riforma della Per_2
predetta sentenza del Tribunale di Napoli, rigettare la domanda di manleva avanzata dal in danno di Acquedotti, in entrambi i casi condannando i Controparte_5
sigg. fu fu , Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_2 Parte_6
e fu e, comunque, le parti soccombenti nel giudizio
[...] Controparte_1 Per_2
di appello, a restituire alla comparente società le somme da Controparte_6 quest'ultima pagate sia per sorta capitale che per spese legali in esecuzione della impugnata sentenza pronunciata nel primo grado di giudizio;
2) Ancora in via subordinata, riformarsi, in ogni caso, la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2983/2020 del 24.04.2020, comunque, riducendo il risarcimento del danno in capo ad nella misura del solo 33% di quanto accertato e liquidato nel Parte_1
primo grado di giudizio, ripartendo le restanti quote di responsabilità e relativa condanna in capo agli istanti originari nella misura di 1/3 e del Controparte_5
nella restante quota sempre di 1/3. Conseguentemente, anche in tale ipotesi,
[...]
condannarsi i sigg. fu fu , Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_2 [...]
e fu e, comunque, le parti Parte_6 Controparte_1 Per_2
soccombenti nel giudizio di appello, a restituire pro quota alla comparente società
le somme da quest'ultima pagate sia per sorta capitale che per Controparte_14
spese legali in esecuzione della impugnata sentenza del Tribunale di Napoli;
11 3) Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.”.
B.f.) Il non si costituiva, dovendo essere dichiarata la Controparte_5
sua contumacia.
B.g.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Innanzi tutto si evidenzia, visto comunque l'esito della presente decisione che si andrà ad esporre, che le società assicuratrici non formulano specifici motivi di impugnazione riguardo ai punti della sentenza di primo grado in virtù dei quali è
stata accolta la domanda di garanzia avanzata nei loro confronti dalla Acquedotti
scap, rigettando le eccezioni sollevate dalle compagnie, né è possibile fare riferimento all'art. 346 c.p.c. in presenza di argomentazioni espresse del giudice di primo grado rispetto alle quali esse erano soccombenti, con l'onere, pertanto, di proporre necessaria impugnazione incidentale.
Si avverte, inoltre, che, alla posizione dell'ente comunale, rimasto contumace in questa sede, dovrà essere dedicato uno specifico paragrafo all'esito dell'esame dei motivi di appello proposti dalla società Parte_7
Tanto premesso, per completezze, considerato che essi finiscono per essere
[...]
assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo di impugnazione, ma, comunque al fine di valutare nel complesso la vicenda oggetto della controversia, non foss'altro per le ricadute che possono esservi in relazione al governo delle spese di lite, deve stimarsi infondato il primo motivo di impugnazione.
Le valutazioni che l'appellante svolge riguardo alla interpretazione da dare alla perizia effettuata in sede di procedimento penale, sostanzialmente aderendo alle
12 considerazioni sviluppate dal gip per giungere alla archiviazione in quella sede,
tanto da averne riportato per intero la motivazione, non possono essere condivise.
Come obiettano gli appellati, le regole di giudizio nei due ambiti sono diverse,
essendo fondata l'affermazione di responsabilità in sede penale su un giudizio di certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, mentre nel giudizio civile vige la regola cd. della “preponderanza dell'evidenza”, secondo la quale un evento è da ritenere causato da un dato comportamento, sia esso commissivo o omissivo, quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento, è più probabile che non il contrario.
Inoltre, quando sussistono più concause, imputabili a soggetti diversi, capaci di influire eziologicamente su un determinato accadimento, a tutte deve essere riconosciuta efficacia causativa del danno, affermazioni entrambe che il tribunale svolge condivisibilmente, in sostanza, sul finire di pag. 8 della sentenza gravata,
dovendo aggiungersi che, alla luce dell'art. 2055 c.c., in assenza di specifica richiesta di attribuzione delle responsabilità in proporzione delle rispettive colpe –
valutazione che il giudice, per giurisprudenza unanime, non può compiere ex officio
– le stesse si presumono uguali e, comunque, tutti sono responsabili in solido nei confronti del danneggiato, rispetto al quale, inoltre, è irrilevante la diseguale efficienza causale delle condotte dei corresponsabili.
