Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
2813/2021 posta in deliberazione all'udienza del 19.02.2025
TRA
rappresentato e difeso dagli avvovati Tommaso e Parte_1
Giuseppe Savito
e
ARCEA (C.F. ) in persone del commissario straordinario pt, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv.Valentina Greco
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento ex art.702 ter cpc n.47863/20020 avente ad oggetto: contributi comunitari
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025 il Collegio, a seguito di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine per il deposito delle note difensive conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
nei confronti di EA.
Nel giudizio di primo grado l'attore ha proposto azione volta ad ottenere l'accertamento del diritto al pagamento dell'aiuto comunitario per gli anni 2019 e 2020 e di ottenere il riconoscimento dell'obbligo dell' di cancellare il fascicolo aziendale di cui alla domanda unica del sig. CP_1 [...]
nella qualità di affittuario di alcuni terreni dell'azienda agricola Cipolloni di RL Parte_2
, fascicolo quest'ultimo detenuto da organismo pagatore diverso dall'EA, il CAA Parte_3
Coldiretti di Perugia.
Si costituiva EA eccependo la legittimità della mancata corresponsione di quanto richiesto.
Con la ordinanza appellata il Tribunale ha rigettato le domande perché innanzitutto l'attore non aveva la disponibilità dei terreni ed in secondo luogo -pendente procedimento dinanzi al Tribunale di
Spoleto con l'azienda Cipolloni- era stato rilevato un blocco di natura incerta in sede di ottenimento dei contributi PAC, con condanna alle spese di € 3.873,00 oltre accessori.
Parte appellante ha censurato la sentenza con due motivi:
1. Assenza di norme impeditive per lo sblocco del supero.
A dire dell'appellante avrebbe dovuto cancellare le annate olivicole successive all'acquisto CP_1
da parte del dei fondi del precedente titolare che aveva perso ogni diritto a rimanere iscritto Pt_1
nel fascicolo aziendale;
ciò perchè avrebbero diritto agli aiuti solo coloro che detengono in proprietà
o in affitto i fondi coltivati.
2. Violazione dell'art.91 cpc per avere il Tribunale disposto la condanna alle spese nonostante non vi fosse condanna ma una richiesta di pronuncia dello sblocco del fascicolo aziendale.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Sul primo motivo giova rilevare che i poteri istruttori di , rispetto alle domande di aiuti CP_1
comunitari presentate, non possono contenere il potere di stabilire se un contatto di affitto - presupposto per l'aiuto comunitario- sia valido o efficace essendo tale potere riservato al giudice.
Tanto che l'appellante ha introdotto apposito giudizio presso il Tribunale di Spoleto per ottenere la declaratoria di inefficacia, presupposto per abilitare a superare il de supero, a cancellare il CP_1
relativo fascicolo aziendale intestato al sig. e a sbloccare gli aiuti nei confronti del Parte_2
sig. Pt_1
Correttamente il Tribunale ha rilevato che dinanzi ad un “supero” EA non ha il potere di accertare la sussistenza del titolo abilitante al pagamento e di disporre autoritativamente che tali titoli non fossero sussistenti in relazione alla domanda presentata dal Parte_2
È' noto che dopo la riforma della Politica Agricola Comune del 2013 interviene il SIGC che è abilitato a bloccare l'iter delle domande e per sanare l'irregolarità generata dall'anomalia il sistema richiede:
1. Che uno dei due produttori rinunci alle particelle;
2) se vi è stato un errore sugli estremi catastali uno dei due produttori proceda alla correzione sia sulla domanda sia sul fascicolo aziendale.
Nella fattispecie trattandosi di anomalia derivante da dichiarazioni mendaci del produttore in ordine al contratto di fitto l'unico strumento è costituito dalla domanda di accertamento dinanzi al giudice ordinario come del resto è stata proposta, non ancora definita al momento della proposizione della azione dinanzi al Tribunale di Roma.
In ordine alla condanna alle spese correttamente ne è stata statuita la soccombenza atteso che è stata rigettata la domanda, stante l'applicabilità del principio della soccombenza previsto dall'art.91 cpc.
L'appello è quindi infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna alla refusione delle spese del grado che liquida in € 2500,00 Parte_4 oltre accessori come per legge in favore di EA.
Da Atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLERE ESTENSORE