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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del
15 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.1273/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Domenico Naso ed elettivamente domiciliata in Roma, alla salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali
[...] Controparte_3
rappresentanti pro tempore, (contumace);
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, docente precaria, lamenta la mancata percezione della retribuzione professionale docenti ex art. 7 C.C.N.L.
15.3.2001 in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'a.s. 2021/2022, e chiede la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto a tale titolo per la somma di €#1.107# (millecentosette), oltre al versamento dei contributi previdenziali L'Amministrazione resistente è rimasta contumace (notifica via
Pec del 21.04.2024).
La domanda è fondata e va accolta.
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 al comma 1 prevede che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione
1 dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il successivo comma 2 precisa che “Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.”.; il comma 3, aggiunge che: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”.
3) Il citato art.25 del CCNL 31.08.1999 individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinandone le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, senza tuttavia prevedere esclusioni a carico del personale precario.
4) Individuato pertanto il quadro normativo di riferimento, sul quale non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), deve osservarsi che la questione di cui è causa è stata già oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità che per la prima volta con la pronuncia n.
20015/2018 ha affermato “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999 , sicché il
2 successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall' art. 25 del c.c. n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Tale principio è stato poi ribadito nelle pronunce successive in materia (ex multiis ordinanza n. 6293/2020), ove è stato affermato il diritto dei docenti alla percezione della retribuzione professionale docenti “non essendo ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n.
297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”.
Le richiamate pronunce, in particolare, hanno evidenziato che per il personale assunto al fine di espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione.
Inoltre, come rilevato dalla Suprema Corte, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017) e, di conseguenza, “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
3 quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
[…]” (Cass. n. 20015/2018).
Come rilevato dalle pronunce espresse in materia, la stessa previsione contrattualistica, contemplando anche criteri di calcolo per servizi inferiori ad un mese, induce a ritenere che l'unica interpretazione conforme al tenore letterale delle disposizioni analizzate, alla luce altresì dei richiamati principi europeistici, sia quella volta al riconoscimento del compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999.
5) Pertanto, in ragione di tali principi, va accertato e dichiarato il diritto di alla retribuzione professionale docenti a mente dell'art. 7 del Parte_1
CCNL comparto scuola del 15.03.2001 per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato per l'a. s 2021/2022.
La quantificazione operata da parte ricorrente appare corretta chiara, completa, scevra da contraddizione e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal
Tribunale, anche in mancanza di specifiche e puntuali contestazioni, stante la contumacia della resistente.
Ne consegue che il resistente va condannato al pagamento a favore CP_1
di della somma di €#1.107# (millecentosette) a titolo di RDP, Parte_1 somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi come per
Legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
4 La domanda di regolarizzazione contributiva è inammissibile per omessa estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, non evocato nel presente giudizio (Cass. n. 19398/2014).
Il resistente va, altresì, condannato al pagamento delle spese di lite a CP_1
favore di che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno liquidate nella Parte_1 somma complessiva di €#1.030# (milletrenta), oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.1273/2024
R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di alla retribuzione professionale Parte_1
docenti ex art. 7 15.3.2001 per il servizio prestato in forza dei CP_4 contratti a tempo determinato per l'a. s 2021/2022;
2) Per l'effetto condanna il al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 della somma lorda di €#1.107# (millecentosette) a titolo di RDP, oltre interessi come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva;
4) Condanna il al pagamento a favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite che liquida nella somma di €#1.030# (milletrenta), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 15 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del
15 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.1273/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Domenico Naso ed elettivamente domiciliata in Roma, alla salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali
[...] Controparte_3
rappresentanti pro tempore, (contumace);
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, docente precaria, lamenta la mancata percezione della retribuzione professionale docenti ex art. 7 C.C.N.L.
15.3.2001 in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'a.s. 2021/2022, e chiede la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto a tale titolo per la somma di €#1.107# (millecentosette), oltre al versamento dei contributi previdenziali L'Amministrazione resistente è rimasta contumace (notifica via
Pec del 21.04.2024).
La domanda è fondata e va accolta.
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 al comma 1 prevede che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione
1 dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il successivo comma 2 precisa che “Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.”.; il comma 3, aggiunge che: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”.
3) Il citato art.25 del CCNL 31.08.1999 individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinandone le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, senza tuttavia prevedere esclusioni a carico del personale precario.
4) Individuato pertanto il quadro normativo di riferimento, sul quale non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), deve osservarsi che la questione di cui è causa è stata già oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità che per la prima volta con la pronuncia n.
20015/2018 ha affermato “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999 , sicché il
2 successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall' art. 25 del c.c. n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Tale principio è stato poi ribadito nelle pronunce successive in materia (ex multiis ordinanza n. 6293/2020), ove è stato affermato il diritto dei docenti alla percezione della retribuzione professionale docenti “non essendo ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n.
297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”.
Le richiamate pronunce, in particolare, hanno evidenziato che per il personale assunto al fine di espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione.
Inoltre, come rilevato dalla Suprema Corte, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017) e, di conseguenza, “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
3 quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
[…]” (Cass. n. 20015/2018).
Come rilevato dalle pronunce espresse in materia, la stessa previsione contrattualistica, contemplando anche criteri di calcolo per servizi inferiori ad un mese, induce a ritenere che l'unica interpretazione conforme al tenore letterale delle disposizioni analizzate, alla luce altresì dei richiamati principi europeistici, sia quella volta al riconoscimento del compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999.
5) Pertanto, in ragione di tali principi, va accertato e dichiarato il diritto di alla retribuzione professionale docenti a mente dell'art. 7 del Parte_1
CCNL comparto scuola del 15.03.2001 per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato per l'a. s 2021/2022.
La quantificazione operata da parte ricorrente appare corretta chiara, completa, scevra da contraddizione e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal
Tribunale, anche in mancanza di specifiche e puntuali contestazioni, stante la contumacia della resistente.
Ne consegue che il resistente va condannato al pagamento a favore CP_1
di della somma di €#1.107# (millecentosette) a titolo di RDP, Parte_1 somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi come per
Legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
4 La domanda di regolarizzazione contributiva è inammissibile per omessa estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, non evocato nel presente giudizio (Cass. n. 19398/2014).
Il resistente va, altresì, condannato al pagamento delle spese di lite a CP_1
favore di che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno liquidate nella Parte_1 somma complessiva di €#1.030# (milletrenta), oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.1273/2024
R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di alla retribuzione professionale Parte_1
docenti ex art. 7 15.3.2001 per il servizio prestato in forza dei CP_4 contratti a tempo determinato per l'a. s 2021/2022;
2) Per l'effetto condanna il al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 della somma lorda di €#1.107# (millecentosette) a titolo di RDP, oltre interessi come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva;
4) Condanna il al pagamento a favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite che liquida nella somma di €#1.030# (milletrenta), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 15 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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