Nel caso in esame la responsabilità del comune è difficilmente contestabile, sia per avere colposamente omesso di prestare il dovuto monitoraggio della situazione,
più che conosciuta, relativa alla conformazione del terreno sul quale è stato allocato il distributore, se si vede quanto diffusamente argomentato dal perito nel procedimento penale in cui è svolto l'excursus riguardante la documentazione esaminata ed in cui si dà conto della sottovalutazione o della mancata
13 rappresentazione della accertata situazione esistente (cavità sotterranea, esistenza di pozzi verticali di areazione, che hanno ceduto in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua; persino gli stessi lo erano, visto che analogo evento era già CP_1
accaduto rispetto ad un loro fabbricato e che già vi erano stati avvallamenti del
terreno nei pressi della stazione di servizio); sia per avere provveduto ad una inadeguata manutenzione delle caditoie e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, che, chiaramente, in base alla perizia a firma dell'ing. , sono Per_8
condotte che hanno contribuito alla causazione dello smottamento.
Pur concordandosi con la contestazione della proprie responsabilità in relazione alla manutenzione dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche – infatti, alla
Acquedotti era stato dato in concessione il servizio idrico integrato delle reti idriche e fognarie relativo alle acque potabili e alle acque “reflue”, le quali ultime attengono alle acque utilizzate nelle attività umane, domestiche, industriali, commerciali o agricole, contenenti sostanze organiche o inorganiche, mentre i pozzetti di raccolta servono al convogliamento delle acque meteoriche o zenitali, la cui manutenzione non può essere compresa nella concessione, restando in capo al comune – è un dato espressamente accertato che in prossimità dell'impianto e, in particolare, anche di punti della condotta idrica in cui erano già state eseguite riparazioni, vi erano tre fori da cui zampillava copiosa fuoriuscita di acqua, che, proprio perché situati in corrispondenza con altri già oggetto di precedenti rotture, è più che ragionevole ritenere fossero causa del dilavamento del terreno che ha provocato l'evento e non,
come vorrebbe l'appellante, causati dallo smottamento, del resto, non avendo in nessun punto della relazione il perito del PM ipotizzato tale ultima eventualità, ma anzi lasciando chiaramente intendere che ad essi dovesse farsi riferimento circa le concause di perdite provenienti dalla condotta idrica pubblica.
14 Sotto altro profilo, una volta assunta la posizione di concessionaria del servizio,
era onere della Acquedotti tenersi aggiornata sulle criticità presenti lungo la rete,
come quella conosciuta come esistente in via Matteotti, luogo in cui si è aperta la voragine, dovendo, altresì, considerarsi che la sua responsabilità non va misurata soltanto in base all'art. 2051 c.c., in virtù del quale, come affermato dal tribunale,
era suo onere offrire la stringente prova liberatoria dell'esistenza del caso fortuito,
avendo preso in consegna come comodataria gli impianti idrici e fognari, ma anche,
in relazione al rapporto instauratosi con il – che è poi ciò Controparte_5
che ha originato la sua chiamata in causa – in base all'art. 1218 c.c., avendo, del resto, il tribunale espressamente basato la decisione anche su tale aspetto, giacché la concessionaria si era impegnata alla manutenzione sia ordinaria, che straordinaria,
sollevando da ogni responsabilità l'amministrazione, come previsto dai su riportati artt. 2, 5 e 10 della convenzionale stipulata il 18.7.2007, dando così ulteriore forza all'obbligo di cui si è appena dato conto di assumere ogni notizia utile rispetto ad eventuali problematiche esistenti ed essendo, pertanto, onerata dal dimostrare di avere correttamente adempiuto, dimostrazione che, in definitiva, non è stata neppure tentata (argomentazione appena spesa che varrebbe pure per fondare il rigetto del terzo motivo di appello).
C.c.) Come si è anticipato, però, ad assorbire ogni questione soccorre la fondatezza del secondo motivo di appello.
C.c.i.) Non coglierebbero nel segno, di per sé sole, le argomentazioni relative alla eccepita nullità della consulenza a firma dell'ing. con la quale è stato Per_7
'determinato' il danno asseritamente subito dagli attori, per avere acquisito documentazione che toccava agli attori produrre entro i termini previsti in tema di preclusioni assertive ed istruttorie, in quanto occorre considerare che, diversamente
15 dai precedenti citati dall'appellante, più di recente le Sezioni Unite della Cassazione
hanno avuto modo di precisare che:
< nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.>>,
dovendo, altresì, considerarsi che
<l'accertamento di fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, o
l'acquisizione di documenti in violazione del contraddittorio, è fonte di nullità relativa;
inoltre, le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti non si applicano all'attività del consulente tecnico, il quale può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti e dopo lo spirare dei termini.>>,
(corsivo aggiunto, così Cass. Sez. Un n. 3086/2022; Cass. 6500/2022).
Nel caso in esame la documentazione acquisita dal c.t.u., al di là della verifica circa la rilevanza o meno dei risultati che ne ha tratto il consulente, innanzi tutto non ha visto in sede di operazioni di consulenza nessuna obiezione ad opera delle parti,
16 ivi compresi il comune, la terza chiamata e le compagnie assicuratrici (addirittura la citata Cass. 3086/2022 sposterebbe l'onere di sollevare l'eccezione di
'inutilizzabilità' dei documenti acquisiti proprio nel corso delle operazioni), né
l'eccezione è stata proposta nella prima difese utile dopo il deposito, tanto che è la stessa Acquedotti ad evidenziare di averla sollevata in sede di precisazione delle conclusioni.
C.c.ii.) Ma ad essere fondate sono funditus le obiezioni che la società appellante muove in radice alla stessa possibilità che potesse giungersi alla determinazione del danno asseritamente subito attraverso, per così dire, il 'metodo' utilizzato dal consulente, al di fuori di ogni documentazione prodotta a cura della parte onerata della relativa dimostrazione.
Per comprendere la questione e ribaltando l'ordine del ragionamento, non appare superfluo ricordare che, anche quanto sia possibile dare ingresso alla valutazione del danno in base all'art. 2056 c.c., in ossequio alla pacifica giurisprudenza di legittimità, questa corte ha avuto più volte modo di evidenziare che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'art.1226 c.c.,
laddove non sia stato possibile offrire la prova del quantum, ovvero quando questa si presenti particolarmente difficoltosa, gravando comunque sul danneggiato l'onere di
fornire tutti gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine di una
quantificazione quanto più rispondente al danno effettivamente subito.
Ciò, soprattutto perché va limitata la possibilità che venga adottata una
pronuncia basata su criteri arbitrari, sottratta, perciò, a qualsiasi controllo,
dovendo il giudice, almeno sommariamente, indicare i criteri da lui seguiti per
determinate l'entità del danno che si ritiene realmente sussistente.
Sicché, anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta essere
17 particolarmente gravosa, chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice di verificarne in primis l'esistenza e, successivamente, di determinarne l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati.
Se ciò è vero persino quando è ammessa la liquidazione ai sensi dell'art. 1226
c.c., a più forte ragione chi invochi il risarcimento del danno è tenuto a dare prova puntuale del pregiudizio subito laddove non vi siano ostacoli alla sua relativa dimostrazione.
Nel caso in esame il tribunale ha quantificato il danno in virtù dei costi occorrenti per il ripristino dell'impianto.
E' la stessa c.t.u. svolta dall'ing. a rappresentare, anche sulla base delle Per_7
acquisizioni effettuate su input del consulente, che l'impianto di distribuzione è stato ripristinato in virtù di richiesta fatta nel giugno del 2011 e i lavori sono stati svolti nell'anno 2012, di tal che non vi era nessuna necessità di fare ricorso ad una quantificazione “per analogica” con impianti similari, visto che il costo dei lavori cui gli attori erano andati incontro era certamente documentabile, ivi compresi gli oneri tecnici per prestazioni professionali di cui non vi è alcuna traccia del pagamento ai professionisti.
La causa è stata introdotta nel febbraio di quello stesso anno, mentre le preclusioni istruttorie sono maturate nel successivo inizio febbraio del 2013, ed in ogni caso, anche laddove fosse residuata la formazione successiva di documentazione occorrente per documentare i lavori posti in essere ed i relativi costi, ciò avrebbe consentito alla parte di produrla, trattandosi di documenti sopravvenuti – la consulenza è addirittura stata disposta nel 2018 – senza
18 considerare che già 'a monte' ben si sarebbe potuto fare ricorso ad un accertamento tecnico preventivo diretto a determinate i costi effettivi delle opere da eseguire.
Sotto altro profilo, è sempre il c.t.u. ad aver rimarcato che “con riferimento agli impianti meccanici ed elettrici … la stima effettuata risulti essere comunque una stima sommaria non avendo a disposizione particolari elementi di dettaglio.”, per analogia, appunto, con impianti similari.
E', altresì, emerso (vds. perizia penale) che la stazione di distribuzione era stata oggetto di rifacimento pochi anni prima (collaudata nel giugno del 2006) ed analogamente non è stata fornita nessuna prova del costo delle opere effettuate.
In sostanza, la somma 'individuata' dal c.t.u. non può che considerarsi meramente ipotetica e non consente la verifica del valore dell'impianto ante sinistro o dell'importo effettivamente corrisposto dagli attori per il suo ripristino in conformità
a quello precedentemente esistente, né in difetto, né, soprattutto, in eccesso,
impedendo proprio quel giudizio cui è tenuto il giudice teso a non accordare una somma superiore rispetto al danno reale, scongiurando effetti locupletativi in favore di chi domandi il risarcimento.
Significativo del resto è il fatto che gli appellati, sul punto, si diffondono in argomentazioni riferite alla “ampissima” possibilità concessa alle parti di formulare osservazioni tecniche all'elaborato, rispetto ad accertamenti definiti dall'appellante
“per analogia”, ma non all'effettivo motivo di censura diretto a contestare l'assolvimento 'a monte' dell'onere di fornire compiuta prova dell'effettiva entità
del danno subito o dei costi sostenuti.
C.c.iii.) Va, infine, rilevato che gli appellati hanno invocato, nelle conclusioni, la liquidazione del danno da lucro cessante, domanda che il tribunale non avrebbe esaminato.
19 Ora, premesso che ciò avrebbe richiesto la proposizione di uno specifico motivo di appello incidentale diretto a censurare la decisione di primo grado per vizio di omessa pronuncia, deve osservarsi che anche a voler interpretare la comparsa di risposta quale gravame incidentale (almeno i CE si sono costituiti nel termine di venti giorni prima, mentre la costituitasi nell'imminenza dell'udienza di CP_4
trattazione, non ha avanzato richiesta in tal senso), difetta nella specie qualsiasi deduzione nella parte narrativa, ivi compresa la compiuta allegazione degli elementi di prova che dovrebbero consentire a questa corte di determinare tale posta di danno,
non potendo che discenderne, comunque, il rigetto dell'appello.
Dall'accoglimento del secondo motivo di appello della Acquedotti deriva,
pertanto, il rigetto della domanda proposta dai (proseguita anche dalla CP_1
. CP_4
D) La reiezione della domanda nei riguardi della società Acquedotti assorbe,
evidentemente, anche la domanda di manleva che questa aveva proposto nei confronti delle compagnie assicurative, che hanno tutte aderito al gravame principale
(una di esse proponendo anche espresso appello incidentale adesivo), essendo venuta meno la statuizione di condanna della società garantita.
Ma ciò non è privo di effetti neppure riguardo alla posizione dell'ente comunale rimasto contumace.
Infatti, il chiamava in giudizio la società Acquedotti Controparte_5
per sentirsi manlevato di quanto tenuto eventualmente a pagare in caso di accoglimento della domanda dei CP_1
Sul punto relativo agli effetti che vengono a determinarsi in detta eventualità, cioè
quando un soggetto intende rivalersi sul terzo rispetto alla domanda principale proposta nei propri confronti dal preteso danneggiato, con valutazioni di principio
20 sono intervenute le Sezioni Unite le quali hanno statuito, con pronuncia (Cass.
24707/2015) così massimata che:
< civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno,
sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32,108 e 331 c.p.c.,
dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione.>>.
Successivamente, in ipotesi in buona parte assimilabile a quella in esame – non si dimentichi che nella specie il comune ha agito in forza delle previsioni contenute nel contratto del 18.7.2007 – sempre il giudice di legittimità (Cass. 21098/2017) ha affermato che
< per oggetto il rapporto principale giova anche al soggetto garantito, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, dovendosi ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto di estendere nei confronti del terzo chiamato l'efficacia soggettiva dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia chiesto, nell'effettuare la chiamata,
l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia e l'attribuzione della relativa prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva
ritenuto coperta dal giudicato la condanna di un Comune al risarcimento del danno
21 subìto da un motociclista per la caduta causata dal manto stradale dissestato, in quanto l'ente non aveva proposto appello incidentale a seguito dell'appello principale della ditta appaltatrice, chiamata in garanzia, osservando che la
sentenza della corte di merito, che aveva accolto l'impugnazione principale della terza chiamata, avrebbe dovuto estendere i relativi effetti anche nei confronti dell'amministrazione comunale, senza necessità di impugnazione incidentale).>>
(corsivo aggiunto).
Inoltre, sempre le Sezioni Unite, nella pronuncia del 2015, dopo avere evidenziato che nel giudizio di impugnazione potrebbe, comunque, verificarsi acquiescenza del “garantito” laddove accetti espressamente la decisione che lo ha visto soccombente nel rapporto principale, sicché l'esito favorevole del gravame gioverebbe solo al “garante”, riguardo alla posizione del “garantito” rimasto contumace nel giudizio di appello, hanno affermato:
<
abbia riguardato il rapporto principale riguardo al quale era stato dichiarato soccombente il garantito, costui rimanga contumace, l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere. L'accoglimento dell'impugnazione del garante gioverà, dunque, anche in tal caso al garantito contumace.>>.
Sicché l'effetto della riforma, nel caso in esame, non può che essere il rigetto, nel complesso, della domanda proposta in primo grado dagli attori.
E – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese di lite, che vanno evidentemente rivalutate alla luce del complessivo esito del giudizio, deve osservarsi che l'affermazione della responsabilità in capo all'ente convenuto e alla stessa
Acquedotti scap, valutata unitamente al fatto che non può dubitarsi dell'esistenza del
22 danno, di cui gli appellati hanno solo omesso di dare prova della Parte_8
sua effettiva entità, impedendo per questo il relativo giudizio circa l'effettivo
quantum risarcitorio, costituiscono ragioni gravi ed eccezionali, dovendo pure la pronuncia sulle spese rispondere sempre a ragioni di equità, alla luce anche delle considerazioni svolte d'ufficio e della infondatezza di parte dell'impugnazione, per compensare integralmente le spese dell'intero giudizio tra il e gli attori, ma CP_5
anche tra l'ente locale e la Acquedotti, essendosi, oltrettutto, il comune giovato dell'impugnazione proposta dalla terza chiamata, valutazioni che valgono nel complesso, anche nei riguardi delle società assicuratrici rispetto al rapporto processuale comunque venutosi a creare con gli attori, dovendo solo essere confermata la statuizione sub 7) del dispositivo della sentenza gravata, relativa al giudizio di primo grado che ha condannato le imprese di assicurazione a rifondere le spese in favore di Acquedotti scap, rimaste soccombenti in relazione al rapporto di garanzia, stante il rigetto delle eccezioni sollevate e l'affermazione dell'operatività
della garanzia, non attinta da motivi di impugnazione incidentale, né essendo sufficiente allo scopo il mero richiamo ex art. 346 c.p.c. alla difese di primo grado,
in presenza di espresse argomentazioni svolte dal tribunale, non sottoposte a confutazione (nulla va disposto riguardo alle spese di secondo grado rispetto a tale rapporto, in assenza, come detto di impugnazione ed avendo assunto nel giudizio di appello posizioni coincidenti).
Si ritiene, invece, che le spese di c.t.u. debbano gravare in capo agli attori, che le hanno originate.
e hanno anche genericamente domandato la CP_6 Controparte_15
restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado,
senza neppure precisare la somma effettivamente pagata.
23 Per quanto è dato capire, la seconda impresa dovrebbe averle corrisposte al comune, parlando di “appellato” al singolare e, per quelle legali, al suo procuratore antistatario;
mentre la prima rivolge la richiesta sia nei confronti degli attori, che del comune, sia per sorta, che per spese legali.
Sul punto non è stata depositata nessuna documentazione e, oltretutto, per quel che concerne la posizione del comune, neppure potrebbe farsi riferimento alla non contestazione della circostanza, stante la sua contumacia.
In ogni caso, la richiesta, per come formulata, senza la relativa documentazione e senza nessun riferimento alla somma effettivamente pagata, peraltro a soggetti distinti, deve ritenersi, per questo, radicalmente inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altra domanda dichiarata inammissibile
come da motivazione, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_5
b) accoglie l'appello, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado – fatta eccezione per la statuizione contenuta sub 7)
del dispositivo di primo grado – rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti del restando conseguentemente assorbite le Controparte_5
statuizioni sub 4) e sub 6) nella parte in cui condanna le imprese assicuratrici a tenere indenne Acquedotti Scap di quanto tenuta a pagare agli attori;
c) compensa le spese di lite dell'intero giudizio tra gli attori/appellati, la terza chiamata/appellante, il e le società assicuratrici, nei Controparte_5
rispettivi rapporti processuali, fatta eccezione per quel che concerne il rapporto tra la
Acquedotti Scap e le compagnie di assicurazione relativo al giudizio di primo grado,
24 che resta regolato dal capo 7) della sentenza impugnata;
d) pone a carico degli attori le spese della c.t.u. svolta in primo grado.
Napoli, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente dott. Giorgio Sensale
25